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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46441/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.) e per genericità; in contrasto, inoltre, con l'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione.

L'ingiunzione a demolire, al pari di qualsiasi ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, deve contenere soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza che deve essere eseguita, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché l'oggetto dell'esecuzione con l'indicazione delle opere che in concreto devono essere rimosse e distrutte. (Sez. 3, Sentenza n. 47682 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014 ) Rv. 261166 - 01).

Come riscontrato dall'ordinanza impugnata l'ingiunzione a demolire conteneva gli elementi suddetti.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile, per manifesta infondatezza del motivo (art. 606, comma 3, del cod. proc. pen.) e per genericità; in contrasto, inoltre, con l'interpretazione costante della Suprema Corte di Cassazione. L'ingiunzione a demolire, al pari di qualsiasi ordine di esecuzione emesso dal pubblico ministero, deve contenere soltanto gli elementi necessari per individuare la sentenza che deve essere eseguita, il titolo e l'epoca del commesso reato, nonché l'oggetto dell'esecuzione con l'indicazione delle opere che in concreto devono essere rimosse e distrutte. (Sez. 3, Sentenza n. 47682 del 17/09/2014 Cc. (dep. 19/11/2014 ) Rv. 261166 - 01). Come riscontrato dall'ordinanza impugnata l'ingiunzione a demolire conteneva gli elementi suddetti. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 46441/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris