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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 24876/2022

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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29961-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controliCatrente - avverso la sentenza n. 107/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso là sentenza della CTR per gli Abruzzi che ha riformato la pronuncia della CTP di Teramo ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzioni per perdita di credito residuo.

Il ricorso è affidato a due motivi.

Ha spiegato tempestivo controricorso la società contribuente che, in prossimità dell'adunanza ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni.

CONSIDERATO che è stata proposta eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per distorta rappresentazione del nucleo motivo della gravata sentenza, sollecitando una revisione nel merito sub ipecie di violazione di legge.

Il ricorso, segnatamente nel primo motivo, lamenta una falsa applicazione della disposizione in tema di credito estinto, vertendo la doglianza sulla portata normativa della deducibilità del credito e sulla relativa ampiezza ermeneutica; che con il primo motivo si muove censura primo motivo: censura ex 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 (come novellato nel 2013) per aver la CTR ritenuto che un credito, estintosi a seguito di un accordo transattivo, fosse stato legittimamente portato in deduzione a seguito della sua cancellazione dal bilancio; Ric. 2020 n. 29961 sez.

MT - ud. 11-05-2022 -2- che con il secondo motivo si prospetta censura ex 360, co. 1, n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 per aver la CTR reso una motivazione apparente in relazione alle ragioni sottese alla transazione, accolta come valido motivo di cancellazione del credito dal bilancio societario e sua deduzione; che non sussistono gli elementi di pronta decisione di cui all'art.374 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29961-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente dorniciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controliCatrente - avverso la sentenza n. 107/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] dell'ABRUZZO, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO L'Agenzia delle entrate ricorre avverso là sentenza della CTR per gli Abruzzi che ha riformato la pronuncia della CTP di Teramo ove non erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di deduzioni per perdita di credito residuo. Il ricorso è affidato a due motivi. Ha spiegato tempestivo controricorso la società contribuente che, in prossimità dell'adunanza ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni. CONSIDERATO che è stata proposta eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso per distorta rappresentazione del nucleo motivo della gravata sentenza, sollecitando una revisione nel merito sub ipecie di violazione di legge. Il ricorso, segnatamente nel primo motivo, lamenta una falsa applicazione della disposizione in tema di credito estinto, vertendo la doglianza sulla portata normativa della deducibilità del credito e sulla relativa ampiezza ermeneutica; che con il primo motivo si muove censura primo motivo: censura ex 360, co. 1, n. 3 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 101, co. 5, ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 (come novellato nel 2013) per aver la CTR ritenuto che un credito, estintosi a seguito di un accordo transattivo, fosse stato legittimamente portato in deduzione a seguito della sua cancellazione dal bilancio; Ric. 2020 n. 29961 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- che con il secondo motivo si prospetta censura ex 360, co. 1, n.4 c.p.c. per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 n. 4 d.lgs. n. 546/92 e dell'art. 132, n. 4, c.p.c. ultimo periodo d.P.R. n. 917/1986 per aver la CTR reso una motivazione apparente in relazione alle ragioni sottese alla transazione, accolta come valido motivo di cancellazione del credito dal bilancio societario e sua deduzione; che non sussistono gli elementi di pronta decisione di cui all'art.374 c.p.c.; PQM La Corte rimette gli atti alla V Sezione civile. Così deciso
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