CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42439/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 19 luglio 1975; avverso la sentenza del 13 luglio 2021, del Giudice di Pace di Firenze; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre in appello avverso la sentenza con la quale il Giudice di pace di Firenze l'ha ritenuta responsabile del reato di cui all'art. 691 cod. pen. per aver somministrato, in concorso con il suo dipendente, alcolici a persona in evidente stato di ubriachezza. La Corte territoriale di Firenze, rilevato che il provvedimento impugnato era una sentenza di condanna alla sola pena pecuniaria e che tale sentenza non era appellabile ma solo ricorribile per cassazione, qualificata in questi termini l'impugnazione, ha trasmesso il ricorso a questa Corte. Il ricorso, correttamente qualificato dalla Corte d'appello, è inammissibile. Il ricorso per cassazione avverso qualsiasi tipo di provvedimento, compreso quello in materia cautelare, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Il difensore che ha sottoscritto il ricorso risulta iscritto nel predetto albo solo dal 23 giugno 2023, laddove il ricorso risulta presentato il 22 marzo 2022. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile e tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., per cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 settembre 2023 [OSCURATO:PERSONA] siglie e estensore Il pr !,