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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 marzo 2023

Cassazione n. 00325/2024

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BIZZARO Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e RIZZI Attone ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa in data 02/03/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha applicato ai predetti la pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che gli odierni ricorrenti, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che debba preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa citazione dell'avviso di udienza e della conseguente richiesta di rimessione in termini, formulata dalla difesa del BIZZARO con la memoria depositata, essendo il ricorso avverso la sentenza emessa ex art.599 cod. proc. pen. definito senza formalità di proceduta, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto altresì che debba darsi seguito al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che, in tale ottica interpretativa, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto il BIZZARO lamenta vizi motivazionali relativi all'affermazione di responsabilità e alla misura della pena irrogata, il RIZZI ha proposto un ricorso privo di motivi e il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato censure inammissibili per difetto di interesse, avendo esse ad oggetto la quantificazione della pena riportata in un passaggio motivazionale in misura sensibilmente superiore a quella effettivamente applicata in dispositivo; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba far seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 1/di embre 2023 Il consiglie e e tensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avv. o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; r- [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che BIZZARO Alessandro, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e RIZZI Attone ricorrono per cassazione avverso la sentenza emessa in data 02/03/2023 dalla Corte d'Appello di Brescia, che ha applicato ai predetti la pena concordata con il Procuratore Generale, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.; rilevato che, dalla sentenza impugnata, emerge che gli odierni ricorrenti, nel concordare con il P.G. il trattamento sanzionatorio ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., avevano contestualmente rinunciato ai motivi diversi da quello sulla pena; ritenuto che debba preliminarmente evidenziarsi la manifesta infondatezza dell'eccezione relativa all'omessa citazione dell'avviso di udienza e della conseguente richiesta di rimessione in termini, formulata dalla difesa del BIZZARO con la memoria depositata, essendo il ricorso avverso la sentenza emessa ex art.599 cod. proc. pen. definito senza formalità di proceduta, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; ritenuto altresì che debba darsi seguito al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art.129 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Rv. 272969); Ritenuto che, in tale ottica interpretativa, i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, in quanto il BIZZARO lamenta vizi motivazionali relativi all'affermazione di responsabilità e alla misura della pena irrogata, il RIZZI ha proposto un ricorso privo di motivi e il [OSCURATO:PERSONA] ha formulato censure inammissibili per difetto di interesse, avendo esse ad oggetto la quantificazione della pena riportata in un passaggio motivazionale in misura sensibilmente superiore a quella effettivamente applicata in dispositivo; Ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità debba far seguito la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle knmende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 1/di embre 2023 Il consiglie e e tensore
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