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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 luglio 2021

Cassazione n. 15675/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., il 13/07/2021, con la quale la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona, li aveva condannati alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e C 26.6670,00 ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previa rinuncia concordata ai motivi di appello diversi dal trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione non avendo la sentenza motivato sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 309/90 e alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione non avendo la sentenza motivato sulla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili.

L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.

Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. rivive il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01 tra le altre, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 Rv. 245919), determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto, non solo in punto di responsabilità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018).

È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.2.

Ciò è accaduto nel caso in esame.

Come emerge dalla sentenza impugnata, risulta che [OSCURATO:PERSONA], nel concordare la pena con il P.G., aveva rinunciato a tutti i restanti motivi, tra cui quello che concerneva la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, motivo rinunciato sul quale il Giudice non doveva pronunciarsi e che ora non può costituire motivo di ricorso per cassazione.

Allo stesso modo, attesa la rinuncia dei motivi diversi dal trattamento sanzionatorio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], compreso quello inerente alla qualificazione giuridica della condotta aggravata ai sensi dell'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ricorso non è ammissibile.

Oltre tutto, osserva, il Collegio, la corretta qualificazione giuridica e la corretta sussistenza dell'aggravante rilevabile ictu ocull dalla lettura del capo di imputazione (detenzione di mg. 352.7720 di cocaina da cui erano ricavabili n. 23.818 dosi), da cui la genericità della censura che si appunta sulla mancata motivazione della sussistenza della medesima.

3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dei difensori, ricorrono per cassazione avverso la sentenza, emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen., il 13/07/2021, con la quale la Corte di Appello di Ancona, in riforma della sentenza del Giudice dell'Udienza preliminare del Tribunale di Ancona, li aveva condannati alla pena di anni cinque e mesi quattro di reclusione e C 26.6670,00 ciascuno, in relazione al reato di cui all'art. 110 cod.pen., 73 comma 1 e 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, previa rinuncia concordata ai motivi di appello diversi dal trattamento sanzionatorio.2. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione non avendo la sentenza motivato sulla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 80 comma 2 del d.P.R. 309/90 e alla commisurazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] deduce il vizio di motivazione non avendo la sentenza motivato sulla applicazione della misura di sicurezza dell'espulsione dello straniero dallo Stato. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. L'art. 599 bis, comma 1, cod. proc. pen. introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, stabilisce che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi. Se i motivi dei quali viene chiesto raccoglimento comportano una nuova determinazione della pena, il pubblico ministero, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria indicano al giudice anche la pena sulla quale sono d'accordo. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui al nuovo art. 599 bis cod. proc. pen. rivive il principio - elaborato dalla giurisprudenza di legittimità nel vigore del similare istituto previsto dall'art. 599, comma 4, cod. proc. pen. e successivamente abrogato dal d.l. n. 92 del 2008 - secondo cui il giudice di appello, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, a causa dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, limita la sua cognizione ai motivi non rinunciati e non è neppure tenuto a motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per taluna delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen. in considerazione della radicale diversità tra l'istituto dell'applicazione della pena su richiesta delle parti e l'istituto in esame, prima disciplinato dall'art. 599 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194 - 01 tra le altre, Sez. 6 n. 35108 del 08/05/2003, Rv. 226707, Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 Rv. 245919), determinando, invero, la rinuncia ai motivi una preclusione processuale che impedisce al giudice di prendere cognizione di quanto deve ormai ritenersi non essergli devoluto, non solo in punto di responsabilità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018). È, dunque, inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello.2. Ciò è accaduto nel caso in esame. Come emerge dalla sentenza impugnata, risulta che [OSCURATO:PERSONA], nel concordare la pena con il P.G., aveva rinunciato a tutti i restanti motivi, tra cui quello che concerneva la misura di sicurezza dell'espulsione dallo Stato, motivo rinunciato sul quale il Giudice non doveva pronunciarsi e che ora non può costituire motivo di ricorso per cassazione. Allo stesso modo, attesa la rinuncia dei motivi diversi dal trattamento sanzionatorio dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], compreso quello inerente alla qualificazione giuridica della condotta aggravata ai sensi dell'art. 80 comma 2 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il ricorso non è ammissibile. Oltre tutto, osserva, il Collegio, la corretta qualificazione giuridica e la corretta sussistenza dell'aggravante rilevabile ictu ocull dalla lettura del capo di imputazione (detenzione di mg. 352.7720 di cocaina da cui erano ricavabili n. 23.818 dosi), da cui la genericità della censura che si appunta sulla mancata motivazione della sussistenza della medesima. 3. Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e la corresponsione di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende, somma che, si ritiene equo determinare in Euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle
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