CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 marzo 2022
Cassazione n. 35138/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 10 novembre 2022, confermava fa condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 8 marzo 2022 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e sostituzione di persona. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta una violazione di legge e un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il delitto di cui all'art. 494 cod. pen., risulta del tutto generico, in quanto, a fronte della una sentenza impugnata, che a pagina 4 ha ampiamente evidenziato come l'assegno consegnato fosse scritto in lingua italiana e non in cirillico, per cui doveva escludersi l'ipotesi del falso grossolano, si limita a riproporre la medesima questione senza allegare l'assegno contestato, non consentendo quindi al giudice dell'impugnazione di constatare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, ponendosi così in violazione della prescrizione sancita a pena di inammissibilità dall'art. 581, comma 1, lett. d cod. proc. pen. (sul punto, Sez. 5, n. 5897 del 03/12/2020 - dep. 2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280419; Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071); Considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato, in quanto la graduazione della sanzione, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., e che dunque è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che nel caso di specie non ricorre, avendo i giudici di merito ampiamente argomentato a pagina 5 in ordine all'adeguatezza della pena, peraltro fissata in misura minima (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro e altro, Rv. 271243; sull'aumento per continuazione, Sez. U n. 47127 del 24/06/2021, [OSCURATO:PERSONA], in motivazione), alla luce della gravità degli episodi; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 202