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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13495/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sull'inidoneità del riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del teste oculare, si risolve in una doglianza inerente al merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la piena attendibilità del riconoscimento effettuato a circa un mese di distanza dai fatti e la agevole riconducibilità delle difficoltà palesate dal teste nel corso del dibattimento al lungo tempo trascorso, fermo restando che la Corte ha debitamente inquadrato tale testimonianza, che è stata solo frammentariamente contestata nel motivo di ricorso, all'interno di una più ampia ricostruzione della vicenda, propiziata dagli altri testi escussi, in particolare gli agenti intervenuti su richiesta dell'operatore ecologico, vittima della condotta del ricorrente, i quali rvevano accertato che la vicenda si era svolta proprio di fronte alla casa di pertinenza del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, incentrato sull'inidoneità del riconoscimento fotografico del ricorrente da parte del teste oculare, si risolve in una doglianza inerente al merito, non consentita in questa sede, a fronte di quanto rilevato dalla Corte circa la piena attendibilità del riconoscimento effettuato a circa un mese di distanza dai fatti e la agevole riconducibilità delle difficoltà palesate dal teste nel corso del dibattimento al lungo tempo trascorso, fermo restando che la Corte ha debitamente inquadrato tale testimonianza, che è stata solo frammentariamente contestata nel motivo di ricorso, all'interno di una più ampia ricostruzione della vicenda, propiziata dagli altri testi escussi, in particolare gli agenti intervenuti su richiesta dell'operatore ecologico, vittima della condotta del ricorrente, i quali rvevano accertato che la vicenda si era svolta proprio di fronte alla casa di pertinenza del ricorrente; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'il febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13495/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris