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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2026

Cassazione n. 25204/2026

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a Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità delricorrente per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 640, cod. pen., eche denuncia, peraltro con argomentazioni generiche, l’illogicità dellamotivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e una diversaricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusioneper la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modellidi ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pag. 11-12 della sentenza impugnata in ordine allacondotta del ricorrente, caratterizzata dall’artificiosa creazione di una falsa realtàidonea ad indurre in errore la controparte sulla compravendita di un’autovettura,in particolare consistita nella pubblicazione, mediante impiego delle proprieesatte generalità, di un annuncio su una piattaforma telematica specializzata, enel successivo invio di una fotografia ritraente un ordine di bonifico maiconsegnato alla banca per rassicurare falsamente la persona offesa circa larestituzione del corrispettivo fraudolentemente carpito);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di Bresciadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso presentato nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA],ritenuto che l’unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di contraddittorietào manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità delricorrente per il reato di cui agli artt. 81, comma secondo, e 640, cod. pen., eche denuncia, peraltro con argomentazioni generiche, l’illogicità dellamotivazione sulla base della diversa lettura dei dati processuali e una diversaricostruzione storica dei fatti, non è consentito dalla legge, stante la preclusioneper la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione dellerisultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche disaggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante unraffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modellidi ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez. U, n. 12 del 31/05/2000,Jakani, Rv. 216260);che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitatole ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomentigiuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato(si vedano, in particolare, pag. 11-12 della sentenza impugnata in ordine allacondotta del ricorrente, caratterizzata dall’artificiosa creazione di una falsa realtàidonea ad indurre in errore la controparte sulla compravendita di un’autovettura,in particolare consistita nella pubblicazione, mediante impiego delle proprieesatte generalità, di un annuncio su una piattaforma telematica specializzata, enel successivo invio di una fotografia ritraente un ordine di bonifico maiconsegnato alla banca per rassicurare falsamente la persona offesa circa larestituzione del corrispettivo fraudolentemente carpito);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dieuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONIO [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25204/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris