CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 6 giugno 2026
Cassazione n. 18263/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntroMaior [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pappalardo;controricorrentenonché contro4 [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;intimataavverso la sentenza n. 132/2025 della Corte di appello di Brescia,pubblicata l’11 febbraio 2025Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 maggio 2026dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].Sez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 1Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/20261. ─ È impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appellodi Brescia dell’11 febbraio 2025 con cui è stato respinto il gravameproposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la decisione pronunciata in primogrado dal locale Tribunale. Banco di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., fusasipoi per incorporazione in [OSCURATO:SOCIETA]., aveva convenuto in giudizioavanti al detto Tribunale [OSCURATO:SOCIETA]. affinché venissedichiarata nei propri confronti l'inefficacia ex art. 2901 c.c. dell'atto didotazione di beni in trust datato 16 maggio 2012: con tale atto Martinoimmobiliari di sua proprietà ponendole sotto il controllo di 4Esse Partners, quale trustee. La banca aveva dedotto che l’atto in questioneera suscettibile di revocatoria, posto che Filini, prima del compimentodell'atto dispositivo, si era costituito fideiussore di [OSCURATO:SOCIETA].,dichiarata poi fallita: società di cui era anche amministratore unico; talesocietà era titolare di un conto corrente intrattenuto con Banco diBrescia e quindi con [OSCURATO:SOCIETA], che presentava un saldo negativo.Al giudizio di primo grado e a quello di appello ha partecipatoMaior [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,qualificatasi cessionaria del credito in ragione di una operazione ditrasferimento in blocco ex art. 58 t.u.b..2. — Il ricorso per cassazione consta di due motivi ed è resistitocon controricorso da Maior SPV.3. ― È stata formulata, da parte del Consigliere delegato allospoglio, una proposta di definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis c.p.c.. A fronte di essa, parte ricorrente ha domandato la decisionedella causa. Sono state depositate memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. ― La proposta ha il tenore che segue:«[C]ol primo motivo si oppone la violazione falsa applicazionedegli artt. 111, 115 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 58 t.u.b.;Sez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 2Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026«il motivo appare inammissibile;«la successione nel diritto controverso non determina unaquestione di legittimazione attiva o di legitimatio ad processum, ma unaquestione di merito, attinente alla titolarità del diritto, da esaminare conla decisione sulla fondatezza della domanda (Cass. 28 luglio 2017, n.18775; Cass. 16 marzo 2012, n. 4208);«la questione relativa alla successione della controricorrente nelrapporto controverso è stata definita dalla Corte di appello facendo, perun verso, retta applicazione dei principi di diritto che disciplinano lamateria della c.d. cessione in blocco dei crediti delle imprese bancarie,e, per altro verso, spendendo, con riguardo ai profili di fatto, un’attivitàvalutativa non sindacabile in questa sede;«la Corte territoriale, per quanto qui rileva, ha osservato che: i)Maior SPV aveva prodotto l’estratto della [OSCURATO:PERSONA] in cui si davaderivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldidebitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nelperiodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati‘a sofferenza’ ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n. 272/2008 esegnalati in Centrale dei Rischi ai sensi della circolare della Banca d’Italian. 139/1991»; ii) non era sorta contestazione quanto al fatto che ilcredito dedotto in lite rispondesse ai requisiti specificati nell’avvisopubblicato in [OSCURATO:PERSONA] ed era pacifico, in particolare, che ilcredito era nella titolarità di [OSCURATO:PERSONA]; iii) il creditorientrava nella categoria dei saldi debitori di conto corrente, era statoacceso nel 2009, onde ricadeva nel periodo ricompreso tra gli anni 1960e 2017, e il debitore era stato classificato a sofferenza; iv) ricorrevanoquindi «tutti gli elementi a riscontro dell'inclusione del rapporto di cui ècausa nel perimetro della cessione»;«in caso di cessione dei crediti da parte di una banca ex art. 58t.u.b., la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta UfficialeSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 3Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti «in blocco» èsufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapportioggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singolecategorie consentano di individuarli senza incertezze (tra le tante: Cass.29 dicembre 2017, n. 31188; Cass. 26 giugno 2019, n. 17110; Cass. 10febbraio 2023, n. 4277; Cass. 25 luglio 2023, n. 22409; Cass. 20settembre 2023, n. 26934; Cass. 13 giugno 2024, n. 16526; Cass. 8febbraio 2025, n. 3216; Cass. 17 giugno 2025, n. 16368); restacomunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneitàasseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla streguadi un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità inmancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass.10 febbraio 2023, n. 4277, cit.);«il Giudice distrettuale ha dunque giustamente valorizzato l’avvisodi pubblicazione suddetto ritenendo, poi, che il credito dedotto in causapresentasse, in concreto, connotazioni che lo facevano rientrare, in basealla detta comunicazione, tra i crediti oggetto di trasferimento;«il ricorrente oppone che nella pronuncia non sarebbe fattamenzione della segnalazione del debitore alla [OSCURATO:PERSONA]: la Cortedi merito ha tuttavia precisato che il credito era stato classificato asofferenza, e con ciò ha inteso evidentemente affermare che il creditoin questione era stato anche segnalato come tale; è peraltro daosservare, in via assorbente, che un ipotetico errore in cui fosse incorsala Corte di appello nel ritenere soddisfatte le condizioni indicatenell’avviso della [OSCURATO:PERSONA] inerirebbe al giudizio di fatto e nonsarebbe in questa sede censurabile; infatti, la violazione o falsaapplicazione di legge si risolve nell'erronea interpretazione di una normada parte del giudice che ha emesso la sentenza impugnata (Cass. 15dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007 n. 22348), mentrel'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta,Sez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 4Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026mediante le risultanze di causa, inerisce alla tipica valutazione delgiudice di merito (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre2017, n. 24155);«quanto alla deduzione secondo cui la Corte di appello avrebbeimpropriamente valorizzato la qualificazione del credito come asofferenza, in assenza di allegazione e di prova al riguardo, valeosservare quanto segue: l’assunto per cui l’odierna controricorrente nonavrebbe allegato che il credito era a sofferenza è del tutto carente dispecificità, non avendo il ricorrente riprodotto o riassunto le deduzionisvolte dal Maior SPV per dar ragione della sua successione nel rapportocontroverso (Cass. 19 aprile 2022, n. 12481), né fornito indicazioniquanto alla loro localizzazione nei fascicoli di causa (Cass. 10 dicembre2020, n. 28184); la Corte di merito ha poi ritenuto che i requisiti indicatinella [OSCURATO:PERSONA], tra cui era ricompresa la sofferenza del credito,risultassero pacifici in causa: ebbene, spetta al giudice del meritoapprezzare, nell'ambito del giudizio di fatto, al medesimo riservato,l'esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione (Cass. 7febbraio 2019, n. 3680);«col secondo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazionedell’art. 111 c.p.c.;«il motivo si rivela inammissibile;«esso avrebbe un fondamento giustificativo, sul piano pratico, sefosse da accogliere il primo mezzo: estromessa [OSCURATO:PERSONA],il giudizio di appello non poteva pervenire a una pronuncia di merito ovesi debba escludere il subentro nel credito da parte di Maior SPV: ma si èvisto che la sentenza della Corte di Brescia resiste al primo motivo diimpugnazione; il secondo mezzo è pertanto inammissibile per carenzadi interesse;«il motivo è, peraltro, manifestamente infondato: viene, insostanza, evocato il principio per cui ove il giudizio di impugnazione sisia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienante del dirittoSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 5Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026controverso, ma con la partecipazione del successore a titoloparticolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse algravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbiaaccettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono ipresupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, conconseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parteoriginaria (Cass. 30 agosto 2017, n. 20533): ma tale regula iuris èinapplicabile alla fattispecie in esame, visto che [OSCURATO:PERSONA] stata parte del giudizio di appello, pur restando contumace».2. ― [OSCURATO:PERSONA] reputa condivisibili tali argomentazioni, cheresistono ai rilievi critici formulati dalla parte ricorrente nella suamemoria.Una notazione, anzitutto. Il tono delle considerazioni svolte nellamemoria illustrativa dalla difesa di parte ricorrente, per intensità ecarico valutativo, risulta eccentrico e ingiustificato rispetto ai canoni disobrietà e continenza che devono governare l’argomentazione in un attogiudiziario. La motivazione del presente provvedimento è ovviamenteaffidata a un registro redazionale del tutto differente.3. ― Tanto precisato, va detto che nessuna conclusione ha trattola proposta dalla lista dei crediti tardivamente prodotta: il fatto che «sulpunto la proposta tac[cia] del tutto», come osservato nella memoria diparte ricorrente, pare dunque spiegarsi agevolmente col rilievo per cuidalla documentazione di tale lista, prodotta tardivamente, non è statotratto (né poteva trarsi) alcun argomento a sostegno della fondatezzadell’assunto del subentro di Maior.4. ― La censura basata sulla circostanza per cui detta societàavrebbe omesso di dedurre che il credito ceduto era a sofferenza risultaeffettivamente formulata in violazione del principio di specificità,mancando il motivo di un’illustrazione del contenuto dell’atto con cuil’odierna controricorrente si è costituita in giudizio (giusta l’art. 366, n.4, c.p.c., nel testo novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), per la parte cheSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 6Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026interessa: solo dalla trascrizione, anche selettiva, dell’atto di interventosi sarebbe potuta difatti trarre una qualche precisa indicazione su cosala cessionaria ebbe ad allegare con riguardo all’oggetto della cessione.Peraltro, quanto affermato dall’istante è addirittura smentito dal ricorsoper cassazione, ove è rilevato che in corso di causa «si costituiva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito — dedotto da [OSCURATO:SOCIETA] —nell’ambito di una cessione ‘in blocco’ dei crediti ‘in sofferenza’».Risulta pertanto non efficacemente dedotto, in sede di legittimità,che Maior abbia mancato di allegare specificamente, quale fattocostitutivo del suo diritto al subentro, la condizione di sofferenza riferitaal credito.5. ― Ma, ove pure una puntuale prospettazione in tal senso fossemancata, Maior, costituendosi in giudizio, ha dedotto di esseresubentrata nella posizione di creditrice proprio in forza della cessione inblocco dei crediti di [OSCURATO:PERSONA] (ciò che, come si è visto,nemmeno il ricorrente nega), assumendo, in tal modo, di necessità, cheil credito fosse incluso tra quelli oggetto di cessione e, quindi,possedesse i requisiti contemplati nel relativo contratto, tra cui rientravalo stato di sofferenza dei crediti stessi.6. — Sul piano dell’accertamento giudiziale della cessione delcredito va rilevato che la controricorrente ebbe a produrre al momentodel suo intervento in giudizio (pag. 11 della sentenza impugnata),l’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della detta cessione.Nell’avviso in questione era spiegato che il trasferimento aveva adoggetto «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori,spese, ulteriori danni, indennizzi e quant’altro) di Unione di [OSCURATO:SOCIETA]. derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari ochirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio econto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cuidebitori sono stati classificati ‘a sofferenza’ ai sensi della Circolare dellaBanca d’Italia n. 272/2008 […] e segnalati in ‘Centrale dei Rischi’ aiSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 7Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026sensi della circolare della Banca d’Italia n. 139/1991» (sentenzaimpugnata, pag. 12). La Corte di appello ha poi evidenziato che «non viè stata contestazione sul fatto che il credito in questione risponda airequisiti specificati nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA]».Ora, sul piano generale, in tema di cessione di crediti in blocco exart. 58 t.u.b., stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda ilcredito oggetto del contendere è questione che compete al giudice dimerito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare glielementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi (Cass. 24dicembre 2025, n. 33966); in particolare, resta devoluta al giudice dimerito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell’avviso sullaGazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti«in blocco», alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile insede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. 10 febbraio 2023, n. 4277; in sensoconforme, non massimate in CED, ad es.: Cass. 19 febbraio 2026, n.3785; Cass. 12 febbraio 2026, n. 3115; Cass. 29 dicembre 2025, n.34647).Nel caso in esame, la Corte di merito ha chiaramente inteso chel’avviso riproducesse il contenuto del contratto di cessione, nonspiegandosi, altrimenti, il rilievo, espresso nella sentenza con specificorichiamo a precedenti di questa Corte, secondo cui in casodi cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b.,la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] cherechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti «in blocco» èsufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario,senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapportioggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singolecategorie consentano di individuarli senza incertezze; e nemmeno sispiegherebbe il richiamo della giurisprudenza sopra citata sull’idoneitàasseverativa dell’avviso.Sez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 8Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026Come è spiegato nella proposta, poi, la Corte di appello havalorizzato l’avviso di pubblicazione della cessione ritenendo che ilcredito dedotto in causa presentasse le connotazioni che lo facevanorientrare tra quelli oggetto di trasferimento, e ciò appare pienamenterispondente al contenuto del citato passaggio della sentenza impugnataove si osserva che «non vi è stata contestazione sul fatto che il creditoin questione risponda ai requisiti specificati nell’avviso pubblicato inGazzetta Ufficiale». Tale segmento motivazionale lascia comprenderecome non possa questionarsi del mancato accertamento, da parte dellaCorte territoriale, del fatto che il debitore rientrasse tra quelli«classificati ‘a sofferenza’ ai sensi della Circolare della Banca d’Italia n.272/2008 […] e segnalati in ‘Centrale dei Rischi’ ai sensi della circolaredella Banca d’Italia n. 139/1991»: e ciò perché se non vi è statacontestazione quanto al fatto che il credito possedesse i requisitispecificati nell’avviso pubblicato in [OSCURATO:PERSONA] e se tra talirequisiti vi erano quelli della classificazione e segnalazione a sofferenzadel debitore per la posizione in discorso, ciò significa che nemmenodetta classificazione e detta segnalazione sono state contestate.Dopodiché, va osservato quanto segue: così come resta devolutaal giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa dell’avvisosulla [OSCURATO:PERSONA] che rechi l'indicazione per categorie dei rapporticeduti «in blocco» (onde rientra nel giudizio di fatto l’accertamentovertente sulla circostanza per cui quell’avviso replicherebbe il contenutodel contratto di cessione), la valorizzazione della condotta processualedel debitore ceduto — consistente nel non contestare che siano riferibilial credito dedotto in lite quelle condizioni in cui, in base al detto avviso,devono trovarsi i crediti per essere oggetto del trasferimento — rimaneaffidata al giudice del merito, ed è sottratta al sindacato di legittimità,salvi il vizio motivazionale ex art. 360, n. 4, c.p.c. e l’omesso esame difatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.Sul punto, la decisione della Corte territoriale non è stata fattaSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 9Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026oggetto delle menzionate censure e si mostra dunque inattaccabile.7. — Quanto al secondo motivo, va ribadito quel che è statoosservato nella proposta circa l’ininfluenza degli argomenti spesi dalricorrente sulla sorte del giudizio.Una estromissione dal giudizio della cedente Unione [OSCURATO:SOCIETA] non avrebbe alcuna incidenza sulla controversia una voltaappurato che il procedimento è regolarmente proseguito col cessionario(e cioè col successore nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.), comein concreto è accaduto: la questione non avrebbe rilievo nemmeno aifini delle spese del giudizio, visto che la cedente è restata contumace inappello. Ciò basta a dar ragione del mancato accoglimento del mezzodi censura.Il ricorrente evoca, peraltro, precedenti che non appaionopertinenti: non lo è, in particolare, Cass. 30 agosto 2017, n. 20533(richiamata pure nella memoria), secondo cui ove il giudizio diimpugnazione si sia svolto senza l'evocazione in giudizio dell'alienantedel diritto controverso, ma con la partecipazione del successore a titoloparticolare, allorché il primo abbia dimostrato il suo disinteresse algravame e l'altra parte, senza formulare eccezioni al riguardo, abbiaaccettato il contraddittorio nei confronti del successore, sussistono ipresupposti per l'estromissione tacita dal giudizio dell'alienante, conconseguente perdita della qualità di litisconsorte necessario della parteoriginaria.Ora, in primo luogo, la banca cedente è stata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio di appello e la contumacia, come tale, non èespressiva di alcunché; in secondo luogo, e comunque, il ricorrente hacontestato, col primo motivo di gravame, l’intervento in giudizio dellacessionaria, la quale, a suo avviso, non avrebbe documentatol’avvenuto trasferimento del credito.Il vero è che la giurisprudenza appena richiamata (di cui sonoespressione, ad es., anche Cass. 8 febbraio 2011, n. 3056 e Cass. 17Sez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 10Numero registro generale 6942/2025Numero sezionale 2151/2026Numero di raccolta generale 18263/2026Data pubblicazione 06/06/2026maggio 2010, n. 12035) si è formata per negare che debba farsi luogoa integrazione del contraddittorio con l’alienante quando possa ritenersiche, di fatto, lo stesso è oramai estraneo al giudizio per essere stato difatto estromesso dallo stesso: ma nel caso in esame non è all’evidenzain gioco il litisconsorzio necessario tra parte originaria e successore neldiritto controverso, visto che la cedente, come si è detto, è stata partedel giudizio di appello.8. ― Il ricorso va quindi respinto.9. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Trovano applicazione le statuizioni di cui all’art. 96, comma 3 ecomma 4, c.p.c., giusta l’art. 380-bis, comma 3, c.p.c.. P.Q.MLa Corterigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, infavore della parte controricorrente, delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle speseforfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro200,00, ed agli accessori di legge; condanna parte ricorrente alpagamento della somma di euro 7.000,00 in favore di partecontroricorrente; condanna parte ricorrente al pagamento dell’ulterioresomma di euro 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende; ai sensidell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per ilricorso, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª SezioneCivile, in data 13 maggio 2026.Il PresidenteMauro Di MarzioSez. I – RG 6942/2025camera di consiglio 13.5.2026 11