CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 maggio 2026
Cassazione n. 12204/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] e per essa quale mandataria [OSCURATO:PERSONA], rappresentata edifesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] incidentale-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 4244/2021depositata il 11/06/2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/20261. ― Su ricorso di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - e per essa diUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. - il Tribunale di Rieti emettevadecreto ingiuntivo nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. nonché di [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. quali obbligatisolidali per la somma di euro 155.482,29, in ragione, quanto a queste treultime società del fatto che avevano rilasciato lettera di patronagenell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale esplicitavano laposizione di controllo nei confronti del patrocinato, si impegnavano a nondisporre della propria partecipazione per la durata del finanziamento senzadare preventiva informazione della cessione alla Banca e si impegnavano afar sì che la partecipata provvedesse al regolamento del credito, serichiesto dalla Banca, qualora avesse a ridursi per qualsiasi causa la loropartecipazione in [OSCURATO:SOCIETA]A seguito della comunicazione da parte dei patronnantes della cessionedella propria partecipazione nella [OSCURATO:SOCIETA]., la bancarevocava tutte le linee di credito ed agiva in sede monitoria.Si opponeva all’ingiunzione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. sostenendo che allalettera di patronage da essa sottoscritta non poteva essere attribuitovalore di fideiussione e che dalla medesima non erano, quindi, derivateobbligazioni di sorta a suo carico, fermo che la condotta tenuta era stataassolutamente conforme ai contenuti della lettera. In subordine eccepival’invalidità della garanzia (carente della previsione dell’importo massimogarantito) e, comunque, l’avvenuta decadenza della stessa per avere laBanca violato l’art. 1956 c.c. e non avere coltivato le proprie istanzecontro il debitore principale ex art. 1957, 2° e 3° comma c.c., fermo illimite del proprio obbligo in misura del 25% del debito, pari alla propriaquota di partecipazione di Co.ge.sa.[OSCURATO:SOCIETA], costituendosi, chiedeva - in subordine al rigettodell’opposizione - di accertare e riconoscere la responsabilità contrattualee/o comunque la responsabilità precontrattuale in cui era incorsa parteNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026opponente nei rapporti instaurati con la banca con conseguente condannaal risarcimento dei danni per la medesima somma richiesta in sedemonitoria e «per l’effetto confermare in toto il decreto ingiuntivoopposto»; in ulteriore subordine, chiedeva la condanna di parte opponenteal pagamento della somma percentuale sull’intero debito pari alla quota dipartecipazione della opponente in Co.ge.sa.2.- Il Tribunale di Rieti accoglieva parzialmente l’opposizione econdannava la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. al pagamento alla Banca della minoresomma di euro 38.870,57, escludendo che il titolo vantato dalla UniCreditS.p.A. potesse configurare una fideiussione o altri negozi simili, eritenendo, comunque, che vi fosse stato un inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. per non essersi in qualche modo attivata al fine dicontenere il danno per la Banca, quantificato nella misura del 25%dell'importo ingiunto (Euro 155.482,29).3.- La Corte d’Appello di Roma riformava la sentenza appellata,respingeva la domanda di cui al ricorso monitorio e condannava Unicredital rimborso delle spese di lite di entrambi i gradi, osservando:a) che – quanto al titolo della responsabilità invocata - nel caso dispecie si trattava di una lettera di patronage a carattere impegnativo c.d.forte, che dava vita ad un’assicurazione di solvibilità, in quanto non silimitava a comunicare la propria posizione e quale fosse il rapporto con lacontrollata, bensì conteneva pure l'assunzione di obblighi nei confronti deldestinatario, di preavvertire l’istituto di credito di eventuali cessioni dellaquota partecipativa nella società patrocinata e di adoperarsi perchéquest'ultima tenesse fede agli impegni presi;b) che detta lettere era da inquadrarsi sistematicamente nell'ambitodella responsabilità di tipo contrattuale ex art. 1333 c.c. in quanto ledichiarazioni contenute nelle lettere forti rappresentano negozi unilateraliche producono effetti senza che sia necessaria l'accettazione dellacontroparte salvo il potere di rifiuto del destinatario; dovendosi, invece,Numero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026escludere che nel caso di specie la responsabilità fosse riconducibile alloschema causale della fideiussione stante l'autonomia degli impegni che ilpatronnant assume rispetto alle vicende dell'obbligazione del patrocinato,senza, quindi, il connotato dell'accessorietà inteso quale strettocollegamento che caratterizza il nesso tra l'adempimento del debitore el'obbligazione del fideiussore, posto che nel patronage l'obbligazioneconsiste nell'agevolare l'erogazione del finanziamento e nel rassicurare ilcreditore sul buon esito dell'operazione negoziale e, quindi, nonnell'assunzione nei suoi confronti di un'obbligazione omologa maautonoma rispetto a quella propria del patrocinato;c) che con il preavviso relativo alla cessione della propria quota nellasocietà Ci.Ge.[OSCURATO:PERSONA] la [OSCURATO:PERSONA] risultava essersi attenuta agliimpegni presi, ma lo stesso non poteva dirsi quanto all’impegno diadoperarsi affinché la patrocinata restituisse il finanziamento e siofferto la prova di essersi adeguatamente attivata a riguardo, o, in ipotesi,di non averlo fatto per causa che non le fosse imputabile;d) che, ancorché dovessero ravvisarsi gli estremi dell'inadempimento,l'appello meritava di essere accolto in punto di liquidazione del danno(liquidato in ragione della quota di partecipazione nella società ceduta,ritenendo la sentenza impugnata, che detta cessione fosse avvenuto senzal'assenso dell'odierna appellata); poiché, invero, la dismissione della quotaera da ritenersi del tutto lecita, e la lettera di patronage non erariconducibile alla fideiussione né, in genere, a tutte le fattispeciecostitutive di un rapporto di garanzia vero e proprio, la responsabilitàfacente carico alla [OSCURATO:PERSONA] - stante la peculiarità dell'oggetto dellaprestazione di cui la stessa s’era fatta carico - non poteva identificarsi toutcourt con la prestazione garantita – come avvenuto col decreto opposto -ma doveva essere circoscritta al risarcimento del pregiudizio derivantedalla mancata adozione dei comportamenti destinati a sostenere eNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026rafforzare il convincimento sulla solvibilità della società patrocinata; perciòil danno in questione doveva, piuttosto, essere quantificato nelladifferenza tra l'importo del debito garantito e il risultato finaledell'escussione della società debitrice, quindi in relazione alla perditapatita dalla banca per l’infruttuosa escussione del debitore;e) che, quindi, la condanna derivante dal decreto opposto - emesso perla l’intera somma capitale dovuta e contestualmente nei confronti di BioEcologica e della debitrice Co.Ge.[OSCURATO:PERSONA] – finiva per corrispondere adun danno del tutto indimostrato in assenza di riscontri di una qualche4. Contro detta sentenza ha proposto ricorso doValue S.p.a. (nuovadenominazione assunta da doBank S.p.a. che nelle more del giudizio diappello si era costituita quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]cessionaria del credito in forza di cessione pro soluto nell’ambito di unaoperazione di cartolarizzazione) svolgendo tre motivi di ricorso. Al ricorsoha aderito [OSCURATO:SOCIETA]. (frutto della fusione frattanto avvenutadell’originaria attrice e mandante [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) eper essa, in qualità di mandataria, la doValue spa, già doBank s.p.a., giàUnicredit [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che ha incorporatoper fusione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] parti tutte hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente vanno disattese l’eccezione di nullità della procuraperché priva di data e di riferimenti alla sentenza impugnata e quella diinammissibilità del ricorso perché notificato all’incorporata e nonall’incorporante.1-2- Sotto il primo profilo la resistente deduce che la procura conferitaal difensore della ricorrente è priva di data, non contiene alcun riferimentospecifico alla sentenza impugnata e, soprattutto, sarebbe formulata conespressioni generiche e onnicomprensive, del tutto incompatibili con ilNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026requisito di specialità richiesto per il giudizio di legittimità posto che ilmandato è stato conferito per rappresentare la parte.In realtà è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che«in tema di procura alle liti, a seguito della riforma dell'art. 83 c.p.c.disposta dalla l. n. 141 del 1997, il requisito della specialità, richiestodall'art. 365 c.p.c. come condizione per la proposizione del ricorso percassazione (del controricorso e degli atti equiparati), è integrato, aprescindere dal contenuto, dalla sua collocazione topografica, nel sensoche la firma per autentica apposta dal difensore su foglio separato, mamaterialmente congiunto all'atto, è in tutto equiparata alla procura redattaa margine o in calce allo stesso; tale collocazione topografica fa sì che laprocura debba considerarsi conferita per il giudizio di cassazione anche senon contiene un espresso riferimento al provvedimento da impugnare o algiudizio da promuovere, purché da essa non risulti, in modoassolutamente evidente, la non riferibilità al giudizio di cassazione,tenendo presente, in ossequio al principio di conservazione enunciatodall'art. 1367 c.c. e dall'art. 159 c.p.c., che nei casi dubbi la procura vainterpretata attribuendo alla parte conferente la volontà che consentaall'atto di produrre i suoi effetti» (v. Cass. Sez. Un. n. 36057/2022). Duesono, quindi, gli argomenti che orientano il giudizio di validità di unaprocura speciale ex art. 365 c.p.c.: da un lato, la valorizzazione della«collocazione topografica» (cioè, la posizione spaziale della scritturarecante la procura rispetto al documento recante il ricorso); dall’altro, ilprincipio di conservazione degli atti giuridici (ove si richiama non solo l’art.159 c.p.c., ma anche l’art. 1367 c.c.). Concretamente, la procura scrittasu supporto cartaceo separato, ma congiunto al ricorso è riferibilesicuramente al difensore, al pari della procura scritta a margine o in calce;laddove l’equiparazione rinviene la propria fonte nella l. 141/1997 (dimodifica dell’art. 83 co. 3 c.p.c.) che attua il principio di conservazione eincontra un limite solo se la scrittura di procura rechi proposizioni «cheNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026univocamente conducano ad escludere l'intenzione della parte di proporrericorso per cassazione» (ma di per sé non sono qualificabili come tali leproposizioni che si riferiscono ad «attività tipiche del giudizio di merito»).Né può ritenersi l’invalidità della procura speciale di per sé per lamancanza di data invero « In tema di ricorso per cassazione, il requisitodella specialità della procura, di cui agli artt. 365 e 83 comma 3 c.p.c.,non richiede la contestualità del relativo conferimento rispetto allaredazione dell’atto a cui accede, essendo a tal fine necessario soltanto cheessa sia congiunta, materialmente o mediante strumenti informatici, alricorso e che il conferimento non sia antecedente alla pubblicazione delprovvedimento da impugnare e non sia successivo alla notificazione delricorso stesso» (v. Cass. n. 20275/2024).Nel caso di specie, tale collegamento risulta del tutto evidente poiché laprocura è a margine del ricorso, il conferimento dei poteri difensivi èespresso in termini inequivoci e non si ravvisa alcun margine di incertezzacirca la riferibilità del mandato al giudizio di legittimità. Ne consegue chel’eccezione deve essere disattesa.1.2- Sotto il secondo profilo sostiene la resistente che il ricorso sarebbeinammissibile in quanto notificato alla società incorporata e non allasocietà incorporante, vale a dire a [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., società già estintaper incorporazione in [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e cancellata dal Registro delleImprese in data 28.04.2021; sicché l’impugnazione avrebbe dovuto essereindirizzata alla società incorporante, a pena di inammissibilità.Anche in tal caso l’eccezione va disattesa.Anzitutto l’affermazione della resistente va precisata alla luce dellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte. Infatti le Sezioni Unite diquesta Corte n.21970/2021, dirimendo il contrasto esistente sulla naturameramente evolutivo-modificativa ovvero estintiva del fenomeno dellafusione societaria, hanno affermato, che «La fusione realizza unasuccessione a titolo universale corrispondente alla successione mortisNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026causa e produce gli effetti, tra loro interdipendenti, dell'estinzione dellasocietà incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nellatitolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, dellasocietà incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e dilegittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti soggetti incorporati; lafusione per incorporazione estingue la società incorporata, che non puòdunque iniziare un giudizio in persona del suo ex amministratore, fermarestando la facoltà per la società incorporante di spiegare interventovolontario in corso di causa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 c.p.c.;nondimeno, ove la fusione intervenga in corso di causa, non si determinal'interruzione del processo, esclusa "ex lege" dall'art. 2504 bis c.c.» (Cass,S.U. n. 21970/2021; Cass.. 29221/23); ed hanno altresì chiarito che inpresenza di fusione sopraggiunta nel corso del giudizio, la dizione dell'art.2504-bis cod. civ. - secondo cui in tutti i rapporti giuridici delle societàincorporate «anche processuali» vi è una «prosecuzione» dell'incorporante- vale ad evitare ex lege l'interruzione stessa, dato che l'incorporata neprosegue senza soluzione di continuità i rapporti, anche processuali.Perciò di regola, la prosecuzione dei rapporti giuridici nel soggettounificato fonda la legittimazione attiva dell'incorporante ad agire eproseguire nella tutela dei diritti nonché la sua legittimazione passiva asubire e difendersi avverso le pretese altrui con riguardo ai rapportioriginariamente facenti capo alla società incorporata; viceversaquest'ultima, non mantenendo la propria soggettività dopo l'avvenutafusione e la cancellazione dal registro delle imprese, neppure vanta unapropria autonoma legittimazione processuale attiva o passiva.Ora nella specie la società incorporante – odierna controricorrente – si èritualmente costituita nel presente giudizio, svolgendo compiutamente leproprie difese, sicché il contraddittorio si è pienamente instaurato enessun concreto pregiudizio processuale è ravvisabile, avendo l’attoraggiunto comunque lo scopo.Numero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026Argomento, questo, che evidentemente assume valore dirimente,benché giova aggiungere che l’eccezione avrebbe dovuto essere respintaanche per l’ulteriore considerazione che secondo questa Corte (v. Cass n.190/2022), il principio dell'ultrattività del mandato alla lite per cui ildifensore continua a rappresentare la parte come se l'evento estintivo nonsi fosse verificato, si applica anche quando la cancellazione della societàdal registro delle imprese avvenga successivamente alla emissione dellasentenza e in pendenza del termine per proporre ricorso e, per taleragione, non ne sia possibile la sua dichiarazione né il procuratore dellasocietà estinta abbia inteso notificare l'evento stesso alla controparte;sicché quest'ultima, legittimamente, può notificare alla società, purcancellata ed estinta, il ricorso per cassazione presso il domicilio delsuddetto difensore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15724; Cass.13685/2023;Cass. n. 2439/2024; Cass. n. 7700/2024; Cass. n. 874/2024; Cass. n.31348/2025; Cass. n. 4803/2026).2. ― Il primo motivo di ricorso denuncia violazione o falsa applicazione,ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1218, 1223, e 2740 c.c. inrelazione all’art. 1333 c.c. nonché 1944 c.c. La ricorrente ritiene che ildanno fosse provato e ragionevole il criterio adottato dal Giudice di primecure, che aveva indicato il parametro di calcolo del risarcimento inrelazione alla perdita subita dalla Banca per l'inadempimento della [OSCURATO:SOCIETA]. (se la [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse attivata presso la debitriceprincipale, come da impegno sottoscritto in data 18.01.2005, la Banca nonavrebbe subito la perdita di parte del finanziamento erogato), nella quotadi partecipazione del 25% di quest’ultima al capitale sociale di Co.Ge.Sa.Consult; a questo criterio la Corte avrebbe sostituito un parametro cripticoed indecifrabile, tanto più che il criterio di quantificazione dell’eventualedanno adottato dalla Corte di Appello, quale differenza tra l'importo deldebito garantito e il risultato finale dell'escussione nei confronti dellamedesima Co.Ge.Sa. Consult, sarebbe collegato ad un beneficio diNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026preventiva escussione della debitrice principale, mai pattuito, quindiincompatibile con il dato contrattuale (la lettera di patronage) enormativo.2.1- Il motivo è inammissibile.Da un lato la censura attiene non al profilo sussuntivo del risarcimentodel danno in base al criterio dell’art. 1223 c.c. ed al rispetto del principiodi integralità del risarcimento del danno conseguenza (nel senso di falsaapplicazione della norma), ma al criterio di identificazione del contenutodel danno, che costituisce un giudizio di fatto riservato al giudice delmerito, purché rispettoso del criterio del pregiudizio derivatodall’inadempimento; invero il ricorrente non si avvede del fatto che quelladel Tribunale e quella della Corte d’appello sono valutazioni di meritodistinte, entrambe suscettibili di sussunzione nel parametro dell’art. 1223c.c.. Il Tribunale, come osserva la Corte di merito per confutarne ilragionamento, ha liquidato il danno in ragione della quota dipartecipazione nella società ceduta, ritenendo che la cessione fosseavvenuta senza l'assenso dell'odierna appellata. La Corte, invece, haritenuto del tutto lecita la cessione delle quote, posto che l’impegnoassunto riguardava il preavviso di cessione della propria partecipazioneazionaria nella società debitrice e l’adoperarsi perché quest’ultimaadempisse; il primo impegno l’ha ritenuto assolto mentre il secondo haritenuto fosse rimasto inadempiuto. Tuttavia, poiché non si trattata di unafideiussione (un’obbligazione di garanzia avente ad oggetto del pagamentodel debito principale) bensì di un’obbligazione di mezzi in funzione di unrisultato, il risarcimento dovuto al creditore in ipotesi di inadempimento disiffatta obbligazione non poteva coincidere con il debito se non nellamisura in cui fosse stato provato che l’escussione del debitore fosserisultata inutile o insufficiente. Ne discende che il criterio logico utilizzatoin astratto per la individuazione del danno - la differenza fra quest’ultimoed il risultato finale dell’escussione della debitrice – è del tuttoNumero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026comprensibile e coerente con la ratio decidendi; la quale non si fondaaffatto su un beneficium escussionis bensì sul presupposto che il dannocoincida con quanto non ricavato mediante l’escussione del debitore;perciò è corretta la conseguente conclusione che deriva dal fatto che nonrisultava alcuna prova del fallimento (totale o parziale) di una previaescussione della Co.Ge.Sa., avendo la banca agito sulla base dell’erroneopresupposto che le società che avevano patrocinato il credito avesseroassunto un obbligo solidale con la debitrice per il pagamento delmedesimo.3.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.2697 comma 2 c.c. e 115 ,116 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c.assumendo che – fermo il fatto che non sarebbe mai stato pattuito unbeneficio di preventiva escussione della debitrice principale- laddove vifosse stato un qualche pagamento da parte della Co.Ge.Sa. Consult cosìda ridurre il debito e, di conseguenza, la quota-parte a carico della [OSCURATO:SOCIETA]., si sarebbe trattato di una eccezione di parziale estinzionedel diritto di credito che era onere del debitore sollevare ai sensi dell'art.2697, 2 comma, c.c., tenuto conto delle regole che sottendono laresponsabilità contrattuale (il creditore deve provare il titolo ed allegarel'inadempimento; è invece onere del debitore provare i fatti estintivi e/omodificativi del diritto). Quindi, non sarebbe stato onere della Bancaprovare di aver preventivamente escusso e/o recuperato partedell'importo dalla debitrice principale ai fini della quantificazione delrisarcimento, quanto la [OSCURATO:SOCIETA]. a dover allegare il pagamentoquale fatto (parzialmente) estintivo della pretesa della Banca.3.1- Il motivo è inammissibile perché ancora una volta, non avendolacolta, non si confronta con la ratio decidendi.La ricorrente confonde il piano dell’allegazione e prova che concernono ilcontratto e il suo adempimento e quello dell’allegazione e prova delleconseguenze e, quindi, del danno.Numero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/2026La Corte d’appello non ha compiuto alcuna inversione dell’onereprobatorio, bensì – ritenuto che l’impegno assunto riguardava il preavvisodi cessione della propria partecipazione azionaria nella società debitrice el’adoperarsi perché quest’ultima adempisse e che l’obbligata avesseprovato di aver adempiuto – come era suo onere – al primo impegno manon al secondo – ha poi valutato se il danno dedotto dall’attricesostanziale (la banca creditrice) fosse stato provato, ed ha concluso chedetto danno – che non poteva coincidere con il mancato pagamento di uncredito per il quale non vantava un titolo accessorio di garanzia verso laparte obbligata, bensì con l’infruttuosa escussione della debitrice (id esttentativo vano di recupero del credito) di cui la prima, l’obbligata, avevagarantito la solvibilità – non risultava essere stato provato dalla parteonerata.4.- Il terzo motivo denuncia violazione e falsa applicazione in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. degli artt. 1392 e 1704 c.c. e 77 comma1 c.p.c. in relazione all’art.91 c.p.c., in quanto la Corte di Appello avrebbeerrato nel condannare la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. inproprio al pagamento delle spese di lite in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,invece che la mandante [OSCURATO:SOCIETA]. o al più della cessionaria [OSCURATO:SOCIETA]., dal momento che gli effetti dell’attività posta inessere dalla mandataria doValue S.p.A. non potevano che prodursi nellasfera giuridica della mandante [OSCURATO:SOCIETA]4.1- Il motivo così illustrato è infondato.Come si evince, infatti dall’intestazione (si legge nell’intestazione:[OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona del suo legalerappresentante pro tempore e in veste di mandataria della Unicredits.p.a.) e dalla motivazione della sentenza che ne dà atto, la condanna èstata emessa nei confronti della parte non in proprio ma qualemandataria.Numero registro generale 1075/2022Numero sezionale 1893/2026Numero di raccolta generale 12204/2026Data pubblicazione 01/05/20265.― In definitiva il ricorso va respinto. Precisato che la controricorrente[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel controricorso ha aderito a tutti i motivi diimpugnazione chiedendo la cassazione della sentenza onde il suo è daritenersi un ricorso incidentale, le spese di liete che seguono lasoccombenza e si liquidano come in dispositivo, vanno poste a carico dientrambe in solido. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppiodel contributo unificato se dovuto. P.Q.MLa Corte respinge il ricorso; condanna la parte ricorrente ed anche laricorrente incidentale in solido al pagamento delle spese di lite in favoredella parte controricorrente, liquidate nell'importo di euro 4.700,00 di cuieuro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%sul compenso ed agli accessori come per legge. Ai sensi dell'art. 13,comma 1―quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dalla I. 24dicembre 2012, n. 228, dichiara la sussistenza dei presupposti per ilversamento da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dellostesso art. 13, comma 1― bis.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civiledel 28.4.2026.Il PresidenteEnrico Scoditti