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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2025

Cassazione n. 29817/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2761/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e perché generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 2761/2025 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti, la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità, alla dosimetria della pena, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in forma prevalente; Ritenuti i motivi inammissibili perché meramente riproduttivi di censure già correttamente valutate dai Giudici di merito, volti a sollecitare una diversa valutazione delle prove e perché generici rispetto alla motivazione della sentenza con la quale obiettivamente non si confrontano (cfr., pagg. 1 e ss. sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2025.
Sentenza Cassazione n. 29817/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris