CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 aprile 2026
Cassazione n. 32192/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte d'Appello di Campobasso, che ha confermato la decisione di primo grado, con la quale il medesimo è stato ritenuto responsabile dei reati di furto aggravato di energia elettrica, violazione di domicilio e danneggiamento; -Letta la memoria difensiva, contenente motivi nuovi, depositata il 27 aprile 2026 oltre il termine perentorio previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.; - [OSCURATO:PERSONA] che il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo di ricorso, con i quali si deduce travisamento della prova e vizio della motivazione in ordine all'effettiva utilizzazione abitativa dell'immobile, asseritamente ritenuta sussistente pur a fronte della modestia dei consumi delle utenze ed in assenza di puntuale riscontro, sviluppano censure meramente reiterative e manifestamente infondate, alla luce del principio per cui, in tema di furto in abitazione, integra la nozione di privata dimora l'immobile che, seppure non abitato, sia, per caratteristiche intrinseche e destinazione, funzionalmente destinato allo svolgimento di atti della vita privata (Sez. 5, n. 8346 del 09/01/2025, Mandanici, Rv. 287569 - 01); in particolare, le deduzioni afferenti al travisamento delle deposizioni testimoniali si risolvono nella richiesta di un diverso apprezzamento della prova dichiarativa, senza enucleare vizi deducibili in questa sede (Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283370 - 01, secondo cui il vizio di "contraddittorietà processuale" (o "travisamento della prova") vede circoscritta la cognizione del giudice di legittimità alla verifica dell'esatta trasposizione nel ragionamento del giudice di merito del dato probatorio, rilevante e decisivo, per evidenziarne l'eventuale, incontrovertibile e pacifica distorsione, in termini quasi di "fotografia", neutra e a-valutativa, del "significante", ma non del "significato", atteso il persistente divieto di rilettura e di re-interpretazione nel merito dell'elemento di prova); - [OSCURATO:PERSONA] che il quinto motivo di ricorso, con cui si lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico, poiché deduce vizi della motivazione che non si confrontano con le ragioni ostative - ravvisate nel limite edittale - esplicate nella sentenza impugnata, limitandosi ad una mera manifestazione ottativa;- [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M