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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 ottobre 2021

Cassazione n. 43641/2021

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2019 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per mancanza di specificità l'appello del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Noia emessa il 15 giugno del 2016 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva.t

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che l'appello del ricorrente fosse sufficientemente specifico, essendosi invocata l'assoluzione dell'imputato ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

Nell'atto di appello era contenuta una deduzione in diritto in ordine alla sussistenza del dolo eventuale nel reato di ricettazione che non tiene conto di quanto contenuto nella sentenza di primo grado a proposito del fatto che il ricorrente avesse piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni.

Anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, nell'atto di appello, aveva fatto riferimento alla esistenza di precedenti penali non allarmanti, senza tenere conto che il Tribunale aveva effettuato un giudizio sulla sua personalità pervenendo ad opposto convincimento.

Anche la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. era giustificata nell'atto di appello dal "modesto valore" dell'assegno, del tutto eccentrica rispetto ad un titolo di quasi mille euro, circostanza oggettiva che il ricorrente omette di considerare e che era stata segnalata dal Tribunale.

L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 8825 del 2016, Galtelli).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 121- [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 10/07/2019 della Corte di Appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli dichiarava inammissibile per mancanza di specificità l'appello del ricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Noia emessa il 15 giugno del 2016 che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di ricettazione di un assegno di provenienza furtiva.t 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ritenuto che l'appello del ricorrente fosse sufficientemente specifico, essendosi invocata l'assoluzione dell'imputato ed il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e del danno patrimoniale di speciale tenuità. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. Nell'atto di appello era contenuta una deduzione in diritto in ordine alla sussistenza del dolo eventuale nel reato di ricettazione che non tiene conto di quanto contenuto nella sentenza di primo grado a proposito del fatto che il ricorrente avesse piena consapevolezza della provenienza delittuosa dei beni. Anche in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente, nell'atto di appello, aveva fatto riferimento alla esistenza di precedenti penali non allarmanti, senza tenere conto che il Tribunale aveva effettuato un giudizio sulla sua personalità pervenendo ad opposto convincimento. Anche la richiesta di concessione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4 cod.pen. era giustificata nell'atto di appello dal "modesto valore" dell'assegno, del tutto eccentrica rispetto ad un titolo di quasi mille euro, circostanza oggettiva che il ricorrente omette di considerare e che era stata segnalata dal Tribunale. L'appello, al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato (Sez. U, n. 8825 del 2016, Galtelli). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 07.10.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 121- [OSCURATO:PERSONA]
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