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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 24 febbraio 2022

Cassazione n. 06256/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 15891/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

A .

N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10127/2021 Numero sezionale 360/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 6256/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del 12.

11. 2020 del Tribunale di Roma, che, accogliendo il suo appello, aveva annullato il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 7 codice della strada, per avere circolato in zona ZTL senza esposizione del contrassegno invalidi, compensando le spese del giudizio di primo grado; la sentenza impugnata ha annullato il verbale di contravvenzione sul presupposto che mancasse la prova della mancata esposizione del relativo contrassegno e che l’omessa comunicazione del transito da parte del possessore del contrassegno, prevista dagli artt. 36 e 38 codice della strada non integrava di per sé la violazione contestata, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il rilievo che la suddetta omessa comunicazione costituiva inadempimento del dovere di collaborazione con l’amministrazione; l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 cod. proc. civ., 24 Cost. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione delle spese, assumendo che essa è illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di merito di accoglimento dell’opposizione e che il giudicante non ha considerato che, in sede di comparsa conclusionale, la parte aveva prodotto l’invio all’amministrazione del modulo contenente la richiesta di accesso alla zona a traffico limitato e che essa non era stata contestata dal comune; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che l’adozione della misura di compensazione delle spese giudiziali costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censurabile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, apparendo giustificata dalla considerazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10127/2021 Numero sezionale 360/2022 che la parte non aveva comunicato al comune il proprio accesso nella Numero di raccolta generale 6256/2022zona a Data pubblicazione 24/02/2022 traffico limitato, sulla base dell’evidente premessa che se tale comunicazione, prevista dalla legge, fosse stata posta in essere, l’amministrazione non avrebbe elevato la contestazione o l’avrebbe comunque ritirata; la contestazione in ordine all’omesso esame del documento contenente la descritta comunicazione non ha pregio, risultando dallo stesso ricorso che esso è stato prodotto con la comparsa conclusionale, sicché correttamente esso non è stato considerato trattandosi di produzione tardiva e non ammissibile >>.

Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile il 14 gennaio 2022.

IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10127-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 02438750586; - intimata - avverso la sentenza n. 15891/2020 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 13/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 10127/2021 Numero sezionale 360/2022 Rilevato che: Numero di raccolta generale 6256/2022 Data pubblicazione 24/02/2022 il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: << letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] per la cassazione della sentenza del 12. 11. 2020 del Tribunale di Roma, che, accogliendo il suo appello, aveva annullato il verbale che gli contestava la violazione dell’art. 7 codice della strada, per avere circolato in zona ZTL senza esposizione del contrassegno invalidi, compensando le spese del giudizio di primo grado; la sentenza impugnata ha annullato il verbale di contravvenzione sul presupposto che mancasse la prova della mancata esposizione del relativo contrassegno e che l’omessa comunicazione del transito da parte del possessore del contrassegno, prevista dagli artt. 36 e 38 codice della strada non integrava di per sé la violazione contestata, giustificando la compensazione delle spese del giudizio di primo grado con il rilievo che la suddetta omessa comunicazione costituiva inadempimento del dovere di collaborazione con l’amministrazione; l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 90, 91, 92 e 93 cod. proc. civ., 24 Cost. e 112, 115 e 116 cod. proc. civ., censura la statuizione di compensazione delle spese, assumendo che essa è illogica e contraddittoria rispetto alla decisione di merito di accoglimento dell’opposizione e che il giudicante non ha considerato che, in sede di comparsa conclusionale, la parte aveva prodotto l’invio all’amministrazione del modulo contenente la richiesta di accesso alla zona a traffico limitato e che essa non era stata contestata dal comune; il motivo è manifestamente infondato, tenuto conto che l’adozione della misura di compensazione delle spese giudiziali costituisce esercizio di un potere discrezionale attribuito dalla legge al giudice di merito, censurabile nel giudizio di cassazione sotto il solo profilo della illogicità o palese contraddittorietà della motivazione (Cass. n. 17816 del 2019; Cass. n. 24502 del 2017; Cass. n. 15317 del 2013) e che, nel caso di specie, la motivazione adottata non è affatto illogica o contraddittoria, apparendo giustificata dalla considerazione F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . 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Considerato che: il Collegio condivide la proposta del Relatore; il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile; nulla va statuito sulle spese, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater d.p.r. n. 115 del2002 per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2 Sezione Civile il 14 gennaio 2022. IL PRESIDENTE [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P
Sentenza Cassazione n. 06256/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris