Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 517/2023
ECLI:EU:C:2023:98
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
16 febbraio 2023 (
*
)
«Impugnazione – Regime linguistico – Bando di concorsi generali per l’assunzione di amministratori incaricati di funzioni di investigatore e di capi di gruppi di investigatori – Conoscenze linguistiche – Limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca – Lingua di comunicazione con l’Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) – Regolamento n. 1 – [OSCURATO:PERSONA] dei funzionari – Articolo 1 quinquies, paragrafo 1 – Disparità di trattamento fondata sulla lingua – Giustificazione – Interesse del servizio – Necessità di assumere amministratori “immediatamente operativi” – Controllo giurisdizionale – Livello di prova richiesto»
Nella causa C‑635/20 P,
avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 20 novembre 2020,
[OSCURATO:PERSONA] europea,
rappresentata da G. Gattinara, T. Lilamand, D. Milanowska e N. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
ricorrente,
procedimento in cui le altre parti sono:
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna,
rappresentato da L. [OSCURATO:PERSONA] e A. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
Repubblica italiana,
rappresentata da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da P. Gentili, avvocato dello Stato,
ricorrenti in primo grado,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta da A. [OSCURATO:PERSONA], presidente di sezione, K. [OSCURATO:PERSONA], presidente della Corte, L. [OSCURATO:PERSONA], vicepresidente della Corte, facenti funzione di giudici della Prima Sezione, A. [OSCURATO:PERSONA] e I. [OSCURATO:PERSONA] (relatrice), giudici,
avvocato generale: A.M. Collins
cancelliere: C. [OSCURATO:PERSONA], amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 2 marzo 2022,
sentite le conclusioni presentate dall’avvocato generale all’udienza del 19 maggio 2022,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] europea chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 9 settembre 2020, Spagna e Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑401/16 e T‑443/16, non pubblicata, EU:T:2020:409; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), mediante la quale tale giudice ha annullato il bando relativo ai concorsi generali EPSO/AD/323/16 ed EPSO/AD/324/16, per la costituzione di elenchi di riserva di amministratori incaricati di funzioni di investigatori (AD 7) e di capi di gruppi di investigatori (AD 9) nei settori delle spese dell’Unione europea, della lotta alla corruzione, delle dogane e del commercio, del tabacco o delle merci contraffatte (GU 2016, C 187 A, pag. 1; in prosieguo: il «bando di concorso controverso»).
Contesto giuridico
Regolamento
n.
1/58
2
L’articolo 1 del regolamento n. 1 del Consiglio, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1958, 17, pag. 385), come modificato dal regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento n. 1/58»), dispone quanto segue:
«Le lingue ufficiali e le lingue di lavoro delle istituzioni dell’Unione sono la lingua bulgara, la lingua ceca, la lingua croata, la lingua danese, la lingua estone, la lingua finlandese, la lingua francese, la lingua greca, la lingua inglese, la lingua irlandese, la lingua italiana, la lingua lettone, la lingua lituana, la lingua maltese, la lingua neerlandese, la lingua polacca, la lingua portoghese, la lingua rumena, la lingua slovacca, la lingua slovena, la lingua spagnola, la lingua svedese, la lingua tedesca e la lingua ungherese».
3
L’articolo 2 di tale regolamento così dispone:
«I testi, diretti alle istituzioni da uno Stato membro o da una persona appartenente alla giurisdizione di uno Stato membro, sono redatti, a scelta del mittente, in una delle lingue ufficiali. La risposta è redatta nella medesima lingua».
4
L’articolo 6 del medesimo regolamento recita:
«Le istituzioni possono determinare le modalità di applicazione del presente regime linguistico nei propri regolamenti interni».
[OSCURATO:PERSONA]
5
[OSCURATO:PERSONA] dei funzionari dell’Unione europea (in prosieguo: lo «[OSCURATO:PERSONA]») è fissato dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, che definisce lo statuto dei funzionari delle [OSCURATO:PERSONA] europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali [OSCURATO:PERSONA], ed istituisce speciali misure applicabili temporaneamente ai funzionari della [OSCURATO:PERSONA] (GU 1968, L 56, pag. 1), come modificato dal regolamento (UE, Euratom) n. 1023/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013 (GU 2013, L 287, pag. 15).
6
Il titolo I dello [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Disposizioni generali», raggruppa gli articoli da 1 a 10 quater di quest’ultimo.
7
L’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA] enuncia quanto segue:
«1. Nell’applicazione del presente statuto è proibita ogni discriminazione fondata, in particolare, (…) [sulla] lingua (…).
(…)
6. Nel rispetto del principio di non discriminazione e del principio di proporzionalità, ogni limitazione di tali principi deve essere oggettivamente e ragionevolmente giustificata e deve rispondere a obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale. (…)»
8
L’articolo 2 dello [OSCURATO:PERSONA] recita:
«1. Ogni istituzione determina le autorità che esercitano nel suo ambito i poteri demandati dal presente statuto all’autorità che ha il potere di nomina.
2. Tuttavia, una o più istituzioni possono affidare ad una di esse o ad un organismo interistituzionale l’esercizio di una parte o dell’insieme dei poteri devoluti all’autorità che ha il potere di nomina, ad eccezione delle decisioni relative alle nomine, alle promozioni o ai trasferimenti di funzionari».
9
Il titolo III dello [OSCURATO:PERSONA] è intitolato «Carriera del funzionario».
10
Il capitolo 1 di tale titolo, rubricato «Assunzione», contiene gli articoli da 27 a 34 di detto [OSCURATO:PERSONA]. Tra questi, l’articolo 27, primo comma, dispone:
«Le assunzioni debbono assicurare all’istituzione la collaborazione di funzionari dotati delle più alte qualità di competenza, efficienza e integrità, assunti su una base geografica quanto più ampia possibile tra i cittadini degli Stati membri dell’Unione. Nessun impiego deve essere riservato ai cittadini di un determinato Stato membro».
11
«L’articolo 28 dello [OSCURATO:PERSONA] ha il seguente tenore:
«Per la nomina a funzionario, occorre possedere i seguenti requisiti:
(…)
d) aver sostenuto, fatte salve le disposizioni dell’articolo 29, paragrafo 2 [disciplinanti l’adozione di una procedura di assunzione diversa da quella concorsuale per il reclutamento del personale direttivo superiore, nonché, in casi eccezionali, per impieghi che richiedano una speciale competenza], un concorso per titoli o per esami o per titoli ed esami, alle condizioni previste dall’allegato III;
(…)
f) avere una conoscenza approfondita di una delle lingue dell’Unione e una conoscenza soddisfacente di un’altra lingua dell’Unione nella misura necessaria alle funzioni da svolgere».
12
L’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA] è intitolato «Procedura di concorso». L’articolo 1 di tale allegato recita:
«1. Il bando di concorso è stabilito dall’autorità che ha il potere di nomina, previa consultazione della commissione paritetica.
Il bando deve specificare:
a) il tipo di concorso (concorso interno nell’ambito dell’istituzione, concorso interno nell’ambito delle istituzioni, concorso generale, eventualmente comune a due o più istituzioni);
b) le modalità (concorso per titoli o per esami, ovvero per titoli ed esami);
c) la natura delle funzioni e delle attribuzioni relative ai posti da coprire e il gruppo di funzioni ed il grado proposti;
d) (…) i diplomi e gli altri titoli o il grado di esperienza richiesti per i posti da coprire;
e) nel caso di concorso per esami, il tipo degli esami e la loro rispettiva valutazione;
f) eventualmente, le conoscenze linguistiche richieste per la particolare natura dei posti da coprire;
g) eventualmente, i limiti di età, nonché l’elevazione di tali limiti per gli agenti in servizio da almeno un anno;
h) il termine entro il quale devono pervenire le candidature;
(…)».
13
Ai sensi dell’articolo 7 di detto allegato:
«1. Previa consultazione del comitato dello statuto, le istituzioni affidano all’Ufficio europeo di selezione del personale [(EPSO)] l’incarico di adottare le misure necessarie ai fini dell’applicazione di norme uniformi nell’ambito delle procedure di selezione dei funzionari [dell’Unione] (…)».
Decisione 2002/620/CE
14
L’EPSO è stato creato mediante la decisione 2002/620/CE del Parlamento europeo, del Consiglio, della [OSCURATO:PERSONA], della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore, del 25 luglio 2002 (GU 2002, L 197, pag. 53).
15
L’articolo 2, paragrafo 1, prima frase, di detta decisione dichiara che l’EPSO esercita, in particolare, i poteri di selezione conferiti, in virtù dell’allegato III dello [OSCURATO:PERSONA], alle autorità che hanno il potere di nomina delle istituzioni firmatarie della decisione medesima.
16
L’articolo 4, ultima frase, della decisione 2002/620 stabilisce che i ricorsi nelle materie contemplate da tale decisione vengono diretti contro la [OSCURATO:PERSONA].
Altri testi applicabili
Disposizioni generali relative ai concorsi generali
17
Il 27 febbraio 2015, l’EPSO ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
un documento intitolato «Disposizioni generali relative ai concorsi generali» (GU 2015, C 70 A, pag. 1), la cui prima pagina precisa che tali «disposizioni generali sono parte integrante del bando di concorso e, insieme al bando, costituiscono il quadro normativo vincolante della procedura di concorso».
18
Il punto 1.3 di dette Disposizioni generali, intitolato «Ammissibilità», enuncia, per quanto riguarda le conoscenze linguistiche, quanto segue:
«(…)
Secondo una prassi consolidata nelle istituzioni dell’Unione europea, il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue maggiormente utilizzate nella comunicazione interna e quelle che meglio rispondono alle esigenze dei servizi anche in termini di comunicazione esterna e di gestione dei fascicoli.
Le opzioni relative alla seconda lingua nei concorsi generali sono definite in base all’interesse del servizio, che richiede neoassunti immediatamente operativi e capaci di comunicare in modo efficace nel lavoro quotidiano. In caso contrario, il funzionamento effettivo delle istituzioni potrebbe essere seriamente compromesso.
Inoltre, per garantire la parità di trattamento tra i candidati, tutti i partecipanti ai concorsi – compresi coloro la cui prima lingua è una delle tre lingue ufficiali suddette – devono sostenere le prove nella loro seconda lingua, scelta tra queste tre lingue. Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente assai simile a quello in cui dovranno lavorare. Ciò non pregiudica la possibilità di una successiva formazione linguistica finalizzata all’apprendimento di una terza lingua di lavoro, conformemente all’articolo 45, paragrafo 2, dello [S]tatuto (…)».
Bando di concorso controverso
19
Il Tribunale, ai punti da 1 a 15 della sentenza impugnata, ha esposto il contenuto del bando di concorso controverso nei seguenti termini:
«1 Il 26 maggio 2016, l’[EPSO] ha pubblicato nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
il [bando di concorso controverso]. (…)
2 Nell’introduzione del bando [di concorso controverso] viene (…) indicato che quest’ultimo, unitamente alle Disposizioni generali relative ai concorsi generali (…), costituisce il quadro giuridico vincolante che disciplina le procedure di selezione in questione. Tuttavia, viene ivi precisato che l’allegato II delle Disposizioni generali (…) non si applica alle procedure di selezione in questione ed è sostituito dal testo contenuto nell’allegato II del bando [di concorso controverso].
(…)
4 Nella parte del bando [di concorso controverso] intitolata “[OSCURATO:PERSONA] di ammissione”, la quale stabilisce i requisiti che le persone interessate devono soddisfare al momento della convalida della loro candidatura, si richiede, a titolo delle condizioni specifiche di ammissione, “almeno il livello C1 [del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER)] in una delle 24 lingue ufficiali dell’[Unione]” – lingua questa che viene designata come “lingua 1” del concorso –, e “almeno il livello B2 [del QCER] in francese, inglese o tedesco”. Questa seconda lingua, designata come la “lingua 2” del concorso, deve essere obbligatoriamente diversa dalla lingua scelta dal candidato come lingua 1.
5 In questa stessa parte, il bando [di concorso controverso] precisa quanto segue:
“Per essere assunti nei due concorsi è richiesta una buona conoscenza dell’inglese (parlato e scritto). L’inglese è la principale lingua utilizzata dagli investigatori che operano nel settore della lotta alla corruzione e/o alla criminalità finanziaria in un contesto internazionale. Una buona padronanza dell’inglese è pertanto essenziale sia per tenere presentazioni e partecipare a dibattiti sia per redigere relazioni, ai fini di una cooperazione efficace e di un valido scambio di informazioni con le autorità nazionali di Stati membri e paesi terzi”.
6 Nella medesima parte del bando [di concorso controverso] si stabilisce altresì che “il modulo di candidatura va compilato in francese, inglese o tedesco”.
7 Inoltre, nella stessa parte del bando [di concorso controverso] si dichiara che “[l]a seconda lingua del concorso deve essere scelta tra il francese, l’inglese e il tedesco”, che “[s]ono queste le principali lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA] e [che], nell’interesse del servizio, i neoassunti devono essere immediatamente in grado di lavorare e di comunicare in modo efficace nel loro lavoro quotidiano in almeno una di queste lingue”. A tal fine, “[p]er ulteriori informazioni sulle lingue richieste per questi concorsi” i candidati vengono invitati a fare riferimento all’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato “Giustificazione del regime linguistico per le presenti procedure di selezione”.
(…)
9 La parte introduttiva dell’allegato II del bando [di concorso controverso] è così formulata:
“I presenti concorsi sono concorsi specialistici indetti al fine di assumere investigatori e capi di gruppi di investigatori. I requisiti definiti nell[a parte] ‘[OSCURATO:PERSONA]’ del presente bando sono in linea con i requisiti principali delle istituzioni dell’[Unione] in termini di competenze, esperienze e conoscenze specialistiche, e con la necessità che i nuovi assunti siano in grado di lavorare in modo efficace, in particolare insieme ad altri membri del personale.
Per questo motivo, i candidati sono tenuti a scegliere la loro seconda lingua di concorso tra un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione. Tale limitazione è dovuta anche a vincoli di bilancio e operativi e deriva dalla natura stessa dei metodi di selezione dell’EPSO descritti di seguito ai punti 1, 2 e 3. I requisiti linguistici per i presenti concorsi sono stati decisi dal consiglio di amministrazione dell’EPSO, che ha tenuto conto di tali fattori e di altri requisiti specifici legati alla natura delle funzioni da svolgere e alle esigenze specifiche della [OSCURATO:PERSONA] (…).
Lo scopo principale dei presenti concorsi è creare una riserva di amministratori per eventuali assunzioni presso la [OSCURATO:PERSONA] (…). È fondamentale che, una volta assunti, gli amministratori siano immediatamente operativi e in grado di comunicare con i colleghi e i superiori gerarchici. Alla luce dei criteri relativi all’uso delle lingue nelle procedure di selezione dell’[Unione] descritti al punto 2, la [OSCURATO:PERSONA] (…) ritiene che il francese, l’inglese e il tedesco costituiscano le opzioni più appropriate per la scelta della seconda lingua nei presenti concorsi.
Dato che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue più parlate, tradotte e usate nelle comunicazioni amministrative dal personale della [OSCURATO:PERSONA] (…), oltre che le lingue più comunemente usate nella comunicazione con i terzi ai fini delle indagini su casi di contraffazione, corruzione, dogane e commercio, i candidati devono presentare almeno una di esse tra le due lingue obbligatorie del concorso.
Si ritiene inoltre che la padronanza dell’inglese sia fondamentale per la cooperazione nei settori della criminalità finanziaria, della lotta contro la corruzione e contro la contraffazione delle merci in un contesto internazionale. Una buona padronanza dell’inglese è pertanto essenziale sia per tenere presentazioni e partecipare a dibattiti sia per redigere relazioni, ai fini di una cooperazione efficace e di un valido scambio di informazioni con le autorità nazionali di Stati membri e paesi terzi. Pertanto i candidati saranno sottoposti a un test aggiuntivo di comprensione linguistica in inglese durante la fase dell’[OSCURATO:PERSONA] [in prosieguo anche: il “Centro di valutazione”].
I candidati devono utilizzare la loro seconda lingua di concorso (francese, inglese e tedesco) per compilare l’atto di candidatura elettronico e l’EPSO deve utilizzare queste tre lingue per le comunicazioni generali ai candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido e per le comunicazioni riguardanti alcune prove descritte al punto 3”.
10 Il punto 1 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato “Giustificazione della scelta delle lingue per ciascuna procedura di selezione”, enuncia quanto segue:
“Le istituzioni dell’[Unione] ritengono che la decisione in merito alle lingue specifiche da utilizzare in ogni singola procedura di selezione e, in particolare, alla restrizione della scelta delle lingue debba essere adottata sulla base di alcune considerazioni riportate qui di seguito.
i) La necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi
I neoassunti devono essere immediatamente operativi e capaci di svolgere le funzioni per le quali sono stati assunti. L’EPSO deve pertanto garantire che i candidati selezionati posseggano una conoscenza sufficiente di una combinazione linguistica che consenta loro di svolgere i propri compiti in modo efficace e in particolare che essi siano in grado di comunicare efficacemente nel lavoro quotidiano con i colleghi e i superiori gerarchici.
È quindi legittimo organizzare alcune prove in un numero ristretto di lingue veicolari per garantire che tutti i candidati padroneggino a livello operativo almeno una di queste lingue, a prescindere dalla loro prima lingua ufficiale. In caso contrario, si correrebbe il grosso rischio che gran parte dei candidati selezionati non sia in grado, entro un lasso di tempo ragionevole, di svolgere i compiti per i quali è stata assunta. Inoltre, non si terrebbe conto dell’ovvia considerazione che chi si candida a un posto di lavoro nel servizio pubblico dell’Unione europea desidera lavorare in un’amministrazione internazionale la quale, per funzionare bene e svolgere i compiti affidatile dai trattati dell’UE, deve far uso di lingue veicolari.
ii) La natura della procedura di selezione
In alcuni casi, la limitazione della scelta della seconda lingua può essere altresì giustificata dalla natura della procedura di selezione.
In linea con l’articolo 27 dello [S]tatuto (…), nei concorsi generali l’EPSO valuta i candidati in base alle competenze in modo da poter prevedere meglio se essi saranno capaci di svolgere le loro funzioni.
L’[OSCURATO:PERSONA] è un metodo di selezione che consiste in prove di valutazione standardizzate, nel corso delle quali i membri della commissione giudicatrice osservano come i candidati agiscono in una serie di scenari diversi. La valutazione si fonda su un quadro di competenze definito in precedenza dall’autorità che ha il potere di nomina; la commissione giudicatrice usa un metodo concordato per l’attribuzione del punteggio e prende le sue decisioni collegialmente.
Un esame delle competenze specifiche così condotto permette alle istituzioni dell’[Unione] di valutare se i candidati sono in grado di essere immediatamente operativi in un ambiente molto simile a quello in cui dovranno lavorare. Fondamentali ricerche scientifiche hanno mostrato che gli [OSCURATO:PERSONA], che simulano situazioni di lavoro reali, sono il mezzo migliore per prevedere le prestazioni professionali e per questo motivo il metodo è utilizzato in tutto il mondo. Considerata la lunga durata delle carriere e il livello di mobilità nelle istituzioni dell’[Unione], una valutazione di questo tipo è quanto mai necessaria, in particolare per selezionare i funzionari statutari.
Per assicurare che i candidati siano valutati in modo equo e possano comunicare direttamente con i valutatori e con gli altri candidati che partecipano a una medesima prova, essi sono valutati insieme in un gruppo che comunica in una lingua comune. Di conseguenza, le prove dell’[OSCURATO:PERSONA] si svolgeranno in un numero ristretto di lingue, a meno che non riguardino un concorso con una sola lingua principale.
iii) Vincoli di bilancio e operativi
Per diverse ragioni, il consiglio di amministrazione dell’EPSO ritiene che non sia possibile organizzare la fase dell’[OSCURATO:PERSONA] in tutte le lingue ufficiali dell’[Unione] per ogni singolo concorso.
In primo luogo, un tale approccio avrebbe pesanti implicazioni finanziarie, che minerebbero la capacità delle istituzioni dell’[Unione] di soddisfare le proprie esigenze di assunzione nell’ambito dell’attuale quadro di bilancio. Tali costi non sarebbero ragionevolmente giustificabili nemmeno nei confronti del contribuente europeo.
In secondo luogo, per svolgere le prove dell’[OSCURATO:PERSONA] in tutte le lingue [ufficiali], si dovrebbe impiegare un gran numero di interpreti per i concorsi EPSO e occorrerebbero sedi appropriate, dotate di cabine di interpretazione.
In terzo luogo, per coprire le diverse lingue utilizzate dai candidati, le commissioni giudicatrici dovrebbero essere composte da molti più membri”.
11 Ai sensi del punto 2 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], che reca il titolo “Criteri per scegliere le lingue delle singole procedure di selezione”, è previsto quanto segue:
“Nei casi in cui ai candidati viene chiesto di scegliere tra un numero ristretto di lingue [ufficiali dell’Unione], il consiglio di amministrazione dell’EPSO deve stabilire caso per caso le lingue da impiegare nei singoli concorsi generali, tenendo conto di quanto segue:
i) le norme interne relative all’uso delle lingue nelle istituzioni o negli organismi interessati;
ii) le disposizioni specifiche relative alla natura delle funzioni da svolgere e alle particolari esigenze delle istituzioni interessate;
iii) le lingue utilizzate più di frequente all’interno delle istituzioni interessate, sulla base dei seguenti elementi:
– le competenze linguistiche dichiarate e comprovate, di livello B2 o superiore del [QCER], dei funzionari in servizio presso l’Unione (...);
– le lingue verso le quali sono tradotti più di frequente i documenti ad uso interno delle istituzioni dell’[Unione];
– le lingue a partire dalle quali sono tradotti più di frequente i documenti prodotti internamente dalle istituzioni dell’[Unione] e destinati all’esterno;
iv) le lingue utilizzate nelle comunicazioni amministrative all’interno delle istituzioni interessate”.
12 Infine, il punto 3 dell’allegato II del bando [di concorso controverso], intitolato “Lingue di comunicazione”, precisa quanto segue:
“La presente [parte] descrive le disposizioni generali relative all’uso delle lingue di comunicazione tra l’EPSO e i candidati potenziali. Altre disposizioni specifiche potranno essere indicate nel bando di concorso.
L’EPSO prende in debita considerazione il diritto dei candidati, in quanto cittadini dell’[Unione], di comunicare nella propria lingua madre. Riconosce inoltre che chi convalida l’atto di candidatura è un membro potenziale della funzione pubblica dell’UE, con tutti i diritti e gli obblighi conferiti dallo [S]tatuto (…). Le istituzioni dell’UE ritengono pertanto che l’EPSO debba, ove possibile, comunicare con i candidati e fornire loro le informazioni relative alla loro candidatura in tutte le lingue ufficiali dell’[Unione]. Di conseguenza, gli elementi stabili del sito dell’EPSO, i bandi di concorso e le disposizioni generali applicabili ai concorsi generali sono pubblicati in tutte le lingue ufficiali.
Le lingue da utilizzare per compilare l’atto di candidatura elettronico sono specificate in ciascun bando di concorso. Le istruzioni per la compilazione del modulo di candidatura devono essere fornite in tutte le lingue ufficiali. Queste disposizioni saranno applicate nel periodo transitorio necessario per istituire una procedura iniziale di candidatura online in tutte le lingue ufficiali.
Per comunicare in modo rapido ed efficiente, una volta che la candidatura iniziale è stata convalidata, l’EPSO ricorrerà a un numero ristretto di lingue ufficiali dell’[Unione] per le comunicazioni generali con vasti gruppi di candidati. A tal fine l’EPSO utilizzerà la prima o la seconda lingua del candidato, in linea con quanto indicato nel relativo bando di concorso.
I candidati possono rivolgersi all’EPSO in una qualsiasi delle lingue ufficiali dell’[Unione]. Tuttavia, per consentire all’EPSO di trattare una richiesta nel modo più efficiente, è opportuno scegliere detta lingua tra il numero ristretto di lingue nelle quali il personale dell’EPSO può fornire una risposta tempestiva senza dover ricorrere a una traduzione.
Inoltre, alcune prove potranno essere organizzate in un numero limitato di lingue ufficiali dell’[Unione] allo scopo di garantire che i candidati abbiano le competenze linguistiche necessarie per partecipare alla fase di valutazione del relativo concorso generale. Le lingue da utilizzare nelle diverse prove sono indicate nel bando di concorso.
Le istituzioni dell’[Unione] ritengono che le suddette disposizioni garantiscano un giusto e adeguato equilibrio tra gli interessi del servizio e il principio del multilinguismo e della non discriminazione in base alla lingua. L’obbligo per tutti i candidati di scegliere una seconda lingua diversa dalla prima (di norma la lingua materna o equivalente) garantisce che i candidati siano valutati su un piano di parità (…)”.
13 Nella parte del bando [di concorso controverso] intitolata “Modalità di selezione”, viene indicato, al punto 1, che i test del tipo “a scelta multipla” su computer, vale a dire i test di ragionamento verbale, di ragionamento numerico e di ragionamento astratto, che costituiscono la prima fase delle procedure di selezione in questione, sono organizzati nella lingua scelta, da ciascun candidato, come prima lingua del concorso.
14 Inoltre, ai sensi del punto 3 della suddetta parte del bando, a seguito della “selezione in base alle qualifiche”, che costituisce la seconda fase dei concorsi oggetto del bando [di concorso controverso], i candidati che hanno riportato i migliori punteggi complessivi verranno invitati a sostenere, nella lingua da essi scelta come seconda lingua di concorso, le prove del Centro di valutazione ([OSCURATO:PERSONA]), ultima fase dei concorsi, che comprende vari test, intesi a valutare diverse competenze dei candidati.
15 Peraltro, in occasione di questa fase, e per le ragioni indicate nella parte del bando [di concorso controverso] intitolata “[OSCURATO:PERSONA] di ammissione” (v. punto 5 supra), i candidati saranno chiamati a sostenere un test di comprensione linguistica in inglese. Secondo il bando [di concorso controverso], quest’ultimo test “è eliminatorio, ma il suo punteggio non sarà conteggiato nel calcolo del punteggio complessivo dell’[OSCURATO:PERSONA]”».
Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata
20
Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale rispettivamente il 29 luglio e il 9 agosto 2016, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nella causa T‑401/16, e la Repubblica italiana, nella causa T‑443/16, hanno entrambi proposto un ricorso ai sensi dell’articolo 263 TFUE inteso all’annullamento del bando di concorso controverso.
21
Con decisione del presidente della Nona Sezione del Tribunale del 6 novembre 2019, le cause T‑401/16 (Spagna/[OSCURATO:PERSONA]) e T‑443/16 (Italia/[OSCURATO:PERSONA]) sono state riunite ai fini della fase orale del procedimento.
22
Con i loro ricorsi, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana hanno contestato la legittimità di due parti del regime linguistico istituito dal bando di concorso controverso, che limitano alle sole lingue francese, inglese e tedesca la scelta, da un lato, della seconda lingua dei concorsi e, dall’altro, della lingua di comunicazione tra i candidati e l’EPSO.
23
In primo luogo, il Tribunale ha esaminato congiuntamente il secondo e il terzo motivo dedotti nella causa T‑401/16 dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nonché il terzo e il settimo motivo dedotti nella causa T‑443/16 dalla Repubblica italiana, vertenti sulla prima parte del suddetto regime linguistico.
24
A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 73 della sentenza impugnata, che la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della seconda lingua dei concorsi costituenti l’oggetto del bando controverso (in prosieguo: la «limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi» o la «limitazione in questione») costituisce, in sostanza, una disparità di trattamento fondata sulla lingua, in linea di principio vietata in virtù dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 1, dello [OSCURATO:PERSONA], aggiungendo però che una tale disparità di trattamento poteva essere giustificata.
25
Di conseguenza, esso ha proceduto, ai punti da 74 a 207 della sentenza impugnata, all’esame di tale giustificazione.
26
Nell’ambito di quest’esame, esso ha verificato, ai punti da 94 a 116 della sentenza impugnata, le tre ragioni addotte nel bando di concorso controverso per giustificare la limitazione in questione.
27
In tale contesto, il Tribunale ha constatato, al punto 105 della sentenza impugnata, che, se la necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative può eventualmente essere idonea a giustificare una limitazione alle sole tre lingue di cui trattasi, né i vincoli di bilancio e operativi né la natura della procedura di selezione costituiscono ragioni suscettibili di giustificare una limitazione siffatta.
28
Per quanto riguarda la prima di queste tre ragioni addotte, il Tribunale ha, anzitutto, rilevato, ai punti da 107 a 109 della sentenza impugnata, che le considerazioni esposte nella parte introduttiva e nel punto 1, lettera i), dell’allegato II del bando di concorso controverso, pur indicando l’esistenza di un interesse del servizio a che i neoassunti possano svolgere i loro compiti e comunicare in maniera efficace sin dal loro ingresso nelle funzioni, non sono sufficienti, di per sé stesse, per dimostrare che le funzioni in questione, vale a dire quelle di investigatore o di capo di gruppo di investigatori presso la [OSCURATO:PERSONA], e più specificamente presso l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), esigano concretamente una conoscenza sufficiente della lingua francese, inglese o tedesca, ad esclusione delle altre lingue ufficiali dell’Unione. In particolare, la considerazione esposta nel bando di concorso controverso secondo cui queste tre lingue costituiscono «le lingue più comunemente usate nella comunicazione con i terzi ai fini delle indagini su casi di contraffazione, corruzione, dogane e commercio» non sarebbe suffragata da alcuna indicazione concreta, e la [OSCURATO:PERSONA] non fornirebbe, inoltre, alcun elemento al riguardo.
29
Poi, ai punti 110 e 111 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che, certamente, tale bando di concorso contiene considerazioni più dettagliate in merito all’esigenza di padroneggiare la lingua inglese. Tuttavia, tali considerazioni servirebbero «soltanto a giustificare l’organizzazione, nella fase del Centro di valutazione, di una prova di comprensione linguistica in inglese a carattere eliminatorio». Inoltre, indipendentemente dalla questione se tali considerazioni siano idonee anche a giustificare il fatto che l’inglese figura tra le tre lingue alle quali è limitata la scelta della seconda lingua dei concorsi in questione, il Tribunale ha considerato che esse «non soltanto non sono idonee, per il loro stesso oggetto, riferito esclusivamente all’inglese, a giustificare l’inclusione del francese e del tedesco tra le tre lingue designate, ma rimettono altresì in discussione l’idea secondo cui un candidato avente una conoscenza soddisfacente del francese o del tedesco potrebbe essere considerato come immediatamente operativo».
30
Infine, ai punti da 112 a 114 della sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che tale analisi non è rimessa in discussione dalla descrizione delle funzioni che i vincitori assunti saranno chiamati ad esercitare, così come illustrata nel bando di concorso controverso, posto che non appare possibile dimostrare, sulla base di questa sola descrizione, che le tre lingue alle quali è limitata la scelta della lingua 2 dei concorsi in questione permetterebbero tutte ai vincitori di tali concorsi di essere immediatamente operativi. Il Tribunale ha considerato, inoltre, che nessun elemento del bando suddetto, né d’altronde alcun elemento dei fascicoli delle presenti cause, permette di dimostrare che queste tre lingue sono effettivamente utilizzate nello svolgimento dei compiti elencati nell’allegato I del bando stesso. Allo stesso modo, non risulterebbe assolutamente né da tale bando né dagli elementi contenuti nei fascicoli delle presenti cause che le tre lingue summenzionate siano tutte oggetto di un’utilizzazione effettiva nei rapporti degli investigatori o dei capi di gruppi di investigatori con le autorità degli Stati membri e dei paesi terzi.
31
Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, al punto 116 della sentenza impugnata, che la ragione attinente alla necessità che i neoassunti siano immediatamente operativi non può, tenuto conto della formulazione vaga e generica con cui è stata esposta nel bando di concorso controverso, nonché dell’assenza di indicazioni concrete idonee a supportarla, giustificare la limitazione della scelta della seconda lingua dei concorsi.
32
Alla luce di tali premesse, il Tribunale ha verificato, successivamente, se gli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della ragione giustificativa di cui sopra fossero idonei a dimostrare che, tenuto conto delle specificità funzionali dei posti da coprire, la limitazione in questione era oggettivamente e ragionevolmente giustificata dalla necessità di disporre di amministratori immediatamente operativi.
33
Ai fini di questa verifica, il Tribunale ha, per prima cosa, esaminato, ai punti da 122 a 169 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alla prassi interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia linguistica, vale a dire:
– la comunicazione SEC(2000) 2071/6 del presidente della [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2000, relativa alla semplificazione del processo decisionale di tale istituzione, nonché il verbale della millecinquecentoduesima riunione della [OSCURATO:PERSONA], del 29 novembre 2000, redatto il 6 dicembre 2000 [identificativo PV(2002) 1502] e recante approvazione, da parte del collegio dei membri, della comunicazione suddetta;
– il regolamento interno della [OSCURATO:PERSONA] (GU 2000, L 308, pag. 26), come modificato dalla decisione 2010/138/UE, Euratom, della [OSCURATO:PERSONA], del 24 febbraio 2010 (GU 2010, L 55, pag. 60; in prosieguo: il «regolamento interno»), nonché le modalità di esecuzione di detto regolamento interno [C(2010) 1200 definitivo];
– un estratto dal Manuale delle procedure operative della [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», e alcuni documenti correlati, e
– l’allegato della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo della [OSCURATO:PERSONA], del 20 dicembre 2006, relativa alla traduzione presso la [OSCURATO:PERSONA], intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006» (in prosieguo: le «Regole di traduzione dopo il 2006»).
34
Per quanto riguarda segnatamente la comunicazione SEC(2000) 2071/6, il Tribunale l’ha esaminata ai punti da 132 a 137 della sentenza impugnata, constatando, al punto 133 di quest’ultima, che l’oggetto della comunicazione suddetta «consiste, in sostanza, nel valutare i diversi tipi di procedure di assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], quali erano previsti dal regolamento interno di tale istituzione nella versione in vigore nel momento in cui la comunicazione suddetta è stata emessa, e nel proporne la semplificazione. È in tale contesto e facendo riferimento ad un tipo preciso di procedura, ossia la procedura scritta, che il punto 2.2 della comunicazione in questione indica che “i documenti devono essere diffusi nelle tre lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA]”, senza peraltro nominare queste ultime. Orbene, questo unico riferimento, pur contenendo l’espressione “lingue di lavoro”, non è sufficiente per dimostrare che il francese, l’inglese e il tedesco sono le lingue effettivamente utilizzate da tutti i servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel loro lavoro quotidiano». Avendo rilevato, ai punti da 134 a 136 di detta sentenza, che la portata di questo riferimento è inoltre attenuata da altri passaggi della comunicazione SEC(2000) 2071/6, il Tribunale ha concluso, al successivo punto 137, che tale comunicazione «non permette di trarre conclusioni utili in merito all’utilizzazione effettiva del francese, dell’inglese e del tedesco nel lavoro quotidiano dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] e, a fortiori, nell’esercizio delle funzioni contemplate dal bando [di concorso controverso]».
35
Al punto 138 della sentenza impugnata, il Tribunale ha aggiunto che questa constatazione non può essere rimessa in discussione dagli altri testi alla luce dei quali la [OSCURATO:PERSONA] suggerisce di analizzare la comunicazione SEC(2000) 2071/6, ossia il suo regolamento interno, le modalità di esecuzione di quest’ultimo, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», esaminando, in successione, questi tre testi ai punti da 139 a 151 di detta sentenza.
36
Al punto 152 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, a questo proposito, che, presi nel loro insieme, i testi contemplati al punto 35 della presente sentenza non possono essere considerati come modalità di applicazione, nel regolamento interno, del regime linguistico generale stabilito dal regolamento n. 1/58, ai sensi dell’articolo 6 di quest’ultimo. Come sarebbe stato precisato anche dalla [OSCURATO:PERSONA], i testi suddetti non farebbero altro che «riflettere una prassi amministrativa di lungo corso in seno a tale istituzione, consistente nell’utilizzare il francese, l’inglese e il tedesco come lingue nelle quali i documenti devono essere resi disponibili per essere sottoposti all’approvazione del collegio dei membri». Inoltre, dopo aver segnatamente constatato, ai punti 153 e 154 della sentenza impugnata, che, in particolare, il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» estratto dal Manuale delle procedure operative non può essere considerato come una decisione del presidente dell’istituzione suddetta di stabilire le lingue di presentazione dei documenti sottoposti al collegio, il Tribunale ha osservato, al punto 155 della propria pronuncia, che la [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che non esisteva una decisione interna che stabilisse le lingue di lavoro da usarsi in seno ad essa.
37
Dopo aver «antepost[o] queste precisazioni», il Tribunale ha poi constatato, al punto 156 della sentenza impugnata, che, nella misura in cui essi hanno come unico obiettivo quello di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA], l’insieme dei testi prodotti da quest’ultima non è in grado di giustificare la limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della lingua 2 dei concorsi alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati dal bando di concorso controverso.
38
A questo proposito, il Tribunale ha precisato, al punto 157 della sentenza impugnata, che non risulta dai testi suddetti che esista un nesso necessario tra le procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quelle che si svolgono in seno al collegio dei suoi membri, e le funzioni che i vincitori dei concorsi controversi potranno essere chiamati ad esercitare. Infatti, anche supponendo che i membri di una determinata istituzione utilizzino esclusivamente una o talune lingue nelle loro deliberazioni, non si potrebbe presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario neoassunto, il quale non padroneggi nessuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi.
39
Inoltre, il Tribunale ha rilevato, al punto 158 della sentenza impugnata, che dai testi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non risulta neppure che l’insieme delle tre lingue qualificate come «lingue procedurali» sia effettivamente utilizzato dai servizi di detta istituzione, nel loro lavoro quotidiano. Per di più, la comunicazione SEC(2000) 2071/6 lascerebbe intendere che ad approntare le versioni di un documento nelle lingue «procedurali» necessarie in vista della loro trasmissione al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] non è il servizio materialmente responsabile della redazione del documento stesso, bensì la Direzione generale della Traduzione. Al punto 159 della medesima sentenza, esso ha aggiunto che, considerando che nessun funzionario è tenuto ad avere una conoscenza soddisfacente di tutte e tre le lingue richieste dal bando di concorso controverso, è difficilmente ipotizzabile che la redazione di un progetto di atto nelle versioni linguistiche richieste per la sua trasmissione al collegio suddetto venga simultaneamente ripartita tra un numero corrispondente di funzionari appartenenti al servizio responsabile della redazione di tale progetto. Peraltro, dopo aver rigettato, ai punti da 160 a 163 di detta sentenza, gli argomenti della [OSCURATO:PERSONA] attinenti alla comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo, il Tribunale ha rilevato, ai successivi punti da 164 a 168, che i testi prodotti da tale istituzione sono ben lontani dall’indicare un’utilizzazione esclusiva delle tre lingue «procedurali» nelle procedure da essi contemplate.
40
Sulla scorta di tale analisi, il Tribunale ha statuito, al punto 169 della sentenza impugnata, che i testi di cui trattasi non sono capaci di dimostrare che la limitazione in questione sia idonea a soddisfare reali esigenze del servizio, e dunque capaci di dimostrare l’esistenza, alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati da tale bando, di un interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative.
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In seconda battuta, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 170 a 195 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alle lingue utilizzate dai membri dell’OLAF.
42
Anzitutto, il Tribunale ha analizzato, ai punti da 175 a 185 della sentenza impugnata, l’allegato intitolato «Dati estratti da Sysper relativi alle conoscenze linguistiche del personale dell’OLAF», constatando, al punto 180 della sua pronuncia, che tali dati non permettono, né da soli, né in combinazione con i testi esaminati ai punti da 122 a 169 di detta sentenza, di stabilire quale sia o quali siano le lingue veicolari effettivamente utilizzate da tale servizio nel suo lavoro quotidiano, o persino la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni di investigatore e di capo di gruppo di investigatori. Pertanto, il Tribunale ha considerato che questi dati non permettono di stabilire quale sia o quali siano le lingue una cui conoscenza soddisfacente farebbe dei vincitori dei concorsi costituenti l’oggetto del bando di concorso controverso amministratori immediatamente operativi.
43
Inoltre, dopo aver ricordato, al punto 181 della sentenza impugnata, la propria giurisprudenza secondo cui una limitazione della scelta della seconda lingua dei candidati ad un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali non può essere considerata oggettivamente giustificata e proporzionata qualora tra tali lingue siano comprese, oltre ad una lingua la cui conoscenza è auspicabile o addirittura necessaria, altre lingue che non conferiscono alcun vantaggio particolare ai potenziali vincitori di un concorso rispetto ad un’altra lingua ufficiale, il Tribunale ha statuito, al punto 182 della sua pronuncia, che, anche qualora si dovesse considerare che le conoscenze linguistiche del personale in attività possono indicare che, per essere immediatamente operativa sul piano della comunicazione interna, una persona neoassunta dovrebbe conoscere una lingua beneficiante di un grado di diffusione particolarmente elevato in seno a tale personale, i dati in questione non possono giustificare la limitazione apportata dal bando di concorso controverso alla scelta della lingua 2.
44
A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, al punto 183 della sentenza impugnata, che, in effetti, risulta da un’analisi dei dati relativi alle lingue dichiarate a titolo di «lingua 1» e di «lingua 2» che soltanto una conoscenza soddisfacente della lingua inglese potrebbe essere considerata come atta a conferire un vantaggio ai potenziali vincitori dei concorsi in questione. Per contro, tali dati non permetterebbero di spiegare perché un candidato avente, ad esempio, una conoscenza approfondita della lingua italiana e una conoscenza soddisfacente della lingua tedesca potrebbe essere immediatamente operativo per quanto riguarda la comunicazione interna, mentre un candidato avente una conoscenza approfondita della lingua italiana e una conoscenza soddisfacente della lingua neerlandese non potrebbe esserlo. Per quanto riguarda, inoltre, i dati relativi alla «lingua 3», il Tribunale ha precisato, al punto 184 della sua pronuncia, che, anche se il contenuto degli stessi non modifica in alcun modo la valutazione di cui sopra, essi non possono, in ogni caso, essere presi in considerazione, dal momento che non risulta dall’allegato fornito dalla [OSCURATO:PERSONA] che il personale ivi contemplato abbia già dato prova della capacità di lavorare nella sua terza lingua.
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Il Tribunale ha così concluso, al punto 185 della sentenza impugnata, che i dati relativi alle conoscenze linguistiche del personale dell’OLAF non permettono di giustificare la limitazione in questione alla luce dell’obiettivo di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi.
46
Poi, per quanto riguarda l’allegato intitolato «Informazioni (...) concernenti l’utilizzazione dell’inglese presso l’OLAF», il Tribunale ha considerato, ai punti 186 e 187 della sentenza impugnata, che tale documento non è pertinente, in quanto da esso risulta, sul periodo complessivo considerato, un’utilizzazione quasi esclusiva della lingua inglese e un’utilizzazione molto limitata della lingua francese e non contiene alcun elemento idoneo a dimostrare un’utilizzazione della lingua tedesca come lingua di lavoro nelle attività di cui trattasi.
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Infine, il Tribunale ha esaminato, ai punti da 188 a 194 della sentenza impugnata, l’allegato intitolato «Programmi operativi in materia di lotta contro le frodi» contenente una tabella con dei dati sulla gestione di alcuni aspetti del programma denominato «Hercule III», escludendo la pertinenza degli stessi segnatamente a motivo del fatto che risulta da tale allegato che «l’utilizzazione del francese e del tedesco si rivela, in tale contesto particolare, del tutto eccezionale», il principio essendo che «tutto il lavoro [relativo a detto programma] viene effettuato in inglese», e che soprattutto nessun elemento dei fascicoli delle cause permette di ritenere che i vincitori dei concorsi controversi si vedrebbero affidati gli incarichi connessi alla redazione di inviti a presentare proposte nel quadro del citato programma Hercule III.
48
Alla luce di tali circostanze, il Tribunale ha concluso, ai punti 195 e 196 della sentenza impugnata, che, al pari degli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] in merito alla propria prassi interna in materia linguistica, anche quelli relativi alle lingue utilizzate dal personale dell’OLAF non permettono di dimostrare che la limitazione in questione sia giustificata dall’obiettivo dell’immediata operatività degli amministratori assunti.
49
In tertiis, il Tribunale ha vagliato, ai punti da 197 a 204 della sentenza impugnata, gli elementi relativi alla diffusione delle lingue francese, inglese e tedesca quali lingue straniere parlate e studiate in Europa, statuendo, ai punti 203 e 204 di tale sentenza, che detti elementi non sono idonei, né da soli, né presi congiuntamente con altri elementi dei fascicoli di causa, a giustificare la limitazione in questione, dato che essi, tutt’al più, potrebbero eventualmente dimostrare il carattere proporzionato di tale limitazione, qualora risultasse che essa risponde alla necessità di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi, circostanza questa che però la [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe riuscita a dimostrare.
50
Alla luce dell’esame da esso condotto riguardo all’insieme degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha concluso, ai punti da 205 a 207 della sentenza impugnata, che tale istituzione non ha dimostrato che la limitazione della scelta della lingua 2 è oggettivamente giustificata e proporzionata all’obiettivo principale perseguito, consistente nell’assumere amministratori che siano immediatamente operativi. Infatti, non sarebbe sufficiente difendere il principio sotteso a tale limitazione facendo riferimento al gran numero delle lingue ufficiali dell’Unione e alla necessità di scegliere un numero più ristretto di lingue, o addirittura una sola, come lingue di comunicazione interna o «lingue veicolari». Sarebbe necessario anche, in considerazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA], giustificare oggettivamente la scelta di una o più lingue specifiche, ad esclusione di tutte le altre.
51
Di conseguenza, il Tribunale ha accolto il secondo e il terzo motivo dedotti nella causa T‑401/16 dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, nonché il terzo e il settimo motivo dedotti nella causa T‑443/16 dalla Repubblica italiana ed ha annullato il bando di concorso controverso nella parte in cui limita la scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca.
52
In secondo luogo, il Tribunale ha esaminato congiuntamente il primo motivo nella causa T‑401/16 e il sesto motivo nella causa T‑443/16, relativi alla seconda parte del regime linguistico contestato, e vertenti sulla violazione dell’articolo 18 TFUE, dell’articolo 24, quarto comma, TFUE, dell’articolo 22 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, degli articoli 1 e 2 del regolamento n. 1/58, nonché dell’articolo 1 quinquies, paragrafi 1 e 6, dello [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha, al punto 234 della sentenza impugnata, accolto tali motivi ed ha annullato il bando di concorso controverso, nella parte in cui limita la scelta delle lingue di comunicazione tra i candidati e l’EPSO alle sole lingue francese, inglese e tedesca.
53
Di conseguenza, il Tribunale ha, al punto 235 della sentenza impugnata, accolto i ricorsi ed annullato il bando di concorso controverso nella sua interezza. Esso ha inoltre precisato, ai successivi punti da 237 a 242, che, per le ragioni esposte in questi medesimi punti, detto annullamento non può avere alcuna incidenza sulle assunzioni già effettuate sulla base degli elenchi di riserva formati all’esito delle procedure di selezione in questione.
Conclusioni delle parti nel giudizio di impugnazione
54
[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia:
– annullare la sentenza impugnata;
– ove lo stato degli atti consenta di statuire sulla controversia, respingere il ricorso di primo grado perché infondato, e
– condannare il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana alle spese del presente procedimento e a quelle del procedimento di primo grado.
55
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana chiedono che la Corte voglia:
– respingere l’impugnazione e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Sull’impugnazione
56
[OSCURATO:PERSONA] deduce tre motivi a sostegno della sua impugnazione.
57
Il primo e il secondo motivo vertono sulla legittimità della limitazione alle sole lingue francese, inglese e tedesca della scelta della lingua 2 dei concorsi, mentre il terzo motivo concerne la legittimità della limitazione delle lingue che possono essere utilizzate nelle comunicazioni tra i candidati interessati dal bando di concorso controverso e l’EPSO.
Su
l primo motivo
58
Il primo motivo di impugnazione, che è suddiviso in tre parti, riguarda alcuni errori di diritto nell’interpretazione dell’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello [OSCURATO:PERSONA] e nella definizione dell’obbligo di motivazione gravante sulla [OSCURATO:PERSONA], nonché una violazione di tale obbligo incombente al Tribunale.
Sulla prima parte del motivo, relativa ad un errore di diritto riguardo all’obiettivo di disporre di candidati immediatamente operativi, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione incombente al Tribunale
–
Argomentazione delle parti
59
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, nel suo esame degli elementi relativi alla prassi interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia linguistica e alle lingue utilizzate dal personale dell’OLAF, il Tribunale ha applicato, senza alcuna motivazione, criteri illegittimi per valutare se detti elementi dimostrassero il carattere giustificato della limitazione in questione, vale a dire, al punto 157 della sentenza impugnata, la capacità di un funzionario neoassunto di fornire immediatamente un «lavoro utile» nell’istituzione di assunzione, nonché, ai punti da 181 a 183 di detta sentenza, l’assenza di un «vantaggio particolare» che alcune delle lingue alle quali è limitata la scelta suddetta conferiscono a un funzionario siffatto. Orbene, il fatto di fondarsi su simili criteri equivarrebbe a negare l’interesse del servizio a che i nuovi funzionari assunti siano immediatamente operativi.
60
Per quanto riguarda, più in particolare, il criterio adottato al punto 157 della sentenza impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in primo luogo, che, poiché l’interesse del servizio esige l’assunzione di candidati immediatamente operativi, la circostanza che tali candidati siano comunque capaci di fornire un «lavoro utile» non sarebbe pertinente.
61
Infatti, esigere dal personale di nuova assunzione che esso sia immediatamente operativo mirerebbe ad assicurare la continuità con il personale in funzione nel servizio di destinazione e andrebbe al di là della semplice capacità di fornire immediatamente un lavoro utile.
62
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale non ha definito il contenuto di tale nozione di «lavoro utile», né ha suffragato la constatazione secondo cui sarebbe possibile fornire un lavoro siffatto, violando così l’obbligo di motivazione.
63
In terzo luogo, sarebbe «impossibile» che un candidato neoassunto, che non padroneggi una delle tre lingue ammissibili ai sensi del bando di concorso controverso quale lingua 2, possa fornire un lavoro utile in seno ad un’istituzione il cui organo di direzione politica e di orientamento, vale a dire il collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA], prende le proprie decisioni interne unicamente in una delle tre lingue suddette. A questo proposito, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene, in sostanza, che il rinvio operato dal Tribunale ai punti 121 e 122 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), è erroneo, nella misura in cui il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper), cui viene fatto riferimento in tali punti, è un organo, specificamente previsto dall’articolo 16, paragrafo 7, TUE, che sarebbe distinto dalle altre istituzioni. Orbene, la presente causa riguarderebbe dei membri di una medesima istituzione, comprendente al tempo stesso il collegio e i diversi servizi di tale istituzione. Del resto, la specificità delle funzioni da esercitare nei servizi di destinazione sarebbe ininfluente sul fatto che, in definitiva, sono i servizi a presentare qualsiasi progetto di atto al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA].
64
In quarto luogo, il Tribunale avrebbe travalicato i limiti imposti al suo controllo giurisdizionale affermando che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto presentare più ampie spiegazioni per giustificare la limitazione in questione, per giunta senza motivare tale valutazione.
65
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana contestano tale argomentazione.
–
Giudizio della Corte
66
Occorre ricordare che, secondo la costante giurisprudenza della Corte, le istituzioni dell’Unione devono disporre di un ampio potere discrezionale nell’organizzazione dei loro servizi e, in particolare, nella determinazione dei criteri di capacità richiesti dai posti da coprire nonché nella fissazione, in funzione di tali criteri e nell’interesse del servizio, delle condizioni e delle modalità di organizzazione del concorso. Pertanto, le istituzioni, come pure l’EPSO, allorché quest’ultimo esercita poteri che gli sono conferiti dalle suddette istituzioni, devono poter determinare, in base alle loro necessità, le capacità che occorre esigere dai candidati partecipanti ai concorsi per organizzare i propri servizi in modo utile e ragionevole (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 88).
67
Tuttavia, le istituzioni devono vigilare, nell’applicazione dello [OSCURATO:PERSONA], sul rispetto dell’articolo 1 quinquies di quest’ultimo, che vieta qualsiasi discriminazione fondata sulla lingua. Se il paragrafo 6 di tale articolo prevede che talune limitazioni a tale divieto siano possibili, ciò è a condizione che queste siano «oggettivamente e ragionevolmente giustificat[e]» e rispondano a «obiettivi legittimi di interesse generale nel quadro della politica del personale» (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 89).
68
[OSCURATO:PERSONA], l’ampio margine di discrezionalità di cui dispongono le istituzioni dell’Unione per quanto riguarda l’organizzazione dei loro servizi, al pari dell’EPSO alle condizioni indicate al punto 67 della presente sentenza, incontra i limiti imperativi fissati dall’articolo 1 quinquies dello [OSCURATO:PERSONA], di modo che le disparità di trattamento fondate sulla lingua risultanti da una limitazione del regime linguistico di un concorso ad un numero ristretto di lingue ufficiali possono essere ammesse soltanto qualora tale limitazione sia oggettivamente giustificata e proporzionata alle reali esigenze del servizio. Inoltre, qualsiasi condizione relativa a conoscenze linguistiche specifiche deve fondarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti da 90 a 93 e la giurisprudenza ivi citata).
69
Spetta all’istituzione che ha limitato il regime linguistico di una procedura di selezione ad un numero ristretto di lingue ufficiali dell’Unione dimostrare che una tale limitazione è effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte saranno chiamate ad esercitare, che essa è proporzionata a tali esigenze e che è fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, mentre incombe al Tribunale effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punti 93 e 94).
70
Nell’ambito di tale esame, il giudice dell’Unione deve non soltanto verificare l’esattezza materiale degli elementi di prova addotti, la loro attendibilità e la loro coerenza, ma anche accertare se tali elementi costituiscano l’insieme dei dati rilevanti che devono essere presi in considerazione per valutare una situazione complessa e se essi siano idonei a suffragare le conclusioni che ne sono state tratte (sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 104).
71
Con la prima parte del presente motivo di impugnazione, la [OSCURATO:PERSONA] censura, in sostanza, il Tribunale per aver esaminato la giustificazione della limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alla luce di un obiettivo che non corrisponde a quello indicato nel bando di concorso controverso.
72
Orbene, è giocoforza constatare che tale censura si basa su un’erronea lettura dei punti 157 e da 181 a 183 della sentenza impugnata, il cui contenuto è stato ricordato ai punti 38, 43 e 44 della presente sentenza.
73
Infatti, risulta dai punti summenzionati della sentenza impugnata, letti nel loro contesto, che è proprio alla luce della «necessità di assumere amministratori immediatamente operativi», addotta segnatamente nell’allegato II, punto 1, i), del bando di concorso controverso quale giustificazione di una limitazione siffatta, che il Tribunale ha esaminato se gli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi alla propria prassi interna in materia linguistica e alle lingue utilizzate dal personale dell’OLAF fossero idonei a dimostrare il carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione.
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[OSCURATO:PERSONA], per quanto riguarda, in primo luogo, il punto 157 della sentenza impugnata, il Tribunale, dichiarando che «non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario neoassunto, il quale non padroneggi [nessuna delle lingue ammissibili come seconda lingua], non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione di cui trattasi», non ha in alcun modo rimesso in discussione l’interesse del servizio a disporre di amministratori immediatamente operativi, ma ha, al contrario, cercato di stabilire se gli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi alla propria prassi interna in materia linguistica dimostrino che, per soddisfare tale interesse, è necessario, tenuto conto delle specificità funzionali dei posti di lavoro contemplati dal bando di concorso controverso e delle lingue effettivamente utilizzate dai servizi interessati nel loro lavoro quotidiano, che la scelta della lingua 2 di tali concorsi sia limitata alle lingue francese, inglese e tedesca (v. anche, relativamente alla giurisprudenza del Tribunale citata al suddetto punto 157, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 106).
75
Inoltre, procedendo in tal modo, il Tribunale non è venuto meno al proprio obbligo di motivazione, né ha travalicato i limiti del proprio controllo giurisdizionale.
76
Infatti, conformemente alla giurisprudenza ricordata ai punti 69 e 70 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente verificato, senza travalicare i limiti del proprio controllo, se la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi fosse oggettivamente giustificata dalla necessità di assumere amministratori immediatamente operativi e se il livello di conoscenze linguistiche richiesto fosse proporzionato alle reali esigenze del servizio.
77
Per quanto riguarda l’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle proprie procedure decisionali, e alla censura da essa mossa contro il Tribunale di aver fatto erroneo riferimento alla sentenza del 15 settembre 2016, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), nonché di aver presupposto il carattere specifico delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso per respingere la giustificazione relativa all’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi, occorre, anzitutto, osservare che il Tribunale ha esaminato l’insieme dei testi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA], e che, al termine di quest’esame, esso è giunto alla conclusione che da tali testi non constava l’esistenza di un nesso necessario tra le procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA] e le funzioni di investigatore e di capo di gruppo di investigatori che i vincitori dei concorsi controversi sarebbero stati chiamati ad esercitare. Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta tale conclusione, ma si limita a sostenere che sarebbe «impossibile» utilizzare una lingua diversa dalle tre lingue in questione.
78
Inoltre, sebbene il punto 121 della sentenza del 15 settembre 2016, Italia/[OSCURATO:PERSONA] (T‑353/14 e T‑17/15, EU:T:2016:495), al quale fa riferimento il punto 157 della sentenza impugnata, verta sull’argomentazione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle lingue utilizzate in seno al Coreper, occorre rilevare che il Tribunale ha altresì considerato, al punto 122 della sentenza sopra citata, che, in generale, per quanto riguarda gli argomenti relativi all’utilizzazione di una o più lingue come «lingue di deliberazione» di un’istituzione dell’Unione, non si può presumere, senza ulteriori spiegazioni, che un funzionario di nuova assunzione, che non padroneggi nessuna di queste lingue, non sarebbe capace di fornire immediatamente un lavoro utile nell’istituzione in questione. Ne consegue che la [OSCURATO:PERSONA] non può, in ogni caso, fondatamente sostenere che il Tribunale abbia disatteso la propria giurisprudenza.
79
Per quanto riguarda infine il carattere specifico delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso, occorre rilevare che il Tribunale ha constatato, al punto 157 della sentenza impugnata, che la giustificazione attinente all’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi non era stata adeguatamente suffragata.
80
A questo proposito, il Tribunale si è limitato a procedere, conformemente a quanto si è ricordato ai punti 69 e 70 della presente sentenza, all’esame necessario per stabilire le conoscenze linguistiche che possono essere obiettivamente richieste dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’interesse del servizio, tenendo conto delle funzioni particolari contemplate dal bando di concorso controverso.
81
In secondo luogo, per quanto riguarda le censure della [OSCURATO:PERSONA] dirette contro i punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, occorre rilevare che, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 69 della presente sentenza, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi era effettivamente idonea a rispondere a reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare.
82
Ciò è quanto per l’appunto il Tribunale ha verificato, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, constatando che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto riguarda le conoscenze linguistiche del personale dell’OLAF portano, tutt’al più, a concludere che, se la conoscenza della lingua inglese potrebbe essere idonea a conferire un vantaggio ai vincitori dei concorsi controversi nella comunicazione interna e dunque a permettere a costoro di essere immediatamente operativi sul piano di tale comunicazione, tale conclusione non vale per quanto riguarda la conoscenza delle lingue francese e tedesca.
83
Di conseguenza, il Tribunale ha potuto giustamente concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente di una di queste altre due lingue conferisce un vantaggio in vista della realizzazione dell’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi.
84
Poiché nessuna delle censure sollevate è fondata, la prima parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa ad un errore di diritto nella definizione dell’onere della prova e dell’obbligo di motivazione incombenti alla [OSCURATO:PERSONA] in un bando di concorso
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Argomentazione delle parti
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[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto definendo in maniera eccessivamente rigorosa tanto l’obbligo di motivare, nel bando di concorso controverso, la giustificazione della limitazione in questione, quanto l’onere di provare la fondatezza di tale giustificazione.
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In particolare, in primo luogo, l’onere della prova imposto dal Tribunale alla [OSCURATO:PERSONA] al fine di dimostrare l’esistenza delle giustificazioni invocate andrebbe ben al di là del grado di precisione richiesto dalla giurisprudenza, avendo il Tribunale statuito, nell’ultima frase del punto 133, nella prima frase del punto 158 e al punto 180 della sentenza impugnata, che la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita a dimostrare che le tre lingue ammissibili quale lingua 2 nel bando di concorso controverso fossero effettivamente le tre lingue utilizzate quotidianamente da «tutti i servizi» di detta istituzione.
87
In secondo luogo, il Tribunale avrebbe preteso, al punto 164 della sentenza impugnata, la dimostrazione dell’«utilizzazione esclusiva» di queste tre lingue nelle procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA], malgrado che il bando suddetto precisasse che le istituzioni dell’Unione utilizzano non esclusivamente, ma principalmente le lingue di cui sopra. In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto verificare se queste tre lingue fossero effettivamente le più utilizzate dall’istituzione, e non le sole e uniche lingue utilizzate. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso questo medesimo errore ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, aggiungendo un criterio di esame secondo cui sarebbe necessario valutare se le tre lingue in questione conferiscano un «vantaggio particolare» ai candidati dei concorsi controversi.
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In terzo luogo, contrariamente a quanto afferma il Tribunale nell’ultima frase del punto 167 della sentenza impugnata, non spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] identificare quella delle tre lingue che può essere utilizzata e l’importanza relativa di ciascuna di tali lingue sarebbe irrilevante.
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In quarto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] addebita al Tribunale di aver respinto, al punto 201 della sentenza impugnata, tutti i dati statistici che essa ha presentato, con la motivazione che non si può presumere che tali dati riflettano correttamente le conoscenze linguistiche dei potenziali candidati ai concorsi in questione.
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Secondo detta istituzione, il livello di prova richiesto ai sensi della giurisprudenza della Corte sarebbe correlato all’identificazione delle lingue ufficiali la cui conoscenza è più diffusa nell’Unione. Pertanto, la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi sarebbe giustificata da elementi oggettivi relativi alla diffusione delle lingue che permettono di dedurre ragionevolmente che tali dati corrispondono alle conoscenze linguistiche possedute dalle persone che intendono partecipare a dei concorsi dell’Unione. Date tali circostanze, non spetterebbe alla [OSCURATO:PERSONA] dimostrare che tale corrispondenza è correttamente stabilita.
91
Inoltre, la conclusione contenuta nella prima frase del punto 205 della sentenza impugnata, essendo fondata sulla medesima erronea premessa, sarebbe parimenti viziata da un errore di diritto.
92
Infine, in quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che, al punto 159 della sentenza impugnata, il Tribunale ha proceduto a valutazioni puramente ipotetiche, riducendo in maniera significativa la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6.
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[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana contestano questa argomentazione.
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Giudizio della Corte
94
Sotto un primo aspetto, occorre ricordare che, come risulta dal punto 68 della presente sentenza, qualsiasi condizione relativa a specifiche conoscenze linguistiche deve basarsi su criteri chiari, oggettivi e prevedibili che permettano ai candidati di comprendere le ragioni di tale condizione e ai giudici dell’Unione di controllarne la legittimità.
95
La motivazione di una decisione di un’istituzione, di un organo o di un organismo dell’Unione riveste un’importanza del tutto particolare, dato che essa permette all’interessato di decidere con piena cognizione di causa se intende presentare un ricorso contro tale decisione nonché al giudice competente di esercitare il proprio controllo, e che dunque essa costituisce uno dei presupposti dell’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali (sentenza del 15 luglio 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e CRU, C‑584/20 P e C‑621/20 P, EU:C:2021:601, punto 103 nonché la giurisprudenza ivi citata).
96
Per quanto riguarda la limitazione della scelta della lingua 2 in un bando di concorso, la Corte ha statuito che spetta al Tribunale verificare se tale bando, le Disposizioni generali relative ai concorsi generali, od anche gli elementi di prova forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] contengano «indicazioni concrete» atte a comprovare, in maniera oggettiva, l’esistenza di un interesse del servizio idoneo a giustificare tale limitazione (v., in tal senso, sentenza del 26 marzo 2019, [OSCURATO:PERSONA]/Italia, C‑621/16 P, EU:C:2019:251, punto 95).
97
Pertanto, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha giustamente proceduto a tale verifica ed ha constatato, al punto 116 di tale sentenza e dopo l’esame effettuato segnatamente ai punti da 107 a 115 di quest’ultima, il cui tenore è stato esposto ai punti da 28 a 30 della presente sentenza, che, anche intesa alla luce della descrizione delle funzioni contenuta nel bando di concorso controverso, la ragione attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative, addotta in tale bando, non può, tenuto conto della sua formulazione vaga e generica e in assenza, nel bando suddetto, di indicazioni concrete atte a supportarla, giustificare la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi alle sole lingue francese, inglese e tedesca.
98
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato, nel suo ricorso di impugnazione, che non contesta i punti da 100 a 116 della sentenza impugnata.
99
Sotto un secondo aspetto, nei limiti in cui la [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per averle imposto un onere della prova sproporzionato, risulta dai punti 69 e 70 della presente sentenza che, da un lato, la [OSCURATO:PERSONA] doveva dimostrare, nell’ambito della presente causa, che la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi era effettivamente idonea a soddisfare reali esigenze relative alle funzioni che le persone assunte sarebbero state chiamate ad esercitare, che essa era proporzionata a tali esigenze e che era fondata su criteri chiari, oggettivi e prevedibili, e, dall’altro, il Tribunale doveva effettuare un esame in concreto del carattere oggettivamente giustificato e proporzionato di tale limitazione alla luce delle suddette esigenze, verificando non soltanto l’esattezza materiale degli elementi di prova invocati dalla [OSCURATO:PERSONA], la loro affidabilità e la loro coerenza, ma altresì se detti elementi costituissero la totalità dei dati pertinenti da prendere in considerazione per valutare la giustificazione della limitazione suddetta e se essi fossero idonei a suffragare le conclusioni che ne venivano tratte.
100
Orbene, ciò è precisamente quanto il Tribunale ha fatto allorché ha esaminato, ai punti da 122 a 207 della sentenza impugnata, gli elementi prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno dell’argomento attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative.
101
Per quanto riguarda, in primo luogo, le censure dirette contro l’ultima frase del punto 133, la prima frase del punto 158 e il punto 180 della sentenza impugnata, il cui tenore è stato esposto ai punti 34, 39 e 42 della presente sentenza, occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non ha affatto preteso, nei punti di cui sopra, che tale istituzione, per dimostrare il carattere giustificato della limitazione in questione, provasse che le lingue francese, inglese e tedesca sono utilizzate da tutti i servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel loro lavoro quotidiano.
102
In particolare, al punto 133 della sentenza impugnata, il Tribunale ha soltanto verificato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui la comunicazione SEC(2000) 2071/6, e in particolare il suo punto 2.2, limita il numero delle «lingue di lavoro» di tale istituzione a tre, affermando che, tenuto conto segnatamente del contesto di tale punto, che si correla all’assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] tramite procedura scritta, il semplice riferimento in tale punto alle «tre lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA]» non è sufficiente per dimostrare la fondatezza di tale argomento.
103
Seguendo questa stessa logica, ai punti da 156 a 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, con riguardo all’insieme degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi alla propria prassi interna in materia linguistica, che, poiché essi hanno il solo scopo di definire le lingue necessarie allo svolgimento delle diverse procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA], e poiché da essi non risulta che esista un nesso necessario tra tali procedure e le funzioni che i vincitori dei concorsi controversi saranno chiamati ad esercitare, né che tutte e tre le lingue qualificate come «lingue procedurali» siano effettivamente utilizzate dai suoi servizi nel loro lavoro quotidiano, gli elementi di cui sopra non sono idonei a giustificare la limitazione in questione alla luce delle specificità funzionali dei posti messi a concorso nel bando controverso.
104
Inoltre, al punto 180 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che i dati forniti dalla [OSCURATO:PERSONA] relativi alle conoscenze linguistiche del personale dell’OLAF non permettono, né da soli, né in combinazione con gli elementi relativi alla prassi interna della [OSCURATO:PERSONA] medesima in materia linguistica, di stabilire quale sia o quali siano le lingue veicolari effettivamente utilizzate da tale servizio nel suo lavoro quotidiano, o persino la lingua o le lingue che sarebbero indispensabili per l’esercizio delle funzioni di investigatore e di capo di gruppo di investigatori, e che pertanto tali dati non permettono di stabilire quale sia o quali siano le lingue la cui conoscenza soddisfacente farebbe dei vincitori dei concorsi controversi amministratori immediatamente operativi.
105
Risulta così dai punti 133, 158 e 180 della sentenza impugnata, letti nel loro contesto, che il Tribunale si è giustamente limitato a verificare se gli elementi presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] a sostegno della giustificazione attinente alla necessità che le persone neoassunte siano immediatamente operative siano idonei a dimostrare che le lingue francese, inglese e tedesca sono quelle effettivamente utilizzate, nell’esercizio delle loro normali mansioni, dal personale del servizio al quale i candidati vincitori dei concorsi in questione dovrebbero, in linea di principio, essere assegnati, di modo che una conoscenza soddisfacente da parte di questi ultimi di almeno una delle tre lingue suddette è al tempo stesso necessaria e sufficiente per permettere a detti candidati di essere immediatamente operativi.
106
In secondo luogo, queste stesse considerazioni valgono per quanto riguarda la censura diretta contro la valutazione del Tribunale, contenuta al punto 164 della sentenza impugnata, secondo cui, in ogni caso e indipendentemente dall’esistenza stessa di un nesso tra le procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA] e le funzioni specifiche contemplate dal bando di concorso controverso, gli elementi addotti da tale istituzione riguardo alla propria prassi interna in materia linguistica sono lontani dall’indicare un’utilizzazione esclusiva delle tre lingue «procedurali». Infatti, a tale punto 164, il Tribunale si è limitato a rilevare, ad abundantiam, che gli elementi in questione non sono idonei a suffragare la conclusione secondo cui le procedure di cui sopra sono limitate a queste tre lingue. Inoltre, la possibilità, per il personale del servizio al quale i candidati vincitori di un concorso sono destinati ad essere assegnati, di svolgere le proprie mansioni usuali in lingue diverse da quelle alle quali è limitata la scelta della lingua 2 dei concorsi può, eventualmente, essere idonea a far dubitare della necessità per tali candidati di conoscere una di queste lingue al fine di essere immediatamente operativi.
107
Inoltre, la censura della [OSCURATO:PERSONA] secondo cui il Tribunale avrebbe preteso, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, che la conoscenza soddisfacente di una delle lingue ammissibili come lingua 2 dei concorsi controversi conferisse un vantaggio particolare ai vincitori si basa su un’erronea lettura della sentenza impugnata.
108
Infatti, il Tribunale ha constatato, al punto 183 della sentenza impugnata, che i dati presentati dalla [OSCURATO:PERSONA] relativamente alle conoscenze linguistiche del personale dell’OLAF portano, tutt’al più, a concludere che, se la conoscenza della lingua inglese potrebbe essere idonea a conferire un vantaggio ai vincitori dei concorsi controversi nella comunicazione interna e dunque a permettere a costoro di essere immediatamente operativi sul piano di tale comunicazione, tale conclusione non vale per quanto riguarda la conoscenza delle lingue francese e tedesca.
109
Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente concludere che la [OSCURATO:PERSONA] non era riuscita a dimostrare che la conoscenza soddisfacente della lingua francese o tedesca, contrariamente ad una combinazione comprendente un’altra lingua ufficiale dell’Unione, fosse indispensabile per garantire la realizzazione dell’obiettivo di disporre di amministratori immediatamente operativi.
110
In terzo luogo, risulta dalle considerazioni che precedono che non si può censurare il Tribunale per aver considerato, nell’ultima frase del punto 167 della sentenza impugnata, che le note emanate dal segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] che quest’ultima ha fornito e che concedono, conformemente al documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», alcune deroghe permanenti in determinati settori autorizzando la presentazione di progetti di atto in un’unica lingua «procedurale», non permettono di trarre conclusioni utili, in quanto esse non identificano quale delle lingue suddette può concretamente essere utilizzata.
111
In quarto luogo, occorre constatare che, per quanto riguarda la censura della [OSCURATO:PERSONA] diretta contro i punti 201 e 205 della sentenza impugnata, essa si fonda su una lettura erronea della sentenza impugnata. Anzitutto, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, in tale punto 201, non ha affatto respinto nella sua interezza la presa in considerazione dei dati statistici relativi alle lingue più studiate nel 2012 a livello di insegnamento secondario inferiore a motivo del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe dimostrato che essi rispecchiano correttamente le conoscenze linguistiche dei potenziali candidati al concorso controverso, ma ha semplicemente fatto osservare che la forza probatoria di questi dati è inferiore per il fatto che essi si riferiscono alla totalità dei cittadini dell’Unione, ivi comprese le persone non ancora maggiorenni.
112
Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non contesta la valutazione del Tribunale, al punto 202 della sentenza impugnata, secondo cui la sola cosa che i dati suddetti potrebbero dimostrare è che il numero di potenziali candidati la cui situazione risulta pregiudicata dalla limitazione in questione è meno elevato di quanto lo sarebbe se tale scelta fosse limitata ad altre lingue.
113
Infine, e soprattutto, come rilevato in sostanza dal Tribunale al punto 203 della sentenza impugnata, questi stessi dati non sono atti a dimostrare che la limitazione della scelta della lingua 2 dei concorsi è idonea e necessaria alla realizzazione del obiettivo di disporre di vincitori di concorso immediatamente operativi. Pertanto, nella misura in cui il Tribunale ha concluso, segnatamente ai punti 169 e 196 della sentenza suddetta, che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva fornito tale prova, i dati statistici relativi alle lingue più studiate non erano tali da poter dimostrare che detta limitazione fosse oggettivamente giustificata alla luce di tale obiettivo.
114
In quinto luogo, la [OSCURATO:PERSONA], contestando la valutazione di cui al punto 159 della sentenza impugnata, esposta al punto 39 della presente sentenza, da essa ritenuta ipotetica, e facendo valere che il Tribunale ha ridotto in maniera significativa la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6, non fa valere un errore di diritto, bensì chiede alla Corte di formulare la propria valutazione di tale elemento di prova sostituendo quella del Tribunale.
115
Orbene, risulta dall’articolo 256, paragrafo 1, TFUE e dall’articolo 58, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea che l’impugnazione è limitata alle questioni di diritto e che il Tribunale è pertanto competente in via esclusiva a constatare e a valutare i fatti pertinenti nonché gli elementi di prova. La valutazione dei fatti e degli elementi di prova non costituisce, salvo il caso del loro snaturamento, una questione di diritto soggetta, come tale, al controllo della Corte nell’ambito di un giudizio di impugnazione (ordinanza del 27 gennaio 2022, FT e a./[OSCURATO:PERSONA], C‑518/21 P, non pubblicata, EU:C:2022:70, punto 12 nonché la giurisprudenza ivi citata).
116
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che la seconda parte del primo motivo di impugnazione deve essere respinta.
Sulla terza parte del motivo, relativa al fatto che il Tribunale ha preteso la produzione di un atto giuridicamente vincolante per giustificare la limitazione della scelta della seconda lingua ai sensi del bando di concorso controverso
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Argomentazione delle parti
117
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, ai punti da 152 a 155 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ridotto la portata degli elementi di prova da essa forniti in merito alla propria prassi interna in materia linguistica sulla base di un criterio di valutazione errato, ossia l’esistenza di un atto giuridico vincolante che definisca le lingue di lavoro dell’istituzione interessata. Orbene, non risulterebbe né dall’articolo 1 quinquies, paragrafo 6, dello [OSCURATO:PERSONA], né dalla giurisprudenza della Corte che soltanto atti del genere possano giustificare una limitazione della scelta della seconda lingua di un concorso.
118
Inoltre, tanto la nota del segretario generale della [OSCURATO:PERSONA] vertente sull’attuazione della comunicazione SEC(2000) 2071/6, quanto i «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» contenuti nel Manuale delle procedure operative costituirebbero delle «norme interne» ai sensi del punto 2 dell’allegato II del bando di concorso controverso, dal momento che essi sono vincolanti per l’istituzione.
119
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana contestano tale argomentazione.
–
Giudizio della Corte
120
Come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi da 72 a 74 delle sue conclusioni, questa terza parte del primo motivo di impugnazione, secondo la quale il Tribunale avrebbe ridotto la portata degli elementi di prova relativi alla prassi interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia linguistica, affermando che soltanto un atto giuridico vincolante sarebbe suscettibile di giustificare una limitazione linguistica quale quella imposta dal bando di concorso controverso, si basa su una lettura erronea dei punti da 152 a 155 della sentenza impugnata, il cui tenore è stato ricordato al punto 36 della presente sentenza.
121
Infatti, risulta dai punti suddetti, letti in combinazione con i punti da 156 a 169 della sentenza impugnata, esposti ai punti da 37 a 40 della presente sentenza, che soltanto a titolo di precisazioni preliminari il Tribunale ha constatato, giustamente, che tali elementi non possono essere considerati quali modalità di applicazione del regime linguistico generale, ai sensi dell’articolo 6 del regolamento n. 1/58, pur esaminando, successivamente, in maniera approfondita, se i suddetti elementi fossero idonei a giustificare la limitazione in questione alla luce delle specificità funzionali dei posti messi a concorso con il bando controverso. [OSCURATO:PERSONA], la conclusione in senso negativo del Tribunale deriva non tanto dall’assenza di una decisione interna che fissa le lingue di lavoro in seno alla [OSCURATO:PERSONA], rilevata dal Tribunale al punto 155 della sentenza impugnata e d’altronde non contestata da detta istituzione, bensì dal fatto che questi stessi elementi hanno l’unico scopo di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA].
122
Pertanto, la terza parte del primo motivo di impugnazione non può essere accolta.
123
Risulta dalle considerazioni di cui sopra che il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
Sul secondo motivo
124
Il secondo motivo di impugnazione è suddiviso in sei parti, mediante le quali la [OSCURATO:PERSONA] fa valere lo snaturamento degli elementi di prova presentati dinanzi al Tribunale, nonché un errore di diritto.
125
In via preliminare, occorre ricordare che sono ricevibili, in sede di impugnazione, le censure relative all’accertamento dei fatti e alla loro valutazione nella decisione impugnata, qualora si sostenga che il Tribunale ha effettuato delle constatazioni la cui inesattezza materiale risulta dai documenti del fascicolo, oppure che esso ha snaturato gli elementi di prova sottoposti al suo esame (sentenza del 18 gennaio 2007, PKK e KNK/Consiglio, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, punto 35).
126
A questo proposito, un ricorrente, ove alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale, deve, conformemente all’articolo 256 TFUE, all’articolo 58, primo comma, dello [OSCURATO:PERSONA] della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché all’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale stesso e dimostrare gli errori di analisi che, nella sua valutazione, avrebbero portato tale giudice allo snaturamento in questione. Inoltre, uno snaturamento deve risultare manifestamente dagli atti di causa, senza necessità di effettuare una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 43).
127
Inoltre, se certo uno snaturamento degli elementi di prova può consistere in un’interpretazione di un documento contraria al contenuto di quest’ultimo, esso deve risultare in modo manifesto dal fascicolo sottoposto alla Corte e presuppone che il Tribunale abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tali elementi di prova. A questo proposito, non è sufficiente dimostrare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale (sentenza del 28 gennaio 2021, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 44.
128
È alla luce di tali principi che occorre esaminare le sei parti del secondo motivo di impugnazione.
Sulla prima parte del motivo, relativa ad uno snaturamento della comunicazione SEC(2000) 2071/6 e della sua approvazione da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA]
–
Argomentazione delle parti
129
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai punti da 132 a 137 e 158 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il senso e la portata della comunicazione SEC(2000) 2071/6. In primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] sottolinea, riguardo al punto 133 della sentenza impugnata, che tale comunicazione, lungi dal costituire una semplice valutazione delle procedure decisionali dell’istituzione, limita chiaramente il numero delle lingue di lavoro di quest’ultima a tre, come risulta dal punto 2.2 della comunicazione stessa.
130
In secondo luogo, il riferimento, contenuto in tale punto 2.2, al fatto che un documento può essere approvato nella lingua facente fede non farebbe venir meno, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 135 della sentenza impugnata, l’obbligo di approvarlo anche in una delle tre lingue di lavoro.
131
In terzo luogo, il coinvolgimento dei servizi di traduzione non potrebbe vedersi riconosciuta l’importanza che il Tribunale gli ha attribuito ai punti 136 e 158 della sentenza impugnata. Infatti, tale coinvolgimento mirerebbe soltanto ad assicurare una gestione più efficace delle risorse nei diversi servizi e non avrebbe alcuna incidenza sul fatto che, segnatamente, il servizio autore del progetto di atto da sottoporre al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] deve, alla luce della sua partecipazione attiva al processo decisionale e dell’obbligo di rispettare il regime linguistico menzionato al punto 4 della comunicazione suddetta, disporre di funzionari che conoscano le tre lingue di lavoro.
132
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
133
Occorre constatare che, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale, nel suo esame della comunicazione SEC(2000) 2071/6, effettuato ai punti da 132 a 137 e 158 della sentenza impugnata, il cui tenore è stato esposto ai punti 34 e 39 della presente sentenza, non ha in alcun modo snaturato tale comunicazione.
134
A questo proposito, occorre rilevare che risulta dal punto 1.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6 che quest’ultima mira ad identificare i percorsi e i mezzi che permettano di rendere più efficaci e trasparenti le procedure decisionali. Per fare ciò, tale comunicazione passa in rassegna, ai punti 2 e 3, le procedure in vigore e propone, al punto 4, i mezzi per semplificarle nonché, al punto 5, altre misure da adottare. Per quanto riguarda segnatamente il punto 2.2 di detta comunicazione, esso evidenzia, tra l’altro, che, nell’ambito della procedura scritta, «i documenti devono essere diffusi nelle tre lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA]», mentre, nell’ambito della procedura di abilitazione, il testo della decisione da adottare viene «presentato in una sola lingua di lavoro e/o nelle sue versioni facenti fede».
135
Pertanto, il Tribunale non ha manifestamente snaturato la comunicazione SEC(2000) 2071/6, allorché ha constatato, al punto 133 della sentenza impugnata, che l’oggetto di quest’ultima «consiste, in sostanza, nel valutare i diversi tipi di procedure di assunzione di decisioni da parte del collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] (…) e nel proporne la semplificazione» e che «[è] in tale contesto e facendo riferimento ad un tipo preciso di procedura, ossia la procedura scritta», che il punto 2.2 della comunicazione, il cui passaggio che qui interessa è d’altronde riportato in maniera fedele, fa riferimento alle «lingue di lavoro». Inoltre, il Tribunale non ha in alcun modo travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tale punto 2.2 affermando che questo riferimento da solo non è sufficiente per dimostrare che le lingue francese, inglese e tedesca sono effettivamente utilizzate da tutti i servizi della [OSCURATO:PERSONA] nel loro lavoro quotidiano.
136
Lo stesso vale per quanto riguarda il punto 135 della sentenza impugnata, il quale non fa altro che riprodurre fedelmente il punto 2.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6 relativamente al regime linguistico applicabile nell’ambito della procedura di abilitazione, nonché per quanto riguarda la valutazione, compiuta al punto 134 di detta sentenza, secondo cui quest’ultimo regime attenua la portata del suddetto riferimento. Peraltro, tale constatazione non è rimessa in discussione dal punto 4 di detta comunicazione, al quale la [OSCURATO:PERSONA] fa riferimento, il quale espone, tra l’altro, che le misure proposte produrranno altresì l’effetto di semplificare i requisiti linguistici in materia di decisioni, rilevando che, qualora un atto venga adottato mediante procedura scritta, «la proposta deve essere disponibile almeno nelle lingue di lavoro della [OSCURATO:PERSONA]», mentre, nel caso delle decisioni assunte tramite procedure di abilitazione o di delega, «il testo è richiesto soltanto nella lingua o nelle lingue delle parti che sono destinatarie della decisione».
137
Inoltre, il Tribunale non ha snaturato neppure il punto 5.2 della comunicazione SEC(2000) 2071/6, intitolato «Semplificare il regime linguistico», rilevando, al punto 136 della sentenza impugnata, che il citato punto 5.2 «mette in evidenza il ruolo della Direzione generale (DG) della Traduzione della [OSCURATO:PERSONA]», nella misura in cui esso precisa che «una delle principali cause di ritardo nell’avvio o nella conclusione delle procedure scritte e delle procedure di abilitazione è l’acquisizione delle traduzioni, ivi compresi i testi riveduti dai giuristi linguisti, il che renderebbe indispensabile una trasmissione tempestiva dei documenti in questione [a detta direzione generale]», e dichiarando, al punto 134 di tale sentenza, che il succitato punto 5.2 è dunque parimenti idoneo ad attenuare la portata del riferimento alle «lingue di lavoro» della [OSCURATO:PERSONA].
138
Pertanto, è senza incorrere in alcuno snaturamento della comunicazione SEC(2000) 2071/6 che il Tribunale ha potuto dichiarare, al punto 137 della sentenza impugnata, che il punto 2.2 di detta comunicazione non permette di trarre conclusioni utili in merito all’utilizzazione effettiva delle lingue francese, inglese e tedesca nel lavoro quotidiano dei servizi della [OSCURATO:PERSONA], come pure, a fortiori, nell’esercizio delle funzioni contemplate dal bando di concorso controverso.
139
Allo stesso modo, il Tribunale non ha in alcun modo snaturato il punto 5.2 della comunicazione suddetta affermando, al punto 158 della sentenza impugnata, che esso lascia intendere che ad approntare le versioni di un documento nelle lingue procedurali necessarie in vista della loro trasmissione al collegio dei membri della [OSCURATO:PERSONA] non è il servizio materialmente responsabile della redazione del documento stesso, bensì la Direzione generale della Traduzione, mentre il servizio responsabile si limita ad un compito di verifica del testo tradotto.
140
Orbene, in assenza di qualsiasi snaturamento, l’importanza attribuita dal Tribunale all’una o all’altra delle eventualità espressamente contemplate dalla comunicazione suddetta rientra nella valutazione degli elementi di prova, la quale esula, per sua natura, dalla competenza della Corte in sede di impugnazione.
141
Di conseguenza, la prima parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.
Sulla seconda parte del motivo, relativa ad uno snaturamento del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione
–
Argomentazione delle parti
142
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, ai punti da 139 a 146 della sentenza impugnata, il Tribunale ha snaturato il nesso tra il regolamento interno, le modalità di esecuzione di tale regolamento interno, la comunicazione SEC(2000) 2071/6, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».
143
Infatti, il Tribunale avrebbe proceduto ad una lettura selettiva delle modalità di esecuzione del regolamento interno, omettendo di considerare che il presidente della [OSCURATO:PERSONA] può stabilire le lingue nelle quali i documenti devono essere disponibili, tenuto conto delle esigenze minime dei membri del collegio o delle esigenze connesse all’adozione di un atto.
144
Orbene, il presidente della [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esercitato tale facoltà adottando la comunicazione SEC(2000) 2071/6.
145
Pertanto, e sebbene tale comunicazione non citi puntualmente le tre lingue di lavoro che devono essere utilizzate dai membri del collegio, essa confermerebbe la prassi interna relativa all’uso delle lingue francese, inglese o tedesca nelle procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA].
146
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
147
Occorre constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non contesta che il Tribunale ha ricordato in maniera assolutamente fedele, ai punti da 139 a 146 della sentenza impugnata, le pertinenti disposizioni del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, prima di procedere ad un’analisi del contenuto del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».
148
Infatti, ciò che essa addebita al Tribunale è di essersi limitato a richiamare dette disposizioni, quando invece avrebbe dovuto considerare che tali documenti confermano l’utilizzazione delle lingue francese, inglese e tedesca come lingue di lavoro.
149
Orbene, è giocoforza constatare che, non soltanto la [OSCURATO:PERSONA] rimette in discussione la valutazione dei suddetti documenti senza dimostrare in che modo il Tribunale avrebbe snaturato questi ultimi, ma la sua argomentazione si basa per di più su una lettura erronea della sentenza impugnata.
150
Infatti, contrariamente a quanto asserito dalla [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale non si è affatto limitato ad esporre il contenuto delle pertinenti disposizioni di questi stessi documenti. Al contrario, esso ha pienamente valutato queste ultime insieme agli altri elementi relativi alla prassi interna della [OSCURATO:PERSONA] in materia linguistica, ivi inclusa la comunicazione SEC(2000) 2071/6, constatando, da un lato, al punto 152 della sentenza impugnata, che, presi nel loro insieme, questi testi «non fanno altro che riflettere una prassi amministrativa di lungo corso in seno a tale istituzione, consistente nell’utilizzare il francese, l’inglese e il tedesco come lingue nelle quali i documenti devono essere resi disponibili per essere sottoposti all’approvazione del collegio dei membri», e, dall’altro, ai punti 157 e 158 di tale sentenza, che non risulta dai testi suddetti né da altri elementi del fascicolo che «esista un nesso necessario tra le procedure decisionali della [OSCURATO:PERSONA], segnatamente quelle che si svolgono in seno al collegio dei suoi membri, e le funzioni che i vincitori dei concorsi controversi potranno essere chiamati ad esercitare», o che «l’insieme delle tre lingue [in questione] sia effettivamente utilizzato dai servizi di detta istituzione, nel loro lavoro quotidiano». È per questa ragione che il Tribunale ha concluso, al punto 169 di detta sentenza, che questi medesimi testi non sono idonei a dimostrare che la limitazione in questione sia idonea a soddisfare reali esigenze del servizio e, pertanto, a dimostrare l’esistenza, alla luce delle specificità funzionali dei posti contemplati da tale bando, di un interesse del servizio a che le persone neoassunte siano immediatamente operative.
151
Nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] si limita, in realtà, a far valere che i documenti che essa invoca possono essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale, il che, come si è ricordato al punto 127 della presente sentenza, non vale a dimostrare uno snaturamento di tali documenti.
152
Ne consegue che la seconda parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.
Sulla terza parte del motivo, relativa allo snaturamento della sezione riguardante i «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», contenuta nel Manuale delle procedure operative
–
Argomentazione delle parti
153
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale ha snaturato, ai punti da 165 a 169 della sentenza impugnata, il senso e la portata del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».
154
[OSCURATO:PERSONA] sostiene, in particolare, che, nella sua valutazione di tale documento, il Tribunale ha manifestamente trascurato due aspetti. Infatti, il Tribunale avrebbe omesso di considerare, da un lato, che l’esistenza del regime delle deroghe conforta piuttosto che invalidare la regola delle tre lingue procedurali e, dall’altro, che il suddetto documento conferma inequivocabilmente che erano i servizi dell’istituzione a dover rispettare i requisiti linguistici stabiliti in esso.
155
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
156
È giocoforza constatare che, mediante questa censura, la [OSCURATO:PERSONA] chiede, in realtà, alla Corte di formulare la propria valutazione del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione» sostituendo quella del Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole di tale documento.
157
Pertanto, tale argomentazione non costituisce, come si è ricordato al punto 127 della presente sentenza, la dimostrazione di uno snaturamento del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione».
158
Date tali circostanze, la terza parte del secondo motivo di impugnazione è irricevibile.
Sulla quarta parte del motivo, relativa all’assenza di una valutazione globale della comunicazione SEC(2000) 2071/6, del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, nonché della sezione vertente sui «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione»
–
Argomentazione delle parti
159
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, qualificando, al punto 152 della sentenza impugnata, come riflesso di una prassi amministrativa la comunicazione SEC(2000) 2071/6, il regolamento interno e le sue modalità di esecuzione, nonché il documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che tali documenti stabiliscono una regola vincolante per l’adozione di atti da parte della [OSCURATO:PERSONA], incluso l’OLAF.
160
Date tali circostanze, il Tribunale avrebbe snaturato, ai punti da 152 a 157 e 159 della sentenza impugnata, i suddetti documenti negando loro la qualità di norme interne, contemplate al punto 2 dell’allegato II del bando di concorso controverso, delle quali detto giudice doveva tener conto al fine di valutare la legittimità della motivazione addotta in ordine al carattere oggettivo e proporzionato della limitazione in questione.
161
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
162
Anzitutto, occorre ricordare che, ai punti 156 e 157 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i documenti menzionati ai punti da 123 a 125 e 127 di tale sentenza avevano il solo scopo di definire le lingue necessarie per lo svolgimento delle diverse procedure decisionali di detta istituzione, ma non permettevano di dimostrare il nesso necessario tra tali procedure e le funzioni che i vincitori dei concorsi controversi avrebbero potuto esercitare.
163
[OSCURATO:PERSONA] afferma che, tenuto conto della forza vincolante del regime linguistico in seno a tale istituzione, il Tribunale non poteva, senza snaturare detti documenti, concludere per l’assenza di un tale nesso.
164
Orbene, da un lato, risulta dal punto 121 della presente sentenza che, contrariamente a quanto la [OSCURATO:PERSONA] sembra affermare, il Tribunale non è giunto a tale conclusione per il fatto che il regime linguistico applicabile alle diverse procedure decisionali non avrebbe forza vincolante in seno a tale istituzione.
165
Dall’altro lato, la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che il Tribunale, arrivando a detta conclusione, abbia manifestamente travalicato i limiti di una valutazione ragionevole dei suddetti documenti, che esso ha, contrariamente a quanto sembra sostenere la [OSCURATO:PERSONA], esaminato sia individualmente che nella loro globalità.
166
Risulta da tali considerazioni che la quarta parte del secondo motivo di impugnazione non può essere accolta.
Sulla quinta parte del motivo, relativa allo snaturamento della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo
–
Argomentazione delle parti
167
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che il Tribunale ha snaturato, ai punti da 160 a 163 della sentenza impugnata, la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e, segnatamente, il suo allegato, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006».
168
In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] censura il Tribunale per il fatto che quest’ultimo, rilevando al punto 161 di detta sentenza che tali regole di traduzione si riferivano ai documenti redatti nelle lingue francese, inglese e tedesca non come lingue originali, ma come lingue di arrivo, avrebbe trascurato la circostanza che queste tre lingue erano le lingue di traduzione dei documenti ad uso interno ed era unicamente in queste lingue che la parte più significativa dei documenti destinati a quest’uso doveva essere tradotta. [OSCURATO:PERSONA], sarebbe sul fondamento della traduzione di un documento in una delle suddette lingue che i servizi dell’istituzione dovevano lavorare.
169
Il fatto che alcuni documenti siano tradotti in tutte le lingue ufficiali sarebbe, in proposito, irrilevante, in quanto una tale traduzione riguarderebbe unicamente i documenti destinati ad un uso esterno.
170
Inoltre, l’esame dell’argomento relativo alle traduzioni «grigie», effettuato al punto 162 della sentenza impugnata, costituirebbe un ulteriore snaturamento, in quanto il Tribunale si sarebbe concentrato sul contenuto di un punto estremamente limitato del documento in questione, ignorando la portata più ampia risultante dal resto di quest’ultimo.
171
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
172
Ai punti da 160 a 163 della sentenza impugnata, il Tribunale ha statuito che la valutazione da esso effettuata della comunicazione SEC(2000) 2071/6, del regolamento interno e delle sue modalità di esecuzione, nonché del documento intitolato «Requisiti linguistici in funzione della procedura di adozione», non può essere rimessa in discussione dagli argomenti che la [OSCURATO:PERSONA] trae dalla comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e, segnatamente, dal suo allegato, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006», vale a dire che ne risulterebbe che, relativamente ai documenti ad uso interno, sarebbe richiesta soltanto una traduzione nelle lingue inglese, francese e tedesca, in aggiunta ad un’eventuale lingua facente fede, e che, inoltre, i servizi della [OSCURATO:PERSONA] sarebbero indotti a produrre delle traduzioni ricorrendo alle conoscenze linguistiche del proprio personale – traduzioni conosciute come «grigie».
173
A questo proposito, il Tribunale ha rilevato, da un lato, al punto 161 della sentenza impugnata, che il contenuto della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo non produce l’effetto di invalidare, bensì, al contrario, di confermare la valutazione esposta ai punti 157 e 158 di tale sentenza. Infatti, le «Regole di traduzione dopo il 2006», presentate in allegato a tale comunicazione, menzionerebbero le lingue francese, inglese e tedesca soltanto come lingue di arrivo nelle quali devono essere tradotte alcune categorie di documenti, senza in alcun modo indicarne la lingua di partenza. Inoltre, per la grande maggioranza delle categorie di documenti contemplate da tale allegato, sarebbe prevista una traduzione in tutte le lingue ufficiali, mentre la traduzione verso le sole lingue francese, inglese e tedesca costituirebbe, in realtà, l’eccezione.
174
Dall’altro lato, al punto 162 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che l’argomento relativo alla realizzazione di traduzioni «grigie» non sarebbe suffragato da alcun elemento relativo all’esatta percentuale che tale tipo di traduzione rappresenterebbe in rapporto al volume complessivo delle traduzioni prodotte alla [OSCURATO:PERSONA]. Se invero la comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo riconoscerebbe, al punto 2.2, che è «estremamente difficile quantificare tali traduzioni per mancanza di indicatori affidabili», essa conterrebbe nondimeno, al punto 3.1, una stima per l’anno 2007, secondo la quale le traduzioni prodotte dalla Direzione generale della Traduzione rappresenterebbero 1 700 000 pagine, mentre le traduzioni «grigie» raggiungerebbero le 100 000 pagine. Tuttavia, poiché quest’ultima cifra corrisponderebbe all’insieme dei servizi della [OSCURATO:PERSONA] diversi dalla direzione suddetta, sarebbe più che evidente che le traduzioni «grigie» rappresentano soltanto un quantitativo assai ridotto rispetto al volume prodotto da questa direzione. Infine, e soprattutto, nessun elemento del fascicolo permetterebbe di dimostrare che le tre lingue summenzionate sono le lingue verso le quali verrebbero effettuate tali traduzioni «grigie».
175
Orbene, è giocoforza constatare che la [OSCURATO:PERSONA] non dimostra che la valutazione della comunicazione SEC(2006) 1489 definitivo e dell’allegato della stessa, intitolato «Regole di traduzione dopo il 2006», effettuata dal Tribunale nei punti della sentenza impugnata sopra citati, sia manifestamente erronea, ma si limita, in realtà, a far valere che questi testi possono essere oggetto di un’interpretazione differente da quella adottata dal Tribunale.
176
Date tali circostanze, la quinta parte del secondo motivo di impugnazione non merita accoglimento.
Sulla sesta parte del motivo, relativa ad uno snaturamento dei dati relativi alle lingue utilizzate nei servizi destinati ad accogliere i vincitori dei concorsi controversi, nonché ad una violazione dell’obbligo di motivazione
–
Argomentazione delle parti
177
[OSCURATO:PERSONA] sostiene che, considerata l’erroneità – fatta valere nell’ambito del suo primo motivo di impugnazione – della definizione dei criteri per valutare gli elementi di prova, adottata dal Tribunale ai punti da 180 a 183 della sentenza impugnata, quest’ultimo avrebbe snaturato, ai punti da 180 a 185 e da 188 a 196 di tale sentenza, i dati relativi alle lingue utilizzate dai membri del personale dell’OLAF, affermando che tali dati non erano idonei a dimostrare che la conoscenza di una delle tre lingue in questione permettesse ai candidati dei concorsi controversi di essere immediatamente operativi. Essa ricorda, a questo proposito, che è per descrivere l’ambiente linguistico di lavoro nel quale i vincitori dei concorsi controversi saranno chiamati ad esercitare le loro funzioni che essa ha presentato i dati statistici relativi alla seconda e alla terza lingua conosciute dagli amministratori che esercitano funzioni in seno all’OLAF.
178
Pertanto, il Tribunale non poteva negare la rilevanza di questi dati senza travisarne la natura, in quanto essi dimostrerebbero che la combinazione delle tre lingue previste quale lingua 2 nel bando di concorso controverso permette un’interazione efficace in seno al personale, idonea ad assicurare che i vincitori di concorso siano immediatamente operativi.
179
Inoltre, il Tribunale non poteva limitarsi ad adottare un criterio unicamente quantitativo nell’analisi di questi dati, per concludere da ciò che soltanto la conoscenza della lingua inglese procurerebbe un vantaggio nell’ambiente linguistico del servizio della [OSCURATO:PERSONA] interessato dal bando di concorso controverso.
180
Infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale al punto 184 della sentenza impugnata, i dati relativi alla terza lingua conosciuta dai membri del personale dei servizi interessati sarebbero pertinenti al fine di fornire un’immagine più precisa di tale ambiente linguistico.
181
Da ultimo, la [OSCURATO:PERSONA] fa valere che il Tribunale, al punto 191 della sentenza impugnata, ha snaturato i dati sulla gestione di alcuni aspetti del programma Hercule III che essa aveva fornito fondandosi sulla constatazione che il regolamento istitutivo di tale programma, ossia il regolamento n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GU 2014, L 84, pag. 6), non impone l’utilizzazione di una delle tre lingue ammissibili quale seconda lingua in virtù del bando di concorso controverso. Infatti, il Tribunale non avrebbe tenuto conto della circostanza che la gestione stessa di tale programma è assicurata dai servizi dell’OLAF.
182
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di questa parte del secondo motivo, in quanto la [OSCURATO:PERSONA] si limiterebbe a chiedere alla Corte di procedere ad una nuova valutazione degli elementi di prova da essa prodotti dinanzi al Tribunale, senza dimostrare che quest’ultimo li abbia snaturati.
–
Giudizio della Corte
183
Occorre ricordare che, al punto 180 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato che i dati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] non permettevano di identificare quale fosse o quali fossero le lingue veicolari effettivamente utilizzate, nel loro lavoro quotidiano, dai servizi da cui provenivano i dati stessi.
184
Inoltre, ai punti da 181 a 183 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che dai dati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA] risultava che, contrariamente alla conoscenza della lingua inglese, quella delle lingue francese e tedesca non presentava un vantaggio particolare rispetto alla conoscenza di altre lingue ufficiali dell’Unione alla luce della necessità di disporre di amministratori immediatamente operativi.
185
Orbene, come risulta dai punti da 81 a 83, 104 e da 107 a 109 della presente sentenza, il Tribunale ha correttamente fondato l’esame della giustificazione della limitazione in questione su un tale requisito.
186
In particolare, conformemente ai punti 107 e 108 della presente sentenza, occorre sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] effettua una lettura erronea della sentenza impugnata, laddove censura il Tribunale per essersi fondato, ai punti 181 e 183 della sentenza impugnata, sulla nozione di «vantaggio». Infatti, lungi dal limitarsi ad una valutazione quantitativa dei dati prodotti dalla [OSCURATO:PERSONA], in quei punti il Tribunale ha giustamente osservato che la conoscenza delle lingue francese e tedesca non era più giustificata di quella di un’altra lingua dell’Unione.
187
Inoltre, per quanto riguarda i dati contemplati al punto 184 della sentenza impugnata, relativi alle conoscenze dichiarate da amministratori incaricati delle funzioni oggetto del bando di concorso controverso in riferimento alla loro terza lingua, occorre rilevare come questi dati siano stati menzionati «anche se il contenuto degli stessi non modifica in nulla la valutazione esposta al punto 183 [della sentenza impugnata]».
188
Dato che la motivazione formulata al punto 184 della sentenza impugnata è stata addotta ad abundantiam, le censure relative ad uno snaturamento di questi dati nonché ad una motivazione contraddittoria, dirette contro detto punto, sono inoperanti.
189
Infine, per quanto riguarda la valutazione dei dati relativi alla gestione di alcuni aspetti del programma Hercule, occorre rilevare che, al punto 191 della sentenza impugnata, il Tribunale ha anzitutto sottolineato che nessuna disposizione del regolamento n. 250/2014 imponeva l’utilizzazione delle lingue francese, inglese o tedesca nell’attuazione e nella gestione di tale programma.
190
Al punto 192 della medesima sentenza, il Tribunale ha dichiarato che un documento intitolato «Programmi operativi in materia di lotta contro le frodi», il quale menzionava soltanto nove inviti a presentare proposte pubblicati nelle lingue francese, inglese o tedesca, non permetteva di stabilire se tali inviti fossero stati approntati direttamente dal personale dell’OLAF oppure dalla Direzione generale della Traduzione della [OSCURATO:PERSONA].
191
Al punto 193 della sentenza impugnata, il Tribunale ha sottolineato che «nessun elemento dei fascicoli (…) permette di ritenere che i vincitori dei concorsi costituenti l’oggetto del bando [di concorso controverso] si vedrebbero affidati gli incarichi connessi alla redazione di inviti a presentare proposte nel quadro del programma Hercule III, anziché altri compiti».
192
Orbene, la [OSCURATO:PERSONA] non rimette in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale al punto 193 della sentenza impugnata e non dimostra in che modo esso avrebbe snaturato i dati che detta istituzione ha fornito al riguardo, ma intende unicamente far valere un’interpretazione di questi dati differente da quella adottata dal Tribunale, il che non costituisce di per sé, come si è ricordato al punto 127 della presente sentenza, la dimostrazione di uno snaturamento dei dati stessi.
193
Poiché la sesta parte del motivo non merita accoglimento, occorre, di conseguenza, rigettare il secondo motivo di impugnazione nella sua interezza.
Sul terzo motivo
Argomentazione delle parti
194
[OSCURATO:PERSONA] fa valere che, poiché il Tribunale ha accolto il ricorso in primo grado, da un lato, fondandosi su un’errata valutazione in diritto della giustificazione della limitazione in questione e, dall’altro, snaturando i mezzi di prova che detta istituzione ha prodotto, le motivazioni della sentenza impugnata relative alla seconda parte del bando di concorso controverso sarebbero inficiate da un errore di diritto.
195
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana eccepiscono l’irricevibilità di tale motivo di impugnazione, per il fatto che esso non è motivato in maniera autonoma, ma si limita a reiterare l’argomentazione fondata su un presunto errore di diritto relativo alla limitazione in questione.
Giudizio della Corte
196
Risulta dalle valutazioni relative al primo e al secondo motivo di impugnazione che la [OSCURATO:PERSONA] non è riuscita a dimostrare l’esistenza dei lamentati errori di diritto e snaturamenti di elementi di prova.
197
Poiché il terzo motivo di impugnazione si basa sulle medesime allegazioni, occorre respingerlo in quanto infondato.
198
Risulta dall’insieme delle considerazioni che precedono che, poiché non è stato accolto nessuno dei motivi di impugnazione, occorre respingere l’impugnazione nella sua interezza.
Sulle spese
199
Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in virtù dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
200
Poiché il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica italiana hanno concluso chiedendo la condanna della [OSCURATO:PERSONA] alle spese e quest’ultima è rimasta soccombente nei motivi proposti, occorre condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] europea è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, anche quelle sostenute dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica italiana.
[OSCURATO:PERSONA]
[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 febbraio 2023.
Il cancelliere
Il presidente di sezione
A. [OSCURATO:PERSONA]
A. [OSCURATO:PERSONA]
*
Lingue processuali: lo spagnolo e l’italiano.