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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24132/2026

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono inoltre manifestamente infondati, apparendo del tutto adeguato e logico tanto il giudizio di non meritevolezza della messa alla prova, alla luce delle pregresse condotte dell'imputato (precedenti condanne e fallimenti di precedenti benefici trattamentali), quanto la valutazione del dolo, da parte di un venditore professionale anche di materiale elettronico; osservato che il terzo e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, infine che il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl C nsigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] penali [OSCURATO:PERSONA] al !Alli 2026 [OSCURATO:PERSONA]:mien° , manika_noanfil 2 '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso e la memoria di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo e il secondo motivo si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (si vedano in particolare pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; essi sono inoltre manifestamente infondati, apparendo del tutto adeguato e logico tanto il giudizio di non meritevolezza della messa alla prova, alla luce delle pregresse condotte dell'imputato (precedenti condanne e fallimenti di precedenti benefici trattamentali), quanto la valutazione del dolo, da parte di un venditore professionale anche di materiale elettronico; osservato che il terzo e il quinto motivo di ricorso non sono consentiti in sede di legittimità perché le censure non risultano essere state previamente dedotte come motivi di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; ritenuto, infine che il quarto motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl C nsigli re estensore [OSCURATO:PERSONA] penali [OSCURATO:PERSONA] al !Alli 2026 [OSCURATO:PERSONA]:mien° , manika_noanfil 2 '
Sentenza Cassazione n. 24132/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris