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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 luglio 2025

Cassazione n. 20453/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Petaccia ed elettivamente domiciliatapresso il suo indirizzo PEC-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dell’Ente nelle persone degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo PEC delle medesime- controricorrente -Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Avverso la sentenza n. 775/2021, resa dalla Corte d’Appello diL’Aquila, pubblicata il 19/05/2021, notificata il 3/6/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9luglio 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1.

Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato presso ilTribunale di Pescara, l’[OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Pescarachiese che venisse accertato e dichiarato, nei confronti del Comunee della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, il proprio diritto di proprietà sullastruttura denominata “Eliporto”, adiacente all’ospedale “SpiritoSanto di Pescara”, in via Paolini, n. 45, e sul terreno sottostante, incatasto fabbricati al Fg. 19, part. 3405, per averla acquistata opelegis ai sensi degli artt. 45 e 49 della L.R. 23 aprile 1996, n. 146,dalla data del 28/12/1996 di entrata in vigore della stessa,esponendo che il terreno, acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto del1941 e dell’estensione di mq. 7980, in catasto al Fg. 19, part. 517,era adiacente al nuovo ospedale “[OSCURATO:PERSONA]”; che su di esso erastata realizzata una struttura costituita da superfici coperte escoperte destinate all’atterraggio di eliambulanze nella partesuperiore della terrazza, con relativa rampa di accesso, dalparcheggio di autovetture nei due piani sottostanti, da due localitecnici, dal locale ufficio, dalle scale di collegamento ai pianisuperiori e dall’area pertinenziale adiacente alla strutturaprincipale; che il Provveditorato regionale alle Opere pubblicheaveva approvato, con decreto n. 6593 del 20/3/1972, il progettoper la realizzazione del nuovo ospedale regionale di Pescara,inserendo detto immobile nell’elenco riassuntivo dei terreni daoccupare permanentemente e nel piano particellare di esproprio e,con successivo decreto del 27/1/1973, ne aveva dispostol’occupazione temporanea e immediata; che l’Ente ospedaliero2 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025“[OSCURATO:PERSONA]” aveva occupato il terreno il9/4/1973; che il Prefetto, in data 22/5/1976, aveva decretatol’esecutività del piano lavori e che la [OSCURATO:PERSONA], con deliberazionedella Giunta del 26/9/1978, n. 1241, aveva accettato l’indennità diesproprio e autorizzato il Presidente a compiere gli atti ditrasferimento della proprietà; e che alla procedura di esproprio erasubentrata la Regione Abruzzo, non essendo la [OSCURATO:PERSONA] piùcompetente ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 376 del 1975, conv., conmodif., dalla legge n. 492 del 1975, la quale non l’aveva portata atermine.Il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara si costituirono in giudizio,chiedendo il rigetto della domanda e, quanto al Comune,sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario,spettando questa al giudice amministrativo.Il Tribunale, con ordinanza del 04/07/2018, rigettò il ricorso concompensazione delle spese.Il giudizio di gravame, interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 3di Pescara, si concluse, nella resistenza del Comune di Pescara edella [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 775/2021, con la quale la Corted’Appello di L’Aquila rigettò l’appello, condannando la ASL n. 3 diPescara alle spese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che iltrasferimento alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedalieredei beni mobili e immobili e delle attrezzature facenti parte delpatrimonio comunale e provinciale con vincolo di destinazione alleunità sanitarie locali - ivi compresi i beni di cui all’art. 65, primocomma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituitodall’art. 21 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modif.,dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 -, previsto dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, non avvenisseautomaticamente, ma, in virtù del secondo comma della medesima3 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025disposizione, mediante provvedimento regionale destinato aregolare nel caso concreto ogni singolo trasferimento e a costituiretitolo per la trascrizione, così come sancito dall’art. 45 della leggeRegione Abruzzo n. 146 del 1996, provvedimento che, pur nondiscrezionale se non con riferimento alla gradualità deltrasferimento, non era stato emesso nella specie.Ad avviso dei giudici di merito, tale considerazione eraulteriormente avvalorata dalla scrittura privata del 26/5/2000, conla quale il Comune di Pescara aveva concesso alla Asl di Pescara lasuperficie coperta e scoperta destinata a eliporto con annessoparcheggio a pagamento con custodia, con la precisazione chedetta struttura era di proprietà del Comune di Pescara e che eraesclusa dalla concessione la superficie di mq. 1000, già concessi dalComune a titolo di comodato gratuito, con la conseguenza che taleaccordo escludeva la titolarità del diritto reale vantato dall’AziendaSanitaria Locale n. 3.2.

L’[OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Pescara propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche conmemoria.

Il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara resistono concontroricorso.Considerato che:1.

Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 502/1992, così comemodificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 1999, dell’art. 45 dellaL.R.

Abruzzo n. 146 del 1996, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato ladomanda sulla base di due autonome rationes decidendicontrastanti con le disposizioni di legge sopra citate.

Analizzando laprima di esse, la ricorrente ha evidenziato che l’effetto traslativodella proprietà andava ricondotto all’art. 5 del d.lgs. n. 502 del4 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20251992 e non ai provvedimenti amministrativi da emanarsi a curadella Regione Abruzzo, siccome meramente esecutivi e dichiarativi,tant’è che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, erastato espunto dal ridetto art. 5 il riferimento al decreto ditrasferimento del Presidente della Giunta ed era stato ampliato ilnovero dei beni appartenente alla USL, essendo stati inseriti anchequelli da trasferire.Posto, dunque, che il diritto si trasferisce per legge e che i decretirappresentano un mero passaggio formale ed esecutivo confunzione dichiarativa, così come confermato dalla disciplinaregionale, il giudice d’appello aveva errato nel ricondurre ai predettiprovvedimenti amministrativi l’effetto traslativo della proprietà e adl’effetto costitutivo della titolarità del diritto reale, come del restoaffermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4206 del2007.2.

Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’illogicità manifestae la contraddittorietà della motivazione, desumibile in via direttadal testo della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che, in virtù delledisposizioni sopra richiamate, per il trasferimento dei beni eranecessario emettere i decreti del Presidente della Giunta regionale,richiamati dall’art. 45, comma 1, legge regionale n. 46 del 1996, e,contestualmente, che, alla stregua di quanto affermato da questaCorte con la sentenza n. 4206/2007, esisteva un diritto soggettivoin capo all’[OSCURATO:PERSONA] che escludeva qualsiasi discrezionalitàdella pubblica amministrazione e che però imponeva l’emissionedell’atto amministrativo destinato a regolare il trasferimento nelcaso concreto.

Così argomentando, i giudici avevano reso unamotivazione contraddittoria, data dal riconoscimento di un diritto5 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025soggettivo al trasferimento e dall’assenza di discrezionalità e,contestualmente, dalla necessità dell’emissione di decreti attuativie meramente dichiarativi.3.

Il secondo motivo, da trattare con priorità per motivi logici, èinfondato.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.,individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullitàdella sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di"motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totalecarenza di considerazione della domanda e dell'eccezionesottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamenteperfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile allasoluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un"fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia(Cass., Sez.

U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n.8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3,20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721;Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).6 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Nella specie, non è ravvisabile il suddetto vizio, in quanto in giudicidi merito hanno ampiamente argomentato sulle ragioni del rigettodell’appello, sostenendo che gli artt. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992,45 della Legge regionale n. 146 del 1996 e 5 d.lgs. n. 229 del1999, attribuissero all’[OSCURATO:PERSONA] il diritto al trasferimentodei beni, mobili e immobili, facenti parte del patrimonio dei comunie delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarielocali e che detto diritto soggettivo postulasse l’emissione deidecreti del Presidente della Giunta regionale, nella specie nonintervenuti, senza che possa ravvisarsi alcuna manifesta eirriducibile palese contraddittorietà, come sostenuto nella censura,non essendovi alcun automatismo tra il riconoscimento di un dirittosoggettivo al trasferimento e il trasferimento stesso o la limitatadiscrezionalità attribuita all’amministrazione e la superfluità delprovvedimento da emettere.4.

Il primo motivo è altrettanto infondato.L’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in tema di “Riordinodella disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421”, prevedeva, nella versioneoriginaria, che “Nel rispetto della normativa regionale vigente, tuttii beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e ledecreto, fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo didestinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimoniodelle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sonoparimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni dicui all'articolo 65, primo comma - come sostituito dall’art. 21 deld.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dallalegge 11 novembre 1983, n. 638 – della legge 23 dicembre 1978,n. 833” (comma 1) e che “I trasferimenti di cui al presente articolosono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale.7 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni,che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ognionere relativo a imposte e tasse” (comma 2).L’art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha sostituito il ridettoart. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilendo che “Nel rispetto dellanormativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarielocali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobilied immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire otrasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o diprovvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunqueacquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti diliberalità” (comma 1), che “Le unità sanitarie locali e le aziendeospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regimedella proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cuiall'articolo 830, secondo comma, del codice civile.

Gli atti ditrasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati aprevia autorizzazione della regione.

I beni mobili e immobili che leunità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento deiloro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile deglistessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, delcodice civile” (comma 2), e che “Le leggi ed i provvedimenti di cuial comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale èesente da ogni onere relativo a imposte e tasse” (comma 3).Come già più volte affermato da questa Corte, sia pure in materiatributaria con riferimento all’art. 26 T.U.I.R. (art. 23 vecchiaformulazione e, in precedenza, d.P.R. n. 597 del 1973, art. 32),secondo cui i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dallapercezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti chepossiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, oaltro diritto, la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre8 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20251992, n. 502, sostanzialmente riprodotta nei suoi contenutiessenziali dalla Legge regionale sopra citata, ha evidente naturaprogrammatica e determina per il futuro il patrimonio delle Aziendesanitarie, includendo nello stesso anche gli immobili trasferiti o datrasferire.

La stessa non solo “non prevede espressamentel'automatico trasferimento dei beni, ma, al contrario, ne disciplina ildefinitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimentiamministrativi, i quali, solo, costituiranno titolo per la trascrizione;in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale dellanorma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento, ènecessario l'intervento di una successiva legge o provvedimentoamministrativo e solo successivamente si può procedere, per iconseguenti effetti, a trascrizione" (in questi termini, Cass., Sez. 5,22/7/2024, n. 20178; Cass., Sez. 6-5, 31/3/2022, n. 10384;Cass., Sez. 5, 6/8/2014, n. 17641; Cass., Sez. 5, 16/4/2014, n.8821, tutte non massimate; si veda anche Cass., Sez. 2,27/2/2024, n. 5116, pure non massimata, che implicitamenteconsidera dirimente l’esame del decreto del Presidente dellaRegione Sicilia), provvedimento questo che è pacifico, nella specie,non sia stato emesso.Né può giungersi a diversa conclusione analizzando l’art. 45 dellaLegge regionale Abruzzo del 24 dicembre 1996, n. 146, in tema di“Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione econtrollo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, income modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, ilquale, nello stabilire che, “ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delD.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,sono trasferiti alle Aziende, a determinarne il Fondo di dotazioneiniziale da iscrivere nel patrimonio netto delle Aziende stesse: a)tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le9 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo didestinazione alle preesistenti Unita' sanitarie locali e ospedali; b) leposizioni attive e passive originatesi dalla data di costituzione delleAziende e non rientranti nelle gestioni liquidatorie come previstedall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549” (comma 1) e che“Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giuntaregionale emana direttive per la rilevazione e la valutazione delleposte attive e passive del patrimonio delle Aziende” (comma 2),non si discosta in alcun modo dalla previsione di cui al ridetto art.5, limitandosi a descrivere la tipologia di beni da trasferire, senzaspecificarne le modalità.Ciò comporta che correttamente i giudici di merito hanno esclusoche i beni contesi fossero già stati trasferiti alla Asl in assenza deldecreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA].5.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 66 della Legge n. 833 del 1978 e degli artt. 1, 3 e56 della L.R.

Abruzzo n. 53 del 1980, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di meritoritenuto che la scrittura privata del 26/5/2000, con la quale ilComune di Pescara aveva concesso alla ASL di Pescara i medesimiimmobili, dando conto della titolarità, in capo ad esso, dellaproprietà degli stessi, escludesse la titolarità del diritto reale el’esercizio del possesso dedotto dalla Asl.

La ricorrente ha, sulpunto, evidenziato che la concessione non poteva escludere undiritto concesso dalla legge; che una siffatta interpretazionepostulava una implicita funzione abdicativa della proprietà pereffetto di un comportamento amministrativo consideratopreminente rispetto alla disposizione di legge; che il richiamo alpossesso evocava i presupposti della differente azione diusucapione e non di quella esercitata, avente ad oggetto a10 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025dichiarazione dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà giàcostituito dalla legge; che a tale scrittura non poteva attribuirsi ilsignificato di una recondita volontà della Asl di dismettere il propriobene in assenza dell’articolato iter amministrativo previsto dallalegge n. 833 del 1978 e dalla legge Abruzzo n. 35 del 7 luglio 1982per lo svincolo di destinazione di un bene destinato ad attività dellaAsl.5.2 Il terzo motivo è inammissibile.La questione afferente alla scrittura privata del 2000 costituisce,infatti, una delle due rationes decidendi alle quali i giudici di meritohanno affidato la decisione di infondatezza della censura, con laconseguenza che il giudizio di correttezza della prima, comeaffermato nel precedente punto 4, determina il venir menodell’interesse all’esame della seconda.6.1 Con il quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello avevaomesso di pronunciarsi sul motivo col quale la Asl si era doluta delfatto che il giudice di primo grado, violando l’art. 115 cod. proc.civ., avesse rigettato la domanda proposta dalla Asl anche neiconfronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, nonostante questanon avesse contestato la pretesa e ne avesse anzi riconosciuto lafondatezza. [OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, difesa in primo gradosostenendo che fosse singolare la richiesta di accertamento dellaproprietà in capo alla Asl, posto che il bene che ne era oggetto leera stato espropriato dalla stessa Asl, alla quale era statotrasferito con cessione bonaria, previa accettazione, da parte dellaProvincia, della relativa indennità.6.2 Il quarto motivo è inammissibile.Si osserva innanzitutto che l'omessa pronuncia su alcuni dei motividi appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o11 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nellaviolazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendoin tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass.,Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dalricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error inprocedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltantoconsente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in talcaso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame,altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anchedell'atto di appello (Cass., Sez.

L, 13/10/2022, n. 29952; Cass.,Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).Orbene, la censura è fondata sulla sostanziale non contestazione,da parte della provincia, dell’acquisto della proprietà del bene incapo alla ricorrente, la quale però, oltre a rappresentare unacircostanza di fatto e non giuridica, non è stata neppure articolataadeguatamente, posto che il motivo di ricorso per cassazione con ilquale si intenda denunciare, come nella specie, l'omessaconsiderazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedall’assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve, in definitiva, riprodurre tanto il contenutodell'atto introduttivo del giudizio, con la puntuale allegazione deifatti di causa ivi esposta dall'attore (sostanziale), quanto ilcontenuto dell'atto contenente la risposta avversaria e degliulteriori atti difensivi, con la prospettata mancanza o genericità dicontestazione in ordine agli stessi (Cass. Sez. 6-2, 17/6/2022, n.19581), onde consentire a questa Corte di verificare direttamentela fondatezza della censura, incombenti questi non adempiuti nellaspecie.12 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20257.

In conclusione, dichiarata l’infondatezza della prima e dellaseconda censura e l’inammissibilità della terza, il ricorso deveessere rigettato.

Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste acarico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.Il PresidenteMauro Mocci13 di 13Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeValeria [OSCURATO:PERSONA].

Ud.28/01/2026Cristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19909/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti StefaniaArdizzi e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura dell’ente.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura comunale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ASL) n. 3 PESCARA, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la l’ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione pubblicatail 21/7/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LorettaGeslao dell’Avvocatura dell’Ente, e il Comune di Pescara, difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura dell’Ente, nel giudizio iscritto al n.19303/2021 del Ruolo generale per il 2021, promosso da AziendaSanitaria Locale n. 3 Pescara e definito da questa Corte con ordinanza n.20453/2025, pubblicata il 21/7/2025, con la quale è stato rigettato ilricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, “in favore dellacontroricorrente”, delle spese del giudizio, liquidate in euro 24.000,00 percompensi, oltre spese forfetarie, agli esborsi e agli accessori di legge,hanno chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, puravendo disposto la suddetta condanna, ha indicato, in dispositivo,“condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente”,benché in giudizio avessero resistito sia il Comune di Pescara, sia laProvincia di Pescara.La richiesta, oltreché ammissibile, merita accoglimento in quanto risultadalla parte motiva della medesima ordinanza che, in seguito al rigetto delricorso, le spese sono state liquidate seguendo il criterio dellasoccombenza, sicché andavano poste a carico della ricorrente in favore dientrambe le controricorrenti e non di una sola di esse.In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso dispecie è accolta, dovendosi declinare al plurale la condanna al pagamentodelle spese di lite nei termini appresso indicati.Nulla va disposto quanto alle spese del presente procedimento (Cass.

S.U.n. 29432/2024).P.Q.M.La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 20453/2025 del 9/7/2025,pubblicata il 21/7/2025, sia apportata la seguente correzione: neldispositivo, a p.13, la frase «condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente» va sostituita con la seguente: «condanna laNumero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti»; dispone inoltreche la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Petaccia ed elettivamente domiciliatapresso il suo indirizzo PEC-controricorrente-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], in persona del [OSCURATO:PERSONA] Presidente p.t.,rappresentata e difesa dall’Avvocatura dell’Ente nelle persone degliavvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamentedomiciliata presso l’indirizzo PEC delle medesime- controricorrente -Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Avverso la sentenza n. 775/2021, resa dalla Corte d’Appello diL’Aquila, pubblicata il 19/05/2021, notificata il 3/6/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9luglio 2025 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che:1. Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., depositato presso ilTribunale di Pescara, l’[OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Pescarachiese che venisse accertato e dichiarato, nei confronti del Comunee della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, il proprio diritto di proprietà sullastruttura denominata “Eliporto”, adiacente all’ospedale “SpiritoSanto di Pescara”, in via Paolini, n. 45, e sul terreno sottostante, incatasto fabbricati al Fg. 19, part. 3405, per averla acquistata opelegis ai sensi degli artt. 45 e 49 della L.R. 23 aprile 1996, n. 146,dalla data del 28/12/1996 di entrata in vigore della stessa,esponendo che il terreno, acquistato dalla [OSCURATO:PERSONA] con atto del1941 e dell’estensione di mq. 7980, in catasto al Fg. 19, part. 517,era adiacente al nuovo ospedale “[OSCURATO:PERSONA]”; che su di esso erastata realizzata una struttura costituita da superfici coperte escoperte destinate all’atterraggio di eliambulanze nella partesuperiore della terrazza, con relativa rampa di accesso, dalparcheggio di autovetture nei due piani sottostanti, da due localitecnici, dal locale ufficio, dalle scale di collegamento ai pianisuperiori e dall’area pertinenziale adiacente alla strutturaprincipale; che il Provveditorato regionale alle Opere pubblicheaveva approvato, con decreto n. 6593 del 20/3/1972, il progettoper la realizzazione del nuovo ospedale regionale di Pescara,inserendo detto immobile nell’elenco riassuntivo dei terreni daoccupare permanentemente e nel piano particellare di esproprio e,con successivo decreto del 27/1/1973, ne aveva dispostol’occupazione temporanea e immediata; che l’Ente ospedaliero2 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025“[OSCURATO:PERSONA]” aveva occupato il terreno il9/4/1973; che il Prefetto, in data 22/5/1976, aveva decretatol’esecutività del piano lavori e che la [OSCURATO:PERSONA], con deliberazionedella Giunta del 26/9/1978, n. 1241, aveva accettato l’indennità diesproprio e autorizzato il Presidente a compiere gli atti ditrasferimento della proprietà; e che alla procedura di esproprio erasubentrata la Regione Abruzzo, non essendo la [OSCURATO:PERSONA] piùcompetente ai sensi dell’art. 17 del d.l. n. 376 del 1975, conv., conmodif., dalla legge n. 492 del 1975, la quale non l’aveva portata atermine.Il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara si costituirono in giudizio,chiedendo il rigetto della domanda e, quanto al Comune,sollevando eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario,spettando questa al giudice amministrativo.Il Tribunale, con ordinanza del 04/07/2018, rigettò il ricorso concompensazione delle spese.Il giudizio di gravame, interposto dall’[OSCURATO:PERSONA] n. 3di Pescara, si concluse, nella resistenza del Comune di Pescara edella [OSCURATO:PERSONA], con la sentenza n. 775/2021, con la quale la Corted’Appello di L’Aquila rigettò l’appello, condannando la ASL n. 3 diPescara alle spese di lite.Per quanto qui rileva, i giudici di merito ritennero che iltrasferimento alle unità sanitarie locali e alle aziende ospedalieredei beni mobili e immobili e delle attrezzature facenti parte delpatrimonio comunale e provinciale con vincolo di destinazione alleunità sanitarie locali - ivi compresi i beni di cui all’art. 65, primocomma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, come sostituitodall’art. 21 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, conv., con modif.,dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 -, previsto dall’art. 5,comma 1, del d.lgs. n. 502 del 1992, non avvenisseautomaticamente, ma, in virtù del secondo comma della medesima3 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025disposizione, mediante provvedimento regionale destinato aregolare nel caso concreto ogni singolo trasferimento e a costituiretitolo per la trascrizione, così come sancito dall’art. 45 della leggeRegione Abruzzo n. 146 del 1996, provvedimento che, pur nondiscrezionale se non con riferimento alla gradualità deltrasferimento, non era stato emesso nella specie.Ad avviso dei giudici di merito, tale considerazione eraulteriormente avvalorata dalla scrittura privata del 26/5/2000, conla quale il Comune di Pescara aveva concesso alla Asl di Pescara lasuperficie coperta e scoperta destinata a eliporto con annessoparcheggio a pagamento con custodia, con la precisazione chedetta struttura era di proprietà del Comune di Pescara e che eraesclusa dalla concessione la superficie di mq. 1000, già concessi dalComune a titolo di comodato gratuito, con la conseguenza che taleaccordo escludeva la titolarità del diritto reale vantato dall’AziendaSanitaria Locale n. 3.2. L’[OSCURATO:PERSONA] n. 3 di Pescara propone ricorso percassazione sulla base di quattro motivi, illustrati anche conmemoria. Il Comune e la [OSCURATO:PERSONA] di Pescara resistono concontroricorso.Considerato che:1. Con il primo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 5, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 502/1992, così comemodificato dall’art. 5 del d.lgs. n. 229 del 1999, dell’art. 45 dellaL.R. Abruzzo n. 146 del 1996, in relazione all’art. 360, commaprimo, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di merito rigettato ladomanda sulla base di due autonome rationes decidendicontrastanti con le disposizioni di legge sopra citate. Analizzando laprima di esse, la ricorrente ha evidenziato che l’effetto traslativodella proprietà andava ricondotto all’art. 5 del d.lgs. n. 502 del4 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20251992 e non ai provvedimenti amministrativi da emanarsi a curadella Regione Abruzzo, siccome meramente esecutivi e dichiarativi,tant’è che, con l’entrata in vigore del d.lgs. n. 229 del 1999, erastato espunto dal ridetto art. 5 il riferimento al decreto ditrasferimento del Presidente della Giunta ed era stato ampliato ilnovero dei beni appartenente alla USL, essendo stati inseriti anchequelli da trasferire.Posto, dunque, che il diritto si trasferisce per legge e che i decretirappresentano un mero passaggio formale ed esecutivo confunzione dichiarativa, così come confermato dalla disciplinaregionale, il giudice d’appello aveva errato nel ricondurre ai predettiprovvedimenti amministrativi l’effetto traslativo della proprietà e adl’effetto costitutivo della titolarità del diritto reale, come del restoaffermato dalla Corte di legittimità con la sentenza n. 4206 del2007.2. Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta l’illogicità manifestae la contraddittorietà della motivazione, desumibile in via direttadal testo della sentenza per contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod.proc. civ., per avere i giudici di merito affermato che, in virtù delledisposizioni sopra richiamate, per il trasferimento dei beni eranecessario emettere i decreti del Presidente della Giunta regionale,richiamati dall’art. 45, comma 1, legge regionale n. 46 del 1996, e,contestualmente, che, alla stregua di quanto affermato da questaCorte con la sentenza n. 4206/2007, esisteva un diritto soggettivoin capo all’[OSCURATO:PERSONA] che escludeva qualsiasi discrezionalitàdella pubblica amministrazione e che però imponeva l’emissionedell’atto amministrativo destinato a regolare il trasferimento nelcaso concreto. Così argomentando, i giudici avevano reso unamotivazione contraddittoria, data dal riconoscimento di un diritto5 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025soggettivo al trasferimento e dall’assenza di discrezionalità e,contestualmente, dalla necessità dell’emissione di decreti attuativie meramente dichiarativi.3. Il secondo motivo, da trattare con priorità per motivi logici, èinfondato.Infatti, dopo la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5),cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, non sono piùammissibili nel ricorso per cassazione le censure dicontraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza dimerito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del"minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.,individuabile nelle ipotesi - che si convertono in violazione dell'art.132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., e danno luogo a nullitàdella sentenza - di "mancanza della motivazione quale requisitoessenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazioneapparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di"motivazione perplessa od incomprensibile", e dunque di totalecarenza di considerazione della domanda e dell'eccezionesottoposta all'esame del giudicante, il quale manchi completamenteperfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand'anche soloimplicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile allasoluzione del caso concreto, al di fuori delle quali il vizio dimotivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un"fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e cheappaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia(Cass., Sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., Sez. 5, 6/5/2020, n.8487; Cass., Sez. 6 - 3, 08/10/2014, n. 21257; Cass., Sez. 6 - 3,20/11/2015, n. 23828; Cass., Sez. 2, 13/08/2018, n. 20721;Cass., Sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).6 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Nella specie, non è ravvisabile il suddetto vizio, in quanto in giudicidi merito hanno ampiamente argomentato sulle ragioni del rigettodell’appello, sostenendo che gli artt. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992,45 della Legge regionale n. 146 del 1996 e 5 d.lgs. n. 229 del1999, attribuissero all’[OSCURATO:PERSONA] il diritto al trasferimentodei beni, mobili e immobili, facenti parte del patrimonio dei comunie delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarielocali e che detto diritto soggettivo postulasse l’emissione deidecreti del Presidente della Giunta regionale, nella specie nonintervenuti, senza che possa ravvisarsi alcuna manifesta eirriducibile palese contraddittorietà, come sostenuto nella censura,non essendovi alcun automatismo tra il riconoscimento di un dirittosoggettivo al trasferimento e il trasferimento stesso o la limitatadiscrezionalità attribuita all’amministrazione e la superfluità delprovvedimento da emettere.4. Il primo motivo è altrettanto infondato.L’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, in tema di “Riordinodella disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 dellalegge 23 ottobre 1992, n. 421”, prevedeva, nella versioneoriginaria, che “Nel rispetto della normativa regionale vigente, tuttii beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e ledecreto, fanno parte del patrimonio dei comuni con vincolo didestinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimoniodelle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sonoparimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni dicui all'articolo 65, primo comma - come sostituito dall’art. 21 deld.l. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dallalegge 11 novembre 1983, n. 638 – della legge 23 dicembre 1978,n. 833” (comma 1) e che “I trasferimenti di cui al presente articolosono effettuati con decreto del Presidente della Giunta regionale.7 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025Tale decreto costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni,che dovrà avvenire con esenzione per gli enti interessati di ognionere relativo a imposte e tasse” (comma 2).L’art. 5 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229, ha sostituito il ridettoart. 5 del d.lgs. n. 502 del 1992, stabilendo che “Nel rispetto dellanormativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarielocali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobilied immobili ad esse appartenenti, ivi compresi quelli da trasferire otrasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o diprovvedimenti amministrativi, nonché da tutti i beni comunqueacquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti diliberalità” (comma 1), che “Le unità sanitarie locali e le aziendeospedaliere hanno disponibilità del patrimonio secondo il regimedella proprietà privata, ferme restando le disposizioni di cuiall'articolo 830, secondo comma, del codice civile. Gli atti ditrasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono assoggettati aprevia autorizzazione della regione. I beni mobili e immobili che leunità sanitarie locali, le aziende ospedaliere e gli istituti di ricoveroe cura a carattere scientifico utilizzano per il perseguimento deiloro fini istituzionali costituiscono patrimonio indisponibile deglistessi, soggetti alla disciplina dell'articolo 828, secondo comma, delcodice civile” (comma 2), e che “Le leggi ed i provvedimenti di cuial comma 1 costituiscono titolo per la trascrizione, la quale èesente da ogni onere relativo a imposte e tasse” (comma 3).Come già più volte affermato da questa Corte, sia pure in materiatributaria con riferimento all’art. 26 T.U.I.R. (art. 23 vecchiaformulazione e, in precedenza, d.P.R. n. 597 del 1973, art. 32),secondo cui i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dallapercezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti chepossiedono gli immobili a titolo di proprietà, enfiteusi, usufrutto, oaltro diritto, la disposizione di cui all’art. 5 del d.lgs. 30 dicembre8 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20251992, n. 502, sostanzialmente riprodotta nei suoi contenutiessenziali dalla Legge regionale sopra citata, ha evidente naturaprogrammatica e determina per il futuro il patrimonio delle Aziendesanitarie, includendo nello stesso anche gli immobili trasferiti o datrasferire. La stessa non solo “non prevede espressamentel'automatico trasferimento dei beni, ma, al contrario, ne disciplina ildefinitivo trasferimento attraverso future leggi o provvedimentiamministrativi, i quali, solo, costituiranno titolo per la trascrizione;in altre parole, come risulta dallo stesso tenore letterale dellanorma, per potersi ritenere perfezionato il trasferimento, ènecessario l'intervento di una successiva legge o provvedimentoamministrativo e solo successivamente si può procedere, per iconseguenti effetti, a trascrizione" (in questi termini, Cass., Sez. 5,22/7/2024, n. 20178; Cass., Sez. 6-5, 31/3/2022, n. 10384;Cass., Sez. 5, 6/8/2014, n. 17641; Cass., Sez. 5, 16/4/2014, n.8821, tutte non massimate; si veda anche Cass., Sez. 2,27/2/2024, n. 5116, pure non massimata, che implicitamenteconsidera dirimente l’esame del decreto del Presidente dellaRegione Sicilia), provvedimento questo che è pacifico, nella specie,non sia stato emesso.Né può giungersi a diversa conclusione analizzando l’art. 45 dellaLegge regionale Abruzzo del 24 dicembre 1996, n. 146, in tema di“Norme in materia di programmazione, contabilità, gestione econtrollo delle Aziende del Servizio sanitario regionale, income modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517”, ilquale, nello stabilire che, “ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 2 delD.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni,sono trasferiti alle Aziende, a determinarne il Fondo di dotazioneiniziale da iscrivere nel patrimonio netto delle Aziende stesse: a)tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le9 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025parte del patrimonio dei Comuni e delle Province con vincolo didestinazione alle preesistenti Unita' sanitarie locali e ospedali; b) leposizioni attive e passive originatesi dalla data di costituzione delleAziende e non rientranti nelle gestioni liquidatorie come previstedall'art. 2 della legge 28 dicembre 1995 n. 549” (comma 1) e che“Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge la Giuntaregionale emana direttive per la rilevazione e la valutazione delleposte attive e passive del patrimonio delle Aziende” (comma 2),non si discosta in alcun modo dalla previsione di cui al ridetto art.5, limitandosi a descrivere la tipologia di beni da trasferire, senzaspecificarne le modalità.Ciò comporta che correttamente i giudici di merito hanno esclusoche i beni contesi fossero già stati trasferiti alla Asl in assenza deldecreto del Presidente della [OSCURATO:PERSONA].5.1 Con il terzo motivo, si lamenta la violazione e falsa applicazionedegli artt. 61 e 66 della Legge n. 833 del 1978 e degli artt. 1, 3 e56 della L.R. Abruzzo n. 53 del 1980, in relazione all’art. 360,comma primo, n. 3, cod. proc. civ., per avere i giudici di meritoritenuto che la scrittura privata del 26/5/2000, con la quale ilComune di Pescara aveva concesso alla ASL di Pescara i medesimiimmobili, dando conto della titolarità, in capo ad esso, dellaproprietà degli stessi, escludesse la titolarità del diritto reale el’esercizio del possesso dedotto dalla Asl. La ricorrente ha, sulpunto, evidenziato che la concessione non poteva escludere undiritto concesso dalla legge; che una siffatta interpretazionepostulava una implicita funzione abdicativa della proprietà pereffetto di un comportamento amministrativo consideratopreminente rispetto alla disposizione di legge; che il richiamo alpossesso evocava i presupposti della differente azione diusucapione e non di quella esercitata, avente ad oggetto a10 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025dichiarazione dell’avvenuto trasferimento del diritto di proprietà giàcostituito dalla legge; che a tale scrittura non poteva attribuirsi ilsignificato di una recondita volontà della Asl di dismettere il propriobene in assenza dell’articolato iter amministrativo previsto dallalegge n. 833 del 1978 e dalla legge Abruzzo n. 35 del 7 luglio 1982per lo svincolo di destinazione di un bene destinato ad attività dellaAsl.5.2 Il terzo motivo è inammissibile.La questione afferente alla scrittura privata del 2000 costituisce,infatti, una delle due rationes decidendi alle quali i giudici di meritohanno affidato la decisione di infondatezza della censura, con laconseguenza che il giudizio di correttezza della prima, comeaffermato nel precedente punto 4, determina il venir menodell’interesse all’esame della seconda.6.1 Con il quarto motivo, si lamenta, infine, la violazione e falsaapplicazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360,comma primo, n. 4, cod. proc. civ., perché la Corte d’Appello avevaomesso di pronunciarsi sul motivo col quale la Asl si era doluta delfatto che il giudice di primo grado, violando l’art. 115 cod. proc.civ., avesse rigettato la domanda proposta dalla Asl anche neiconfronti della convenuta [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, nonostante questanon avesse contestato la pretesa e ne avesse anzi riconosciuto lafondatezza. [OSCURATO:PERSONA] si era, infatti, difesa in primo gradosostenendo che fosse singolare la richiesta di accertamento dellaproprietà in capo alla Asl, posto che il bene che ne era oggetto leera stato espropriato dalla stessa Asl, alla quale era statotrasferito con cessione bonaria, previa accettazione, da parte dellaProvincia, della relativa indennità.6.2 Il quarto motivo è inammissibile.Si osserva innanzitutto che l'omessa pronuncia su alcuni dei motividi appello - così come l'omessa pronuncia su domanda, eccezione o11 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/2025istanza ritualmente introdotta in giudizio - risolvendosi nellaviolazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato,allorché la domanda sia ovviamente ammissibile, non conseguendoin tal caso l'obbligo del giudice di pronunciarsi nel merito (Cass.,Sez. 5, 16/7/2021, n. 20363), integra un difetto di attività delgiudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dalricorrente attraverso la specifica deduzione del relativo error inprocedendo - ovverosia della violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.,in relazione all'art. 360, n.4, cod. proc. civ. - la quale soltantoconsente alla parte di chiedere e al giudice di legittimità - in talcaso giudice anche del fatto processuale - di effettuare l'esame,altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, così, anchedell'atto di appello (Cass., Sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass.,Sez. 5, 31/7/2024, n. 21444).Orbene, la censura è fondata sulla sostanziale non contestazione,da parte della provincia, dell’acquisto della proprietà del bene incapo alla ricorrente, la quale però, oltre a rappresentare unacircostanza di fatto e non giuridica, non è stata neppure articolataadeguatamente, posto che il motivo di ricorso per cassazione con ilquale si intenda denunciare, come nella specie, l'omessaconsiderazione, nella sentenza impugnata, della prova derivantedall’assenza di contestazioni della controparte su una determinatacircostanza, deve, in definitiva, riprodurre tanto il contenutodell'atto introduttivo del giudizio, con la puntuale allegazione deifatti di causa ivi esposta dall'attore (sostanziale), quanto ilcontenuto dell'atto contenente la risposta avversaria e degliulteriori atti difensivi, con la prospettata mancanza o genericità dicontestazione in ordine agli stessi (Cass. Sez. 6-2, 17/6/2022, n.19581), onde consentire a questa Corte di verificare direttamentela fondatezza della censura, incombenti questi non adempiuti nellaspecie.12 di 13Numero registro generale 19303/2021Numero sezionale 2100/2025Numero di raccolta generale 20453/2025Data pubblicazione 21/07/20257. In conclusione, dichiarata l’infondatezza della prima e dellaseconda censura e l’inammissibilità della terza, il ricorso deveessere rigettato. Le spese del giudizio, liquidate come indispositivo, seguono la soccombenza e devono essere poste acarico della ricorrente.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto – ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002 – dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedella ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributounificato, pari a quello previsto per la proposizionedell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MRigetta il ricorso.Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dellacontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquidain Euro 24.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,inserito dall’art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012, dichiara lasussistenza dei presupposti processuali per il versamento da partedella ricorrente del contributo unificato previsto per il ricorso anorma dell’art. 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 luglio 2025.Il PresidenteMauro Mocci13 di 13Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026LA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta da: Oggetto:Correzione erroreGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] PresidentematerialeValeria [OSCURATO:PERSONA]. Ud.28/01/2026Cristina [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereRemo [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereDario [OSCURATO:PERSONA] pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 19909/2025 R.G. proposto da[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti StefaniaArdizzi e [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura dell’ente.[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Avvocatura comunale-ricorrenti-contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (ASL) n. 3 PESCARA, rappresentata e difesadall’avv. [OSCURATO:PERSONA] la l’ordinanza n. 20453/2025 della Corte di Cassazione pubblicatail 21/7/2025;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del28/1/2026 dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026MOTIVI [OSCURATO:PERSONA] DECISIONE1. [OSCURATO:PERSONA] di Pescara, difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e LorettaGeslao dell’Avvocatura dell’Ente, e il Comune di Pescara, difeso dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura dell’Ente, nel giudizio iscritto al n.19303/2021 del Ruolo generale per il 2021, promosso da AziendaSanitaria Locale n. 3 Pescara e definito da questa Corte con ordinanza n.20453/2025, pubblicata il 21/7/2025, con la quale è stato rigettato ilricorso, con condanna della ricorrente alla rifusione, “in favore dellacontroricorrente”, delle spese del giudizio, liquidate in euro 24.000,00 percompensi, oltre spese forfetarie, agli esborsi e agli accessori di legge,hanno chiesto la correzione di tale provvedimento, in quanto la Corte, puravendo disposto la suddetta condanna, ha indicato, in dispositivo,“condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente”,benché in giudizio avessero resistito sia il Comune di Pescara, sia laProvincia di Pescara.La richiesta, oltreché ammissibile, merita accoglimento in quanto risultadalla parte motiva della medesima ordinanza che, in seguito al rigetto delricorso, le spese sono state liquidate seguendo il criterio dellasoccombenza, sicché andavano poste a carico della ricorrente in favore dientrambe le controricorrenti e non di una sola di esse.In considerazione di ciò, l'istanza di correzione è ammissibile e nel caso dispecie è accolta, dovendosi declinare al plurale la condanna al pagamentodelle spese di lite nei termini appresso indicati.Nulla va disposto quanto alle spese del presente procedimento (Cass. S.U.n. 29432/2024).P.Q.M.La Corte dispone che nella propria ordinanza n. 20453/2025 del 9/7/2025,pubblicata il 21/7/2025, sia apportata la seguente correzione: neldispositivo, a p.13, la frase «condanna la ricorrente al pagamento, infavore della controricorrente» va sostituita con la seguente: «condanna laNumero registro generale 19909/2025Numero sezionale 189/2026Numero di raccolta generale 9288/2026Data pubblicazione 13/04/2026ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrenti»; dispone inoltreche la correzione sia annotata sull'originale del provvedimento.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/1/2026.Il PresidenteGiuseppe GrassoDocumento informatico redatto ai sensi dell’ultimo comma dell’art 196-quinquies disp. att. c.p.c.
Sentenza Cassazione n. 20453/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris