Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:T:2007:321
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
25 ottobre 2007
Causa T‑27/05
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«Funzionari – Rapporto di evoluzione della carriera – Esercizio di valutazione 2003 – Irregolarità procedurali – Art. 43 dello Statuto – Diritto di essere sentiti – Congedo di malattia – Certificato medico»
Oggetto:
Ricorso diretto ad ottenere l’annullamento dell’esercizio di valutazione relativo al periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2003
e, in subordine, l’annullamento della decisione 4 maggio 2004 relativa alla redazione definitiva del rapporto di evoluzione
della carriera di cui è stata oggetto la ricorrente per il periodo interessato.
Decisione:
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 4 maggio 2004, relativa alla redazione definitiva del rapporto di evoluzione della carriera
di cui è stato oggetto la ricorrente per l’esercizio di valutazione 2003, è annullata. [OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
Massime
1.
Funzionari – Ricorso – Atto che arreca pregiudizio – Nozione – Esercizio di valutazione del personale – Esclusione
(Statuto dei funzionari, artt. 90 e 91)
2.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Redazione in assenza di partecipazione dell’interessato
al procedimento
(Statuto dei funzionari, art. 43)
3.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Incapacità del funzionario di partecipare al procedimento
di redazione
4.
Funzionari – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera – Termini di contestazione
(Statuto dei funzionari, art. 43)
1.
Costituiscono atti che possono formare oggetto di ricorso i soli provvedimenti produttivi di effetti giuridici vincolanti
tali da pregiudicare gli interessi del ricorrente modificando, in maniera sensibile, la sua situazione giuridica, e che fissano
definitivamente la posizione dell’istituzione.
Un esercizio di valutazione non costituisce un atto che arreca pregiudizio ai sensi degli artt. 90 e 91 dello Statuto, dato
che non produce alcun effetto giuridico tale da incidere direttamente sugli interessi di un funzionario. L’esercizio in questione
consta di una serie di atti preparatori che sfociano in un rapporto di evoluzione della carriera ma che, rispetto a quest’ultimo,
non producono effetti giuridici nei confronti del ricorrente.
(v. punti 27 e 28)
Riferimento: Tribunale 24 giugno 1993, causa T‑69/92, Seghers/Consiglio (Racc. pag. II‑651, punto 28); Tribunale 28 settembre
1993, cause riunite T‑57/92 e T‑75/92, Yorck von Wartenburg/Parlamento (Racc. pag. II‑925, punto 36), e Tribunale 25 ottobre
2005, causa T‑43/04, Fardoom e Reinard/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑329 e II‑1465, punti 26 e 27)
2.
Un rapporto di evoluzione della carriera non può essere definitivamente adottato senza che al funzionario interessato sia
stata offerta la possibilità di essere utilmente sentito. Infatti, un’irregolarità del procedimento di redazione del rapporto
di evoluzione della carriera, costituita dall’omesso colloquio con il funzionario, colloquio che rappresenta la chiave di
volta del sistema di valutazione, costituisce una violazione del diritto di essere sentiti.
Ne consegue che il fatto che l’autorità che ha il potere di nomina conduca l’intero procedimento di redazione di un rapporto
di evoluzione della carriera e lo concluda nel corso di un periodo durante il quale il funzionario valutato si trovava in
uno stato di incapacità lavorativa totale, e in mancanza di ogni partecipazione di quest’ultimo, costituisce una violazione
del suo diritto di essere sentito e, pertanto, dell’art. 43 dello Statuto.
Questa conclusione non può essere rimessa in discussione per il fatto che non esiste alcuna norma, nelle disposizioni generali
di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], che consenta ad un funzionario che si trovi in congedo
di malattia, ma che abbia accesso al sistema informatico della [OSCURATO:PERSONA], di beneficiare di una sospensione dei termini
al fine di rendere possibile la sua partecipazione al procedimento di redazione del rapporto di evoluzione della carriera.
Anche supponendo che le dette disposizioni generali di esecuzione siano state interpretate correttamente, queste ultime non
possono derogare alle disposizioni dello Statuto e al diritto di essere sentiti.
(v. punti 46-48, 52, 74 e 75)
Riferimento: Tribunale 30 settembre 2004, causa T‑16/03, Ferrer de Moncada/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑261 e II‑1163,
punto 40); Tribunale 14 settembre 2006, causa T‑115/04, Laroche/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I ‑A‑2-173 e II-A-2-845, punto
36), e Tribunale 25 ottobre 2006, causa T‑173/04, Carius/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. FP pagg. I-A-2-243 e II-A-2-1269, punto 69)
3.
Qualora la [OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto che un funzionario, per l’intera durata della redazione del suo rapporto di evoluzione
della carriera, si trovava in uno stato di incapacità lavorativa totale, essa non può validamente contestare, senza fornire
la prova contraria, che il detto funzionario era anche nell’incapacità di espletare i compiti specifici connessi all’esercizio
di valutazione e che tale incapacità lo aveva privato della possibilità di esercitare utilmente il suo diritto di essere sentito.
Questi compiti sono strettamente connessi alle funzioni esercitate dal funzionario sul luogo di lavoro e richiedono essenzialmente
le stesse capacità psicofisiche necessarie allo svolgimento dei suoi compiti quotidiani.
Al riguardo, il fatto che il funzionario valutato abbia aperto i messaggi di posta elettronica relativi alla procedura di
valutazione e abbia avuto accesso al sistema informatico della [OSCURATO:PERSONA] non può essere tale da dimostrare che egli era
in grado di partecipare alla procedura di redazione del rapporto di evoluzione della carriera.
Infatti, la circostanza che egli disponeva delle capacità psicofisiche necessarie per compiere queste operazioni informatiche,
che non implicano alcuna valutazione della sua situazione professionale né di comunicazione con i suoi superiori gerarchici
al fine di salvaguardare i suoi interessi, non può bastare per dimostrare che egli era capace di redigere la sua autovalutazione,
di assistere ad un dialogo o di motivare, come previsto dall’art. 8, n. 9, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43
dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], una domanda di revisione del suo rapporto di evoluzione della carriera.
(v. punti 59, 60, 63 e 65)
Riferimento: Tribunale 26 gennaio 1995, causa T‑527/93, O/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑9 e II‑29)
4.
I termini stabiliti dalle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto, adottate dalla [OSCURATO:PERSONA], per
la contestazione di un rapporto di evoluzione della carriera nelle varie fasi procedurali hanno lo scopo non soltanto di garantire
la buona gestione dei numerosi rapporti di evoluzione della carriera annualmente a carico della [OSCURATO:PERSONA], ma anche di assicurare
che il funzionario valutato benefici di un periodo di riflessione sufficiente per consentirgli, dopo aver consultato il rapporto
di evoluzione della carriera che lo riguarda, di esprimere il suo accordo con quest’ultimo o di contestarlo dinanzi all’autorità
competente. Pertanto, occorre sospendere il termine di cinque giorni lavorativi concesso per la domanda di revisione del rapporto
di evoluzione della carriera in caso di assenza giustificata di un funzionario, al fine di non privarlo del suo diritto ad
un siffatto periodo di riflessione.
(v. punto 68)
Riferimento: Tribunale 15 dicembre 2005, causa T‑154/04, Bauwens/[OSCURATO:PERSONA] (Racc. PI pagg. I‑A‑425 e II‑1933, punti 40 e
42)