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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 39602/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], in cui conclude per il rigetto del ricorso; lette le memorie presentate dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, in cui insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Kruje il 07/02/2022 e, in subordine, chiede la sospensione dell'estradizione ex art. 709 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di misura cautelare emessa in data 18/12/2020 dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje per il delitto di truffa avendo evitato di restituire un'autovettura presa a noleggio in Albania.

2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati.

2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non accerta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando e gli elementi volti a comprovarli.

Inoltre, rileva che il provvedimento cautelare, emesso in relazione a fatti risalenti al 2017, per il quale si chiede l'estradizione è stato superato dalla sentenza di primo grado, ora definitiva, allegata senza traduzione.

2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale dà atto che la difesa non ha addotto la presenza di condizioni ostative all'estradizione mentre, al contrario, era stata depositata una memoria in cui si allegava la denuncia-querela, sporta nei confronti del ricorrente, attestante l'esistenza di un procedimento penale instaurato in Italia per il medesimo fatto, di cui la Corte di merito non aveva tenuto conto né aveva disposto alcun accertamento.

2.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale si limita a richiamare il principio della doppia incriminazione, a fronte della qualificazione giuridica del fatto come truffa anziché come appropriazione indebita, con i conseguenti effetti in termini sanzionatori visto che l'ordinamento albanese prevede per la truffa una pena da 5 a 10 anni di reclusione mentre per l'appropriazione indebita, all'epoca dei fatti (anno 2017), prevedeva la reclusione fino a 3 anni.

Il ricorso ravvisa anche un contrasto con il principio di legalità e proporzionalità delle pene, garantito dall'art. 25 Cost. in quanto il reato oggetto della domanda di estradizione prevede una sanzione dì gran lunga superiore al massimo previsto dall'omologa fattispecie di reato contemplata nel nostro ordinamento da inquadrare come appropriazione indebita.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso ribadisce quanto già sottoposto all'esame della Corte di appello di Ancona, e non valutato, ovverosia che l'estradando è stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], convive con la propria sorella, ha un contratto a tempo indeterminato, ha una figlia che risiede con la propria madre e che vede tutte le settimane contribuendo al suo mantenimento, ha una relazione sentimentale stabile, cosicché l'estradizione provocherebbe un gravissimo pregiudizio per la sua vita.

3. Il giudizio dì cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020, in mancanza 2 /p, di richiesta nei termini di discussione orale le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso è fondato.

1.1. Premesso che la sentenza impugnata è generica e priva di adeguata motivazione, nonostante le diverse questioni che erano state poste dal ricorrente, la difesa ha allegato in questa sede, unitamente alle memorie difensive, la sentenza di condanna (tradotta anche in italiano), qualificata come irrevocabile, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale dì Kruje il 07/02/2022 per il medesimo reato per il quale è stata emessa la misura cautelare che costituisce titolo estradizionale.

Detta decisione, peraltro pronunciata a seguito di un giudizio a cui l'imputato non ha presenziato (si veda pagina 3 della sentenza tradotta), costituisce un elemento nuovo in virtù del quale risulta indispensabile che la Corte di appello proceda a plurime verifiche: se la misura cautelare emessa in data 18/12/2020 dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje per il delitto di truffa costituisca ancora titolo estradizionale; se ve ne sia uno ulteriore pendente, costituito appunto dalla menzionata sentenza di condanna e, in detto ultimo caso, se vi sia la necessaria nuova richiesta da parte dell'Albania.

La natura preliminare dell'accertamento rende gli altri motivi di ricorso assorbiti.

La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia al fine di colmare le lacune segnalate.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato ad [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], in cui conclude per il rigetto del ricorso; lette le memorie presentate dell'avvocata [OSCURATO:PERSONA], difensore del ricorrente, in cui insiste per l'accoglimento del ricorso, allegando la sentenza di condanna emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Kruje il 07/02/2022 e, in subordine, chiede la sospensione dell'estradizione ex art. 709 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la Corte di appello di Ancona ha dichiarato sussistenti le condizioni per la consegna all'autorità giudiziaria albanese di [OSCURATO:PERSONA], destinatario di misura cautelare emessa in data 18/12/2020 dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje per il delitto di truffa avendo evitato di restituire un'autovettura presa a noleggio in Albania. 2. Avverso la sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, con i motivi di seguito articolati. 2.1. Con il primo denuncia erronea applicazione dell'art. 705 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione in quanto il provvedimento impugnato non accerta l'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dell'estradando e gli elementi volti a comprovarli. Inoltre, rileva che il provvedimento cautelare, emesso in relazione a fatti risalenti al 2017, per il quale si chiede l'estradizione è stato superato dalla sentenza di primo grado, ora definitiva, allegata senza traduzione. 2.2. Con il secondo motivo censura la motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale dà atto che la difesa non ha addotto la presenza di condizioni ostative all'estradizione mentre, al contrario, era stata depositata una memoria in cui si allegava la denuncia-querela, sporta nei confronti del ricorrente, attestante l'esistenza di un procedimento penale instaurato in Italia per il medesimo fatto, di cui la Corte di merito non aveva tenuto conto né aveva disposto alcun accertamento. 2.3. Con il terzo motivo denuncia l'omessa motivazione nella parte in cui la Corte distrettuale si limita a richiamare il principio della doppia incriminazione, a fronte della qualificazione giuridica del fatto come truffa anziché come appropriazione indebita, con i conseguenti effetti in termini sanzionatori visto che l'ordinamento albanese prevede per la truffa una pena da 5 a 10 anni di reclusione mentre per l'appropriazione indebita, all'epoca dei fatti (anno 2017), prevedeva la reclusione fino a 3 anni. Il ricorso ravvisa anche un contrasto con il principio di legalità e proporzionalità delle pene, garantito dall'art. 25 Cost. in quanto il reato oggetto della domanda di estradizione prevede una sanzione dì gran lunga superiore al massimo previsto dall'omologa fattispecie di reato contemplata nel nostro ordinamento da inquadrare come appropriazione indebita. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso ribadisce quanto già sottoposto all'esame della Corte di appello di Ancona, e non valutato, ovverosia che l'estradando è stabilmente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], convive con la propria sorella, ha un contratto a tempo indeterminato, ha una figlia che risiede con la propria madre e che vede tutte le settimane contribuendo al suo mantenimento, ha una relazione sentimentale stabile, cosicché l'estradizione provocherebbe un gravissimo pregiudizio per la sua vita. 3. Il giudizio dì cassazione si è svolto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020, in mancanza 2 /p, di richiesta nei termini di discussione orale le parti hanno depositato le conclusioni in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è fondato. 1.1. Premesso che la sentenza impugnata è generica e priva di adeguata motivazione, nonostante le diverse questioni che erano state poste dal ricorrente, la difesa ha allegato in questa sede, unitamente alle memorie difensive, la sentenza di condanna (tradotta anche in italiano), qualificata come irrevocabile, emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale dì Kruje il 07/02/2022 per il medesimo reato per il quale è stata emessa la misura cautelare che costituisce titolo estradizionale. Detta decisione, peraltro pronunciata a seguito di un giudizio a cui l'imputato non ha presenziato (si veda pagina 3 della sentenza tradotta), costituisce un elemento nuovo in virtù del quale risulta indispensabile che la Corte di appello proceda a plurime verifiche: se la misura cautelare emessa in data 18/12/2020 dal Tribunale del distretto giudiziario di Kruje per il delitto di truffa costituisca ancora titolo estradizionale; se ve ne sia uno ulteriore pendente, costituito appunto dalla menzionata sentenza di condanna e, in detto ultimo caso, se vi sia la necessaria nuova richiesta da parte dell'Albania. La natura preliminare dell'accertamento rende gli altri motivi di ricorso assorbiti. La sentenza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia al fine di colmare le lacune segnalate. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att.
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