CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 32662/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente relatore [OSCURATO:PERSONA].A. dott. [OSCURATO:PERSONA] PELLECCHIA Consiglier a dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott.Marilena GORGONI Consiglier a A d. 12 / 11/2024 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 4923 /20 21 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 4923del ruolo generale dell’anno 2021, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 47C03 C426E) FLORIS Carlo(C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 52D 1 8 A345P ) rappresentati e difes i dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : CCCLSN 52S26 C426Q ) -ricorrenti- nei confronti di A.R.A.P. - [OSCURATO:PERSONA] ( [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore,[OSCURATO:PERSONA] rappresentata e difes a dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] ( C.F. : CMNNGL 66R15 L025Q ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F.: non indicato), in persona del legale rappresentante pro tem- pore -intimata- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di L’Aquila n. 1800/2020, pubblicatain data 21 dicembre 2020; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del 12 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno agito in giudizio nei con- fronti del Consorzio per lo sviluppo industriale della [OSCURATO:SOCIETA] (oggi A.R.A.P. –Azienda regionale delle attività produttive della Regione Abruzzo) per ottenere il pagamento dell’importo di € 103.405,48, a titolo di indebito arricchimento, per l’attività di progettazione, siapreliminare che definitiva,di alcuni interventi da svolgersi nell’agglomerato industriale di Avezzano, assu- mendo che l’ente convenuto aveva loro conferito il relativo in- carico ed utilizzato le loro prestazioni professionali, senza però mai formalizzare l’accordo in un regolare contratto. L’ente convenuto ha chiamato in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. (oggi GAL [OSCURATO:PERSONA]), società alla quale aveva commissio- nato la redazione della progettazione definitiva dell’intervento, stipulando all’uopo una apposita convenzione, e che si era al- tresì assunta l’onere di retribuire i professionisti officiati per lo svolgimento della relativa opera, senza oneri per il consorzio committente, chiedendo di essere manlevato, in caso di acco- glimento della domanda proposta nei suoi confronti. [OSCURATO:SOCIETA]., costituendosi in giudizio, ha chiesto la riso- luzione della convenzione stipulata con il Consorzioper lo svi- luppo industriale della [OSCURATO:SOCIETA], per inadempimento di quest’ul- timo, nonché il risarcimento dei conseguenti danni. Il Tribunale di Avezzano ha accolto la domanda principale e condannato l’ente convenuto a pagare agli attori l’importo di € 103.405,38, oltre interessi; ha dichiarato, invece, il difetto di legittimazione di [OSCURATO:SOCIETA]., rigettando la domanda di manleva avanzata nei suoi confronti. La Corte d’appello di L’Aquila, ritenuta oggetto di rinuncia la domanda di manleva avanzata dall’A.R.A.P. nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. e rigettato l’appello incidentale degli attori, inpar- ziale accoglimentodi quello dell’ente convenuto ed in parziale riforma della decisione di primo grado, ha condannato l’A.R.A.P. Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 a pagare agli stessi attori la minor somma di € 30.000,00, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] ed il Floris, sulla base di otto motivi. Resiste con controricorso l’A.R.A.P.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altra società intimata. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia « violazione dell’art. 1372 cod. civ.». Con il secondo motivo si denunzia « Violazione degli artt. 113, 115, 116 e 327 c.p.c.e dell’art. 2797 cod. civ.». Con il terzo motivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 115 cod. proc. civ.e dell’art. 1273 cod. civ.». Con il quartomotivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 360 c.p.c. n. 4. Violazionedegli artt. 194 e 195 c.p.c. e degli artt. 87 e 90 disp. att. c.p.c.». I primi quattro motivi del ricorso, tutti aventi ad oggetto la sta- tuizione relativa al mancato riconoscimento dell’indennizzo ai sensi dell’art. 2041 c.c. per la progettazione definitiva dell’in- tervento per cui è causa, sono connessi sul piano logico e giu- ridico e possono, pertanto, essere esaminati congiuntamente. Essi sono infondati. Iricorrenti deduc ono che , nel negare l’indennizzo di cui all’art.2041 c.c., in relazione alla progettazione definitiva dell’inter- vento,la corte d’appello avrebbe: 1) ritenuto efficace nei loro confronti una convenzione negoziale intercorsa tra l’ARAP e la [OSCURATO:SOCIETA]., rispetto alla quale essi erano terzi estranei; Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 2) rigettato la domanda sulla base di documenti formati dallo stesso ente convenuto, che non potevano avere efficacia pro- batoria in favore di quest’ultimo; 3) violato il principio di non contestazione e le disposizioni del codice civile in materia di accollo del debito , in quanto, secondo tale prospettazione, l’ARAP avrebbe riconosciuto, nel presente giudizio, di avere loro affidato l’incarico della progettazione definitiva, affermando che [OSCURATO:SOCIETA]. si era semplicemente accollata il conse- guente debito, ai sensi dell’art. 1273 c.c.; 4) utilizzato indagini di fatto svoltedal consulente tecnico di ufficio esorbitando dal proprio mandato. Nessuna delle censure esposte può trovare accoglimento. 1.1La corte d’appello ha ritenuto, in fatto, sussistere la prova che la progettazione definitiva dell’intervento per cui è causa fosse stata oggetto di un incarico conferito dall’ARAP alla [OSCURATO:SOCIETA]. e non direttamenteai professionisti attori, i quali avevanosvolto la propria attività professionale in favore della secondae non, quindi, dell a prima . Si tratta di un accertamento di fatto fondato dalla corte territo- riale sulla prudente valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili, sostenuto da adeguata motivazione, non mera- mente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, come tale non censurabile nella presente sede. In particolare, la corte d’appello, contrariamente a quello che sostengono gli attori (in particolare con il primo motivo del ri- corso), non ha affatto ritenuto che la convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. avesse efficacia negoziale diretta nei loro confronti, sebbene estranei all’accordo, né (come dedotto nel secondo e nel terzo motivo) ha fondato le proprie conclusioni esclusivamente su documenti formati dalla parte convenuta, ovvero su accertamenti svolti dal consulente tecnico di ufficio al di là deilimiti del proprio mandato, in ordine al ruolo svolto Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 dagli attori all’interno della stessa organizzazione societaria della [OSCURATO:SOCIETA].. Come emerge dalla lettura complessiva della motivazione della decisione impugnata, la corte territoriale ha, in realtà,conside- rato tutti gli elementi probatori emergenti dagli atti, li ha valu- tati secondo il suo prudente apprezzamento ed ha, infine, escluso che vi fosse la prova di un incarico professionale confe- ritodirettamente (sia pure in via informale) dall’ente pubblico agli attori, in relazione alla progettazione definitiva dell’inter- vento e che, al contrario, gli elementi istruttori acquisiti indu- cessero a ritenere più probabile che tale progettazione defini- tivafosse stata effettivamente fatta realizzare proprio da lla so- cietàGAL [OSCURATO:SOCIETA].. In tal senso, del resto, deponevano, da una parte, l’assoluta insussistenza di prove a sostegno della specifica allegazione de- gli stessi attori in ordine alla circostanza di fatto che l’ARAP avesse loro direttamente conferito, anche informalmente, l’in- carico di realizzare, oltre (come è pacifico) la progettazione pre- liminare, anche la progettazione definitiva e, dall’altra parte, il fatto stesso dell’avvenuta stipulazione di una convenzione tra [OSCURATO:SOCIETA]. avente ad oggetto la redazione dei progetti definitivi da parte di quest’ultima, da svolgersi anche eventualmente mediante il conferimento di incarico a profes- sionisti dalla stessa individuati e retribuiti. In tale ottica,poi, l a circostanza che i relativi elaborati tecnici finali fossero stati redatti e sottoscritti dai professionisti attori non è stato ritenuto elemento idoneo a comprovareuna diversa conclusione, ben potendo questi ultimi avere ricevuto l’incarico dalla stessa [OSCURATO:SOCIETA]., e ciò anche a prescindere dal ruoloprofessionale da essi svolto nella compagine sociale , og- getto dell’accertamento del consulente tecnico di ufficiodi cui è contestata la regolarità (eccezione di cui, in tale ottica, emerge l’assoluta irrilevanza ai fini della decisione della controversia). Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 È, del resto, evidente che il conferimento di un diretto incarico agli attori per la progettazione definitiva sarebbe stata una cir- costanza difficilmente compatibile, almeno sul piano indiziario, con il documentato affidamento di tale incarico alla [OSCURATO:SOCIETA]., attestato dalla convenzione con quest’ultima stipulata. In definitiva, come premesso, trattandosi di un accertamento di fatto fondato sulla complessiva valutazione delle prove, so- stenuto da adeguata motivazione, non meramente apparente né insanabilmente contraddittoria sul piano logico, la statui- zione sul puntooggetto delle censure in esame non è sindaca- bile nella presente sede. Le indicate censure, oltre ad essere infondate in relazione agli specifici profili già evidenziati, pertanto, per ogni altro aspetto si risolvono nella inammissibile contestazione di tale accerta- mento di fatto e nella richiesta di una nuova e diversa valuta- zione delleprove, il che non è consentito nel giudizio di legitti- mità. 1.2Neanche possono avere seguito le censure (specificamente avanzate con il terzo motivo del ricorso) relative alla pretesa violazione del principio di non contestazione e delle disposizioni del codice civilein materia di accollo. Tali censure si fondano sull’assunto per cui l’ARAP avrebbe ri- conosciuto, nelle sue difese, di avere conferito l’incarico della progettazione definitiva ai professionisti attori e convenuto con [OSCURATO:SOCIETA]. l’accollo in capo a quest’ultima del relativo debito per i compensiad essi dovuti. Emerge, peraltro,con evidenza, dal complesso della decisione impugnata, che la corte d’appello ha interpretato le difese dell’ARAP in modo diverso, da ritenersi del tutto corretto. L’ARAP ha, infatti, espressamente negato di avere conferito l’in- carico della progettazione definitiva ai professionisti attori ed ha, altrettanto espressamente, sostenuto, con difesa fondata su prospettazione anche logicamente incompatibile con il Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 contrario assunto dei ricorrenti, di avere conferito tale incarico esclusivamente alla [OSCURATO:SOCIETA].. Né vi è, nel ricorso, un adeguato e idoneo richiamo del conte- nuto degli specifici atti difensivi del giudizio di merito che con- sentano di ritenere diversamente. 2.Con il quinto motivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 2041 cod. civ., dell’art. 1224 e 1282 e seguenti cod. civ.». Con il sesto motivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 2041 e dell’art. 1227 cod. civ. in relazione all’ art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Con il settimo motivo si denunzia « Violazione, errata interpre- tazione o mancata applicazionedegli art. 2014 e 1226 cod. civ. nonché violazione dell ’ art. 132 n. 4 , per insussistente ov v ero apparente motivazione». Il quinto, il sesto e il settimo motivo, aventi tutti ad oggetto la liquidazione dell’importo dovuto quale indennizzo per la proget- tazione preliminare, sono connessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. 2.1 I ricorrent i deduc ono, in primo luogo, che non sarebbero stati riconosciuti interessi e rivalutazione sull ’ indennizzo liqui- dato in loro favore ai sensi dell’art. 2041 c.c.. Tale censura (oggetto, in particolare, del quinto motivo) è in- fondata. Lacorte d’appello ha liquidato l’indennizzo dovuto in via equi- tativa, all’attualità e, in tal modo, ha, in realtà, già tenuto conto, nella determinazione della somma finale, della svaluta- zione monetaria determinatasi dal momento in cui era stata resa l’attività professionale, nonché del danno per il ritardato pagamento dell’importo dovuto:di conseguenza, è da ritenere del tutto conforme a diritto il riconoscimento degli ulteriori in- teressi sulla somma così liquidata solo a decorrere dalla data di pubblicazione della sentenza. Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 2.2 I n via subordinata (in particolare, con il sesto motivo), i ricorrentideducono, inoltre, che, a voler considerare – come in effetti appena chiarito – liquidati anche gli indicati accessori dalla corte territoriale, l’indennizzo effettivamente loro ricono- sciuto(quale “sorta capitale”) ammonterebbe all’importo origi- nario di soli € 18.000,00, a loro avviso “sproporzionato per di- fetto”;sostengono comunque (in particolare, con il settimo mo- tivo)che la predetta liquidazione non sarebbe sostenuta da al- cuna motivazione o,al più, che la motivazione sarebbe mera- mente apparente. La prima censura è inammissibile, mentre la seconda è infon- data. 2.2.1 La valutazione equitativa operata dai giudici del merito ai sensi dell’art. 1226 c.c. risulta sostenuta da adeguata moti- vazione, non meramente apparente né insanabilmente contrad- dittoria sul piano logico. La corte d’appello ha, infatti, dato esaustivamente conto del processo logico e valutativo seguitoper giungere alla sua finale determinazione. La decisione impugnata contiene, sotto tale profilo, in primo luogo, un puntuale riferimento al tempo ed alle energie dedi- cate dai professionisti all’attività necessaria per la realizzazione dell’opera utilizzata dall’ente pubblico. Sono poi, ulteriormente ed espressa mente consider ati , quali parametri utili ai fini del la complessiva valutazione equitativa , tanto l’importo del compenso previsto dalle tariffe professionali, quanto quello (comparativamente notevolmente inferiore) pre- visto dalla delibera di incarico non formalizzata in regolare con- tratto, ma sulla base della quale gli attori avevano pure, co- munque, eseguito la prestazione. Benché entrambi tali importi siano stati ritenuti di per sé non suscettibili di diretto recepimento ai fini della liquidazione, uno perché eccessivo e l’altro perché insufficiente, di essi la corte Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 appare avere, comunque, ragionevolmente tenuto conto, in mancanza di altri e diversi parametri utilizzabili in concreto, onde orientare in modo ragionevole ed equilibrato la liquida- zione equitativa finale. 2.2.2L’indicata motivazione, del tutto adeguata e condivisibile sul piano logico, non può, dunque, ritenersi censurabile nella presente sede, tenuto conto che, secondo il consolidato indi- rizzo di questa stessa Corte, «l’esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell’uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito» (ex multis: Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5090 del 15/03/2016, Rv. 639029 –01; Sez. 1, Sentenza n. 18637 del 27/07/2017, Rv. 645075 –01; Sez. 3, Sentenza n. 24070 del 13/10/2017, Rv. 645831 –01; Sez. L, Ordinanza n. 16595 del 20/06/2019, Rv. 654240 -01). 3.Con l’ottavo motivo si denunzia « Violazione dell ’ art. 92 cod. proc. civ.in relazione all’art. 360 n. 3 cod. proc. civ.». Il motivo è infondato. La domanda degli attori è stata solo parzialmente accolta (la domanda era stata avanzata per un importo superiore ad € 100.000,00, oltre interessi e rivalutazione dallo svolgimento dell’attività; il suo accoglimento è avvenuto per soli € 30.000,00, all’attualità). Sussistevano, dunque,certamente i presupposti che giustifica- vano la compensazione delle spese ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., dovendo, in siffatta ipotesi, escludersi solo la possibi- lità di una condanna della parte attrice (parzialmente) vittoriosa (si veda la soluzione fatta propria e adottata, in identica ipotesi di accoglimento parziale della domanda, da Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 32061 del 31/10/2022, Rv. 666063 –01) 4.Il ricorso è rigettato. Ric. n. 4923/2021 –Sez. 3 – A d. 12 novembre 2024 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. Per questi motivi La Corte: - r igetta il ricorso ; - condanna i ricorrent i a pagare le spese del giudizio di le- gittimità in favore dell’entecontroricorrente, liquidandole in complessivi € 5.800,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione)di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 11