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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 06465/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE. di MILANO dat-a-a5/3LiSa_alle_p_all; 1/ic-À1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ricorso presentato dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano in ordine a condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen..

2. Con atto pervenuto in data 26 ottobre 2022 la difesa del ricorrente, munito di procura speciale, dichiara di rinunciare al ricorso.

3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), sia in quanto è stata presentata regolare rinuncia.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia in quanto avverso provvedimento non impugnabile sia per intervenuta rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, RV. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) come da dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/06/2022 del TRIBUNALE. di MILANO dat-a-a5/3LiSa_alle_p_all; 1/ic-À1 udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso presentato dalla difesa, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del Tribunale di Milano in ordine a condotta di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina ed eroina deducendo vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.. 2. Con atto pervenuto in data 26 ottobre 2022 la difesa del ricorrente, munito di procura speciale, dichiara di rinunciare al ricorso. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, sia in quanto proposto avverso provvedimento non impugnabile (cfr. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014), sia in quanto è stata presentata regolare rinuncia. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, sia in quanto avverso provvedimento non impugnabile sia per intervenuta rinuncia, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende (v. da ultimo, Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, RV. 267373 secondo cui alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità) come da dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 06465/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris