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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13073/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24.11.2022 della Corte di appello sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui all'epigrafe, la Corte di appello di Sassari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Sassari del 20.12.2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato ex art. 2 comma 1 L. 638/83.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione.

3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge per mancata rilevazione della intervenuta prescrizione del reato da parte della Corte di appello, che si sarebbe consumata alla data del 16 aprile 2022 o, al più, al 16.8.2022.

4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 bis del Dlgs. 211/04, in quanto essendo intervenuta diffida ad adempiere dell'Inps dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società del ricorrente, lo stesso non risultava più rappresentante legale della società medesima.

Risultando rappresentante legale il curatore fallimentare, cui competevano, quindi, tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e tributari.

Si aggiunge che parte dei contributi contestati sarebbero riferibili al periodo di già intervenuto fallimento.

5. Il primo motivo è fondato.

Alla data della sentenza impugnata i reati erano prescritti al più tardi alla data del luglio 2022.

6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza del 24.11.2022 della Corte di appello sez. dist. di Sassari; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione. lette le conclusioni del difensore avv.to [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza di cui all'epigrafe, la Corte di appello di Sassari, adita nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava la sentenza del tribunale di Sassari del 20.12.2016 con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato ex art. 2 comma 1 L. 638/83. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] mediante il proprio difensore, deducendo due motivi di impugnazione. 3. Con il primo, deduce vizi di violazione di legge per mancata rilevazione della intervenuta prescrizione del reato da parte della Corte di appello, che si sarebbe consumata alla data del 16 aprile 2022 o, al più, al 16.8.2022. 4. Con il secondo deduce vizi di violazione di legge in relazione all'art. 1 comma 1 bis del Dlgs. 211/04, in quanto essendo intervenuta diffida ad adempiere dell'Inps dopo l'intervenuta dichiarazione di fallimento della società del ricorrente, lo stesso non risultava più rappresentante legale della società medesima. Risultando rappresentante legale il curatore fallimentare, cui competevano, quindi, tutti gli adempimenti fiscali, previdenziali e tributari. Si aggiunge che parte dei contributi contestati sarebbero riferibili al periodo di già intervenuto fallimento. 5. Il primo motivo è fondato. Alla data della sentenza impugnata i reati erano prescritti al più tardi alla data del luglio 2022. 6. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza debba essere annullata senza rinvio per intervenuta estinzione dei reati per prescrizione P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Co
Sentenza Cassazione n. 13073/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris