CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 19196/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per lìinammissibilità del ricorso letta la memoria difensiva Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 03/03/2020 la Corte d'appello di Caltanissetta ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia, avendolo ritenuto responsabile del reato di furto aggravato di energia elettrica, contestatogli quale utilizzatore della fornitura di energia elettrica intestata alla [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riguardo agli art. 178 e 68 cod. proc. pen., denunciando l'errore sull'identità della persona fisica alla quale è stato addebitato il fatto, dal momento che il Prattella non è mai stato il legale rappresentante della società sopra indicata e aveva anche cessato la sua attività imprenditoriale individuale il 24/07/2009. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta che la Corte territoriale, senza valorizzare le prove a discarico e acriticamente recependo le conclusioni del primo giudice, era giunta ad affermare la responsabilità dell'imputato nonostante il mancato rispetto del criterio dell'oltre ogni ragionevole dubbio. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso, e la memoria difensiva Considerato in diritto 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Per intanto, va chiarito che, ai fini dell'accertamento della responsabilità penale, persino l'incertezza sull'identificazione anagrafica dell'imputato è irrilevante quando sia certa l'identità fisica della persona nei cui confronti sia iniziata e proseguita l'azione penale, potendosi in seguito pur sempre provvedere alla rettifica delle generalità erroneamente attribuite a norma dell'art. 130 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 32641 del 16/04/2018, Rv. 273713 - 01). Nel caso di specie, non si verte affatto nel caso di errore sull'identità fisica dell'imputato, giacché quest'ultimo corrisponde alla persona i cui segni identificativi sono stati utilizzati per promuovere l'azione penale. Né sotto questo profilo né sotto quello della dedotta erroneità, sul versante soggettivo, dell'iniziativa penale intrapresa si colgono, pertanto, quei profili di nullità che il ricorso valorizza anche al fine di giustificare, ai sensi dell'«art. 372 cod. proc. pen.», la produzione in questa sede delle visure camerali, alle quali intende affidare la dimostrazione della sua estraneità alla società utilizzatrice dell'energia elettrica. Ora, premessa l'erroneità del riferimento normativo (l'art. 372 - ma cod. proc. civ. - si occupa della produzione di documenti nel giudizio civile di legittimità), va ribadito che, in sede penale, dinanzi alla Corte di Cassazione possono essere prodotti esclusivamente i documenti che l'interessato non sia stato in grado di esibire nei precedenti gradi di giudizio, sempre che essi non costituiscano "prova nuova" e non comportino un'attività di apprezzamento circa la loro validità formale e la loro efficacia nel contesto delle prove già raccolte e valutate dai giudici di merito (v., ad es., Sez. 2, n. 42052 del 19/06/2019, Rv. 277609 - 01, che illustra il fondamento di siffatta conclusione). Ne discende l'inammissibilità della produzione documentale. Per pura completezza, anche assumendo come dimostrati i fatti dedotti nel primo motivo, ossia che il Pellegrino non sarebbe il legale rappresentante della società, il profilo risulta assolutamente irrilevante, poiché, alla stregua dell'impostazione accusatoria, quale recepita dalla sentenza impugnata, l'imputato è stato ritenuto il titolare di fatto dell'utenza, ossia la persona nel cui interesse attraverso il misuratore veniva conteggiati i consumi. 2. Il secondo motivo è inammissibile per manifesta infondatezza e assenza di specificità. La Corte territoriale ha sottolineato come, indipendentemente dall'astratta accessibilità, anche ad opera di terzi, del vano nel quale si trovava il contatore, solo l'imputato, in quanto titolare dell'unica utenza servita, aveva interesse alla manomissione che gli arrecava un indubbio vantaggio di carattere economico. Il tentativo - peraltro, come s'è sopra visto, fondato su deduzioni non concludenti e documenti inammissibilmente prodotti - di contestare la riconducibilità dell'illecito all'interesse (e, quindi, alla iniziativa) dell'imputato, non considera che la titolarità di fatto dell'attività imprenditoriale non è mai stata posta in discussione nel giudizio di merito, al punto che una delle prove che il Pellegrino aveva cercato di fornire consisteva nel dimostrare come, nonostante la sostituzione del contatore e la conservazione delle stesse apparecchiature, i consumi fossero rimasti inalterati. In tale contesto fattuale e in difetto di circostanze che possano introdurre elementi di dubbio sul piano del profilo soggettivo, la mancata identificazione dell'autore della manomissione è profilo di nessun rilievo. Il precedente invocato dal ricorrente (Sez. 4, n. 5012 del 04/12/2018 - dep. 01/02/201, non massimata) ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in forza di considerazione diversa: il non avere approfondito il tema dell'identificazione dell'autore della manomissione da parte dell'imputato «pur risultando comprovato che il predetto era subentrato nel contratto di fornitura stipulato dal precedente intestatario della utenza (enfasi di chi scrive) e che l'Enel non aveva provveduto a sostituire il misuratore di energia elettrica»: ma siffatte peculiarità non risultano ricorrere nel caso di specie, alla luce delle deduzioni contenute in ricorso. 3. Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, appare equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] igliere estensore Il Presidente seppe De M rzo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]