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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 gennaio 2025

Cassazione n. 05154/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15617/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4463/2019 depositata il 09/12/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone nella parte in cui aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso dall’ [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dei contributi dovuti alla gestione separata nell’anno 2010, in relazione all’esercizio della professione di avvocato, iscritto all’albo ma non iscritto alla cassa forense; in riforma della sentenza di primo grado, riteneva dovute le sanzioni poste in recupero, relative alla ipotesi di evasione contributiva.

Per l’effetto, rigettava integramente il ricorso della SPITILLI. 2.La Corte territoriale, quanto al debito per contributi, si conformava alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata i professionisti iscritti al relativo albo che versano il solo contributo integrativo - che non dà luogo alla costituzione di una posizione previdenziale - senza essere iscritti (per varie ragioni) alla Cassa di categoria.

3. Rigettava la opposta eccezione di prescrizione, osservando che la prescrizione era stata interrotta dall’[OSCURATO:PERSONA] l’ultimo giorno utile, con lettera raccomandata recapitata il 6 luglio 2016, in quanto il dies a quo del quinquennio della prescrizione doveva individuarsi nel 6 luglio 2011, data di scadenza del pagamento del saldo delle imposte sul reddito dell’anno 2010, così fissata per effetto del d.P.C.M. 12 maggio 2011. 4.In difformità dalle valutazioni del Tribunale, infine, il giudice dell’appello non riteneva ricorrere l’ipotesi di omissione contributiva, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) l. n. 388/2000 ma la più grave fattispecie della evasione, di cui alla successiva lettera b), in relazione alla quale sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova della mancanza dell’intento di non versare i contributi, prova che nella fattispecie di causa non era stata offerta.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del 18 dicembre 2024, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’articolo 391 cod.proc.civ. 2.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’[OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. 3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez.

VI, 12/11/2015, n.23175).

P.Q.M.

La Corte dichiara

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15617/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -resistente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO ROMA n. 4463/2019 depositata il 09/12/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte d’appello di Roma confermava la sentenza del Tribunale di Frosinone nella parte in cui aveva respinto l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso l’avviso di addebito emesso dall’ [OSCURATO:PERSONA] per il recupero dei contributi dovuti alla gestione separata nell’anno 2010, in relazione all’esercizio della professione di avvocato, iscritto all’albo ma non iscritto alla cassa forense; in riforma della sentenza di primo grado, riteneva dovute le sanzioni poste in recupero, relative alla ipotesi di evasione contributiva. Per l’effetto, rigettava integramente il ricorso della SPITILLI. 2.La Corte territoriale, quanto al debito per contributi, si conformava alla giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale sono tenuti alla iscrizione alla gestione separata i professionisti iscritti al relativo albo che versano il solo contributo integrativo - che non dà luogo alla costituzione di una posizione previdenziale - senza essere iscritti (per varie ragioni) alla Cassa di categoria. 3. Rigettava la opposta eccezione di prescrizione, osservando che la prescrizione era stata interrotta dall’[OSCURATO:PERSONA] l’ultimo giorno utile, con lettera raccomandata recapitata il 6 luglio 2016, in quanto il dies a quo del quinquennio della prescrizione doveva individuarsi nel 6 luglio 2011, data di scadenza del pagamento del saldo delle imposte sul reddito dell’anno 2010, così fissata per effetto del d.P.C.M. 12 maggio 2011. 4.In difformità dalle valutazioni del Tribunale, infine, il giudice dell’appello non riteneva ricorrere l’ipotesi di omissione contributiva, di cui all’articolo 116, comma 8, lettera a) l. n. 388/2000 ma la più grave fattispecie della evasione, di cui alla successiva lettera b), in relazione alla quale sarebbe stato onere del contribuente fornire la prova della mancanza dell’intento di non versare i contributi, prova che nella fattispecie di causa non era stata offerta. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], articolato in tre motivi di censura; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato procura alle liti. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto del 18 dicembre 2024, sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, il ricorso è stato rinunciato, sicché il giudizio deve essere dichiarato estinto a norma dell’articolo 391 cod.proc.civ. 2.Non vi è luogo a provvedere sulle spese, perché l’[OSCURATO:PERSONA] sostanzialmente non ha svolto attività difensiva. 3.Non ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, in quanto l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012 - che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato - si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica (Cassazione civile sez. VI, 12/11/2015, n.23175). P.Q.M. La Corte dichiara
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