CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 35926/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n.10 presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] e rappresentata e difesa, per procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. - ricorrente - contro AGENZIA delle ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n.12 presso gli uffici dell'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende. -controricorrente/ricorrente incidentale- avverso la sentenza n.70/24/13 della Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA], depositata il 26 settembre 2013. udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: nella controversia originata dall'impugnazione da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. di avviso di accertamento, relativo a IVA, IRES e IRAP dell'anno di imposta 2004, la Commissione tributaria regionale della [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in poi CTR), in parziale accoglimento dell'appello proposto dalla contribuente (avverso la prima decisione di rigetto del ricorso), dichiarava illegittimo il recupero di euro 45.833 riferito ai minori costi. In particolare, il Giudice di appello, respinta preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, rigettava il primo motivo di appello rilevando la correttezza, sul punto, della prima decisione emessa sulla base della giurisprudenza di questa Corte secondo cui la dichiarazione di rilevanti perdite per più di due anni consecutivi era idonea a legittimare il ricorso all'accertamento induttivo. Accoglieva, invece, il secondo motivo in quanto la documentazione prodotta in sede di ricorso (attesl:ato del PRA e scritture contabili) erano idonee a far rilevare l'esistenza del mero errore materiale commesso nella compilazione della distinta delle rimanenze. Avverso questa sentenza ricorre, affidandosi a unico motivo, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] entrate resiste con controricorso e propone ricorso incidentale su unico motivo. Il ricorso è stato avviato, ai sensi dell'art.380-rbis{od.proc.civ., alla trattazione in camera di consiglio. Considerato che: 1.preliminarmente va esaminata l'eccezione, formulata in controricorso dall'Agenzia delle entrate, di inammissibilità del ricorso per carenza di procura speciale, in quanto in quella apposta a margine del ricorso si farebbe riferimento ai giudizi di merito e a ogni loro fase ed attività connessa e non al giudizio di cassazione. 1.1 L'eccezione va disattesa alla luce del principio statuito da questa Corte secondo cui «Il mandato apposto in calce o a margine del ricorso per cassazione, è, per sua natura, speciale e non richiede alcuno specifico riferimento al processo in corso, sicché é irrilevante la mancanza di un espresso richiamo al giudizio di legittimità ovvero che la formula adottata faccia cenno a poteri e facoltà solitamente rapportabili al procedimento di merito» (così Cass. 1/09/2014, n. 18468; in senso analogo v. Cass. 3/10/2019, n. 24670, secondo cui «nel caso di procura apposta in calce o a margine del ricorso per cassazione, il requisito della specialità resta assorbito dal contesto documentale unitario, derivando direttamente dalla relazione fisica tra la delega, ancorché genericamente formulata, e il ricorso», di recente in termini Cass. n.9935 del 28/03/2022); 2.Con l'unico motivo del ricorso principale -rubricato: violazione di legge ex art.39, primo comma, lett.d) del d.P.R. n.633/72, art.62 sexies del d.I.331/93, art.53, secondo comma, del d.P.R n.633/72, artt.3, 4, 5, 25 del d.LGS. n.449/97 in relazione all'art.2727 cod.civ., ai sensi e per gli effetti dell'art.360, primo comma, num.ri 3 e 5 cod.proc.civ.- la contribuente rappresenta in via incidentale i motivi di insanabile contraddittorietà tra la parte motiva della sentenza in impugnativa con i fatti e le risultanze agli atti, in ordine alla mancanza di rilevanti perdite per più anni consecutivi ed alla conseguente supposta palese antieconomicità... In punto di diritto, secondo la prospettazione difensiva, ciò che rileva è il contrasto tra le norme sostanziali regolatrici della fattispecie considerata e della pretesa impositiva rispetto all'interpretazione formale fornita dal Giudice del riesame che le ha applicate in modo sbagliato, indipendentemente dalla giustificazione rilevabile dal dispositivo e dalla motivazione apparente, risultando del tutto ermetici sia l'iter che la ratio decidendi attraverso i quali si è pervenuti alla decisione viziata. 2.1.11 mezzo di impugnazione è, all'evidenza, inammissibile. In disparte l'estrema carenza di specificità laddove le censure alla sentenza impugnata appaiono formulate senza alcun concreto riferimento alla fattispecie, il mezzo, omnicomprensivo di contestazioni relative a violazioni di norme e a dedotti vizi di motivazione della sentenza, non corrisponde ai canoni fissati dall'ordinamento, come interpretati da questa Corte (cfr. tra le altre, di recente„ Cass.n.11603 del 14/05/2018 e Cass. n.36881 del 26.11.2021) la quale ha più volte ribadito che <<I1 giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e vincolato dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito. Ne consegue che il motivo del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., sicché è inammissibile la critica generica della sentenza impugnata, formulata con un unico motivo sotto una molteplicità di profili tra loro confusi e inestricabilmente combinati, non collegabili ad alcuna delle fattispecie di vizio enucleate dal codice di rito>>. 3.E', invece, fondato l'unico motivo del ricorso incidentale rubricato: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione delle parti in relazione all'art.360, primo comma, n.5 cod.proc.civ. 3.1 La sentenza impugnata, nel ritenere illegittimo il recupero riferito ai minori costi, si basa unicamente sulla seguente argomentazione: le motivazioni addotte nell'appello e la documentazione prodotta in sede di ricorso (attestato del PRA e scritture contabili) sono idonee a far rilevare l'esistenza del mero errore materiale commesso nella compilazione della distinta delle rimanenze. Così argomentando il Giudice di appello ha omesso di esaminare il fatto decisivo, specificato dall'Ufficio nelle proprie controdeduzioni in appello e riprodotto in questa sede, dato dalla circostanza che il giroconto effettuato dalla Società non era idoneo a correggere l'errore commesso, con la conseguenza che la sentenza impugnata non palesa neppure il percorso logico seguito per giungere alla conclusione che tale errore porterebbe all'annullamento del rilievo con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione la differenza tra il valore delle rimanenze finali 2003/iniziali 2004 dichiarate e quelle effettivamente sussistenti sulla base del dato oggettivo che tra le rimanenze iniziali fosse stato indicato un importo superiore rispetto a quello effettivo. 4.In conclusione, alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso principale va dichiarato inammissibile mentre, in accoglimento del ricorso incidentale, la sentenza impugnata va cassata, sul punto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA] la quale provvederà anche al regolamento delle spese di questo giudizio. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso principale. Accoglie il ricorso incidentale; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della [OSCURATO:PERSONA], in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese di questo giudizio. Ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del com