CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 47794/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della CORTE DI APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria a firma del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al terzo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 dicembre 2020, il Tribunale di Campobasso aveva assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 495 cod. pen, che gli era stato contestato per avere, in otto diverse occasioni, dichiarato falsamente la propria identità agli agenti di polizia che gli avevano chiesto di declinare le proprie generalità. Con sentenza dell'Il novembre 2021, la Corte di appello di Campobasso ha riformato la pronuncia di primo grado e ha condannato l'imputato alla pena di un anno, due mesi e dieci giorni di reclusione. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un primo motivo, deduce il vizio di motivazione. Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata poiché basata su un ragionamento deduttivo, non sostenuto da un logico e inequivocabile apparato argo mentativo. 2.2. Con un secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. Rappresenta che: il Tribunale aveva pronunciato sentenza di assoluzione; l'unica prova assunta nel corso del giudizio di primo grado era costituita dalla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA]; la Corte di appello aveva ribaltato il giudizio di assoluzione senza rinnovare l'istruttoria dibattimentale e senza escutere nuovamente il teste. Palese, pertanto, sarebbe la violazione dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., che imponeva al giudice di appello di rinnovare, preventivamente, l'istruzione dibattimentale. 2.3. Con un terzo motivo, deduce la violazione dei principi affermati dalla Corte Edu nella sentenza 8 luglio 2021, Maestri c. Italia. Rappresenta che, in tale pronuncia, la Corte Edu «ha censurato l'ordinamento processuale italiano per non aver previsto a garanzia dell'imputato assolto nel primo grado di giudizio e condannato nel processo d'appello uno specifico onere di audizione del medesimo prima di assumere la decisione di condanna». La Corte di appello, a parere del ricorrente, avrebbe dovuto applicare i principi affermati nella pronuncia in questione e, prima di emettere la sentenza di condanna, avrebbe dovuto citare l'imputato in giudizio, per rendere esame. Essendovi stata violazione dei principi affermati dalla Corte Edu, la sentenza impugnata dovrebbe essere annullata. 2.4. Con un quarto motivo, il vizio di motivazione, in relazione agli artt. 62- bis e 163 cod. pen. Sostiene che la Corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato la decisione di non riconoscere le circostanze attenuanti generiche e il beneficio della sospensione condizionale della pena.3. Il Procuratore generale, nelle sue conclusioni scritte, ha chiesto di accogliere il ricorso, limitatamente al terzo motivo, e di annullare con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1. Il primo motivo è inammissibile. Con esso, invero, il ricorrente ha articolato alcune censure che, pur essendo state da lui riferite alla categoria del vizio di motivazione, non evidenziano alcuna effettiva violazione di legge né travisamenti di prova o vizi di manifesta logicità emergenti dal testo della sentenza, ma sono, invece, dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello (cfr. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano). Al riguardo, deve essere solo rilevato che la Corte di appello ha esposto, in maniera esauriente e coerente, i motivi di carattere giuridico che l'avevano indotta a ritenere fondato l'appello del Procuratore generale (cfr. seconda pagina della motivazione della sentenza impugnata). 1.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Al riguardo, deve essere ricordato che «il giudice di appello che riformi ... la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera dalla legge 23 giugno 2017, n. 103» (v. i principi da ultimo ribaditi da Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228). Tale onere di rinnovazione, tuttavia, sussiste se la prova dichiarativa ha le seguenti caratteristiche: a) ha a oggetto dichiarazioni percettive o valutative; b) è espletata a mezzo del linguaggio orale (testimonianza; esame delle parti; confronti; ricognizioni); c) è decisiva, essendo stata posta dal giudice di primo grado a fondamento dell'assoluzione; d) di essa il giudice di appello deve dare una diversa valutazione. Solo ove sussistano, congiuntamente, tutte le suddette condizioni, il giudice di appello deve di rinnovare l'istruttoria. Ebbene, nel caso in esame, manca l'ultima delle condizioni indicate. La pronuncia di condanna, infatti, non si basa su una diversa valutazione della testimonianza del sovrintendente Lattanzi, ma su considerazioni di carattere logico-giuridico che presuppongono lo stesso significato attribuito a tali dichiarazioni dal Tribunale. Va premesso che il giudice di primo grado aveva assolto l'imputato, poiché il teste Lattanzi aveva riferito che non era stato possibile accertare quali fossero le reali generalità del prevenuto e, dunque, della persona che, di volta in volta, aveva rilasciato le generalità agli agenti di polizia. Il Tribunale aveva richiamato anche una pronuncia di questa Corte, che ha affermato che non è possibile pervenire a una dichiarazione di colpevolezza, allorché rimangano ignote le reali generalità dell'agente (Sez. 5, n. 12195 del 20/09/2000, Fraticelli, Rv. 218678). Tanto premesso, va posto in rilievo che la Corte di appello ha ribaltato il giudizio di proscioglimento non sulla base di una diversa valutazione delle dichiarazioni rese dal teste Lattanzi, ma ritenendo errate le valutazioni logico- giuridiche che il Tribunale ne aveva tratto. Da un punto di vista logico, ha evidenziato che, pur non essendo certe le generalità dell'imputato, nondimeno, avendo questi, in ben otto diverse occasioni, declinato generalità sempre differenti tra loro, vi era la certezza dell'integrazione del reato. Sotto il profilo giuridico, la sentenza impugnata ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale «integra il reato di falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri la condotta di colui che rende molteplici dichiarazioni, tutte fra loro diverse, in merito alle proprie generalità non rilevando, a tal fine, il fatto che non sia stato possibile accertare le vere generalità del soggetto e che questi, in una sola delle molteplici occasioni, possa, eventualmente, avere detto il vero» (Sez. 5, n. 23556 del 15/07/2020, Zitouni, Rv. 279362). Essa ha evidenziato che tale orientamento era condiviso anche dalla sentenza di questa Corte citata dal giudice di primo grado, che aveva a oggetto una sola condotta e nella quale era ben precisato che ben diverse erano le ipotesi in cui la contestazione aveva a oggetto una pluralità di condotte, dovendosi ritenere che in tali casi, almeno una volta, l'imputato avesse fornito false generalità. Appare, dunque, chiaro che, nel caso in esame, sarebbe stato del tutto inutile escutere nuovamente il teste Lattanzi, atteso che risultava pacifico il contenuto delle sue dichiarazioni, che erano state prese in considerazione, nella loro oggettività, sia dal giudice di primo grado che dalla Corte di appello. Al riguardo, va pertanto ribadito che «non sussiste l'obbligo di rinnovazione della istruttoria dibattimentale nel caso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado basata su una diversa interpretazione della fattispecie concreta, alla luce della valutazione logica e complessiva dell'intero compendio probatorio e non sulla base di un diverso apprezzamento della attendibilità di una prova dichiarativa decisiva» (Sez. 5, n. 53210 del 19/10/2018, Esposito, Rv. 275133).La stessa Corte Edu, in varie pronunce (16 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA] c. Spagna; 13 settembre 2016, Les c. Romania; 15 settembre 2020, Dumitrascu c. Romania) ha precisato che l'obbligo positivo di riacquisizione delle prove dichiarative non è richiesto quando la Corte di appello debba unicamente effettuare una rivalutazione di tipo giuridico sulla base del dato fattuale così come accertato dal giudice di primo grado. 1.3. Il terzo motivo - con il quale il ricorrente deduce la mancata citazione dell'imputato per rendere esame, lamentando la violazione dei principi espressi dalla Corte EDU nella sentenza dell'8 luglio 2021, Maestri c. Italia - è manifestamente infondato. Deve premettersi che, con la pronuncia in questione, la Corte EDU ha ribadito i principi affermati dalla propria giurisprudenza, ossia che: a) la Corte di appello - quando deve effettuare una valutazione complessiva, in fatto e in diritto, della colpevolezza o dell'innocenza dell'imputato - non può pronunciarsi su tale materia, a pena di iniquità del processo, senza valutare direttamente gli elementi di prova presentati personalmente dall'imputato al fine di dimostrare di non aver commesso l'illecito penale; b) siffatta conclusione presenta una stretta correlazione con il diritto dell'imputato di essere ascoltato dal giudice che deve pronunciarsi sulla sua colpevolezza; c) con riferimento alla diretta assunzione delle prove da parte del giudice di secondo grado che intenda riformare una pronuncia assolutoria, occorre distinguere il caso in cui la Corte di appello abbia effettivamente svolto una nuova valutazione dei fatti da quello in cui abbia dissentito dal primo giudice solo sull'interpretazione di una questione di diritto e/o sulla sua applicazione a fatti già accertati; d) solo nel primo caso sussiste a carico del giudice di appello l'onere di valutare direttamente la fonte dichiarativa e, nello specifico, di esaminare l'imputato; e) in quest'ultimo caso, non è sufficiente la mera citazione a giudizio in appello e il giudice di secondo grado è tenuto ad approntare tutti gli incombenti idonei al fine di rendere l'atto istruttorio, anche se l'imputato non è comparso e non ha chiesto di rendere dichiarazioni; f) l'imputato non può lamentare la violazione del suo diritto a un processo equo se ha espressamente e inequivocabilmente rinunciato al suo diritto di essere ascoltato dalla Corte di appello, a condizione che abbia avuto la possibilità di presentare tutte le sue argomentazioni difensive; g) la volontaria rinuncia, espressa o tacita, alle garanzie di un processo equo, è certamente ammissibile. Al riguardo, va evidenziato che anche la giurisprudenza "interna" ha da tempo riconosciuto la necessità della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa, anche relativamente alle propalazioni dell'imputato che abbia reso dichiarazioni "in causa propria", nel caso di riforma della sentenza di assoluzione da parte del giudice di appello, quando questo effettui un differente apprezzamento 5 -47 dell'attendibilità di una dichiarazione ritenuta decisiva (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267488, decisione a cui ha fatto pertinente riferimento il Presidente [OSCURATO:PERSONA] di questa Corte in occasione della restituzione degli atti alla Sezione remittente ex art. 172 disp. att. cod. proc. pen. dell'ordinanza della I Sezione penale n. 836 del 21/09/2021, a cui la difesa fa cenno nel ricorso). Dalla giurisprudenza di questa Corte e da quella della Corte di Strasburgo emerge con evidenza che l'onere per il giudice di appello di ascoltare direttamente l'imputato emerge solo in ragione dell'importanza assegnata alle sue dichiarazioni al fine della decisione di assoluzione. Ebbene, nel caso in esame, i giudici di merito non hanno dato alcun rilievo a eventuali dichiarazioni rese nel procedimento dall'imputato, che è rimasto assente e non risulta aver mai reso dichiarazioni. Nello stesso ricorso, inoltre, non si espone alcun motivo dal quale poter desumere la rilevanza di un esame diretto l'imputato. Alla luce delle considerazioni sopra esposte, il terzo motivo si presenta manifestamente infondato oltre che privo di specificità estrinseca, essendo disancorato dalle ragioni della decisione. 1.4. Il quarto motivo, in entrambe le censure nelle quali si articola, è inammissibile. Per la consolidata giurisprudenza di legittimità, invero, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244), come parimenti avvenuto nel caso che occupa (cfr. seconda e terza pagina della motivazione della sentenza impugnata). Manifestamente infondata è la censura relativa al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, atteso che la Corte di appello ha ritenuto che non si potesse presumere l'insussistenza del pericolo di "recidiva", basando la prognosi sui precedenti penali dell'imputato e sulla pervicacia criminosa da lui manifestata con la reiterata violazione dell'art. 495 cod. pen. Al riguardo, occorre ricordare che «in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi richiamati nell'art. 133 cod. pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti in senso ostativo alla sospensione» (Sez. 5, n. 57704 del 14/09/2017, P., Rv. 272087; Sez. 5, n. 17953 del 07/02/2020, Filipache, Rv. 279206). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, che deve determinarsi in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inam