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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 00858/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' SPARTACO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Torino in parziale accoglimento delle richieste di riesame proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]' Spartaco e RIVIERA Sciari, indagato il primo per ipotesi di violazione di domicilio ai danni di anziano e per due ipotesi di furti all'interno di abitazione di anziani con l'aggravante del mezzo fraudolento, di cui il secondo in concorso con il RIVIERA e infine in concorso del reato di violenza ai danni di due appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri per avere violato l'alt dagli stessi impartito scagliandosi a tutta velocità con l'autovettura verso di loro forzando in tale modo il blocco che era stato frapposto, escludeva la gravità indiziaria nei confronti dei predetti in relazione ai fatti asseritamente realizzati nel giorno del dieci dicembre 2020 (furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e violenza a pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo servizio) e conseguentemente revocava l'ordinanza custodiale nei confronti del RIVIERA e attenuava la cautela al [OSCURATO:PERSONA]' disponendo nei suoi confronti, in relazione ai fatti commessi anteriormente al 10.12.2020 la misura degli arresti domiciliari.

2. Assumeva il Tribunale del Riesame che non poteva ritenersi gravemente indiziante il riconoscimento dei due prevenuti da parte del personale di PG in quanto le circostanze in cui detto riconoscimento avvenne non garantivano una ragionevole affidabilità, poichè i correi erano rimasti all'interno della propria autovettura che poi era ripartita di slancio per oltrepassare il blocco creato dagli operanti.

Sotto diverso profilo l'annotazione di PG non consentiva di fornire riscontro al suddetto riconoscimento in quanto non evidenziava in termini adeguati se gli operanti avessero avuto una pregressa conoscenza dei correi in ragione dell'attività di P.G. da essi svolta (per pregressi arresti o attività di O.P.G. nei loro confronti).

D'altro canto le tracce del reato, pure rinvenute sul luogo in cui il veicolo era stato sorpreso, la persona offesa e lo stesso veicolo utilizzato non avevano fornito alcun elemento di collegamento con la perpetrazione dei fatti reato realizzati il giorno in cui vi era stato il riconoscimento.

3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino deducendo difetto di motivazione per contraddittorietà ed illogicità laddove il giudice del riesame non aveva considerato, sotto il profilo storico, che i due appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Torino non si erano limitati a sbarrare la strada al veicolo in uso dei prevenuti ma, come riferito nell'annotazione di servizio, si erano portati a breve distanza da detto veicolo ed avevano avuto modo di osservare gli occupanti dell'auto "bene e a breve distanza".

Rilevava ancora come dall'annotazione si potessero apprezzare anche i passaggi in cui i verbalizzanti riferivano di attività investigativa posta in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]' in relazione all'episodio realizzato il 28.10.20 ai danni della Bertoncelli (violazione di domicilio), mediante la visione di alcuni filmati relativi a detto episodio e riconoscendo in tali filmanti il [OSCURATO:PERSONA]' il quale risultava coinvolto altresì in altra indagine in cui i militari avevano partecipato, in relazione a reati di ricettazione e riciclaggio, e anche in tale contesto era risultata monitorata la posizione del [OSCURATO:PERSONA]'.

Inoltre evidenziava che la motivazione risultava illogica anche laddove aveva dato rilievo al contesto dinamico in cui si era realizzato l'incontro ed il riconoscimento, tenuto conto che uno dei dure operanti, il Mar.Mancini era uscito dal veicolo, aveva intimato l'alt con la paletta e aveva quindi avuto un incontro ravvicinato con i fuggitivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione.

Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale). (cfr. ex plurimis Cass.

S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.II, 20.2.1998 n.

Martorana n.1083).

In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194).

2. Orbene il giudice del riesame, nel corpo della motivazione, ha adeguatamente rappresentato, attraverso un apparato motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, le ragioni per cui ha ritenuto di non ritenere affidabile il riconoscimento eseguito dagli appartenenti al personale di PG degli odierni indagati, accusati di avere compiuto un furto in appartamento ai danni di persona anziana e di essersi dati alla fuga ponendo a repentaglio l'incolumità personale degli stessi operatori di PG., onde sottrarsi alla cattura.

A fronte di cautela fondata esclusivamente sul riconoscimento personale, quale strumento indiziario atipico fondato sulla diretta percezione da parte dei verbalizzanti dei tratti somatici dei fuggitivi e di ricondurli al ricordo di persone in precedenza incontrate o visionate in immagini o filmati, il giudice della cautela ha evidenziato che il riconoscimento non forniva adeguate garanzie di attendibilità, in quanto i due malfattori erano rimasti seduti in auto, che non erano scesi dall'autovettura, che i verbalizzanti non si erano avvicinati all'autovettura in maniera significativa e che il veicolo era in rapido avanzamento quando aveva forzato il blocco e contravvenuto alla intimazione dell'alt.

Né a tale proposito l'affermazione dell'agente di PG di avere avuto modo di osservare bene i cautelati costituisce ragione di travisamento della prova, laddove il giudizio sulla idoneità dimostrativa del riconoscimento personale non può essere rimesso ad una valutazione proveniente dallo stesso informatore che vi ha proceduto, ma deve essere preceduto dall'esame del contesto ambientale e delle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è intervenuto, tenuto conto della occasionalità dell'appostamento, della fuga operata dai malfattori senza mai scendere dal mezzo e del fatto, evidenziato dal Tribunale del riesame, che gli agenti non possedevano una conoscenza pregressa dei due fuggitivi, se non quella maturata a seguito della visione di un filmato tratto da una videoripresa, limitatamente alla persona del [OSCURATO:PERSONA]' e in assenza di qualsivoglia indicazione nell'annotazione dei caratteri somatici degli individui di cui intendevano operare il riconoscimento. 2.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha accordato rilievo a tali riconoscimenti 'personali, utilizzabili per l'acquisizione di elementi utili per il prosieguo delle indagini o per sostenere l'accusa nel dibattimento, a condizione che il giudice dia contezza, con congrua motivazione delle ragioni del maggiore peso attribuito alla emergenza assunta nel corso delle indagini e delle modalità con le quali tale acquisizione sia intervenuta (sez.2, 23.11.2018 n.55420, Balan, Rv.274470).

Invero il riconoscimento effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (in relazione ad ipotesi di riconoscimento fotografico effettuato dall'acquirente di sostanze stupefacenti in termini di assoluta certezza, scevro da intenti calunniatori e corroborato da frequenti contatti telefonici sez.6, 31.10.2018 n.17103, Aouchbini,275548).

In particolare è stato sostenuto che il giudice è tenuto ad apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (sez.2, 27.4.2017 n.28391, Cena e altro, Rv.270181).

3. A fronte di tali principi giurisprudenziali, del tutto coerenti alle emergenze processuali e all'operazione logica compiuta dal giudice del riesame, peraltro non caratterizzata da illogicità o contraddittorietà evidenti, l'ufficio della Procura si è limitato a svolgere considerazioni in fatto, prospettando un diverso giudizio sulla attendibilità del riconoscimento personale intervenuto, ma del tutto priva di idoneità a scardinare il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. 4.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Novembre 2021 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI TORINOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]' SPARTACO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO 1.11 Tribunale per il riesame di Torino in parziale accoglimento delle richieste di riesame proposte dal difensore di [OSCURATO:PERSONA]' Spartaco e RIVIERA Sciari, indagato il primo per ipotesi di violazione di domicilio ai danni di anziano e per due ipotesi di furti all'interno di abitazione di anziani con l'aggravante del mezzo fraudolento, di cui il secondo in concorso con il RIVIERA e infine in concorso del reato di violenza ai danni di due appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri per avere violato l'alt dagli stessi impartito scagliandosi a tutta velocità con l'autovettura verso di loro forzando in tale modo il blocco che era stato frapposto, escludeva la gravità indiziaria nei confronti dei predetti in relazione ai fatti asseritamente realizzati nel giorno del dieci dicembre 2020 (furto in abitazione ai danni di [OSCURATO:PERSONA] e violenza a pubblico ufficiale nel compimento di un atto del suo servizio) e conseguentemente revocava l'ordinanza custodiale nei confronti del RIVIERA e attenuava la cautela al [OSCURATO:PERSONA]' disponendo nei suoi confronti, in relazione ai fatti commessi anteriormente al 10.12.2020 la misura degli arresti domiciliari. 2. Assumeva il Tribunale del Riesame che non poteva ritenersi gravemente indiziante il riconoscimento dei due prevenuti da parte del personale di PG in quanto le circostanze in cui detto riconoscimento avvenne non garantivano una ragionevole affidabilità, poichè i correi erano rimasti all'interno della propria autovettura che poi era ripartita di slancio per oltrepassare il blocco creato dagli operanti. Sotto diverso profilo l'annotazione di PG non consentiva di fornire riscontro al suddetto riconoscimento in quanto non evidenziava in termini adeguati se gli operanti avessero avuto una pregressa conoscenza dei correi in ragione dell'attività di P.G. da essi svolta (per pregressi arresti o attività di O.P.G. nei loro confronti). D'altro canto le tracce del reato, pure rinvenute sul luogo in cui il veicolo era stato sorpreso, la persona offesa e lo stesso veicolo utilizzato non avevano fornito alcun elemento di collegamento con la perpetrazione dei fatti reato realizzati il giorno in cui vi era stato il riconoscimento. 3. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Torino deducendo difetto di motivazione per contraddittorietà ed illogicità laddove il giudice del riesame non aveva considerato, sotto il profilo storico, che i due appartenenti al [OSCURATO:PERSONA] dei Carabinieri di Torino non si erano limitati a sbarrare la strada al veicolo in uso dei prevenuti ma, come riferito nell'annotazione di servizio, si erano portati a breve distanza da detto veicolo ed avevano avuto modo di osservare gli occupanti dell'auto "bene e a breve distanza". Rilevava ancora come dall'annotazione si potessero apprezzare anche i passaggi in cui i verbalizzanti riferivano di attività investigativa posta in essere nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]' in relazione all'episodio realizzato il 28.10.20 ai danni della Bertoncelli (violazione di domicilio), mediante la visione di alcuni filmati relativi a detto episodio e riconoscendo in tali filmanti il [OSCURATO:PERSONA]' il quale risultava coinvolto altresì in altra indagine in cui i militari avevano partecipato, in relazione a reati di ricettazione e riciclaggio, e anche in tale contesto era risultata monitorata la posizione del [OSCURATO:PERSONA]'. Inoltre evidenziava che la motivazione risultava illogica anche laddove aveva dato rilievo al contesto dinamico in cui si era realizzato l'incontro ed il riconoscimento, tenuto conto che uno dei dure operanti, il Mar.Mancini era uscito dal veicolo, aveva intimato l'alt con la paletta e aveva quindi avuto un incontro ravvicinato con i fuggitivi. [OSCURATO:PERSONA] 1.Come questa Corte ha ripetutamente affermato in sede di giudizio di legittimità sono rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidono sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione. Il controllo di logicità deve rimanere all'interno del provvedimento impugnato e non è possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate e, nel ricorso afferente i procedimenti "de libertate", a una diversa valutazione dello spessore degli indizi e delle esigenze cautelari (Fattispecie relativa a ricorso avverso misura di coercizione personale). (cfr. ex plurimis Cass. S.U. 27 settembre 1995, Serafino; sez.II, 20.2.1998 n. Martorana n.1083). In particolare è stato affermato dal giudice di legittimità in relazione alla impugnazione delle misure cautelari personali, che il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando propone censure che riguardino la ricostruzione dei fatti ovvero che si risolvano in una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (sez.V, 8.10.2008 n.46124 Pagliaro; sez.6, 8.3.2012 n.11194). 2. Orbene il giudice del riesame, nel corpo della motivazione, ha adeguatamente rappresentato, attraverso un apparato motivazionale integro, non manifestamente illogico o carente, le ragioni per cui ha ritenuto di non ritenere affidabile il riconoscimento eseguito dagli appartenenti al personale di PG degli odierni indagati, accusati di avere compiuto un furto in appartamento ai danni di persona anziana e di essersi dati alla fuga ponendo a repentaglio l'incolumità personale degli stessi operatori di PG., onde sottrarsi alla cattura. A fronte di cautela fondata esclusivamente sul riconoscimento personale, quale strumento indiziario atipico fondato sulla diretta percezione da parte dei verbalizzanti dei tratti somatici dei fuggitivi e di ricondurli al ricordo di persone in precedenza incontrate o visionate in immagini o filmati, il giudice della cautela ha evidenziato che il riconoscimento non forniva adeguate garanzie di attendibilità, in quanto i due malfattori erano rimasti seduti in auto, che non erano scesi dall'autovettura, che i verbalizzanti non si erano avvicinati all'autovettura in maniera significativa e che il veicolo era in rapido avanzamento quando aveva forzato il blocco e contravvenuto alla intimazione dell'alt. Né a tale proposito l'affermazione dell'agente di PG di avere avuto modo di osservare bene i cautelati costituisce ragione di travisamento della prova, laddove il giudizio sulla idoneità dimostrativa del riconoscimento personale non può essere rimesso ad una valutazione proveniente dallo stesso informatore che vi ha proceduto, ma deve essere preceduto dall'esame del contesto ambientale e delle circostanze di tempo e di luogo in cui lo stesso è intervenuto, tenuto conto della occasionalità dell'appostamento, della fuga operata dai malfattori senza mai scendere dal mezzo e del fatto, evidenziato dal Tribunale del riesame, che gli agenti non possedevano una conoscenza pregressa dei due fuggitivi, se non quella maturata a seguito della visione di un filmato tratto da una videoripresa, limitatamente alla persona del [OSCURATO:PERSONA]' e in assenza di qualsivoglia indicazione nell'annotazione dei caratteri somatici degli individui di cui intendevano operare il riconoscimento. 2.1 A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha accordato rilievo a tali riconoscimenti 'personali, utilizzabili per l'acquisizione di elementi utili per il prosieguo delle indagini o per sostenere l'accusa nel dibattimento, a condizione che il giudice dia contezza, con congrua motivazione delle ragioni del maggiore peso attribuito alla emergenza assunta nel corso delle indagini e delle modalità con le quali tale acquisizione sia intervenuta (sez.2, 23.11.2018 n.55420, Balan, Rv.274470). Invero il riconoscimento effettuato in sede di indagini costituisce una prova atipica, la cui rilevanza dipende dall'attendibilità accordata alla deposizione di chi l'ha compiuto (in relazione ad ipotesi di riconoscimento fotografico effettuato dall'acquirente di sostanze stupefacenti in termini di assoluta certezza, scevro da intenti calunniatori e corroborato da frequenti contatti telefonici sez.6, 31.10.2018 n.17103, Aouchbini,275548). In particolare è stato sostenuto che il giudice è tenuto ad apprezzare compiutamente l'affidabilità del risultato probatorio, verificando in particolare il numero e la qualità delle fotografie sottoposte al dichiarante e le caratteristiche fisionomiche sia della persona riconosciuta che delle altre (sez.2, 27.4.2017 n.28391, Cena e altro, Rv.270181). 3. A fronte di tali principi giurisprudenziali, del tutto coerenti alle emergenze processuali e all'operazione logica compiuta dal giudice del riesame, peraltro non caratterizzata da illogicità o contraddittorietà evidenti, l'ufficio della Procura si è limitato a svolgere considerazioni in fatto, prospettando un diverso giudizio sulla attendibilità del riconoscimento personale intervenuto, ma del tutto priva di idoneità a scardinare il tessuto motivazionale dell'ordinanza impugnata. 4.11 ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 Novembre 2021 Il Consigliere e
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