CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 gennaio 2024
Cassazione n. 01469/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
l ricorso n. 23937/2022proposto da: [OSCURATO:SOCIETA] di [OSCURATO:PERSONA] C.,in persona del legale rappresentante pro tempore sig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1043 / 3 /202 2 , depositata il 18marzo 2022. Visto l’atto depositato in cancelleria il21 aprile2023 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso, dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata per la rottamazione dei carichi; considerato che pertanto le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]