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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 00353/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Terni, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile.

Invero il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sufficienti e logiche rese dalla corte territoriale che, sul punto, ha sottolineato l'assenza di una reale ed effettiva condotta collaborativa dell'imputato idonea a escludere una prognosi negativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Perugia che ha confermato la pronuncia con la quale il Giudice dell'udienza preliminare di Terni, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'unico motivo, con il quale si denuncia violazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, è inammissibile. Invero il ricorrente non si confronta con le argomentazioni sufficienti e logiche rese dalla corte territoriale che, sul punto, ha sottolineato l'assenza di una reale ed effettiva condotta collaborativa dell'imputato idonea a escludere una prognosi negativa; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 00353/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris