CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 17045/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Messinavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha conclusochiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.Il ricorso è stato trattato in modalità cartolare.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina inepigrafe indicata, che ha confermato la condanna alla pena di sei mesi di reclusionepronunciata dal Tribunale di Patti nei suoi confronti il 16 febbraio 2023 per il reato di cui agliartt. 110, 81, comma 2, 316-ter cod. pen.È stata disposta la confisca dei beni di cui lo stesso ha la disponibilità per un valorecorrispondente alla somma di euro 36.801,77.L'imputato è stato ritenuto responsabile di avere percepito tale importo, in concorsocon [OSCURATO:PERSONA], materialmente riscuotendo dall’INPS, quale delegato, i ratei mensilidell’assegno sociale dal 2009 al 2016, ratei ai quali la predetta non aveva più dirittoessendosi trasferita all’estero, ed omettendo di comunicare la perdita del requisito dellaresidenza in Italia, necessario per l'erogazione delle dette prestazioni assistenziali.2. Il ricorso è affidato a quattro motivi.2.1. Con il primo, il ricorrente denuncia mancanza di motivazione in ordine al primomotivo di appello, relativo alla insussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reatocontestato.In particolare, la difesa aveva evidenziato che la domanda di assegno era statapresentata dalla [OSCURATO:PERSONA], zia del [OSCURATO:PERSONA] – mai sottoposta a procedimento penale - nel 2005,epoca in cui, ai fini del conseguimento del sussidio, non era richiesto il requisito dellaresidenza in Italia da almeno dieci anni, siccome introdotto solo dall’art. 20 del d.l. 25 giugno2008, n. 112.[OSCURATO:PERSONA], pur essendo emigrata in Venezuela nel mese di agosto 2005, era tornataperiodicamente in Italia e, fino all’anno 2008, aveva legittimamente percepito le relativeprestazioni assistenziali. [OSCURATO:PERSONA] era stato delegato all’incasso dei ratei in tale anno e si eralimitato a consegnare le somme riscosse nelle mani della sorella di [OSCURATO:PERSONA], GiuseppaLatella, ovvero direttamente della beneficiaria, nelle rare occasioni nelle quali la medesimafaceva ritorno in Italia.Sul piano dell’elemento soggettivo, l’assenza di dolo sarebbe comprovata dallamancata riscossione di diversi ratei pensionistici.Rispetto a tali deduzioni, la sentenza di appello aveva acriticamente richiamato, insenso adesivo, i contenuti della sentenza di primo grado. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge per avere laCorte territoriale ritenuto integrato il reato di cui all’art. 316-ter cod. pen. in mancanza di unelemento costitutivo della fattispecie, posto che, a carico di [OSCURATO:PERSONA], mero delegatoall’incasso del sussidio, non era configurabile alcun obbligo comunicativo della residenza,ovvero della dimora effettiva della beneficiaria.2.3. Con il terzo motivo si deduce mancanza di motivazione quanto alla sussistenzadell’elemento soggettivo del reato, attesa l’inconsapevolezza, da parte del ricorrente, dellanon spettanza alla sua congiunta dell’assegno, non potendosi trarre diverse conclusioni dalleaffermazioni dubitative rese dallo stesso nel corso dell’esame. Erroneamente i Giudici dimerito avevano desunto tale consapevolezza dalla attività professionale dallo stesso svolta,di cogestione di un patronato, posto che si trattava di una società di servizi, essenzialmentededita alla assistenza fiscale. 2.4. Con l’ultimo motivo la difesa deduce l’estinzione del reato per prescrizione,maturata successivamente alla lettura del dispositivo da parte della Corte di appello, maprima del deposito della motivazione.3. Il procedimento si è svolto in forma cartolare, non essendo stata formulata richiestadi trattazione scritta. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che di seguito si espongono.2. Va esaminato, in ordine logico, il quarto motivo.Il reato è contestato da settembre 2009 fino al 1 agosto 2016, coincidendo ilmomento consumativo con l’ultima delle effettuate riscossioni, trattandosi di reato aconsumazione prolungata (Sez. 6, n. 10790 del 08/01/2021, Caruso, Rv. 281084 – 01).Viene in rilievo ratione temporis il regime prescrizionale previsto dalla legge 5dicembre 2005, n. 251, nella sua originaria formulazione. Al termine ordinario di sei anni,operante ai sensi dell’art. 157 cod. pen. in ragione del massimo edittale stabilito dall’art. 316-ter cod. pen., prolungato fino a sette anni e sei mesi per effetto degli atti interruttivi, devonoaggiungersi 60 giorni di sospensione per il legittimo impedimento del difensore all’udienzadel 20 gennaio 2022, sicché detto termine è venuto a scadere in data 1 aprile 2024, ossiadopo la lettura del dispositivo della sentenza di appello, ancorché prima del deposito dellamotivazione.Correttamente la Corte di appello non ha rilevato la causa estintiva invocata dalladifesa, in applicazione del pacifico principio di diritto in forza del quale, ai fini del computodella prescrizione, rileva il momento della lettura del dispositivo della sentenza di condanna,che rende la decisione non più modificabile in relazione alla pretesa punitiva, e non quellosuccessivo di deposito della motivazione, che contiene soltanto l'esposizione dei motivi infatto e in diritto sui quali la decisione è fondata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593 – 02; Sez. 7, n. 38143 del 13/02/2014, Foggetti, Rv. 262615 – 01).3. L’avvenuto decorso del termine prescrizionale successivamente alla sentenza disecondo grado non esime, tuttavia, questa Corte dal valutare gli ulteriori motivi proposti.Deve anzitutto verificarsi se essi siano ammissibili, atteso che l’inammissibilità,inidonea a costituire un valido rapporto di impugnazione, non consente di rilevare edichiarare le cause di non punibilità del reato a norma dell’art. 129 cod. proc. pen. e, dunque,anche la prescrizione(cfr. Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164; Sez. U, n.32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266) 4. Ritiene il Collegio che le ulteriori censure non raggiungano la soglia dellaammissibilità perché riproducono, in buona sostanza, i motivi dedotti in appello, omettendodi confutare efficacemente, in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali essinon sono stati accolti ( si veda, al riguardo, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521– 01), ovvero perché manifestamente infondate. 5. Il primo e il secondo motivo, inerenti alla esistenza degli elementi costitutivioggettivi del reato, sono strettamente connessi e possono essere trattati congiuntamente.Entrambi sono aspecifici e reiterativi. 5.1. In fatto deve premettersi che, secondo le conformi ricostruzioni dei Giudici dimerito, la richiesta di assegno sociale è stata avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nel 2005, in unperiodo in cui, rientrata dal Venezuela, ove era emigrata, aveva formalmente fissato lapropria residenza nel comune di Acquadolci, per ripartire nuovamente per l’estero. Solo nel2008 ella ha conferito delega al ritiro dei ratei mensili al nipote [OSCURATO:PERSONA] e si è, inseguito, ancora una volta trasferita all'estero. 5.2. In ordine al quadro normativo di riferimento, va rilevato che l’erogazione dellamisura, introdotta dall’art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, in sostituzione della pensionesociale, nel contesto di una riforma complessiva del sistema pensionistico obbligatorio ecomplementare, è subordinata al requisito della residenza in Italia del fruitore.Il comma 6 dell’art. 3 cit. prevede che «l'assegno è erogato con carattere diprovvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entroil mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamentepercepiti». Il carattere di provvisorietà implica la necessità che il requisito della residenza in Italia,essenziale per il riconoscimento della misura (al pari del requisito reddituale), permanga neltempo ai fini del suo mantenimento.A tal fine compete all'INPS, ente erogatore, disporre verifiche periodiche.Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, sia pur in relazione a diversacategoria di beneficiari, la erogazione dell’assegno sociale presuppone, dunque, l’attualitàdella residenza in Italia (Sez. 6, n. 43554 del 30/06/2021, Maggi, Rv. 282264 - 01).Per effetto dell’art. 20, comma 10, d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge6 agosto 2008, n. 133, – con decorrenza dal 1 gennaio 2009 –l'assegno sociale può esserecorrisposto agli aventi diritto a condizione che «abbiano soggiornato legalmente, in viacontinuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale». Dalla data suindicata l’erogazione dell’assegno è dunque subordinata all’ulteriorerequisito del soggiorno protratto in Italia per almeno dieci anni.5.3. Contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, il fatto che tale requisito aggiuntivonon fosse previsto alla data della originaria richiesta dell’assegno da parte di [OSCURATO:PERSONA], nel2005, non rileva ai fini della decisione impugnata.Presupposto della incriminazione non è la mancanza, in capo alla beneficiaria, delrequisito del soggiorno almeno decennale, alla data della presentazione della richiesta,bensì il prerequisito – imprescindibile per la configurabilità del reato - della residenza stessain Italia; residenza che, nella ricostruzione operata dai Giudici di merito - con una c.d. doppiaconforme e con i conseguenti limiti alla deducibilità del vizio di travisamento probatorio – nonera effettiva già nel 2005, essendo la richiedente in precedenza emigrata in Venezuela.Come precisato nella circolare INPS n. 105 del 2008, la residenza, al pari del requisitoreddituale e del requisito della cittadinanza (o, in alternativa, per i cittadini extracomunitari ocomunitari, del possesso dell’idoneo titolo di soggiorno), rappresenta, dunque, un elementocostitutivo del diritto alla prestazione economica. A tali fini – si è ulteriormente puntualizzato -non è tuttavia sufficiente la residenza anagrafica, ma occorre la residenza effettiva,assumendo preminente rilievo il rapporto tra il soggetto richiedente la prestazione ed ilterritorio in cui vive.Tale requisito, solo formalmente esistente al momento della richiesta avanzata daRosina [OSCURATO:PERSONA], era certamente venuto meno nelle annualità successive, in cui labeneficiaria, nuovamente allontanatasi dal territorio, si limitava a soggiornarvi solo per breviperiodi; e certamente non sussisteva nel momento in cui il ricorrente è stato dalla stessainvestito, con delega, della riscossione dei ratei mensili. L’addebito è, invero, perimetrato al periodo successivo al 2009, in cui la residenzaeffettiva della richiedente in Italia non era pacificamente più in essere. 5.4. L’ulteriore doglianza, vertente sulla assenza di prova di un contributocausalmente rilevante alla realizzazione del reato, è a sua volta reiterativa e manifestamenteinfondata.I Giudici di merito hanno evidenziato che l’apporto di [OSCURATO:PERSONA] è consistito non solonella materiale riscossione del sussidio, che egli mensilmente eseguiva presso l’ufficiopostale (sia pure per consegnarlo alla beneficiaria, le rare volte che era presente in Italia, oalla sorella di lei), ma, soprattutto, nelle attestazioni che egli rendeva sulla effettività dellaresidenza dell’avente diritto in Italia, essenziali ai fini delle riscossioni. Non si evidenziano lacune probatorie sul punto, avendo la Corte territorialeespressamente menzionato la documentazione relativa ai singoli pagamenti emessi daPoste [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.Ma nemmeno si ravvisano lacune motivazionali, avendo su tali basi i Giudici di meritorazionalmente fondato l’inferenza che l'imputato abbia concorso, mediante la presentazionedi dichiarazioni o di documenti attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione diinformazioni dovute, alla percezione indebita delle prestazioni assistenziali, ad essa offrendoun decisivo contributo sul piano causale.Secondo un collaudato modulo operativo, il mendacio era volto ad asseverare ipresupposti richiesti dalla normativa, occultando una condizione (l’assenza di residenzaeffettiva) ostativa alla erogazione del beneficio.Del tutto privo di pregio il rilievo che il ricorrente non avesse alcun obbligocomunicativo, posto che la dichiarazione sostitutiva o comunque l’attestazione sullasussistenza dei requisiti erano specificamente richieste allo stesso come delegato.A nulla rileva, al fine di escludere la responsabilità del ricorrente, il fatto che non siastata imputata - nel presente procedimento, a quanto è dato conoscere - la beneficiaria. 5.5. Venendo alla doglianza relativa alla mancanza di risposta alle deduzioni difensiveformulate in appello, si è osservato da questa Corte che nella motivazione della sentenza ilgiudice del gravame non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzionidelle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendoinvece sufficiente che, anche attraverso una loro valutazione globale, spieghi, in modo logicoe adeguato, le ragioni del suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fattodecisivo (Sez. 6, n. 34532 del 22/06/2021, Depretis, Rv. 281935 – 01; Sez. 6, n. 49970 del19/10/2012, Muià, Rv. 254107 - 01). Ne consegue che, in tal caso, debbono considerarsiimplicitamente disattese le eccezioni difensive che, anche se non espressamente confutate,siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (nella stessa prospettiva si èaffermato da Sez. 2, n. 9242 del 08/02/2013, Reggio, Rv. 254988 che, in sede di ricorso percassazione per vizio di motivazione, la denunzia di minime incongruenze argomentative ol'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinareuna diversa decisione, ma che non siano inequivocabilmente munite di un chiaro carattere didecisività, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituiscevizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolatidal contesto, poiché è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento siacontestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementimedesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza logica dell'impiantoargomentativo della motivazione6. Il terzo motivo di ricorso, afferente all’elemento soggettivo della fattispecie, èanch’esso ripetitivo di doglianze già proposte e respinte con motivazione non illogica.La Corte di merito ha precisato come non valga ad elidere il dolo l’omessa percezionedi alcuni ratei pensionistici, in considerazione del loro limitato numero (pari a sei o sette,nell’arco di oltre sei anni) e delle causali riferite dal ricorrente, riconducibili alla presenzadella delegante in Italia e, dunque, all’implicito convincimento che ella vi provvedesseautonomamente, ovvero a situazioni di contingente impedimento del medesimo delegato. Senza discrasie sul piano logico si è argomentato che, a suffragare la esistenzadell’elemento soggettivo rilevano, non solo il vincolo di parentela con la fruitrice (e dunque laconoscenza certa della sua mancanza di residenza effettiva in Italia), ma anche ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] in sede di esame, relative alle ragioni per le quali gli era stataconferita delega (in seguito a domande “scomode” rivolte da parte dell’operatore di sportellodi [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. alla sorella di lui, inizialmente incaricata della riscossione medianteaccredito di un conto corrente cointestato).Tali elementi sono stati vieppiù ritenuti significativi alla luce della specificaprofessionalità del ricorrente, derivante dalla cogestione di un patronato o comunque di unasocietà di servizi, ancorché in prevalenza dedita alla assistenza fiscale. In ogni caso, se anche egli si fosse determinato a sottoscrivere le dichiarazionisostitutive sulla residenza in Italia di [OSCURATO:PERSONA] in forza dell’erroneo convincimento chealla stessa spettasse il diritto alla percezione dell’assegno, si verterebbe in ipotesi di erroresu un elemento normativo della fattispecie – la norma extrapenale relativa al presuppostoper l’accesso alla prestazione - che si risolve in errore di diritto inescusabile.7. Alla luce della inammissibilità dei motivi residui di ricorso, non può operare la causaestintiva della prescrizione.8. Consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali nonché della somma, determinata in via equitativa nella misura dieuro tremila, in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nelladeterminazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 10/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSTEFANIA [OSCURATO:PERSONA]