CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 22 novembre 2023
Cassazione n. 22266/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania per l'ulteriore corso; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 22 novembre 2023 il Tribunale di sorveglianza di Catania ha rigettato la richiesta avanzata da [OSCURATO:PERSONA] volta alla concessione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o della detenzione domiciliare in relazione alla pena di due anni e otto mesi di reclusione inflittagli con sentenza del Tribunale di Ragusa in data 18 gennaio 2017. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il condannato, per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo con il quale ha eccepito la nullità del provvedimento per omessa notifica dell'avviso dell'udienza camerale al condannato e al difensore ai sensi degli artt.178, 179 e 606 cod. proc. pen. La mancata conoscenza del procedimento avrebbe determinato l'assenza dell'interessato e del proprio difensore di fiducia, per come desumibile dal verbale di udienza. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania. 4. Il ricorso è fondato. Dall'esame della documentazione presente nel fascicolo, consentita in ragione del vizio dedotto con il ricorso per cassazione, emerge che, effettivamente, l'udienza del 22 novembre 2023 è stata tenuta nonostante l'omessa notifica del decreto di citazione al condannato e al suo difensore. E' stata preclusa al ricorrente, conformemente a quanto ritenuto anche dal Procuratore generale, ogni difesa, in violazione del diritto al contraddittorio. Deve, pertanto, essere fatta applicazione del principio, consolidatosi per effetto dell'intervento delle Sezioni Unite di questa Corte, per cui «l'omessa notificazione dell'avviso della fissazione dell'udienza, in quanto equiparabile al decreto di citazione nel procedimento ordinario e attinente all'intervento dell'interessato e alla sua assistenza tecnica, integra una nullità di ordine generale, assoluta e insanabile, dell'udienza e degli atti successivi, compresa l'ordinanza conclusiva, ai sensi del combinato disposto degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 179, comma 1, cod. proc. pen.» (tra le altre, Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263598; Sez. 1, n. 16587 del 18/12/2015, dep. 2016, Stiranets, Rv. 267366; Sez. 1, n. 2418 del 29/04/1998, dep. 11/06/1998, Pepitoni, Rv. 210773; Sez. 1, n. 3005 del 15/04/1999, dep. 20/05/1999, Chiovitti, Rv. 213387; Sez. 1, n. 5834 del 17/01/2011, dep. :1.6/02/2011, Blila, Rv. 249572; Sez. 1, n. 20449 del 28/03/2014, dep. 16/05/2014, Zambon, Rv. 259614). In tal senso rileva, anche Sez. 1, n. 43854 del 18/09;2019, Sozzi, Rv. 277327 che ha esteso il medesimo principio in punto di omessa notifica del rinvio a nuovo ruolo. L'annullamento deve essere disposto con rinvio in adesione all'orientamento più recente secondo cui «in tema di ricorso per cassazione, ove il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta per violazione del contraddittorio, deve disporsi l'annullamento con rinvio, dovendosi applicare la regola generale di cui al combinato disposto degli artt. 623, comma 1, lett. b) e 604, comma 4, cod. proc. pen., che prevede l'adozione di tale provvedimento qualora venga accertata una causa di nullità ex art. 179 cod. proc. pen.» (Sez. 1, n. 14568 del 21/12/2021, dep. 2022, Scaglione, Rv. 283306; Sez. 1, n. 6117 del 01/12/2020, dep. 2021, Selis, Rv. 280524; Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Mascolo, Rv. 279397). P.Q . M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorvegli