CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 13944/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza in data 3.2.2021 del Tribunale di Napoli - Sez. dist. Ischia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Napoli - Sez. dist. Ischia, adito con incidente di esecuzione da Marianna d'Ambra in qualità di avente causa del defunto [OSCURATO:PERSONA], condannato con sentenza passata in giudicato per reati edilizi con contestuale ordine di demolizione delle opere abusive, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'esecuzione fondata sull'inoltro alla data del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di tre domande di condono ai sensi della L. 724/1994 e sull'obbligo per i Comuni, introdotto dall'art. 25 di. 109/218, conv. con modificazioni nella L.130/2018, di assicurare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, la conclusione dei procedimenti relativi alle istanze di condono pendenti, riferite agli immobili danneggiati dal sisma del 2017, rilevando l'inaccoglibilità delle suddette istanze. (, 2. Avverso il suddetto provvedimento l'istante ha proposto, per il tramite del proprio difensore, ricorso per cassazione articolando un unico motivo con il quale deduce, in relazione al vizio di violazione di legge riferito all'art. 2525 d.l. 109/218, conv. con modificazioni nella L.130/2018 e al vizio motivazionale, che la procedura acceleratoria per la definizione delle domande di condono trovava necessaria applicazione per le istanze di sanatoria riferite all'immobile de quo ubicato nel Comune di Forio e perciò ricompreso tra quelli indicati nella citata normativa, rilevando come nella prospettiva di un rapido esaurimento dei procedimenti pendenti in ordine al condono richiesto sia dalla ricorrente che dal proprio dante causa si imponesse la sospensione del procedimento esecutivo [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in ragione dell'aspecificità delle censure si sviluppano in assenza del necessario confronto argomentativo con i puntuali rilievi spesi dal G.E. in ordine al rigetto di sospensione del procedimento esecutivo. Muovendo dalla premessa corrispondente all'univoco orientamento di questa Corte, secondo la quale il giudice, investito della richiesta di revoca e/o di sospensione dell'ordine di demolizione dell'opera dichiarata abusiva da una precedente sentenza di condanna per illeciti edilizi diventata irrevocabile, è comunque chiamato a valutare dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura verificando se esistono cause ostative al suo accoglimento ed in caso negativo anche la possibilità di un rapido esaurimento del procedimento amministrativo (Sez. 3, n. 38997 del 26/09/2007 - dep. 23/10/2007, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 237816; Sez. 3, n.47263 del 25/9/2014 — de. 17/11/2014, Rv. 261212), le dispiegate doglianze tralasciano integralmente le ragioni correttamente argomentate sulle quali il Tribunale ischitano fonda la reiezione del ricorso. Anche a voler ritenere che non possa ritenersi esaurita la procedura relativa alle tre domande di condono in mancanza di una pronuncia da parte del Comune, e che trovi applicazione il procedimento acceleratorio previsto per i soli immobili danneggiati dal sisma del 2017, quantunque nessuna menzione fosse contenuta nell'incidente di esecuzione che il manufatto de quo fosse fra quelli lesi dal terremoto, l'ordinanza impugnata ha comunque evidenziato gli elementi ostativi al suo accoglimento, ovverosia l'ultimazione delle opere oggetto dell'ingiunzione demolitoria in data successiva al 31.12.1993, termine ultimo previsto per la loro condonabilità ai sensi della L. 724/1994 e l'ubicazione dei manufatti in area sottoposta a vincolo paesaggistico. Non venendo tali dirimenti rilievi neppure lambito dalle censure difensive, le stesse non possono trovare ingresso nella presente sede di legittimità, seguendo all'esito del ricorso la condanna della ricorrente a norma dell'art. 616 c.p.p. al pagamento delle spese processuali e, non 3-0 sussistendo elementi per escluderne la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma equitativamente liquidata alla Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d C 3.000 in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso in data 18.1.20