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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39083/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con liquidazione delle spese sostenute nel grado; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concordemente richiesto il rigetto del ricorso.

Li [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado, appellata dai quattro imputati, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la formula perché il fatto non sussiste, dai residui reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 loro rispettivamente ascritti, e per i quali gli stessi avevano in primo grado riportato condanna alle pene di legge (già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di finanziamento illecito ai partiti contestato al capo A, con statuizione divenuta definitiva).

La Corte d'appello ha altresì revocato le sanzioni penali accessorie, le confische del profitto disposte e le statuizioni che la sentenza di primo grado aveva disposto in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo con unico, articolato, motivo il vizio di motivazione per omessa considerazione di alcune prove testimoniali e documentali che, laddove esaminate, disarticolerebbero la logicità della motivazione della sentenza impugnata.

Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva illogicamente escluso che si riferissero a prestazioni inesistenti sia le fatture di consulenza emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, H.V.) oggetto della contestazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 effettuata al capo C - nonché del connesso reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 relativo all'utilizzo di gran parte delle stesse nella dichiarazione fiscale presentata da quest'ultima rubricato sub D - sia le fatture emesse dalla menzionata società a [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]), oggetto dell'analoga contestazione di cui art. 8 d.lgs. 74/2000 fatta al capo B. Secondo l'impianto accusatorio, in parte avallato dalla pronuncia di condanna di primo grado dei managers di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di quelli H.V. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', tali fatture per prestazioni inesistenti sarebbero state destinate, ed avrebbero in parte consentito, oltre che di evadere il Fisco, di creare, con fondi di [OSCURATO:SOCIETA], la provvista per poter consentire a [OSCURATO:PERSONA] - che per i reati a lui contestati ha definito il procedimento con applicazione della pena - di rientrare di dazioni illecite già effettuate a [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dell'allora sindaco di [OSCURATO:PERSONA], e di futuri esborsi parimenti illeciti per far ottenere ad [OSCURATO:SOCIETA] l'aggiudicazione di un contratto ad evidenza pubblica con il Comune di Roma ed a H.V. la conseguente fornitura di servizi nei confronti della multinazionale, i cui vertici avrebbero ignorato sia il descritto accordo illecito, sia la natura fittizia delle prestazione ad essa fatturate.

Il procedimento - si rileva - era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di [OSCURATO:SOCIETA], poi costituitasi parte civile, all'esito di un'indagine interna che in prima battuta aveva riguardato l'eccessività di rimborsi spese richiesti da [OSCURATO:PERSONA], senior executive della società, e che, nel corso dell'indagine interna a suo carico, aveva indotto costui a riferire i fatti concernenti le false fatturazioni poi oggetto della denuncia che aveva condotto all'avvio del presente procedimento.

3. Il pubblico ministero ricorrente lamenta che, aderendo alle tesi difensive degli imputati appellanti, la sentenza aveva ritenuto come le fatture potessero corrispondere ad operazioni reali, trascurando che le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'inesistenza delle prestazioni erano state confortate dalle deposizioni testimoniali del magg. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto le indagini, del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], dott. [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale per conto di tale società aveva svolto l'indagine interna, nonché dal responsabile tecnico di H.V, dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla corrispondenza e-mail estratta dai computers degli ex managers di [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessa documentazione versata in atti dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

Si rileva, inoltre, che la stessa H.V. non aveva chiesto il saldo della fattura n. 29/2012, il cui pagamento era stato bloccato da [OSCURATO:SOCIETA] all'esito di quanto emerso dall'indagine interna.

In particolare - omettendo il confronto con la motivazione della decisione di primo grado - la sentenza impugnata aveva operato un revisionismo dei fatti storici emersi nel giudizio, per un verso attribuendo alle prove un significato diverso da quello reale, per altro verso non valutando alcune prove decisive.

L'errore aveva in primo luogo riguardato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], non essendo vero che egli non avesse effettuato verifiche autonome limitandosi a recepire quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], avendo invece accertato che negli archivi di [OSCURATO:SOCIETA] non vi era alcun documento che potesse dimostrare l'esistenza delle prestazioni indicate nelle fatture.

In secondo luogo, si erano travisate le decisive dichiarazioni rese dal magg. [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto indicato in sentenza, aveva effettuato autonome indagini (con perquisizioni, sequestri, analisi di documenti informatici e delle prove raccolte da [OSCURATO:SOCIETA] nell'indagine interna), confermando di non aver rinvenuto alcun documento che comprovasse lo svolgimento di quelle prestazioni ed in particolare i documenti di assessment, non prodotti neppure nella citata documentazione della difesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero invece costituito oggetto dell'incarico affidato a H.V. secondo le proposte di collaborazione.

Anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] erano state travisate, sia nella parte in cui si era illogicamente sostenuto che il teste aveva fornito evidenza dell'esistenza delle prestazioni, sia nella parte in cui si era affermato che egli non ricordava in relazione a quali fatture non pagate da [OSCURATO:SOCIETA] H.V. avesse proposto azione giudiziale.

3.1. Manifestamente illogiche, poi, erano le affermazioni circa il fatto che l'esistenza delle prestazioni potesse essere dimostrata dalla compatibilità tra ordini e le fatture mentre era frutto di ulteriore travisamento probatorio l'affermazione secondo cui le fatture oggetto di contestazione si innesterebbero nel c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]".

Al riguardo si rileva che, diversamente da quanto riferito in sentenza, i testimoni Pisanu, Loglio e Longo avevano escluso che tale progetto abbia richiesto una consulenza da parte di H.V., mentre la corrispondenza scambiata tra gli imputati dimostrava come i flussi di denaro oggetto delle fatturazioni fossero connessi non già a quel progetto, bensì ad una gara bandita dal comune di Roma.

3.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, che illogicamente era stata affermata la carenza investigativa sulle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] contestate al capo C, essendo ciò comunque avvenuto per le sette fatture successiva alle quattro che l'emittente aveva riferito a servizi in precedenza resi.

Del pari illogicamente si era ritenuta la genericità della ricostruzione investigativa dei flussi finanziari (peraltro avvenuti per contanti) e criticata l'omessa implementazione della documentazione fornita agli inquirenti dalla parte civile.

3.3. Si censura, ancora, il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto, aveva con certezza affermato come nessuna delle prestazioni fatturate ad [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata svolta e come eventuale documentazione fosse stata soltanto fatta a posteriori.

Diversamente da quanto illogicamente ritenuto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottenuto alcun beneficio dalla decisione di riferire delle false fatturazioni, essendo l'unico ad aver pagato sul piano penale (definendo il processo a suo carico con patteggiamento) e avendo riferito fatti che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai scoperto se egli avesse sul punto mantenuto il silenzio.

3.4. Da ultimo, il pubblico ministero ricorrente lamenta l'illogica affermazione circa la "dubbia utilizzabilità" delle acquisizioni informatiche effettuate dalla parte civile, essendo il procedimento avvenuto nel rispetto delle migliori pratiche scientifiche, senza che potesse dubitarsi - come è invece illogicamente avvenuto - della correttezza della parte civile, posto che sarebbe semmai stato interesse della stessa dimostrare l'esistenza delle prestazioni fatturate, piuttosto che il contrario, avendo ciò comportato la sottoposizione ad indagine della società per illecito amministrativo dipendente da reato e la sopportazione di oneri per definire con ravvedimento operoso il conseguente illecito tributario emerso in relazione all'IVA.4.

Con requisitoria scritta depositata, il Procuratore generale presso questa Corte ha sostenuto la fondatezza del ricorso, chiedendone l'accoglimento anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo di rendere motivazione rafforzata rispetto a quella della sentenza di condanna di primo grado.

Con memorie difensive, anche articolate, le difese degli imputati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o il rigetto del medesimo, evidenziando la logicità del percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata e l'inammissibile contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove operata, peraltro soltanto in modo parziale, dal pubblico ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Giova premettere i principi di diritto che vengono in rilievo ai fini della presente decisione.

1.1. Va innanzitutto considerato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive - questione che in questa sede nessuna delle parti ha sollevato - deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez.

U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430).

La maggioritaria giurisprudenza di legittimità evoca spesso, al proposito, il concetto di "motivazione rafforzata" - richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale - affermando che la riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, impone al giudice di appello di dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano e aa., Rv. 268948).

Pur trattandosi di paradigma non sempre condiviso quando si tratti di revirement in melius (v. ad es., Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270868; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, Rv. 271110), ciò che si vuol significare - e che il Collegio intende ribadire - è che la sentenza di secondo grado deve in tal caso contenere uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato per metterne in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu e aa., Rv. 261327).

In particolare, il giudice di appello non può in tal caso limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332).

Fermo restando che la contraddittorietà o l'insufficienza probatoria dovrà risolversi in senso assolutorio in omaggio alla regola per cui non può affermarsi la penale responsabilità se questa non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, anche a fronte della contraddittorietà del quadro probatorio, il giudice di appello che per tale ragione riformi integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolvendo l'imputato, ha l'obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi (Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L., Rv. 269523).

1.2. Quando, poi, si tratti di compendio probatorio indiziario, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967).

1.3. Deve considerarsi, in ogni caso, che il controllo in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217).

Non sono deducibili, in n 4 particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362).

1.4. Quanto al vizio di travisamento della prova, va ricordato che esso non ricorre quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto dall'impugnante, ma quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499).

Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., Rv. 258774).

Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica.

Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449).

Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035).

2. In applicazione degli esposti principi, reputa il Collegio che le censure contenute in ricorso siano in parte inammissibili ed in parte infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata, che opera una ricostruzione del fatto ed una valutazione delle prove difformi dalla sentenza di condanna di primo grado, confrontandosi con quest'ultima e superandola adeguatamente in termini di persuasività, non può dirsi manifestamente illogica e, pertanto, non è altrimenti scrutinabile in questa sede.

2.1. In particolare, la sentenza monocratica di primo grado, dopo aver analiticamente riassunto il contenuto delle prove, soprattutto dichiarative, acquisite in giudizio (pagg. 5-52) ed aver esaminato il reato di finanziamento illecito ai partiti contestato al capo A dichiarandolo prescritto (pagg. 64), giunge in poco più di tre pagine (65-68) a concludere per l'insussistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate ai capi B), C), D), adducendo poi ulteriori argomentazioni (pagg. 68-81) per sostenere che, sebbene le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] (escusso in giudizio come testimone assistito dopo aver patteggiato la pena per i reati al medesimo ascritti) non siano di per sé idonee a sostenere l'assunto accusatorio - anche perché non sempre precise e spesso sollecitate nel ricordo da contestazioni LI/ - le stesse, "nella loro sostanza", avevano trovato riscontro in diverse altre risultanze istruttorie.

Pur escludendo che potesse dirsi provato che il drenaggio di risorse di [OSCURATO:SOCIETA] descritto da [OSCURATO:PERSONA] fosse destinato - come da questi dichiarato - a costituire un fondo da cui attingere per corrompere pubblici ufficiali del comune di Roma al fine di ottenere l'aggiudicazione di gare in favore di quella società, si è ritenuto che tutti gli imputati avessero consapevolmente concorso a realizzare, ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], costituita parte civile, un "flusso finanziario illecito" mediante le contestate false fatturazioni, sorretto dal dolo specifico di evasione, non incompatibile col profitto personale degli agenti.

2.2. La sentenza qui impugnata, per contro, ha ritenuto sussistenti ragionevoli profili di dubbio che impedivano di poter affermare, con la necessaria certezza processuale, che il sistema di false fatturazioni ipotizzato dall'accusa si fosse effettivamente concretizzato e, eventualmente, in quali precisi termini.

Essa ha dettagliatamente messo in luce (pagg. 16-31) che: il primo giudice aveva ricostruito i fatti esprimendosi in più occasioni in termini dubitativi e, a volte, del tutto ipotetici, a partire dal contenuto delle dichiarazioni del teste assistito [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime presentavano plurimi, e assai rilevanti, profili di inattendibilità ed imprecisione ed erano state comunque recepite acriticamente e valutate sempre e soltanto in chiave accusatoria, anche dalla polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini, tanto che lo stesso testimone assistito aveva riferito come le prime tre fatture oggetto di contestazione di al capo C da lui emesse a H.V., e parte della quarta fattura, si riferivano a prestazioni certamente rese; i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano per lo più riferito, de relato, quanto appreso dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'indagine interna svolta da [OSCURATO:SOCIETA] sull'infedele condotta tenuta dal dipendente e non potevano dunque fungere da riscontro alle stesse; i documenti rinvenuti (in particolare, talune mail reciprocamente inviate tra gli imputati, valorizzate dal primo giudice in chiave accusatoria) non avevano contenuto inequivocabile, prestandosi a differenti interpretazioni; l'attività d'indagine svolta dalla Guardia di Finanza e ricostruita nella deposizione del magg. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente recepito la documentazione allegata all'esposto di [OSCURATO:SOCIETA] e i "verbali riassuntivi di interviste" redatti nell'inchiesta societaria interna, senza apportare elementi a carico aggiuntivi; anzi, l'interpretazione di taluni dei documenti acquisiti presso le due società coinvolte data dal teste [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che gli stessi non confortassero l'esistenza delle prestazioni indicate dalle fatture non era condivisibile, essendo gli stessi invece compatibili con il c.d. [OSCURATO:PERSONA], richiamato come oggetto nelle fatture e relativo all'introduzione e gestione di un sistema informatizzato di autovelox da proporre agli enti locali; alcuni testimoni avevano infatti confermato che H.V. aveva effettivamente svolto attività di consulenza sul punto per [OSCURATO:SOCIETA] e che quest'ultima aveva in animo di sviluppare quel progetto per offrirlo ad enti territoriali; tutte le fatture erano state regolarmente pagate (salvo l'ultima emessa da H.V. ad [OSCURATO:SOCIETA], da quest'ultima non saldata a seguito degli esiti dell'indagine interna di cui si è detto); mancava la prova della retrocessione (tra le società e/o gli imputati) degli importi oggetto delle asserite fatture per prestazioni inesistenti; gli esiti delle intercettazioni telefoniche effettuate non avevano fornito alcun elemento a sostegno dell'ipotesi accusatoria.

3. Il confronto tra due motivazioni, reputa il Collegio, consente di affermare che, a fronte di una decisione di primo grado obiettivamente debole - anche per le perplessità emergenti dalla stessa motivazione e rilevate dal giudice d'appello - la Corte territoriale, conformandosi ai principi di diritto esposti supra, sub g. 1.1., abbia effettuato una compiuta analisi del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, mettendo in luce le carenze e le aporie che giustificavano l'integrale riforma della pronuncia di condanna e delineando una nuova e compiuta struttura motivazionale che fornisce razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche in omaggio alla regola per cui non può affermarsi la penale responsabilità se questa non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio.

Nello stesso ricorso, a pag. 4, testualmente si afferma: «ad una lettura decontestualizzata...la Sentenza di riforma non è assolutamente priva di un apparente costrutto logico, risultando ben argomentata nei suoi passaggi».

L'impugnante, del resto, non richiama specificamente la decisione di primo grado nei suoi passaggi argomentativi, né tenta di dimostrare che quest'ultima sia maggiormente persuasiva rispetto a quella impugnata, ma mira a scardinare l'apparente logicità di quest'ultima senza tuttavia riuscire nell'intento.

4. Ed invero, le critiche mosse in ricorso per molti versi si risolvono in inammissibili censure attinenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, in asseriti e non adeguatamente dimostrati travisamenti della prova ed in doglianze che, comunque, non evidenziano manifeste illogicità.

4.1. Muovendo, per evidenti ragioni di carattere logico che impongono di seguire l'iter motivazionale su cui si fonda la sentenza impugnata, dalle doglianze del ricorso riassunte supra, sub g. 3.3., osserva il Collegio: la trascrizione (pagg. 23-24 del ricorso) delle dichiarazioni, obiettivamente imprecise e contraddittorie e tutt'altro che "inequivoche" come il ricorrente invece sostiene, rese dal testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] sulle prestazioni fatturate da H.V. ad [OSCURATO:SOCIETA], non rende l'evidenza del lamentato travisamento probatorio, ma, anzi, conferma la logicità del giudizio di scarsa attendibilità del dichiarante; il ricorrente non contesta specificamente la ricostruzione contenuta in sentenza, giusta la quale «il [OSCURATO:PERSONA], li nel corso delle indagini interne attivate da [OSCURATO:SOCIETA]., ha offerto versioni sempre diverse per giustificare gli addebiti mossi a suo carico in azienda...fino all'asserito sistema di false fatturazioni nel quale, poi, coinvolgeva gli attuali appellanti, ipotizzato soltanto in seconda battuta», sicché, anche a fronte della in alcun modo provata finalità corruttiva da lui dichiarata (ciò che, come detto, è stato riconosciuto già dal giudice di primo grado), la spiegazione dell'interesse del dichiarante a coinvolgere altri soggetti per attenuare la propria responsabilità nei confronti dell'azienda, peraltro data in termini possibilistici (a pag. 17 della sentenza si reputa "non del tutto peregrina" la relativa tesi difensiva avanzata dagli appellanti), non è certo manifestamente illogica, neppure alla luce delle dichiarazioni riportate in ricorso (pagg. 25-26); del pari non lo è, e, comunque, la doglianza sul punto è assolutamente generica, l'ulteriore rilievo giusta il quale, ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto "un trattamento processuale vantaggioso", ciò che evidentemente si riferisce ai termini dell'accordo sulla pena da lui raggiunto, non avendo il ricorrente nulla specificato al proposito; neppure può dirsi con certezza fondata, stante l'indagine interna in corso e le modalità, descritte anche in ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] fu "messo alle strette", l'alternativa ipotesi ricostruttiva avanzata dal ricorrente giusta la quale, in mancanza delle dichiarazioni ammissive del dipendente. [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe scoperto le infedeltà (ulteriori rispetto a quelle già emerse) del medesimo; quanto al rilievo penale delle stesse, del resto, ben lo si sarebbe potuto affermare anche se i pagamenti delle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA] e da questa in buona fede saldate fossero da riferirsi non già a prestazioni inesistenti integranti i reati fiscali ascritti, ma, come la stessa sentenza di primo grado più volte genericamente afferma, a "flussi finanziari illeciti", andati a beneficio sicuramente di [OSCURATO:PERSONA] (e, in ipotesi, di suoi eventuali complici), per prestazioni mal eseguite e comunque inutili per il soggetto beneficiario finale (l'odierna parte civile) fraudolentemente indotto a sostenerne l'esborso.

In questo senso va inteso - reputa il Collegio - il riferimento della sentenza impugnata (pag. 15) a quell'irrisolta situazione di dubbio sulla fondatezza dell'ipotesi di accusa siccome formulata.

Né la sentenza può essere censurata per non aver approfondito la questione - anche sul piano dell'accertamento del dolo specifico di evasione, rispetto al quale gli appellanti avevano posto specifiche censure - poiché, al di là delle doverose conseguenze processuali connesse al riconoscimento della diversità dell'addebito in corso di dibattimento, il diverso reato di truffa in alternativa ipotizzabile sarebbe stato già irrimediabilmente prescritto alla data di pronuncia della sentenza impugnata.

4.2. I rilievi da ultimo svolti mostrano come non siano in alcun modo decisive le doglianze fondate sull'acquiescenza di H.V. rispetto all'omesso pagamento dell'ultima fattura emessa ad [OSCURATO:SOCIETA], potendo la stessa avere una ben diversa spiegazione rispetto a quella dell'inesistenza di prestazioni dolosamente fatturate per consentire l'evasione fiscale (ipotesi peraltro già in sé discutibile, non essendo mai stato posto in dubbio da alcuno che i soggetti apicali, quelli onerati di presentare le dichiarazioni fiscali, fossero di ciò ignari).

Quanto alle altre doglianze del ricorso riportate supra, sub §§. 3 e 3.1., quelle riferite alle dichiarazioni rese dai testimoni citati che, secondo il ricorrente, attesterebbero l'inesistenza delle prestazioni e, comunque, non consentirebbero di sostenere che le stesse si svolsero nell'ambito del c.d.

"[OSCURATO:PERSONA]", sono inammissibili e generiche censure di fatto concernenti la valutazione della prova e le stesse dichiarazioni riportate non inficiano la logicità della conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata.

Valga, per tutte, lo stralcio della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], riportato a pag. 5: con riguardo alla prestazione svolta da 1-I.V. il teste parla di «"una attività un po' fantomatica di business development, poco qualificata" mai concretizzatasi "in un progetto chiaro"».

Ci si limita qui a ribadire che, come già osservato più sopra, per l'integrazione dei reati fiscali sub iudice si richiede l'inesistenza di una prestazione fatturata al fine di consentire a terzi - e, quanto a questi, di realizzare - una evasione fiscale, non essendo invece sufficiente (come nella sostanza sembra invece aver ritenuto il primo giudice: cfr., ad es., le osservazioni fatte alla fine di pag. 67 e all'inizio di pag. 68), una prestazione mal resa, rivelatasi inutile e tuttavia dal cliente pagata, anche con esborsi importanti, sull'erroneo convincimento - magari fraudolentemente indotto - dell'esatto adempimento.

Le doglianze riferite all'interpretazione delle mail scambiate tra gli imputati sono del pari inidonee a dimostrare un travisamento probatorio che incrina la tenuta logica della decisione impugnata.

Come affermato in sentenza, si tratta di documenti che si prestano a plurime interpretazioni che nemmeno la sentenza di condanna di primo grado è stata in grado di decifrare in modo da poterne univocamente ricostruirne una precisa finalità, avendo per contro escluso che potesse dirsi provata quella corruttiva allegata da [OSCURATO:PERSONA].

4.3. Quanto alle censure di cui si è dato conto supra, sub §. 3.2., riferite al giudizio della sentenza impugnata - ad avviso del ricorrente errato - sulle carenze investigative, si tratta di doglianza del tutto generica: il punto non è se le indagini potessero essere meglio condotte, ma se gli elementi di prova acquisiti e versati in dibattimento supportino, o meno, l'affermazione di penale responsabilità.

Per analoghe ragioni sono generiche le doglianze riepilogate supra, sub §. 3.4., non avendo il ricorrente allegato quali, ulteriori, elementi di prova acquisiti nell'indagine interna effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] e tali da scardinare la logicità della decisione n

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma nel procedimento a carico di 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 3) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 4) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/12/2021 della Corte di appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata; udito per la parte civile l'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso, con liquidazione delle spese sostenute nel grado; uditi i difensori degli imputati, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno concordemente richiesto il rigetto del ricorso. Li [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2021, la Corte di appello di Roma, in totale riforma della sentenza di primo grado, appellata dai quattro imputati, ha assolto [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con la formula perché il fatto non sussiste, dai residui reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 loro rispettivamente ascritti, e per i quali gli stessi avevano in primo grado riportato condanna alle pene di legge (già la sentenza di primo grado aveva dichiarato l'intervenuta prescrizione del reato di finanziamento illecito ai partiti contestato al capo A, con statuizione divenuta definitiva). La Corte d'appello ha altresì revocato le sanzioni penali accessorie, le confische del profitto disposte e le statuizioni che la sentenza di primo grado aveva disposto in favore della parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Roma, deducendo con unico, articolato, motivo il vizio di motivazione per omessa considerazione di alcune prove testimoniali e documentali che, laddove esaminate, disarticolerebbero la logicità della motivazione della sentenza impugnata. Si lamenta, in particolare, che la Corte territoriale aveva illogicamente escluso che si riferissero a prestazioni inesistenti sia le fatture di consulenza emesse da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, H.V.) oggetto della contestazione del reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000 effettuata al capo C - nonché del connesso reato di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 relativo all'utilizzo di gran parte delle stesse nella dichiarazione fiscale presentata da quest'ultima rubricato sub D - sia le fatture emesse dalla menzionata società a [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti, [OSCURATO:SOCIETA]), oggetto dell'analoga contestazione di cui art. 8 d.lgs. 74/2000 fatta al capo B. Secondo l'impianto accusatorio, in parte avallato dalla pronuncia di condanna di primo grado dei managers di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e di quelli H.V. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]', tali fatture per prestazioni inesistenti sarebbero state destinate, ed avrebbero in parte consentito, oltre che di evadere il Fisco, di creare, con fondi di [OSCURATO:SOCIETA], la provvista per poter consentire a [OSCURATO:PERSONA] - che per i reati a lui contestati ha definito il procedimento con applicazione della pena - di rientrare di dazioni illecite già effettuate a [OSCURATO:PERSONA], collaboratore dell'allora sindaco di [OSCURATO:PERSONA], e di futuri esborsi parimenti illeciti per far ottenere ad [OSCURATO:SOCIETA] l'aggiudicazione di un contratto ad evidenza pubblica con il Comune di Roma ed a H.V. la conseguente fornitura di servizi nei confronti della multinazionale, i cui vertici avrebbero ignorato sia il descritto accordo illecito, sia la natura fittizia delle prestazione ad essa fatturate. Il procedimento - si rileva - era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] di [OSCURATO:SOCIETA], poi costituitasi parte civile, all'esito di un'indagine interna che in prima battuta aveva riguardato l'eccessività di rimborsi spese richiesti da [OSCURATO:PERSONA], senior executive della società, e che, nel corso dell'indagine interna a suo carico, aveva indotto costui a riferire i fatti concernenti le false fatturazioni poi oggetto della denuncia che aveva condotto all'avvio del presente procedimento. 3. Il pubblico ministero ricorrente lamenta che, aderendo alle tesi difensive degli imputati appellanti, la sentenza aveva ritenuto come le fatture potessero corrispondere ad operazioni reali, trascurando che le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] circa l'inesistenza delle prestazioni erano state confortate dalle deposizioni testimoniali del magg. della Guardia di [OSCURATO:PERSONA], che aveva condotto le indagini, del legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], dott. [OSCURATO:PERSONA], e dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale per conto di tale società aveva svolto l'indagine interna, nonché dal responsabile tecnico di H.V, dott. [OSCURATO:PERSONA], oltre che dalla corrispondenza e-mail estratta dai computers degli ex managers di [OSCURATO:SOCIETA] e dalla stessa documentazione versata in atti dalla difesa dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. Si rileva, inoltre, che la stessa H.V. non aveva chiesto il saldo della fattura n. 29/2012, il cui pagamento era stato bloccato da [OSCURATO:SOCIETA] all'esito di quanto emerso dall'indagine interna. In particolare - omettendo il confronto con la motivazione della decisione di primo grado - la sentenza impugnata aveva operato un revisionismo dei fatti storici emersi nel giudizio, per un verso attribuendo alle prove un significato diverso da quello reale, per altro verso non valutando alcune prove decisive. L'errore aveva in primo luogo riguardato le dichiarazioni rese dal teste [OSCURATO:PERSONA], non essendo vero che egli non avesse effettuato verifiche autonome limitandosi a recepire quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA], avendo invece accertato che negli archivi di [OSCURATO:SOCIETA] non vi era alcun documento che potesse dimostrare l'esistenza delle prestazioni indicate nelle fatture. In secondo luogo, si erano travisate le decisive dichiarazioni rese dal magg. [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto indicato in sentenza, aveva effettuato autonome indagini (con perquisizioni, sequestri, analisi di documenti informatici e delle prove raccolte da [OSCURATO:SOCIETA] nell'indagine interna), confermando di non aver rinvenuto alcun documento che comprovasse lo svolgimento di quelle prestazioni ed in particolare i documenti di assessment, non prodotti neppure nella citata documentazione della difesa [OSCURATO:PERSONA], che avrebbero invece costituito oggetto dell'incarico affidato a H.V. secondo le proposte di collaborazione. Anche le dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA] erano state travisate, sia nella parte in cui si era illogicamente sostenuto che il teste aveva fornito evidenza dell'esistenza delle prestazioni, sia nella parte in cui si era affermato che egli non ricordava in relazione a quali fatture non pagate da [OSCURATO:SOCIETA] H.V. avesse proposto azione giudiziale. 3.1. Manifestamente illogiche, poi, erano le affermazioni circa il fatto che l'esistenza delle prestazioni potesse essere dimostrata dalla compatibilità tra ordini e le fatture mentre era frutto di ulteriore travisamento probatorio l'affermazione secondo cui le fatture oggetto di contestazione si innesterebbero nel c.d. "[OSCURATO:PERSONA]". Al riguardo si rileva che, diversamente da quanto riferito in sentenza, i testimoni Pisanu, Loglio e Longo avevano escluso che tale progetto abbia richiesto una consulenza da parte di H.V., mentre la corrispondenza scambiata tra gli imputati dimostrava come i flussi di denaro oggetto delle fatturazioni fossero connessi non già a quel progetto, bensì ad una gara bandita dal comune di Roma. 3.2. Il ricorrente lamenta, inoltre, che illogicamente era stata affermata la carenza investigativa sulle fatture emesse da [OSCURATO:PERSONA] contestate al capo C, essendo ciò comunque avvenuto per le sette fatture successiva alle quattro che l'emittente aveva riferito a servizi in precedenza resi. Del pari illogicamente si era ritenuta la genericità della ricostruzione investigativa dei flussi finanziari (peraltro avvenuti per contanti) e criticata l'omessa implementazione della documentazione fornita agli inquirenti dalla parte civile. 3.3. Si censura, ancora, il travisamento delle dichiarazioni rese dal testimone assistito [OSCURATO:PERSONA], il quale, diversamente da quanto ritenuto, aveva con certezza affermato come nessuna delle prestazioni fatturate ad [OSCURATO:SOCIETA] fosse stata svolta e come eventuale documentazione fosse stata soltanto fatta a posteriori. Diversamente da quanto illogicamente ritenuto, [OSCURATO:PERSONA] non aveva ottenuto alcun beneficio dalla decisione di riferire delle false fatturazioni, essendo l'unico ad aver pagato sul piano penale (definendo il processo a suo carico con patteggiamento) e avendo riferito fatti che [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe mai scoperto se egli avesse sul punto mantenuto il silenzio. 3.4. Da ultimo, il pubblico ministero ricorrente lamenta l'illogica affermazione circa la "dubbia utilizzabilità" delle acquisizioni informatiche effettuate dalla parte civile, essendo il procedimento avvenuto nel rispetto delle migliori pratiche scientifiche, senza che potesse dubitarsi - come è invece illogicamente avvenuto - della correttezza della parte civile, posto che sarebbe semmai stato interesse della stessa dimostrare l'esistenza delle prestazioni fatturate, piuttosto che il contrario, avendo ciò comportato la sottoposizione ad indagine della società per illecito amministrativo dipendente da reato e la sopportazione di oneri per definire con ravvedimento operoso il conseguente illecito tributario emerso in relazione all'IVA.4. Con requisitoria scritta depositata, il Procuratore generale presso questa Corte ha sostenuto la fondatezza del ricorso, chiedendone l'accoglimento anche sotto il profilo della violazione dell'obbligo di rendere motivazione rafforzata rispetto a quella della sentenza di condanna di primo grado. Con memorie difensive, anche articolate, le difese degli imputati hanno chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e/o il rigetto del medesimo, evidenziando la logicità del percorso motivazionale seguito dalla sentenza impugnata e l'inammissibile contestazione della ricostruzione del fatto e della valutazione delle prove operata, peraltro soltanto in modo parziale, dal pubblico ministero ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Giova premettere i principi di diritto che vengono in rilievo ai fini della presente decisione. 1.1. Va innanzitutto considerato che il giudice d'appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado, pur non avendo l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive - questione che in questa sede nessuna delle parti ha sollevato - deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272430). La maggioritaria giurisprudenza di legittimità evoca spesso, al proposito, il concetto di "motivazione rafforzata" - richiamato anche nella requisitoria del Procuratore generale - affermando che la riforma in senso assolutorio della sentenza di condanna di primo grado, sulla base di una diversa valutazione del medesimo compendio probatorio, impone al giudice di appello di dare puntuale ragione delle difformi conclusioni assunte (Sez. 4, n. 24439 del 16/06/2021, Frigerio, Rv. 281404; Sez. 3, n. 29253 del 05/05/2017, C., Rv. 270149; Sez. 4, n. 4222 del 20/12/2016, dep. 2017, Mangano e aa., Rv. 268948). Pur trattandosi di paradigma non sempre condiviso quando si tratti di revirement in melius (v. ad es., Sez. 5, n. 29261 del 24/02/2017, S., Rv. 270868; Sez. 3, n. 46455 del 17/02/2017, Rv. 271110), ciò che si vuol significare - e che il Collegio intende ribadire - è che la sentenza di secondo grado deve in tal caso contenere uno sviluppo argomentativo che si confronti con le ragioni addotte a sostegno del "decisum" impugnato per metterne in luce le carenze o le aporie che ne giustificano l'integrale riforma (Sez. 2, n. 50643 del 18/11/2014, Fu e aa., Rv. 261327). In particolare, il giudice di appello non può in tal caso limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione delle difformi conclusioni (Sez. 6, n. 1253 del 28/11/2013, dep. 2014, Ricotta, Rv. 258005; Sez. 6, n. 46742 del 08/10/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 257332). Fermo restando che la contraddittorietà o l'insufficienza probatoria dovrà risolversi in senso assolutorio in omaggio alla regola per cui non può affermarsi la penale responsabilità se questa non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio, anche a fronte della contraddittorietà del quadro probatorio, il giudice di appello che per tale ragione riformi integralmente la sentenza di condanna di primo grado, assolvendo l'imputato, ha l'obbligo di offrire un autonomo ragionamento che non si limiti ad una valutazione soltanto numerica degli elementi di prova contrapposti, ma consideri anche il peso, inteso come capacità dimostrativa, degli stessi (Sez. 3, n. 6880 del 26/10/2016, dep. 2017, D.L., Rv. 269523). 1.2. Quando, poi, si tratti di compendio probatorio indiziario, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata degli indizi, né procedere ad una mera sommatoria di questi ultimi, ma deve, preliminarmente, valutare i singoli elementi indiziari per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti) e l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica), e, successivamente, procedere ad un esame globale degli elementi certi, per accertare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato al di là di ogni ragionevole dubbio e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale, sussistente anche qualora le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, S., Rv. 280605; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967). 1.3. Deve considerarsi, in ogni caso, che il controllo in sede di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali e senza che sia possibile dedurre nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Non sono deducibili, in n 4 particolare, censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Ed invero, alla Corte di cassazione sono precluse la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507), così come non è sindacabile in sede di legittimità, salvo il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, la valutazione del giudice di merito, cui spetta il giudizio sulla rilevanza e attendibilità delle fonti di prova, circa contrasti testimoniali o la scelta tra divergenti versioni e interpretazioni dei fatti (Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico e a., Rv. 271623; Sez. 2, n. 20806 del 05/05/2011, Tosto, Rv. 250362). 1.4. Quanto al vizio di travisamento della prova, va ricordato che esso non ricorre quando il giudice valuti il contenuto della prova (dichiarativa o documentale) in modo ritenuto non corretto dall'impugnante, ma quando nella motivazione si fa uso di un'informazione rilevante che non esiste nel processo, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva (Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499). Il vizio, peraltro, deve risultare dal testo del provvedimento impugnato o da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, ed è ravvisabile ed efficace solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato, ferma l'intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio (Sez. 5, del 02/07/2019, S., Rv. 277758; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, [OSCURATO:PERSONA] e a., Rv. 258774). Quanto al primo dei cennati profili, il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere coerente e logica rispetto agli elementi di prova in essa rappresentati ed alla conseguente valutazione effettuata dal giudice di merito, che si presta a censura soltanto se, appunto, manifestamente contrastante e incompatibile con i principi della logica. Sotto il secondo profilo, la motivazione non deve risultare incompatibile con altri atti del processo indicati in modo specifico ed esaustivo dal ricorrente nei motivi del suo ricorso (c.d. autosufficienza), in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (cfr. Sez. 2, n. 38800 del 01/10/2008, Gagliardo e a., Rv. 241449). Ne deriva che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del 02/12/2010, Damiano, Rv. 249035). 2. In applicazione degli esposti principi, reputa il Collegio che le censure contenute in ricorso siano in parte inammissibili ed in parte infondate, poiché la motivazione della sentenza impugnata, che opera una ricostruzione del fatto ed una valutazione delle prove difformi dalla sentenza di condanna di primo grado, confrontandosi con quest'ultima e superandola adeguatamente in termini di persuasività, non può dirsi manifestamente illogica e, pertanto, non è altrimenti scrutinabile in questa sede. 2.1. In particolare, la sentenza monocratica di primo grado, dopo aver analiticamente riassunto il contenuto delle prove, soprattutto dichiarative, acquisite in giudizio (pagg. 5-52) ed aver esaminato il reato di finanziamento illecito ai partiti contestato al capo A dichiarandolo prescritto (pagg. 64), giunge in poco più di tre pagine (65-68) a concludere per l'insussistenza delle prestazioni oggetto delle fatture contestate ai capi B), C), D), adducendo poi ulteriori argomentazioni (pagg. 68-81) per sostenere che, sebbene le dichiarazioni auto ed etero-accusatorie rese dall'imputato di reato connesso [OSCURATO:PERSONA] (escusso in giudizio come testimone assistito dopo aver patteggiato la pena per i reati al medesimo ascritti) non siano di per sé idonee a sostenere l'assunto accusatorio - anche perché non sempre precise e spesso sollecitate nel ricordo da contestazioni LI/ - le stesse, "nella loro sostanza", avevano trovato riscontro in diverse altre risultanze istruttorie. Pur escludendo che potesse dirsi provato che il drenaggio di risorse di [OSCURATO:SOCIETA] descritto da [OSCURATO:PERSONA] fosse destinato - come da questi dichiarato - a costituire un fondo da cui attingere per corrompere pubblici ufficiali del comune di Roma al fine di ottenere l'aggiudicazione di gare in favore di quella società, si è ritenuto che tutti gli imputati avessero consapevolmente concorso a realizzare, ai danni di [OSCURATO:SOCIETA], costituita parte civile, un "flusso finanziario illecito" mediante le contestate false fatturazioni, sorretto dal dolo specifico di evasione, non incompatibile col profitto personale degli agenti. 2.2. La sentenza qui impugnata, per contro, ha ritenuto sussistenti ragionevoli profili di dubbio che impedivano di poter affermare, con la necessaria certezza processuale, che il sistema di false fatturazioni ipotizzato dall'accusa si fosse effettivamente concretizzato e, eventualmente, in quali precisi termini. Essa ha dettagliatamente messo in luce (pagg. 16-31) che: il primo giudice aveva ricostruito i fatti esprimendosi in più occasioni in termini dubitativi e, a volte, del tutto ipotetici, a partire dal contenuto delle dichiarazioni del teste assistito [OSCURATO:PERSONA]; queste ultime presentavano plurimi, e assai rilevanti, profili di inattendibilità ed imprecisione ed erano state comunque recepite acriticamente e valutate sempre e soltanto in chiave accusatoria, anche dalla polizia giudiziaria che aveva condotto le indagini, tanto che lo stesso testimone assistito aveva riferito come le prime tre fatture oggetto di contestazione di al capo C da lui emesse a H.V., e parte della quarta fattura, si riferivano a prestazioni certamente rese; i testimoni [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano per lo più riferito, de relato, quanto appreso dal [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell'indagine interna svolta da [OSCURATO:SOCIETA] sull'infedele condotta tenuta dal dipendente e non potevano dunque fungere da riscontro alle stesse; i documenti rinvenuti (in particolare, talune mail reciprocamente inviate tra gli imputati, valorizzate dal primo giudice in chiave accusatoria) non avevano contenuto inequivocabile, prestandosi a differenti interpretazioni; l'attività d'indagine svolta dalla Guardia di Finanza e ricostruita nella deposizione del magg. [OSCURATO:PERSONA] aveva sostanzialmente recepito la documentazione allegata all'esposto di [OSCURATO:SOCIETA] e i "verbali riassuntivi di interviste" redatti nell'inchiesta societaria interna, senza apportare elementi a carico aggiuntivi; anzi, l'interpretazione di taluni dei documenti acquisiti presso le due società coinvolte data dal teste [OSCURATO:PERSONA] per ritenere che gli stessi non confortassero l'esistenza delle prestazioni indicate dalle fatture non era condivisibile, essendo gli stessi invece compatibili con il c.d. [OSCURATO:PERSONA], richiamato come oggetto nelle fatture e relativo all'introduzione e gestione di un sistema informatizzato di autovelox da proporre agli enti locali; alcuni testimoni avevano infatti confermato che H.V. aveva effettivamente svolto attività di consulenza sul punto per [OSCURATO:SOCIETA] e che quest'ultima aveva in animo di sviluppare quel progetto per offrirlo ad enti territoriali; tutte le fatture erano state regolarmente pagate (salvo l'ultima emessa da H.V. ad [OSCURATO:SOCIETA], da quest'ultima non saldata a seguito degli esiti dell'indagine interna di cui si è detto); mancava la prova della retrocessione (tra le società e/o gli imputati) degli importi oggetto delle asserite fatture per prestazioni inesistenti; gli esiti delle intercettazioni telefoniche effettuate non avevano fornito alcun elemento a sostegno dell'ipotesi accusatoria. 3. Il confronto tra due motivazioni, reputa il Collegio, consente di affermare che, a fronte di una decisione di primo grado obiettivamente debole - anche per le perplessità emergenti dalla stessa motivazione e rilevate dal giudice d'appello - la Corte territoriale, conformandosi ai principi di diritto esposti supra, sub g. 1.1., abbia effettuato una compiuta analisi del materiale probatorio vagliato dal primo giudice, mettendo in luce le carenze e le aporie che giustificavano l'integrale riforma della pronuncia di condanna e delineando una nuova e compiuta struttura motivazionale che fornisce razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche in omaggio alla regola per cui non può affermarsi la penale responsabilità se questa non sia dimostrata al di là di ogni ragionevole dubbio. Nello stesso ricorso, a pag. 4, testualmente si afferma: «ad una lettura decontestualizzata...la Sentenza di riforma non è assolutamente priva di un apparente costrutto logico, risultando ben argomentata nei suoi passaggi». L'impugnante, del resto, non richiama specificamente la decisione di primo grado nei suoi passaggi argomentativi, né tenta di dimostrare che quest'ultima sia maggiormente persuasiva rispetto a quella impugnata, ma mira a scardinare l'apparente logicità di quest'ultima senza tuttavia riuscire nell'intento. 4. Ed invero, le critiche mosse in ricorso per molti versi si risolvono in inammissibili censure attinenti alla ricostruzione del fatto ed alla valutazione delle prove, in asseriti e non adeguatamente dimostrati travisamenti della prova ed in doglianze che, comunque, non evidenziano manifeste illogicità. 4.1. Muovendo, per evidenti ragioni di carattere logico che impongono di seguire l'iter motivazionale su cui si fonda la sentenza impugnata, dalle doglianze del ricorso riassunte supra, sub g. 3.3., osserva il Collegio: la trascrizione (pagg. 23-24 del ricorso) delle dichiarazioni, obiettivamente imprecise e contraddittorie e tutt'altro che "inequivoche" come il ricorrente invece sostiene, rese dal testimone assistito [OSCURATO:PERSONA] sulle prestazioni fatturate da H.V. ad [OSCURATO:SOCIETA], non rende l'evidenza del lamentato travisamento probatorio, ma, anzi, conferma la logicità del giudizio di scarsa attendibilità del dichiarante; il ricorrente non contesta specificamente la ricostruzione contenuta in sentenza, giusta la quale «il [OSCURATO:PERSONA], li nel corso delle indagini interne attivate da [OSCURATO:SOCIETA]., ha offerto versioni sempre diverse per giustificare gli addebiti mossi a suo carico in azienda...fino all'asserito sistema di false fatturazioni nel quale, poi, coinvolgeva gli attuali appellanti, ipotizzato soltanto in seconda battuta», sicché, anche a fronte della in alcun modo provata finalità corruttiva da lui dichiarata (ciò che, come detto, è stato riconosciuto già dal giudice di primo grado), la spiegazione dell'interesse del dichiarante a coinvolgere altri soggetti per attenuare la propria responsabilità nei confronti dell'azienda, peraltro data in termini possibilistici (a pag. 17 della sentenza si reputa "non del tutto peregrina" la relativa tesi difensiva avanzata dagli appellanti), non è certo manifestamente illogica, neppure alla luce delle dichiarazioni riportate in ricorso (pagg. 25-26); del pari non lo è, e, comunque, la doglianza sul punto è assolutamente generica, l'ulteriore rilievo giusta il quale, ad avviso della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ottenuto "un trattamento processuale vantaggioso", ciò che evidentemente si riferisce ai termini dell'accordo sulla pena da lui raggiunto, non avendo il ricorrente nulla specificato al proposito; neppure può dirsi con certezza fondata, stante l'indagine interna in corso e le modalità, descritte anche in ricorso, con cui [OSCURATO:PERSONA] fu "messo alle strette", l'alternativa ipotesi ricostruttiva avanzata dal ricorrente giusta la quale, in mancanza delle dichiarazioni ammissive del dipendente. [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe scoperto le infedeltà (ulteriori rispetto a quelle già emerse) del medesimo; quanto al rilievo penale delle stesse, del resto, ben lo si sarebbe potuto affermare anche se i pagamenti delle fatture ricevute da [OSCURATO:SOCIETA] e da questa in buona fede saldate fossero da riferirsi non già a prestazioni inesistenti integranti i reati fiscali ascritti, ma, come la stessa sentenza di primo grado più volte genericamente afferma, a "flussi finanziari illeciti", andati a beneficio sicuramente di [OSCURATO:PERSONA] (e, in ipotesi, di suoi eventuali complici), per prestazioni mal eseguite e comunque inutili per il soggetto beneficiario finale (l'odierna parte civile) fraudolentemente indotto a sostenerne l'esborso. In questo senso va inteso - reputa il Collegio - il riferimento della sentenza impugnata (pag. 15) a quell'irrisolta situazione di dubbio sulla fondatezza dell'ipotesi di accusa siccome formulata. Né la sentenza può essere censurata per non aver approfondito la questione - anche sul piano dell'accertamento del dolo specifico di evasione, rispetto al quale gli appellanti avevano posto specifiche censure - poiché, al di là delle doverose conseguenze processuali connesse al riconoscimento della diversità dell'addebito in corso di dibattimento, il diverso reato di truffa in alternativa ipotizzabile sarebbe stato già irrimediabilmente prescritto alla data di pronuncia della sentenza impugnata. 4.2. I rilievi da ultimo svolti mostrano come non siano in alcun modo decisive le doglianze fondate sull'acquiescenza di H.V. rispetto all'omesso pagamento dell'ultima fattura emessa ad [OSCURATO:SOCIETA], potendo la stessa avere una ben diversa spiegazione rispetto a quella dell'inesistenza di prestazioni dolosamente fatturate per consentire l'evasione fiscale (ipotesi peraltro già in sé discutibile, non essendo mai stato posto in dubbio da alcuno che i soggetti apicali, quelli onerati di presentare le dichiarazioni fiscali, fossero di ciò ignari). Quanto alle altre doglianze del ricorso riportate supra, sub §§. 3 e 3.1., quelle riferite alle dichiarazioni rese dai testimoni citati che, secondo il ricorrente, attesterebbero l'inesistenza delle prestazioni e, comunque, non consentirebbero di sostenere che le stesse si svolsero nell'ambito del c.d. "[OSCURATO:PERSONA]", sono inammissibili e generiche censure di fatto concernenti la valutazione della prova e le stesse dichiarazioni riportate non inficiano la logicità della conclusione raggiunta dalla sentenza impugnata. Valga, per tutte, lo stralcio della deposizione del teste [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA], riportato a pag. 5: con riguardo alla prestazione svolta da 1-I.V. il teste parla di «"una attività un po' fantomatica di business development, poco qualificata" mai concretizzatasi "in un progetto chiaro"». Ci si limita qui a ribadire che, come già osservato più sopra, per l'integrazione dei reati fiscali sub iudice si richiede l'inesistenza di una prestazione fatturata al fine di consentire a terzi - e, quanto a questi, di realizzare - una evasione fiscale, non essendo invece sufficiente (come nella sostanza sembra invece aver ritenuto il primo giudice: cfr., ad es., le osservazioni fatte alla fine di pag. 67 e all'inizio di pag. 68), una prestazione mal resa, rivelatasi inutile e tuttavia dal cliente pagata, anche con esborsi importanti, sull'erroneo convincimento - magari fraudolentemente indotto - dell'esatto adempimento. Le doglianze riferite all'interpretazione delle mail scambiate tra gli imputati sono del pari inidonee a dimostrare un travisamento probatorio che incrina la tenuta logica della decisione impugnata. Come affermato in sentenza, si tratta di documenti che si prestano a plurime interpretazioni che nemmeno la sentenza di condanna di primo grado è stata in grado di decifrare in modo da poterne univocamente ricostruirne una precisa finalità, avendo per contro escluso che potesse dirsi provata quella corruttiva allegata da [OSCURATO:PERSONA]. 4.3. Quanto alle censure di cui si è dato conto supra, sub §. 3.2., riferite al giudizio della sentenza impugnata - ad avviso del ricorrente errato - sulle carenze investigative, si tratta di doglianza del tutto generica: il punto non è se le indagini potessero essere meglio condotte, ma se gli elementi di prova acquisiti e versati in dibattimento supportino, o meno, l'affermazione di penale responsabilità. Per analoghe ragioni sono generiche le doglianze riepilogate supra, sub §. 3.4., non avendo il ricorrente allegato quali, ulteriori, elementi di prova acquisiti nell'indagine interna effettuata da [OSCURATO:SOCIETA] e tali da scardinare la logicità della decisione n
Sentenza Cassazione n. 39083/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris