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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:520
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Edizione provvisoria

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

del 25 giugno 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 196/25 [OSCURATO:PERSONA] europea contro

[OSCURATO:PERSONA]

« Procedimento per inadempimento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Estrazione di torba in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura – Degrado di habitat torbosi protetti – Obbligo di ripristino degli habitat degradati – Valutazione dell’incidenza dell’estrazione di torba rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 »

I. Introduzione

1. Esistendo in [OSCURATO:PERSONA] molte torbiere, la torba è tradizionalmente oggetto di un intenso sfruttamento.

Nel contempo, per determinati habitat torbosi la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) ha peraltro imposto l’istituzione di aree protette, denominate siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, con conseguente obbligo di cessazione dell’estrazione della torba nei siti medesimi.

2. Nel presente procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] europea contesta all’[OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato misure sufficienti per impedire l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ripristinare le aree compromesse dall’attività estrattiva non impedita.

In particolare, tale profilo offre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri a seguito di una violazione del diritto dell’Unione.

Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe recepito e applicato in misura insufficiente anche le disposizioni relative alla valutazione degli effetti di piani e progetti sui siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 per quanto concerne l’estrazione della torba.

II. Contesto normativo

3. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri propongano alla [OSCURATO:PERSONA], entro il 10 giugno 1995, i siti potenzialmente idonei a essere designati come aree protette: «1.

In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva [(avvenuta il 10 giugno 1992)], contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)».

4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] elabora, sulla base di tali proposte, un elenco dei siti di importanza comunitaria (siti [OSCURATO:PERSONA] 2000).

Dal momento in cui un sito sia stato incluso dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale elenco, lo Stato membro interessato lo designa, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile, ma non oltre il termine massimo di sei anni.

Inoltre, a decorrere dalla sua iscrizione nell’elenco, il sito è soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

5. L’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] disciplina la protezione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000: «2. [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

3. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica.

4. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di [OSCURATO:PERSONA] 2000 sia tutelata.

Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate. (…)».

6. L’allegato I della direttiva [OSCURATO:PERSONA] comprende, tra l’altro, i tipi di habitat «*Torbiere alte attive» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110, prioritario), «Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7120) e «Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto)» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130).

III. Fatti e procedimento precontenzioso

7. [OSCURATO:PERSONA] esistono numerosi siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 nei quali sono protetti habitat torbosi, in particolare le torbiere alte (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e le torbiere di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130).

8. Le torbiere alte sono torbiere acide e povere di nutrienti, alimentate principalmente dalle precipitazioni atmosferiche.

Il livello dell’acqua si trova generalmente al di sopra della falda freatica circostante.

La vegetazione è caratterizzata durante tutto l’anno da vistosi rilievi, ricchi di colori, costituiti da sfagni ( Sphagnum ), che consentono la crescita della torbiera ( 3 ).

Le torbiere alte attive costituiscono un tipo di habitat prioritario; tuttavia, anche le torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale rientrano tra i tipi di habitat che devono essere protetti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

9. Nel 2004 la [OSCURATO:PERSONA] designava 48 siti di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere alte attive e torbiere alte degradate ( 4 ).

Nel 2008 e nel 2018 venivano aggiunti, rispettivamente, altri cinque ( 5 ) e nove ( 6 ) siti.

Attualmente, in [OSCURATO:PERSONA] si trovano complessivamente 55 siti di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere alte attive e degradate, nonché sette siti contenenti esclusivamente torbiere alte degradate.

10. Le torbiere di copertura consistono in vaste aree o paesaggi torbosi situati su terreni pianeggianti o in pendenza, caratterizzati da uno scarso drenaggio superficiale e da un clima oceanico ad elevata piovosità, tipico dell’ovest e del nord della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA].

Anche in questi habitat gli sfagni svolgono un ruolo essenziale, ma la presenza di specie appartenenti alla famiglia delle Cyperaceae è maggiore rispetto alle torbiere alte ( 7 ).

Le torbiere di copertura attive costituiscono un tipo di habitat prioritario.

11. Nel 2004 ( 8 ) la [OSCURATO:PERSONA] designava 54 siti irlandesi di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere di copertura; nel 2008 ( 9 ) veniva aggiunto un ulteriore sito.

12. A partire dal 2008 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un esame dell’attività di estrazione della torba in tali siti.

Una valutazione dello stato di conservazione dell’habitat «torbiera alta attiva» evidenziava che, nel corso di circa dieci anni, la superficie di tale habitat prioritario in [OSCURATO:PERSONA] si era significativamente ridotta.

13. Conseguentemente, il 28 gennaio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] invitava l’[OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 258 TFUE e, il 17 giugno 2011, trasmetteva allo Stato membro medesimo un parere motivato.

14. Successivamente avevano luogo contatti regolari tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].

Tuttavia, ritenendo insoddisfacenti le misure adottate dalle autorità irlandesi, la [OSCURATO:PERSONA] notificava allo Stato membro medesimo, in data 29 settembre 2022, un parere motivato complementare, concedendo un ultimo termine di due mesi, sino al 29 novembre 2022, per porre fine alla lamentata violazione del diritto dell’Unione.

15. Il 10 marzo 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto il presente ricorso, chiedendo, in sostanza, che la Corte voglia, (1) dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA]

a) non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta protetti ( 10 ) e degli habitat della torbiera alta degradati, derivante da attività connesse all’estrazione della torba tuttora in corso, come accertato da ultimo nella stagione estrattiva del 2023, nei siti elencati nell’allegato I, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA];

b) non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta protetti e degli habitat della torbiera alta degradati, derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti elencati nell’allegato II durante i periodi ivi indicati, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA];

c) non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera di copertura protetti, derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti elencati nell’allegato III-A, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA];

d) non avendo garantito il ripristino delle aree danneggiate a seguito dei pregiudizi subiti da tutti i siti di importanza comunitaria esistenti e designati per la protezione degli habitat della torbiera alta, della torbiera alta degradata e della torbiera di copertura, verificatisi nel periodo successivo alla data in cui i siti medesimi avrebbero dovuto essere proposti per tale designazione, ossia il 10 giugno 1995, oppure, in via subordinata, dalla data in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha formalmente proposto alla [OSCURATO:PERSONA] ciascun sito ai fini di tale designazione, ha violato la direttiva [OSCURATO:PERSONA], come interpretata dalla Corte;

e) non avendo sottoposto a controllo l’attività di estrazione della torba, fino alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, nei siti di importanza comunitaria contenenti torbiere alte e torbiere alte degradate elencati nell’allegato IV, ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA];

f) quanto alle attività di controllo connesse all’estrazione di torba destinata alla combustione domestica in tutti i siti di importanza comunitaria contenenti torbiere di copertura elencati nell’allegato V, ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA];

g) non ha istituito, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, per i siti contenenti torbiere di copertura elencati nell’allegato VI, un regime di controllo conforme all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], volto a disciplinare l’estrazione della torba, compresa quella effettuata per finalità diverse dall’uso privato, ed è conseguentemente venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; nonché (2) condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese.

16. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, (1) respingere il ricorso e (2) condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.

17. Le parti hanno presentato osservazioni scritte.

La Corte, ritenendo di essere sufficientemente edotta per statuire, ha deciso, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di non tenere un’udienza di discussione.

IV. Analisi giuridica

18. [OSCURATO:PERSONA] contesta all’[OSCURATO:PERSONA], in relazione a un elevato numero di siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura, una triplice violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta, in primo luogo, del divieto di degrado previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 (v. infra , sezione A); in secondo luogo, dell’obbligo di ripristinare gli habitat deteriorati (v. infra , sezione B); e, in terzo luogo, dell’obbligo di garantire l’esistenza di regimi di protezione connessi all’autorizzazione di piani e progetti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 (v. infra , sezione C).

A. Divieto di degrado ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]

19. La domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso suscita prima facie l’impressione, a fronte dell’elencazione di un gran numero di siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, che l’Istituzione intenda censurare il degrado di tali siti conseguente all’estrazione della torba.

Tale impressione è tuttavia erronea.

20. [OSCURATO:PERSONA] richiama, piuttosto, tali siti a titolo di prova del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adottato opportune misure per impedire il degrado degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura causato dall’estrazione della torba.

21. Pertanto, non si pone neppure la questione se, nell’ambito della domanda formulata al punto 1), lettera b), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] possa censurare attività di estrazione della torba in determinati siti cessate anteriormente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

Anche tali attività vengono, infatti, richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente a titolo di elementi probatori a sostegno della tesi secondo cui le misure di protezione adottate in [OSCURATO:PERSONA] sarebbero insufficienti.

1. Ricevibilità

22. Considerati sotto tale profilo, gli argomenti sollevati dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la ricevibilità della domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso non possono trovare accoglimento.

23. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, infatti, che l’esposizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ambigua e non indicherebbe in modo coerente e preciso il fondamento delle pretese omissioni contestate allo Stato membro.

Non risulterebbe chiaramente quali siano i siti interessati né per quali ragioni si ritenga che non siano state adottate opportune misure per impedire il degrado di ciascun sito.

Si farebbe riferimento a «vari» siti, il cui numero varierebbe e la cui descrizione sarebbe imprecisa.

Inoltre, il ricorso non esporrebbe con il grado di precisione richiesto in qual modo gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] siano collegati ai singoli siti indicati nelle conclusioni del ricorso e possano costituirne il fondamento.

24. Isolatamente considerata, la motivazione del ricorso non consente effettivamente di individuare con precisione i siti cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce.

Tuttavia, se tale motivazione viene letta congiuntamente alla domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso stesso, nonché agli allegati corrispondenti delle presenti conclusioni, i siti interessati e il periodo in cui si sarebbero verificate le violazioni risultano chiaramente individuati.

L’allegato A.2 del ricorso precisa ulteriormente le censure riferite ai singoli siti.

25. Ciò appare sufficiente per consentire la valutazione degli argomenti dell’Istituzione.

26. La questione relativa alla misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] debba individuare le opportune misure idonee a prevenire il degrado dei siti non attiene alla ricevibilità del ricorso, bensì alla sua fondatezza nel merito.

27. A parere dell’[OSCURATO:PERSONA], l’irricevibilità si estenderebbe alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esteso il ricorso anche a fatti verificatisi nel 2023, ossia in un periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato.

28. È ben vero che, ai fini della valutazione di un ricorso per inadempimento, l’esistenza dell’inadempimento lamentato dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato ( 11 ).

Tuttavia, fatti verificatisi successivamente possono anch’essi consentire di trarre conclusioni circa la situazione esistente alla scadenza di tale termine ( 12 ), in particolare quando siano della medesima natura di quelli considerati nel parere motivato e costituiscano uno stesso comportamento ( 13 ).

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] contesta, per tutti i periodi considerati, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia impedito l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati, si tratta di fatti della medesima natura.

29. Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti della domanda di cui al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso devono essere respinte.

2. Fondatezza

30. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, ossia nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie.

31. In forza dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo si applica non appena la [OSCURATO:PERSONA] iscrive un sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria.

Per la maggior parte dei siti menzionati nelle domande della [OSCURATO:PERSONA], tale data corrisponde al 7 dicembre 2004; alcuni siti, tuttavia, sono stati inclusi nell’elenco soltanto il 12 dicembre 2008 o il 14 dicembre 2018. a) Il degrado degli habitat torbosi causato dall’estrazione della torba

32. L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce che l’estrazione della torba e le connesse attività di drenaggio possono compromettere l’integrità dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione degli habitat della torbiera alta.

33. [OSCURATO:PERSONA] spiega tale fenomeno osservando che, affinché una torbiera alta attiva possa mantenersi, il livello medio dell’acqua deve rimanere per la maggior parte dell’anno in prossimità della superficie o al di sopra di essa.

Tuttavia, le torbiere alte vengono drenate per preparare l’estrazione della torba.

L’attività estrattiva in quanto tale provoca poi ulteriori danni.

Tali interventi compromettono l’integrità idrologica delle torbiere alte e determinano un abbassamento della falda acquifera, che a sua volta provoca fessurazioni, degrado, cedimenti e disgregazione dello strato torboso.

Inoltre, tali operazioni possono esporre la torba all’aria a seguito dell’abbassamento del livello dell’acqua.

Di conseguenza, il materiale vegetale morto contenuto nella torba inizia a decomporsi, liberando nell’atmosfera anidride carbonica e altri gas.

Queste alterazioni della struttura e delle funzioni della torbiera alta comportano la perdita delle sue peculiari caratteristiche ecologiche.

34. Sebbene le parti non discutano espressamente del degrado delle torbiere di copertura causato dall’estrazione della torba, considerazioni analoghe valgono, in linea di principio, anche per tale tipo di habitat.

Pertanto, questa forma di degrado costituisce il fondamento implicito della controversia relativa all’adeguatezza delle misure di protezione delle torbiere di copertura e non è oggetto di contestazione inter partes .

Essa risulta, inoltre, documentata anche nelle relazioni pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ).

35. Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] impone all’[OSCURATO:PERSONA] di adottare opportune misure per impedire l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, ai fini della protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura. b) Le misure di protezione adottate dall’[OSCURATO:PERSONA]

36. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver adottato misure sufficienti per adempiere a tale obbligo.

A tal fine, essa avrebbe combinato incentivi finanziari destinati a compensare i tradizionali estrattori di torba con un regime di autorizzazione dell’attività estrattiva, un’efficace attività di applicazione e di vigilanza dei divieti di estrazione, il supporto scientifico e la realizzazione di progetti di rinaturalizzazione.

37. L’idoneità di tali misure sarebbe dimostrata dal fatto che, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ossia il 29 novembre 2022, l’estrazione della torba sarebbe stata completamente cessata nel 73% delle zone speciali di conservazione designate per la protezione delle torbiere alte (45 siti su 62) e che il numero delle particelle oggetto di estrazione si sarebbe ridotto dell’82% nei diciannove anni intercorsi dal 2003.

Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che un numero limitato di soggetti continui a estrarre illegalmente torba in pochi siti, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, non dimostrerebbe l’insufficienza delle misure adottate.

Per tale ragione, diversamente da quanto risultava nelle precedenti relazioni irlandesi, nella relazione relativa al 2025 redatta ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] lo stato di conservazione dei due tipi di habitat della torbiera alta non sarebbe più qualificato come «sfavorevole, scadente e in peggioramento», bensì come «sfavorevole, scadente ma in miglioramento» ( 15 ). c) Portata del divieto di degrado

38. Occorre concordare con l’[OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di impedire qualsiasi degrado dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

39. [OSCURATO:PERSONA] membri sono infatti tenuti ad adottare soltanto misure di protezione «opportune» e dispongono, a tal riguardo, di un certo margine di discrezionalità ( 16 ).

Per questo motivo, la Corte qualifica l’articolo 6, paragrafo 2, quale «obbligo generale» di evitare il degrado ( 17 ), ma non quale obbligo di risultato ( 18 ).

40. Tuttavia, i criteri applicabili alla valutazione dell’incidenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] si applicano altresì al divieto di degrado sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, poiché entrambe le disposizioni sono volte ad assicurare lo stesso livello di tutela ( 19 ).

41. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], un piano o un progetto può essere autorizzato soltanto qualora non pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato.

Per garantire tale risultato, la primo frase di tale disposizione impone, in una fase preliminare, l’effettuazione di una valutazione preventiva dell’incidenza di piani o progetti sul sito protetto, ogniqualvolta sussista una probabilità o un rischio che l’intervento possa pregiudicare significativamente il sito medesimo ( 20 ).

Di conseguenza, ai sensi della seconda frase della stessa disposizione, l’autorizzazione può essere concessa soltanto qualora la valutazione escluda qualsiasi ragionevole dubbio scientifico circa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito in quanto tale ( 21 ).

42. Pertanto, in assenza di una valutazione dell’incidenza che conduca a tale conclusione, è sufficiente, ai fini della prova di una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], dimostrare l’esistenza di una probabilità o di un rischio che una determinata attività possa causare effetti pregiudizievoli di tal genere ( 22 ).

43. In una simile situazione, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare opportune misure per impedire lo svolgimento dell’attività in questione.

Nell’ambito di un procedimento per inadempimento avente ad oggetto tale obbligo, essi dovrebbero inoltre essere in grado di dimostrare l’adozione e l’efficacia di tali misure ( 23 ).

44. Non costituirebbe, pertanto, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] il fatto che uno Stato membro non abbia prevenuto degradi imprevedibili.

In una situazione del genere, infatti, non sarebbe ravvisabile alcuna probabilità o alcun rischio di degrado. d) Applicazione al caso di specie

45. Nel caso di specie, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ossia il 29 novembre 2022, la probabilità o il rischio di un ulteriore degrado dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 irlandesi destinati alla protezione degli habitat torbosi a causa dell’estrazione della torba era tuttavia evidente, nonostante le misure adottate dall’[OSCURATO:PERSONA].

46. L’[OSCURATO:PERSONA] stessa ammette infatti che, a quella data, l’estrazione della torba continuava ancora ad avere luogo in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura.

Tale attività non costituiva uno sviluppo inatteso o imprevedibile, bensì l’espressione di una pratica tradizionale consolidata nel tempo.

L’[OSCURATO:PERSONA] si difende sostenendo persino che l’attività estrattiva si sarebbe progressivamente ridotta nel corso degli anni, riconoscendo in tal modo implicitamente che le misure di protezione adottate in precedenza erano state, sensibilmente, ancor meno efficaci.

47. Tale constatazione non è inoltre smentita dalla più recente relazione presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

48. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta il valore probatorio delle stesse relazioni proprie elaborate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2013 e 2019.

In tali documenti è stato rilevato che lo stato di conservazione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura era sfavorevole e presentava una tendenza al continuo peggioramento ( 24 ).

L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, per contro, che tale valutazione non si sarebbe basata su un esame di tutti i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 presenti sul proprio territorio.

Al contempo, lo Stato membro medesimo richiama la relazione relativa al 2025, la quale, pur continuando a rilevare uno stato di conservazione sfavorevole, evidenzierebbe quantomeno una tendenza al miglioramento per quanto riguarda gli habitat della torbiera alta ( 25 ).

49. Le prime due relazioni evidenziano anzitutto che, fino al 2019, la stessa [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le misure di protezione adottate per prevenire ulteriori degradi non fossero sufficienti.

La relazione più recente può certamente costituire un indizio di un miglioramento della situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare.

Tuttavia, tale indizio dimostra soltanto che, secondo la valutazione dell’[OSCURATO:PERSONA], le misure di tutela, unitamente agli interventi di ripristino, consentono di evitare un ulteriore peggioramento dello stato complessivo degli habitat della torbiera alta.

In termini pratici, tuttavia, ciò significa che alcune torbiere alte continuano a deteriorarsi a causa dell’estrazione della torba, mentre gli interventi di ripristino realizzati in altri siti compensano tali perdite.

Orbene, misure compensative non possono giustificare l’insufficienza delle misure di protezione.

50. Diversamente da quanto avviene per le torbiere alte, lo stato di conservazione delle torbiere di copertura continua, anche secondo la relazione relativa al 2025, ad essere sfavorevole e ad evidenziare una tendenza al peggioramento ( 26 ).

Ciò non è certamente imputabile esclusivamente all’estrazione della torba; tuttavia, la relazione richiama uno studio presentato dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale oltre 200 ettari di superfici torbose sono stati pregiudicati da attività estrattive nel periodo compreso tra il 2012 e il 2023 ( 27 ).

51. Risulta quindi che l’[OSCURATO:PERSONA] è riuscita a ridurre, ma non a eliminare completamente, l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura.

Ciò è senz’altro preferibile alla prosecuzione invariata di tale attività, poiché comporta una minore distruzione degli habitat torbosi da proteggere.

Tuttavia, tale risultato non è sufficiente per garantire il pieno rispetto del divieto di degrado previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

52. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha inoltre dimostrato che l’adozione di misure di protezione più efficaci fosse impossibile.

53. Da un punto di vista strettamente pratico, appare anzi del tutto possibile rafforzare la protezione degli habitat torbosi contro l’estrazione della torba.

È possibile che una vigilanza più intensa dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati e una repressione più severa delle attività estrattive illegali si rivelino difficili da realizzare.

Tuttavia, esistono certamente ulteriori misure di protezione concretamente attuabili.

In particolare, la prevenzione sistematica del drenaggio, ad esempio mediante l’ostruzione e/o il riempimento dei fossati di scolo, non solo potrebbe migliorare il regime idrico delle torbiere interessate, contribuendo così al ripristino di tali habitat, ma renderebbe altresì notevolmente più difficile, se non addirittura impossibile, l’ulteriore estrazione della torba.

54. Laddove l’[OSCURATO:PERSONA] invoca il fatto che l’estrazione della torba potrebbe essere oggetto di diritti assimilabili a diritti di proprietà, occorre contrapporre a tali diritti gli obblighi di protezione gravanti sugli habitat torbosi protetti.

Tali obblighi di protezione costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione e godono, pertanto, di primato rispetto alle situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento nazionale.

Qualora ne derivi una limitazione o, persino, la soppressione di diritti di proprietà, gli interessati possono eventualmente avere diritto a un indennizzo; ciò non modifica tuttavia l’obbligo dello Stato membro di dare piena attuazione agli obblighi di protezione. e) Conclusione inter locutoria in merito al divieto di degrado

55. Occorre pertanto concludere, con riguardo alla domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato le misure sufficienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130) derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione di tali tipi di habitat.

B. Obbligo di ripristino

56. Con la domanda formulata al punto 1), lettera d), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo garantito il ripristino degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura danneggiati nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione degli habitat medesimi, ha violato la direttiva [OSCURATO:PERSONA].

57. Oggetto di tale domanda è, secondo il suo tenore letterale, il ripristino di siti a seguito di «danni» non ulteriormente specificati.

Tuttavia, nell’ambito del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione esclusivamente danni derivanti dall’estrazione della torba e dalle attività di drenaggio effettuate a tal fine.

Altri tipi di danno non devono essere, pertanto, considerati.

58. [OSCURATO:PERSONA] chiede, ratione temporis , il ripristino laddove i danni siano stati causati a partire dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre i siti interessati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dal 10 giugno 1995.

Solo in via subordinata essa richiede il ripristino dei danni causati a partire dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente proposto i singoli siti.

59. L’[OSCURATO:PERSONA] replica di aver adottato misure di ripristino sufficienti.

In particolare, entro la fine del 2022 sarebbero state attuate misure di ripristino su una superficie di 4 766 ettari in 38 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, al fine di proteggere gli habitat delle torbiere alte.

Per quanto riguarda le torbiere di copertura, misure di ripristino sarebbero in fase di preparazione.

60. Occorre pertanto esaminare, anzitutto, l’obbligo di ripristino (v. infra , sezione 1), quindi individuare quali danni debbano essere eliminati ratione temporis (v. infra , sezione 2).

Su tale base sarà possibile identificare i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati dai danni medesimi (v. infra , sezione 3) e verificare, infine, se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia adottato misure di ripristino sufficienti (v. infra , sezione 4).

1. Obbligo di ripristino dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 danneggiati

61. In forza del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione ( 28 ).

La Corte ha pertanto dichiarato che lo Stato membro interessato ha inoltre l’obbligo di porre rimedio a tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell’impatto ambientale ( 29 ), in particolare ai danni ambientali arrecati nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 ( 30 ).

62. La medesima conclusione deve valere qualora danni agli habitat protetti situati in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 si verifichino a causa dell’omessa adozione, da parte di uno Stato membro, delle misure di conservazione necessarie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Tali habitat costituiscono infatti parte del patrimonio comune dell’Unione ( 31 ).

Ne consegue che lo Stato membro è, in linea di principio, tenuto a ripristinare gli habitat degradati.

63. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] ha manifestamente e gravemente omesso, per un periodo prolungato, di adempiere ai propri obblighi di protezione.

64. L’attività di estrazione della torba non ha costituito un fenomeno imprevedibile, bensì una pratica esercitata da lungo tempo.

Non risulta che le misure adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] fossero orientate, ab initio , a porre immediatamente fine a tale attività.

Al contrario, lo Stato membro ha introdotto le misure di protezione in modo graduale e, ancora oggi, nelle torbiere di copertura continuano a essere previste deroghe per l’estrazione della torba destinata ad uso personale ( 32 ).

Le misure adottate erano e rimangono pertanto manifestamente insufficienti.

Sussiste, quindi, una violazione grave degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

65. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] è pertanto tenuta a ripristinare gli habitat torbosi danneggiati dall’estrazione della torba per effetto della mancata adozione delle necessarie misure di protezione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

2. Decorrenza dell’obbligo di protezione degli habitat torbosi

66. Le parti divergono, tuttavia, sulla questione relativa all’individuazione del dies a quo a partire dal quale l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a garantire la protezione degli habitat torbosi, considerato che l’obbligo di ripristino riguarda esclusivamente gli habitat degradati successivamente a tale momento.

67. La controversia trae origine dal sistema previsto dall’articolo 4 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] per la designazione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a proporre alla [OSCURATO:PERSONA], entro tre anni, ossia entro il 10 giugno 1995, i siti che, in base a criteri scientifici, potevano essere designati quali siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Entro il triennio successivo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto selezionare, tra le proposte ricevute, un elenco di siti di importanza comunitaria.

Soltanto a decorrere da tale momento avrebbe dovuto trovare applicazione, per i siti inclusi in detto elenco, il regime di protezione previsto dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4.

68. Ratione temporis , la [OSCURATO:PERSONA] chiede tuttavia il ripristino dei danni causati a decorrere dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre i siti interessati, vale a dire dal 10 giugno 1995.

Solo in via subordinata essa chiede il ripristino dei danni causati a partire dalla data in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente proposto ciascun sito ( 33 ).

69. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che, secondo la giurisprudenza in materia, il proprio obbligo di protezione sia sorto soltanto con l’effettiva proposta del singolo sito.

Di conseguenza, l’obbligo di ripristino riguarderebbe esclusivamente i danni verificatisi a decorrere da tale momento.

70. La Corte ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare misure di protezione già prima che trovino applicazione gli articoli 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], qualora tali misure siano idonee, alla luce dell’obiettivo di conservazione perseguito dalla direttiva, a preservare il rilevante valore ecologico che i siti interessati rivestono a livello nazionale.

71. Tale obbligo è inizialmente sorto a decorrere dal momento in cui lo Stato membro ha proposto il sito alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, quale sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 ( 34 ).

La Corte ha fondato tale conclusione, in particolare, sul rilievo che, altrimenti, potrebbe essere compromessa la situazione di fatto in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione di includere i siti nell’elenco comunitario ( 35 ), ma anche che potrebbero parimenti risultare compromessi gli habitat naturali e le specie animali e vegetali che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] intende proteggere ( 36 ).

È a tale giurisprudenza che l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama.

72. Successivamente, la Corte ha tuttavia esteso l’obbligo di protezione anche ai siti con riguardo ai quali lo Stato membro, pur non avendoli (ancora) proposti, non contesta la sussistenza dei criteri ecologici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Tali siti avrebbero quindi dovuto essere già proposti alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dello Stato membro.

La Corte ha conseguentemente ritenuto inammissibile che i siti medesimi restassero privi di qualsiasi forma di protezione ( 37 ).

73. In tale contesto, la Corte, pur richiamando il rischio di compromettere la base decisionale della [OSCURATO:PERSONA] ( 38 ), ha tuttavia ritenuto che un sito, fintanto che non sia stato proposto, non può ancora far parte di tale base decisionale.

In realtà, anche in questa giurisprudenza la finalità perseguita consiste piuttosto nel garantire la conservazione degli habitat e delle specie che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] intende proteggere ( 39 ).

A sostegno di tale conclusione depone altresì l’argomento, sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui uno Stato membro non può trarre vantaggio dall’adempimento tardivo dei propri obblighi ( 40 ).

74. Proponendo alla [OSCURATO:PERSONA] i siti oggetto della presente controversia, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tali siti soddisfano i criteri ecologici previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto legittimamente proporli.

75. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto tali caratteristiche dei siti proposti solo al momento della proposta, si deve peraltro presumere, in linea di principio, che tali siti soddisfacessero già dal 10 giugno 1995 i criteri ecologici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

76. Non si può escludere l’esistenza, in casi eccezionali, di siti con riguardo ai quali la rispondenza a tali criteri sia stata acquisita soltanto nel corso del tempo, ad esempio grazie a interventi di ripristino.

Analogamente, non si può escludere che uno Stato membro, nonostante seri e diligenti sforzi volti a individuare i siti da proporre, non fosse in grado, al 10 giugno 1995, di sapere che un determinato sito soddisfaceva i criteri richiesti, potendosi quindi ritenere che, a tale data, lo Stato membro medesimo potesse non essere ancora tenuto a proporlo.

77. Gli habitat torbosi, tuttavia, sono chiaramente identificabili e si sviluppano nel corso di periodi temporali estremamente lunghi, ragion per cui l’obbligo di proporre i siti corrispondenti doveva necessariamente sussistere già nel 1995.

78. Incomberebbe, peraltro, allo Stato membro l’onere di dimostrare che esso fosse, eccezionalmente, legittimato a proporre un determinato sito soltanto in un momento successivo.

Nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a suffragare una simile conclusione.

79. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto garantire la protezione dei siti destinati alla conservazione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura, da essa proposti tra il 1996 e il 2016, già dal 10 giugno 1995.

Conseguentemente, i danni arrecati a tali habitat torbosi dall’estrazione della torba successivamente a tale data devono essere eliminati dall’[OSCURATO:PERSONA], per quanto possibile, mediante il ripristino degli habitat interessati.

3. Individuazione dei siti danneggiati a decorrere dal 10 giugno 1995

80. È pacifico che, dal 10 giugno 1995 in poi, siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 irlandesi destinati alla protezione di habitat torbosi hanno subito danni a causa dell’estrazione della torba.

81. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] contesti con vigore il valore probatorio degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non nega, in sostanza, che nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte, indicati nella domanda di cui al punto 1), lettere a) e b), delle conclusioni del ricorso e negli allegati I e II delle presenti conclusioni, sia stata esercitata attività di estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995.

Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo si fondano, infatti, su informazioni comunicate dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa ( 41 ).

82. Per quanto riguarda i 50 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura menzionati nella domanda di cui al punto 1), lettera c), delle conclusioni del ricorso (allegato III-A), l’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione secondo cui l’estrazione della torba sarebbe avvenuta, dal 1995, in tutti i siti stessi.

Tuttavia, essa produce uno studio del 2024 secondo cui, in conclusione, quantomeno 37 di tali siti sono stati interessati da attività estrattive nel periodo considerato ( 42 ); tali siti sono elencati nell’allegato III-B delle presenti conclusioni.

Peraltro, anche la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al 2025 ex articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] rileva che lo stato di conservazione del tipo di habitat «torbiere di copertura» rimane «sfavorevole, scadente e in peggioramento» ( 43 ), attribuendo tale situazione, tra l’altro, alla persistente attività di estrazione della torba ( 44 ).

83. [OSCURATO:PERSONA] oppone a tale studio del 2024 uno studio che, per quanto più risalente, ossia del 2017, evidenzierebbe che, quantomeno fino al 2012, l’estrazione della torba avrebbe interessato tutti i 50 siti in questione ( 45 ).

L’Istituzione trascura, tuttavia, che lo studio più recente ha verificato e rivalutato le conclusioni dello studio precedente sulla base di immagini satellitari di qualità superiore ( 46 ).

Secondo tale nuova valutazione, in 13 di tali siti, elencati nell’allegato III-C delle presenti conclusioni, non sarebbe possibile accertare alcun danno causato dall’estrazione della torba dal 1995 in poi.

84. Occorre certamente riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] che il nuovo studio non esclude in modo definitivo la sussistenza di degradi, il che nulla toglie, peraltro, al fatto che esso riduce significativamente il valore probatorio dello studio precedente.

Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non produce altri elementi di prova idonei a dimostrare che tali 13 siti siano stati danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 1995.

85. Per contro, altri tre siti, con riguardo ai quali il più recente studio accerta l’esistenza di attività di estrazione della torba successivamente al 1995 ( 47 ), non figurano nella domanda formulata al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso e non costituiscono, pertanto, oggetto della presente domanda di cui al punto 1, lettera d), delle conclusioni del ricorso.

86. Occorre quindi affermare, in conclusione, che nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni gli habitat torbosi protetti sono stati danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995 e che, di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere al loro ripristino.

4. Sulla questione se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia adottato misure di ripristino sufficienti

87. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia di aver adottato misure di ripristino sufficienti.

A sostegno di tale tesi, essa descrive diversi interventi finalizzati al ripristino, in particolare, degli habitat della torbiera alta, nonché una serie di misure preparatorie volte al successivo ripristino di ulteriori habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura.

88. Tali misure sono senza dubbio meritevoli di apprezzamento.

Esse, tuttavia, non possono essere considerate sufficienti.

89. Infatti, secondo le indicazioni, non contestate, contenute nell’allegato A.2 del ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha ancora adottato le misure necessarie per il ripristino di tutti i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta elencati negli allegati I e II delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] riconosce il completamento del ripristino soltanto con riguardo al sito [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242) ( 48 ).

90. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quasi nessuna misura volta al ripristino dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera di copertura elencati nell’allegato III-B delle presenti conclusioni.

Sebbene essa richiami gli interventi di ripristino realizzati nei siti [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006) e [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), tali interventi risalgono, in parte, a molti anni addietro e non risulta che abbiano consentito di eliminare integralmente tutti i danni verificatisi.

5. Conclusione interlocutoria sull’obbligo di ripristino

91. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le misure necessarie per il ripristino degli habitat della torbiera alta danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995 (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130) presenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni, ad eccezione del sito [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

C. Osservanza dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]

92. Con la domanda formulata al punto 1, lettere e), f) e g), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione delle disposizioni relative alla cosiddetta valutazione dell’incidenza, vale a dire del sistema di autorizzazione dei progetti previsto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

93. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali competenti possono approvare un piano o un progetto soltanto dopo aver acquisito la certezza che esso non pregiudichi l’integrità del sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 in questione.

A tal fine, a termini della prima frase dello stesso paragrafo, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito protetto, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito stesso, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

94. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] consente, in via eccezionale, l’autorizzazione di interventi che non potrebbero ricevere approvazione ex articolo 6, paragrafo

3. Poiché la valutazione dell’incidenza costituisce un presupposto indispensabile per l’applicazione di tale regime derogatorio ( 49 ), le carenze nell’attuazione delle disposizioni relative alla valutazione dell’incidenza determinano altresì una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4.

95. È pacifico tra le parti che l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura debba essere qualificata come «progetto» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi possibili significativi effetti negativi sugli habitat in questione.

96. La domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso riguarda i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta (v. infra , sezione 1), mentre la domanda formulata al punto 1, lettere f) e g), delle conclusioni del ricorso ha ad oggetto siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera di copertura (v. infra , sezioni 2 e 3).

1. [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta

97. Con la domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], omettendo di sottoporre a controllo, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, l’attività di estrazione della torba nei 13 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta elencati nell’allegato IV, sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dettati dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

98. Il diritto irlandese assoggetta l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta ad un regime di autorizzazione preventiva, da cui dovrebbe derivare l’applicazione degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ai relativi progetti di estrazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tali disposizioni, per quanto riguarda i siti formalmente designati, sostanzialmente adeguate, ma sostiene che, nella pratica, non sarebbe stata richiesta, effettuata, concessa o negata alcuna autorizzazione.

99. Con tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] formula, in punto di fatto, il medesimo addebito già dedotto con il motivo di ricorso di cui al punto 1, lettera a), ossia l’insufficienza delle misure di protezione adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] nei siti contenenti torbiere alte.

Tuttavia, richiamando l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], l’Istituzione lamenta la violazione di una seconda disposizione, facendo quindi valere un duplice inadempimento.

100. Sarebbe quindi lecito attendersi che la [OSCURATO:PERSONA] contesti i medesimi siti già indicati nell’ambito del motivo di ricorso di cui al punto 1, lettera a), ed elencati nell’allegato I delle presenti conclusioni.

Soltanto con riferimento a tali siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte la [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, l’attività di estrazione della torba era ancora in corso e, quindi, non era adeguatamente controllata.

101. Le censure della [OSCURATO:PERSONA] riguardano, tuttavia, soltanto due dei siti elencati nell’allegato

I. Per quanto riguarda tali due siti, l’addebito relativo a un’insufficiente applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] appare peraltro in contrasto con le stesse indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’allegato A.2 del ricorso, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato che l’attività di estrazione della torba nei siti medesimi sarebbe stata oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ). [OSCURATO:PERSONA] non formula contestazioni a tal riguardo.

102. L’Istituzione non spiega neppure per quali ragioni giunga a ritenere che le norme relative alla valutazione dell’incidenza non vengano adeguatamente applicate negli altri siti indicati nell’allegato IV.

103. Ne consegue che l’argomento relativo all’insufficiente applicazione pratica dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] nei 13 siti elencati nell’allegato IV non risulta sufficientemente dimostrato.

Conseguentemente, la domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso dev’essere respinta.

104. Gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] evidenziano, tuttavia, che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i 13 siti indicati nell’allegato IV non erano ancora stati formalmente designati quali zone speciali di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza dovrà essere esaminata nell’ambito dell’esame della domanda formulata al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso (v. infra , sezione 3).

2. La deroga relativa all’estrazione della torba per uso privato nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura

105. Con la domanda formulata al punto 1, lettera f), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la normativa relativa all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura elencati nell’allegato

V. In linea di principio, tale attività viene ivi qualificata come soggetta ad autorizzazione, il che condurrebbe all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Viene tuttavia espressamente esclusa da tale regime la prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti.

106. L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce la fondatezza di tale addebito e dichiara di voler eliminare tale limitazione.

107. Deve pertanto ritenersi pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo assoggettato ad autorizzazione la prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura elencati nell’allegato V delle presenti conclusioni, ha violato gli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

3. Insufficiente applicazione nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla conservazione delle torbiere di copertura

108. Con la domanda formulata al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, infine, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia istituito, per i 14 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura, elencati nell’allegato VI, un regime di controllo conforme ai requisiti dettati dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

Alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tali 14 siti non erano ancora stati formalmente designati dall’[OSCURATO:PERSONA] quali zone speciali di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

109. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, anche per tali siti, l’estrazione della torba era, in linea di principio, soggetta ad autorizzazione.

Essa deduce tuttavia, in primo luogo , che tale obbligo era stato comunicato soltanto ai proprietari dei terreni interessati, sebbene l’attività estrattiva fosse esercitata anche da soggetti diversi.

In secondo luogo , tale obbligo non sarebbe mai stato effettivamente fatto rispettare. a) Comunicazione delle norme di controllo

110. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] insista sul fatto che, in base al diritto nazionale, i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 beneficiassero della piena protezione prevista dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] già prima della loro formale designazione ai sensi del precedente articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro medesimo non si pronuncia sull’addebito secondo cui tale regime di protezione non sarebbe stato comunicato a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti.

111. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso appare conseguentemente fondato.

112. La medesima conclusione deve valere anche per la domanda formulata al punto 1, lettera e), laddove essa si fonda parimenti sul fatto che i siti elencati nell’allegato IV non fossero stati ancora formalmente designati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. b) Insufficiente applicazione

113. Diversamente dai siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’esistenza di un’insufficiente applicazione delle norme di protezione vigenti per quanto riguarda i siti destinati alla conservazione delle torbiere di copertura.

114. Sebbene l’Istituzione non spieghi le ragioni per cui essa limita tale censura ai soli 14 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato VI, almeno 13 di essi figurano tuttavia nell’elenco dei siti contenuto nell’allegato III-B, nei quali l’attività di estrazione della torba è stata esercitata successivamente al 1995.

Quanto al quattordicesimo sito, [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952), dallo studio più recente prodotto dall’[OSCURATO:PERSONA] emerge che anche in tale sito è stata rilevata attività estrattiva nel medesimo periodo.

Tale circostanza costituisce un forte indizio del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia garantito un’applicazione adeguata dell’obbligo di autorizzazione.

115. Incombe pertanto all’[OSCURATO:PERSONA] provare di aver adottato misure sufficienti per garantire l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], prova di cui peraltro resta in difetto, così come è avvenuto con riguardo alla violazione degli obblighi di protezione derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2 ( 51 ). c) Conclusione interlocutoria sull’insufficiente applicazione

116. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo comunicato l’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati IV e VI delle presenti conclusioni a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti e non avendo garantito un’applicazione adeguata di tale obbligo nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 indicati nell’allegato VI, ha parimenti violato gli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA].

V. Sulle spese

117. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate.

Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] risulta vittoriosa per la maggior parte delle proprie domande, restando peraltro soccombente per quanto riguarda il ripristino di taluni siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura e con riferimento a un capo della domanda di cui al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso.

Appare, pertanto, opportuno disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese.

VI. Conclusione

118. Suggerisco pertanto alla Corte di statuire nei seguenti termini: 1) L’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato misure sufficienti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di evitare il degrado degli habitat della torbiera alta (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) nonché degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130), derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione di tali tipi di habitat. 2) L’[OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le misure necessarie ai fini del ripristino degli habitat della torbiera alta e degli habitat della torbiera di copertura, danneggiati dall’estrazione di torba successivamente al 10 giugno 1995, presenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni, ad eccezione del sito di [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43.

3) L’[OSCURATO:PERSONA],

a) non avendo previsto l’assoggettamento ad autorizzazione della prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato V delle presenti conclusioni,

b) non avendo comunicato l’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati IV e VI delle presenti conclusioni a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti,

c) non avendo assicurato una sufficiente applicazione dell’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato VI delle presenti conclusioni, ha violato l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43. 4) Il ricorso è respinto quanto al resto. 5) [OSCURATO:PERSONA] europea e l’[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese.

Allegato I ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera a), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000248),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000301),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440),

- [OSCURATO:PERSONA] (0000592),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000595),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000600),

- Corliskea/Trien/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002110),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298),

- [OSCURATO:PERSONA] (0002331),

- [OSCURATO:PERSONA] (0002332),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002348),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002349),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002352),

- [OSCURATO:PERSONA] (E0002356).

Allegato II ([OSCURATO:PERSONA] e periodi indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera b), delle conclusioni del ricorso) 2012-2016

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000297),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002347),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002350),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002351);

2012-2017

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242);

2012-2018

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000285),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002337);

2012-2019 - Moneybeg and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002340); sino al 2021 compreso - [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0000296); sino al 2022 compreso

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000231),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000497),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002339),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002353).

Allegato III-A ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE000093),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142),

- [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168),

- Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190),

- [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500),

- [OSCURATO:PERSONA] (SiteCode IE0000522), - Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542),

- Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001107),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403),

- Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922),

- Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), - Croaghaun/Slievemore (IE0001955),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312).

Allegato III-B ([OSCURATO:PERSONA] degradati successivamente al 1995 e indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE000093),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142),

- [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168),

- Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190),

- [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500),

- [OSCURATO:PERSONA] (SiteCode IE0000522), - Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542),

- Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922),

- Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), - Croaghaun/Slievemore (IE0001955),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312).

Allegato III-C ([OSCURATO:PERSONA] non degradati successivamente al 1995 e indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001107),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001197),

- Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164). Allegato IV ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000231),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440),

- Ballygar (Aghrane) Bog (0002199),

- [OSCURATO:PERSONA] (0002201),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298),

- [OSCURATO:PERSONA] and Bog (IE0002343), - Derrinlough (Cloonkeenleananode) Bog (IE0002197), - Aughrim (Aghrane) Bog (IE0002200),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002202),

- Girley (Drewstown) Bog (IE0002205),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002205),

- Scohaboy (Sopwell) Bog (IE0002206), - [OSCURATO:PERSONA] (Derrybreen) Bog (IE0002207). Allegato V ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera f), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE000093),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142),

- [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168),

- Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190),

- [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000453),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000522),

- Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542),

- Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584), - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0000623),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001107),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE001197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403),

- Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001890),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922),

- Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952),

- Croaghaun/Slievemore (IE0001955),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002126),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312).

Allegato VI ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso)

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500),

- Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922),

- Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952),

- [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034),

- [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122),

- [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301).

1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive nel settore dell’ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193) 3 [OSCURATO:PERSONA] europea, Direzione generale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e biodiversità (ENV D.3), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – EUR 28 , aprile 2013, pag.

82. 4 Decisione 2004/813/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004, L 387, pag. 1). 5 Decisione 2009/96/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2009, L 43, pag. 466). 6 Decisione di esecuzione (UE) 2019/19 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2019, L 7, pag. 287). 7 [OSCURATO:PERSONA] europea, Direzione generale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e biodiversità (ENV B.3), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – EUR 28 , aprile 2013, pag.

83. 8 Decisione 2004/813. 9 Decisione 2009/96. 10 L’uso del termine «protetto» (« protect ») che figura nella domanda di cui al punto 1, lettere a) e b), delle conclusioni del ricorso è ambiguo, poiché anche gli habitat della torbiera alta degradati possono essere oggetto di protezione all’interno dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000.

Ciò che si intende è il rispettivo tipo di habitat protetto, ossia, nella specie, il tipo di habitat 7110, «torbiere alte attive». 11 Sentenza del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone) (C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 44). 12 Sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 37), e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 42). 13 Sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 43), e giurisprudenza citata. 14 [OSCURATO:PERSONA] of Culture, Heritage and the [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland 2019 (allegato A.7a del ricorso, pag. 33).

V. altresì [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 950, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 15 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pagg. 898 e 925, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 16 Sentenze del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, punti 36, 37 e 40), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 92). 17 Sentenze dell’11 aprile 2013, Sweetman e a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 33), del 16 luglio 2020, WWF Italia Onlus e a. (C‑411/19, EU:C:2020:580, punto 32), del 24 giugno 2021 (Degrado dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punto 153), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 86). 18 In tal senso, peraltro, le conclusioni dell’Avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:708, paragrafo 29). 19 Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 142), e del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Degrado dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punto 156). 20 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 43), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 111), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 134). 21 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 59), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 114), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 120). 22 Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 142), del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 58), e del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑504/14, EU:C:2016:847, punto 29).

V., inoltre, le sentenze del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 42), del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 85), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 87). 23 V., in particolare, la sentenza del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punti 89, 93 e 108). 24 Allegato A.7.a del ricorso, pagg. 32 e

33. 25 Tale relazione è stata, nel frattempo, pubblicata e contiene effettivamente la valutazione annunciata: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 898, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 26 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025), pag. 966, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 27 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 953, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica), che cita [OSCURATO:PERSONA] (agosto 2024), [OSCURATO:PERSONA] – GIS Review – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] SACs , commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage, Dublino, [OSCURATO:PERSONA] (inedito), pag. 11 (allegato B.12a del controricorso). 28 Sentenze del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60-IMM (EU:C:1960:48, pag. 1185), del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 43), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 29 Sentenze del 7 gennaio 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 66), del 17 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 45), e del 7 dicembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, punto 82). 30 Sentenza del 7 dicembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, punto 88).

V., altresì, il parere della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025, Obligations of States in Respect of [OSCURATO:PERSONA] , punto

452. 31 Sentenze del 20 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 25), e del 10 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 59), nonché ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 59). 32 A tal riguardo, v. infra , paragrafi da 105 a

107. 33 Secondo l’allegato A.2 del ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il primo sito nell’ottobre del 1996 e gli ultimi tre siti nell’aprile del 2016. 34 Sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 26 e 29), e del 14 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern e a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, punti 37 e 38)). 35 Sentenza del 14 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern e a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, punti 41 e 42). 36 Sentenza del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 27 e 28). 37 Sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Cipro (C‑340/10, EU:C:2012:143, punti 43, 46 e 47). 38 Sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Cipro (C‑340/10, EU:C:2012:143, punto 45). 39 Sentenza del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 27 e 28). 40 V., in particolare con riferimento alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (C‑374/98, EU:C:2000:670, punto 51). 41 Risposta al parere motivato complementare, allegato A.17 del ricorso, pagg. 20 e segg. 42 [OSCURATO:PERSONA] (agosto 2024), [OSCURATO:PERSONA] – GIS Review – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] SACs , commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage, Dublino, [OSCURATO:PERSONA] (inedito), tabella 4, pag. 17 (allegato B.12a del controricorso). 43 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025), pag. 966, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 44 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 950, estratti acclusi all’allegato D.4 alla controreplica). 45 Simon J. Barron, Botanical, Environmental and [OSCURATO:PERSONA]. (BEC [OSCURATO:PERSONA]) (marzo 2017), Turf-cutting GIS Review , Volume 1 – Draft, redatto per il [OSCURATO:PERSONA] of Arts, Heritage, Regional, Rural and [OSCURATO:PERSONA] (allegato A.31 al ricorso). 46 Studio del 2024 (richiamato supra alla nota 42), in particolare pag.

9. 47 [OSCURATO:PERSONA] SAC (IE0000453), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] SAC* (IE000623) e [OSCURATO:PERSONA] SAC* (IE001952). 48

V. nota 17 della replica.

Gli altri siti ivi menzionati, per i quali sono state adottate misure di ripristino ritenute sufficienti, non sono stati inclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’oggetto del presente ricorso. 49 Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 189 e 190), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 147 e 148). 50 I siti interessati sono [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440) e [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298). 51

V. i paragrafi da 46 a 54 delle presenti conclusioni.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] del 25 giugno 2026 ( 1 ) Causa C ‑ 196/25 [OSCURATO:PERSONA] europea contro [OSCURATO:PERSONA] « Procedimento per inadempimento – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche – Estrazione di torba in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura – Degrado di habitat torbosi protetti – Obbligo di ripristino degli habitat degradati – Valutazione dell’incidenza dell’estrazione di torba rispetto agli obiettivi di conservazione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 » I. Introduzione 1. Esistendo in [OSCURATO:PERSONA] molte torbiere, la torba è tradizionalmente oggetto di un intenso sfruttamento. Nel contempo, per determinati habitat torbosi la direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 2 ) ha peraltro imposto l’istituzione di aree protette, denominate siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, con conseguente obbligo di cessazione dell’estrazione della torba nei siti medesimi. 2. Nel presente procedimento per inadempimento, la [OSCURATO:PERSONA] europea contesta all’[OSCURATO:PERSONA] di non aver adottato misure sufficienti per impedire l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ripristinare le aree compromesse dall’attività estrattiva non impedita. In particolare, tale profilo offre alla Corte l’occasione di precisare ulteriormente gli obblighi incombenti agli [OSCURATO:PERSONA] membri a seguito di una violazione del diritto dell’Unione. Infine, secondo la [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe recepito e applicato in misura insufficiente anche le disposizioni relative alla valutazione degli effetti di piani e progetti sui siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 per quanto concerne l’estrazione della torba. II. Contesto normativo 3. L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] prevede che gli [OSCURATO:PERSONA] membri propongano alla [OSCURATO:PERSONA], entro il 10 giugno 1995, i siti potenzialmente idonei a essere designati come aree protette: «1. In base ai criteri di cui all’allegato III (fase 1) e alle informazioni scientifiche pertinenti, ogni Stato membro propone un elenco di siti, indicante quali tipi di habitat naturali di cui all’allegato I e quali specie locali di cui all’allegato II si riscontrano in detti siti. (…) L’elenco viene trasmesso alla [OSCURATO:PERSONA] entro il triennio successivo alla notifica della presente direttiva [(avvenuta il 10 giugno 1992)], contemporaneamente alle informazioni su ogni sito. (…)». 4. Ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], la [OSCURATO:PERSONA] elabora, sulla base di tali proposte, un elenco dei siti di importanza comunitaria (siti [OSCURATO:PERSONA] 2000). Dal momento in cui un sito sia stato incluso dalla [OSCURATO:PERSONA] in tale elenco, lo Stato membro interessato lo designa, conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], come zona speciale di conservazione il più rapidamente possibile, ma non oltre il termine massimo di sei anni. Inoltre, a decorrere dalla sua iscrizione nell’elenco, il sito è soggetto, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. 5. L’articolo 6, paragrafi da 2 a 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] disciplina la protezione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000: «2.      [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva. 3.      Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell’incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell’opinione pubblica. 4.      Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell’incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di [OSCURATO:PERSONA] 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la [OSCURATO:PERSONA] delle misure compensative adottate. (…)». 6. L’allegato I della direttiva [OSCURATO:PERSONA] comprende, tra l’altro, i tipi di habitat «*Torbiere alte attive» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110, prioritario), «Torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7120) e «Torbiere di copertura (*per le torbiere attive soltanto)» (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130). III. Fatti e procedimento precontenzioso 7. [OSCURATO:PERSONA] esistono numerosi siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 nei quali sono protetti habitat torbosi, in particolare le torbiere alte (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e le torbiere di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130). 8. Le torbiere alte sono torbiere acide e povere di nutrienti, alimentate principalmente dalle precipitazioni atmosferiche. Il livello dell’acqua si trova generalmente al di sopra della falda freatica circostante. La vegetazione è caratterizzata durante tutto l’anno da vistosi rilievi, ricchi di colori, costituiti da sfagni ( Sphagnum ), che consentono la crescita della torbiera ( 3 ). Le torbiere alte attive costituiscono un tipo di habitat prioritario; tuttavia, anche le torbiere alte degradate ancora suscettibili di rigenerazione naturale rientrano tra i tipi di habitat che devono essere protetti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. 9. Nel 2004 la [OSCURATO:PERSONA] designava 48 siti di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere alte attive e torbiere alte degradate ( 4 ). Nel 2008 e nel 2018 venivano aggiunti, rispettivamente, altri cinque ( 5 ) e nove ( 6 ) siti. Attualmente, in [OSCURATO:PERSONA] si trovano complessivamente 55 siti di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere alte attive e degradate, nonché sette siti contenenti esclusivamente torbiere alte degradate. 10. Le torbiere di copertura consistono in vaste aree o paesaggi torbosi situati su terreni pianeggianti o in pendenza, caratterizzati da uno scarso drenaggio superficiale e da un clima oceanico ad elevata piovosità, tipico dell’ovest e del nord della [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA]. Anche in questi habitat gli sfagni svolgono un ruolo essenziale, ma la presenza di specie appartenenti alla famiglia delle Cyperaceae è maggiore rispetto alle torbiere alte ( 7 ). Le torbiere di copertura attive costituiscono un tipo di habitat prioritario. 11. Nel 2004 ( 8 ) la [OSCURATO:PERSONA] designava 54 siti irlandesi di importanza comunitaria nei quali sono protette torbiere di copertura; nel 2008 ( 9 ) veniva aggiunto un ulteriore sito. 12. A partire dal 2008 la [OSCURATO:PERSONA] avviava un esame dell’attività di estrazione della torba in tali siti. Una valutazione dello stato di conservazione dell’habitat «torbiera alta attiva» evidenziava che, nel corso di circa dieci anni, la superficie di tale habitat prioritario in [OSCURATO:PERSONA] si era significativamente ridotta. 13. Conseguentemente, il 28 gennaio 2011 la [OSCURATO:PERSONA] invitava l’[OSCURATO:PERSONA] a presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 258 TFUE e, il 17 giugno 2011, trasmetteva allo Stato membro medesimo un parere motivato. 14. Successivamente avevano luogo contatti regolari tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, ritenendo insoddisfacenti le misure adottate dalle autorità irlandesi, la [OSCURATO:PERSONA] notificava allo Stato membro medesimo, in data 29 settembre 2022, un parere motivato complementare, concedendo un ultimo termine di due mesi, sino al 29 novembre 2022, per porre fine alla lamentata violazione del diritto dell’Unione. 15. Il 10 marzo 2025 la [OSCURATO:PERSONA] ha infine proposto il presente ricorso, chiedendo, in sostanza, che la Corte voglia, (1)      dichiarare che l’[OSCURATO:PERSONA] a)      non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta protetti ( 10 ) e degli habitat della torbiera alta degradati, derivante da attività connesse all’estrazione della torba tuttora in corso, come accertato da ultimo nella stagione estrattiva del 2023, nei siti elencati nell’allegato I, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; b)      non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta protetti e degli habitat della torbiera alta degradati, derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti elencati nell’allegato II durante i periodi ivi indicati, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; c)      non avendo adottato opportune misure per evitare il degrado degli habitat della torbiera di copertura protetti, derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti elencati nell’allegato III-A, ha violato l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; d)      non avendo garantito il ripristino delle aree danneggiate a seguito dei pregiudizi subiti da tutti i siti di importanza comunitaria esistenti e designati per la protezione degli habitat della torbiera alta, della torbiera alta degradata e della torbiera di copertura, verificatisi nel periodo successivo alla data in cui i siti medesimi avrebbero dovuto essere proposti per tale designazione, ossia il 10 giugno 1995, oppure, in via subordinata, dalla data in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha formalmente proposto alla [OSCURATO:PERSONA] ciascun sito ai fini di tale designazione, ha violato la direttiva [OSCURATO:PERSONA], come interpretata dalla Corte; e)      non avendo sottoposto a controllo l’attività di estrazione della torba, fino alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, nei siti di importanza comunitaria contenenti torbiere alte e torbiere alte degradate elencati nell’allegato IV, ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; f)      quanto alle attività di controllo connesse all’estrazione di torba destinata alla combustione domestica in tutti i siti di importanza comunitaria contenenti torbiere di copertura elencati nell’allegato V, ha violato gli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; g)      non ha istituito, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, per i siti contenenti torbiere di copertura elencati nell’allegato VI, un regime di controllo conforme all’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], volto a disciplinare l’estrazione della torba, compresa quella effettuata per finalità diverse dall’uso privato, ed è conseguentemente venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva [OSCURATO:PERSONA]; nonché (2)      condannare l’[OSCURATO:PERSONA] alle spese. 16. L’[OSCURATO:PERSONA] chiede che la Corte voglia, (1)      respingere il ricorso e (2)      condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese. 17. Le parti hanno presentato osservazioni scritte. La Corte, ritenendo di essere sufficientemente edotta per statuire, ha deciso, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento di procedura, di non tenere un’udienza di discussione. IV. Analisi giuridica 18. [OSCURATO:PERSONA] contesta all’[OSCURATO:PERSONA], in relazione a un elevato numero di siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura, una triplice violazione degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta, in primo luogo, del divieto di degrado previsto dall’articolo 6, paragrafo 2 (v. infra , sezione A); in secondo luogo, dell’obbligo di ripristinare gli habitat deteriorati (v. infra , sezione B); e, in terzo luogo, dell’obbligo di garantire l’esistenza di regimi di protezione connessi all’autorizzazione di piani e progetti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4 (v. infra , sezione C). A. Divieto di degrado ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] 19. La domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA] al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso suscita prima facie l’impressione, a fronte dell’elencazione di un gran numero di siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, che l’Istituzione intenda censurare il degrado di tali siti conseguente all’estrazione della torba. Tale impressione è tuttavia erronea. 20. [OSCURATO:PERSONA] richiama, piuttosto, tali siti a titolo di prova del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non avrebbe adottato opportune misure per impedire il degrado degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura causato dall’estrazione della torba. 21. Pertanto, non si pone neppure la questione se, nell’ambito della domanda formulata al punto 1), lettera b), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] possa censurare attività di estrazione della torba in determinati siti cessate anteriormente alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Anche tali attività vengono, infatti, richiamate dalla [OSCURATO:PERSONA] unicamente a titolo di elementi probatori a sostegno della tesi secondo cui le misure di protezione adottate in [OSCURATO:PERSONA] sarebbero insufficienti. 1. Ricevibilità 22. Considerati sotto tale profilo, gli argomenti sollevati dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la ricevibilità della domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso non possono trovare accoglimento. 23. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene, infatti, che l’esposizione della [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ambigua e non indicherebbe in modo coerente e preciso il fondamento delle pretese omissioni contestate allo Stato membro. Non risulterebbe chiaramente quali siano i siti interessati né per quali ragioni si ritenga che non siano state adottate opportune misure per impedire il degrado di ciascun sito. Si farebbe riferimento a «vari» siti, il cui numero varierebbe e la cui descrizione sarebbe imprecisa. Inoltre, il ricorso non esporrebbe con il grado di precisione richiesto in qual modo gli elementi dedotti dalla [OSCURATO:PERSONA] siano collegati ai singoli siti indicati nelle conclusioni del ricorso e possano costituirne il fondamento. 24. Isolatamente considerata, la motivazione del ricorso non consente effettivamente di individuare con precisione i siti cui la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce. Tuttavia, se tale motivazione viene letta congiuntamente alla domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso stesso, nonché agli allegati corrispondenti delle presenti conclusioni, i siti interessati e il periodo in cui si sarebbero verificate le violazioni risultano chiaramente individuati. L’allegato A.2 del ricorso precisa ulteriormente le censure riferite ai singoli siti. 25. Ciò appare sufficiente per consentire la valutazione degli argomenti dell’Istituzione. 26. La questione relativa alla misura in cui la [OSCURATO:PERSONA] debba individuare le opportune misure idonee a prevenire il degrado dei siti non attiene alla ricevibilità del ricorso, bensì alla sua fondatezza nel merito. 27. A parere dell’[OSCURATO:PERSONA], l’irricevibilità si estenderebbe alla circostanza che la [OSCURATO:PERSONA] abbia esteso il ricorso anche a fatti verificatisi nel 2023, ossia in un periodo successivo alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. 28. È ben vero che, ai fini della valutazione di un ricorso per inadempimento, l’esistenza dell’inadempimento lamentato dev’essere valutata in relazione alla situazione dello Stato membro quale si presentava alla scadenza del termine stabilito nel parere motivato ( 11 ). Tuttavia, fatti verificatisi successivamente possono anch’essi consentire di trarre conclusioni circa la situazione esistente alla scadenza di tale termine ( 12 ), in particolare quando siano della medesima natura di quelli considerati nel parere motivato e costituiscano uno stesso comportamento ( 13 ). Poiché la [OSCURATO:PERSONA] contesta, per tutti i periodi considerati, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia impedito l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati, si tratta di fatti della medesima natura. 29. Di conseguenza, le eccezioni di irricevibilità sollevate nei confronti della domanda di cui al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso devono essere respinte. 2. Fondatezza 30. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], gli [OSCURATO:PERSONA] membri adottano le opportune misure per evitare, nelle zone speciali di conservazione, ossia nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie. 31. In forza dell’articolo 4, paragrafo 5, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], tale obbligo si applica non appena la [OSCURATO:PERSONA] iscrive un sito nell’elenco dei siti di importanza comunitaria. Per la maggior parte dei siti menzionati nelle domande della [OSCURATO:PERSONA], tale data corrisponde al 7 dicembre 2004; alcuni siti, tuttavia, sono stati inclusi nell’elenco soltanto il 12 dicembre 2008 o il 14 dicembre 2018. a) Il degrado degli habitat torbosi causato dall’estrazione della torba 32. L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce che l’estrazione della torba e le connesse attività di drenaggio possono compromettere l’integrità dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione degli habitat della torbiera alta. 33. [OSCURATO:PERSONA] spiega tale fenomeno osservando che, affinché una torbiera alta attiva possa mantenersi, il livello medio dell’acqua deve rimanere per la maggior parte dell’anno in prossimità della superficie o al di sopra di essa. Tuttavia, le torbiere alte vengono drenate per preparare l’estrazione della torba. L’attività estrattiva in quanto tale provoca poi ulteriori danni. Tali interventi compromettono l’integrità idrologica delle torbiere alte e determinano un abbassamento della falda acquifera, che a sua volta provoca fessurazioni, degrado, cedimenti e disgregazione dello strato torboso. Inoltre, tali operazioni possono esporre la torba all’aria a seguito dell’abbassamento del livello dell’acqua. Di conseguenza, il materiale vegetale morto contenuto nella torba inizia a decomporsi, liberando nell’atmosfera anidride carbonica e altri gas. Queste alterazioni della struttura e delle funzioni della torbiera alta comportano la perdita delle sue peculiari caratteristiche ecologiche. 34. Sebbene le parti non discutano espressamente del degrado delle torbiere di copertura causato dall’estrazione della torba, considerazioni analoghe valgono, in linea di principio, anche per tale tipo di habitat. Pertanto, questa forma di degrado costituisce il fondamento implicito della controversia relativa all’adeguatezza delle misure di protezione delle torbiere di copertura e non è oggetto di contestazione inter partes . Essa risulta, inoltre, documentata anche nelle relazioni pubblicate dall’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 14 ). 35. Di conseguenza, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] impone all’[OSCURATO:PERSONA] di adottare opportune misure per impedire l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, ai fini della protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura. b) Le misure di protezione adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] 36. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene di aver adottato misure sufficienti per adempiere a tale obbligo. A tal fine, essa avrebbe combinato incentivi finanziari destinati a compensare i tradizionali estrattori di torba con un regime di autorizzazione dell’attività estrattiva, un’efficace attività di applicazione e di vigilanza dei divieti di estrazione, il supporto scientifico e la realizzazione di progetti di rinaturalizzazione. 37. L’idoneità di tali misure sarebbe dimostrata dal fatto che, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ossia il 29 novembre 2022, l’estrazione della torba sarebbe stata completamente cessata nel 73% delle zone speciali di conservazione designate per la protezione delle torbiere alte (45 siti su 62) e che il numero delle particelle oggetto di estrazione si sarebbe ridotto dell’82% nei diciannove anni intercorsi dal 2003. Secondo l’[OSCURATO:PERSONA], il fatto che un numero limitato di soggetti continui a estrarre illegalmente torba in pochi siti, nonostante gli sforzi compiuti dalle autorità nazionali, non dimostrerebbe l’insufficienza delle misure adottate. Per tale ragione, diversamente da quanto risultava nelle precedenti relazioni irlandesi, nella relazione relativa al 2025 redatta ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] lo stato di conservazione dei due tipi di habitat della torbiera alta non sarebbe più qualificato come «sfavorevole, scadente e in peggioramento», bensì come «sfavorevole, scadente ma in miglioramento» ( 15 ). c) Portata del divieto di degrado 38. Occorre concordare con l’[OSCURATO:PERSONA] sul fatto che l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] non impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri l’obbligo di impedire qualsiasi degrado dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. 39. [OSCURATO:PERSONA] membri sono infatti tenuti ad adottare soltanto misure di protezione «opportune» e dispongono, a tal riguardo, di un certo margine di discrezionalità ( 16 ). Per questo motivo, la Corte qualifica l’articolo 6, paragrafo 2, quale «obbligo generale» di evitare il degrado ( 17 ), ma non quale obbligo di risultato ( 18 ). 40. Tuttavia, i criteri applicabili alla valutazione dell’incidenza di cui all’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] si applicano altresì al divieto di degrado sancito dall’articolo 6, paragrafo 2, poiché entrambe le disposizioni sono volte ad assicurare lo stesso livello di tutela ( 19 ). 41. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], un piano o un progetto può essere autorizzato soltanto qualora non pregiudichi gli obiettivi di conservazione del sito interessato. Per garantire tale risultato, la primo frase di tale disposizione impone, in una fase preliminare, l’effettuazione di una valutazione preventiva dell’incidenza di piani o progetti sul sito protetto, ogniqualvolta sussista una probabilità o un rischio che l’intervento possa pregiudicare significativamente il sito medesimo ( 20 ). Di conseguenza, ai sensi della seconda frase della stessa disposizione, l’autorizzazione può essere concessa soltanto qualora la valutazione escluda qualsiasi ragionevole dubbio scientifico circa l’assenza di effetti pregiudizievoli per l’integrità del sito in quanto tale ( 21 ). 42. Pertanto, in assenza di una valutazione dell’incidenza che conduca a tale conclusione, è sufficiente, ai fini della prova di una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], dimostrare l’esistenza di una probabilità o di un rischio che una determinata attività possa causare effetti pregiudizievoli di tal genere ( 22 ). 43. In una simile situazione, l’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] impone agli [OSCURATO:PERSONA] membri di adottare opportune misure per impedire lo svolgimento dell’attività in questione. Nell’ambito di un procedimento per inadempimento avente ad oggetto tale obbligo, essi dovrebbero inoltre essere in grado di dimostrare l’adozione e l’efficacia di tali misure ( 23 ). 44. Non costituirebbe, pertanto, una violazione dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] il fatto che uno Stato membro non abbia prevenuto degradi imprevedibili. In una situazione del genere, infatti, non sarebbe ravvisabile alcuna probabilità o alcun rischio di degrado. d) Applicazione al caso di specie 45. Nel caso di specie, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, ossia il 29 novembre 2022, la probabilità o il rischio di un ulteriore degrado dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 irlandesi destinati alla protezione degli habitat torbosi a causa dell’estrazione della torba era tuttavia evidente, nonostante le misure adottate dall’[OSCURATO:PERSONA]. 46. L’[OSCURATO:PERSONA] stessa ammette infatti che, a quella data, l’estrazione della torba continuava ancora ad avere luogo in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura. Tale attività non costituiva uno sviluppo inatteso o imprevedibile, bensì l’espressione di una pratica tradizionale consolidata nel tempo. L’[OSCURATO:PERSONA] si difende sostenendo persino che l’attività estrattiva si sarebbe progressivamente ridotta nel corso degli anni, riconoscendo in tal modo implicitamente che le misure di protezione adottate in precedenza erano state, sensibilmente, ancor meno efficaci. 47. Tale constatazione non è inoltre smentita dalla più recente relazione presentata dall’[OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 48. L’[OSCURATO:PERSONA] contesta il valore probatorio delle stesse relazioni proprie elaborate ai sensi dell’articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2013 e 2019. In tali documenti è stato rilevato che lo stato di conservazione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura era sfavorevole e presentava una tendenza al continuo peggioramento ( 24 ). L’[OSCURATO:PERSONA] sottolinea, per contro, che tale valutazione non si sarebbe basata su un esame di tutti i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 presenti sul proprio territorio. Al contempo, lo Stato membro medesimo richiama la relazione relativa al 2025, la quale, pur continuando a rilevare uno stato di conservazione sfavorevole, evidenzierebbe quantomeno una tendenza al miglioramento per quanto riguarda gli habitat della torbiera alta ( 25 ). 49. Le prime due relazioni evidenziano anzitutto che, fino al 2019, la stessa [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le misure di protezione adottate per prevenire ulteriori degradi non fossero sufficienti. La relazione più recente può certamente costituire un indizio di un miglioramento della situazione alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare. Tuttavia, tale indizio dimostra soltanto che, secondo la valutazione dell’[OSCURATO:PERSONA], le misure di tutela, unitamente agli interventi di ripristino, consentono di evitare un ulteriore peggioramento dello stato complessivo degli habitat della torbiera alta. In termini pratici, tuttavia, ciò significa che alcune torbiere alte continuano a deteriorarsi a causa dell’estrazione della torba, mentre gli interventi di ripristino realizzati in altri siti compensano tali perdite. Orbene, misure compensative non possono giustificare l’insufficienza delle misure di protezione. 50. Diversamente da quanto avviene per le torbiere alte, lo stato di conservazione delle torbiere di copertura continua, anche secondo la relazione relativa al 2025, ad essere sfavorevole e ad evidenziare una tendenza al peggioramento ( 26 ). Ciò non è certamente imputabile esclusivamente all’estrazione della torba; tuttavia, la relazione richiama uno studio presentato dall’[OSCURATO:PERSONA], secondo il quale oltre 200 ettari di superfici torbose sono stati pregiudicati da attività estrattive nel periodo compreso tra il 2012 e il 2023 ( 27 ). 51. Risulta quindi che l’[OSCURATO:PERSONA] è riuscita a ridurre, ma non a eliminare completamente, l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura. Ciò è senz’altro preferibile alla prosecuzione invariata di tale attività, poiché comporta una minore distruzione degli habitat torbosi da proteggere. Tuttavia, tale risultato non è sufficiente per garantire il pieno rispetto del divieto di degrado previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 52. L’[OSCURATO:PERSONA] non ha inoltre dimostrato che l’adozione di misure di protezione più efficaci fosse impossibile. 53. Da un punto di vista strettamente pratico, appare anzi del tutto possibile rafforzare la protezione degli habitat torbosi contro l’estrazione della torba. È possibile che una vigilanza più intensa dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati e una repressione più severa delle attività estrattive illegali si rivelino difficili da realizzare. Tuttavia, esistono certamente ulteriori misure di protezione concretamente attuabili. In particolare, la prevenzione sistematica del drenaggio, ad esempio mediante l’ostruzione e/o il riempimento dei fossati di scolo, non solo potrebbe migliorare il regime idrico delle torbiere interessate, contribuendo così al ripristino di tali habitat, ma renderebbe altresì notevolmente più difficile, se non addirittura impossibile, l’ulteriore estrazione della torba. 54. Laddove l’[OSCURATO:PERSONA] invoca il fatto che l’estrazione della torba potrebbe essere oggetto di diritti assimilabili a diritti di proprietà, occorre contrapporre a tali diritti gli obblighi di protezione gravanti sugli habitat torbosi protetti. Tali obblighi di protezione costituiscono parte integrante del diritto dell’Unione e godono, pertanto, di primato rispetto alle situazioni giuridiche riconosciute dall’ordinamento nazionale. Qualora ne derivi una limitazione o, persino, la soppressione di diritti di proprietà, gli interessati possono eventualmente avere diritto a un indennizzo; ciò non modifica tuttavia l’obbligo dello Stato membro di dare piena attuazione agli obblighi di protezione. e) Conclusione inter locutoria in merito al divieto di degrado 55. Occorre pertanto concludere, con riguardo alla domanda formulata al punto 1), lettere a), b) e c), delle conclusioni del ricorso, che l’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato le misure sufficienti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] per evitare il degrado degli habitat della torbiera alta (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130) derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione di tali tipi di habitat. B. Obbligo di ripristino 56. Con la domanda formulata al punto 1), lettera d), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo garantito il ripristino degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura danneggiati nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione degli habitat medesimi, ha violato la direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 57. Oggetto di tale domanda è, secondo il suo tenore letterale, il ripristino di siti a seguito di «danni» non ulteriormente specificati. Tuttavia, nell’ambito del presente ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] prende in considerazione esclusivamente danni derivanti dall’estrazione della torba e dalle attività di drenaggio effettuate a tal fine. Altri tipi di danno non devono essere, pertanto, considerati. 58. [OSCURATO:PERSONA] chiede, ratione temporis , il ripristino laddove i danni siano stati causati a partire dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre i siti interessati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], vale a dire dal 10 giugno 1995. Solo in via subordinata essa richiede il ripristino dei danni causati a partire dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente proposto i singoli siti. 59. L’[OSCURATO:PERSONA] replica di aver adottato misure di ripristino sufficienti. In particolare, entro la fine del 2022 sarebbero state attuate misure di ripristino su una superficie di 4 766 ettari in 38 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000, al fine di proteggere gli habitat delle torbiere alte. Per quanto riguarda le torbiere di copertura, misure di ripristino sarebbero in fase di preparazione. 60. Occorre pertanto esaminare, anzitutto, l’obbligo di ripristino (v. infra , sezione 1), quindi individuare quali danni debbano essere eliminati ratione temporis (v. infra , sezione 2). Su tale base sarà possibile identificare i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 interessati dai danni medesimi (v. infra , sezione 3) e verificare, infine, se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia adottato misure di ripristino sufficienti (v. infra , sezione 4). 1. Obbligo di ripristino dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 danneggiati 61. In forza del principio di leale cooperazione sancito dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE, gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti a eliminare le conseguenze di una violazione del diritto dell’Unione ( 28 ). La Corte ha pertanto dichiarato che lo Stato membro interessato ha inoltre l’obbligo di porre rimedio a tutti i danni causati dalla mancata valutazione dell’impatto ambientale ( 29 ), in particolare ai danni ambientali arrecati nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 ( 30 ). 62. La medesima conclusione deve valere qualora danni agli habitat protetti situati in siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 si verifichino a causa dell’omessa adozione, da parte di uno Stato membro, delle misure di conservazione necessarie ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Tali habitat costituiscono infatti parte del patrimonio comune dell’Unione ( 31 ). Ne consegue che lo Stato membro è, in linea di principio, tenuto a ripristinare gli habitat degradati. 63. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] ha manifestamente e gravemente omesso, per un periodo prolungato, di adempiere ai propri obblighi di protezione. 64. L’attività di estrazione della torba non ha costituito un fenomeno imprevedibile, bensì una pratica esercitata da lungo tempo. Non risulta che le misure adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] fossero orientate, ab initio , a porre immediatamente fine a tale attività. Al contrario, lo Stato membro ha introdotto le misure di protezione in modo graduale e, ancora oggi, nelle torbiere di copertura continuano a essere previste deroghe per l’estrazione della torba destinata ad uso personale ( 32 ). Le misure adottate erano e rimangono pertanto manifestamente insufficienti. Sussiste, quindi, una violazione grave degli obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 65. Nel caso di specie, l’[OSCURATO:PERSONA] è pertanto tenuta a ripristinare gli habitat torbosi danneggiati dall’estrazione della torba per effetto della mancata adozione delle necessarie misure di protezione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 2. Decorrenza dell’obbligo di protezione degli habitat torbosi 66. Le parti divergono, tuttavia, sulla questione relativa all’individuazione del dies a quo a partire dal quale l’[OSCURATO:PERSONA] era tenuta a garantire la protezione degli habitat torbosi, considerato che l’obbligo di ripristino riguarda esclusivamente gli habitat degradati successivamente a tale momento. 67. La controversia trae origine dal sistema previsto dall’articolo 4 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] per la designazione dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. A termini dell’articolo 4, paragrafo 1, gli [OSCURATO:PERSONA] membri erano tenuti a proporre alla [OSCURATO:PERSONA], entro tre anni, ossia entro il 10 giugno 1995, i siti che, in base a criteri scientifici, potevano essere designati quali siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. Entro il triennio successivo, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto selezionare, tra le proposte ricevute, un elenco di siti di importanza comunitaria. Soltanto a decorrere da tale momento avrebbe dovuto trovare applicazione, per i siti inclusi in detto elenco, il regime di protezione previsto dall’articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4. 68. Ratione temporis , la [OSCURATO:PERSONA] chiede tuttavia il ripristino dei danni causati a decorrere dal momento in cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre i siti interessati, vale a dire dal 10 giugno 1995. Solo in via subordinata essa chiede il ripristino dei danni causati a partire dalla data in cui l’[OSCURATO:PERSONA] ha effettivamente proposto ciascun sito ( 33 ). 69. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene invece che, secondo la giurisprudenza in materia, il proprio obbligo di protezione sia sorto soltanto con l’effettiva proposta del singolo sito. Di conseguenza, l’obbligo di ripristino riguarderebbe esclusivamente i danni verificatisi a decorrere da tale momento. 70. La Corte ha dichiarato che gli [OSCURATO:PERSONA] membri sono tenuti ad adottare misure di protezione già prima che trovino applicazione gli articoli 6, paragrafi 2, 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], qualora tali misure siano idonee, alla luce dell’obiettivo di conservazione perseguito dalla direttiva, a preservare il rilevante valore ecologico che i siti interessati rivestono a livello nazionale. 71. Tale obbligo è inizialmente sorto a decorrere dal momento in cui lo Stato membro ha proposto il sito alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, quale sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 ( 34 ). La Corte ha fondato tale conclusione, in particolare, sul rilievo che, altrimenti, potrebbe essere compromessa la situazione di fatto in base alla quale la [OSCURATO:PERSONA] adotta la decisione di includere i siti nell’elenco comunitario ( 35 ), ma anche che potrebbero parimenti risultare compromessi gli habitat naturali e le specie animali e vegetali che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] intende proteggere ( 36 ). È a tale giurisprudenza che l’[OSCURATO:PERSONA] si richiama. 72. Successivamente, la Corte ha tuttavia esteso l’obbligo di protezione anche ai siti con riguardo ai quali lo Stato membro, pur non avendoli (ancora) proposti, non contesta la sussistenza dei criteri ecologici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Tali siti avrebbero quindi dovuto essere già proposti alla [OSCURATO:PERSONA] da parte dello Stato membro. La Corte ha conseguentemente ritenuto inammissibile che i siti medesimi restassero privi di qualsiasi forma di protezione ( 37 ). 73. In tale contesto, la Corte, pur richiamando il rischio di compromettere la base decisionale della [OSCURATO:PERSONA] ( 38 ), ha tuttavia ritenuto che un sito, fintanto che non sia stato proposto, non può ancora far parte di tale base decisionale. In realtà, anche in questa giurisprudenza la finalità perseguita consiste piuttosto nel garantire la conservazione degli habitat e delle specie che la direttiva [OSCURATO:PERSONA] intende proteggere ( 39 ). A sostegno di tale conclusione depone altresì l’argomento, sottolineato dalla [OSCURATO:PERSONA], secondo cui uno Stato membro non può trarre vantaggio dall’adempimento tardivo dei propri obblighi ( 40 ). 74. Proponendo alla [OSCURATO:PERSONA] i siti oggetto della presente controversia, l’[OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto che tali siti soddisfano i criteri ecologici previsti dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. In caso contrario, infatti, non avrebbe potuto legittimamente proporli. 75. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] abbia riconosciuto tali caratteristiche dei siti proposti solo al momento della proposta, si deve peraltro presumere, in linea di principio, che tali siti soddisfacessero già dal 10 giugno 1995 i criteri ecologici di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 76. Non si può escludere l’esistenza, in casi eccezionali, di siti con riguardo ai quali la rispondenza a tali criteri sia stata acquisita soltanto nel corso del tempo, ad esempio grazie a interventi di ripristino. Analogamente, non si può escludere che uno Stato membro, nonostante seri e diligenti sforzi volti a individuare i siti da proporre, non fosse in grado, al 10 giugno 1995, di sapere che un determinato sito soddisfaceva i criteri richiesti, potendosi quindi ritenere che, a tale data, lo Stato membro medesimo potesse non essere ancora tenuto a proporlo. 77. Gli habitat torbosi, tuttavia, sono chiaramente identificabili e si sviluppano nel corso di periodi temporali estremamente lunghi, ragion per cui l’obbligo di proporre i siti corrispondenti doveva necessariamente sussistere già nel 1995. 78. Incomberebbe, peraltro, allo Stato membro l’onere di dimostrare che esso fosse, eccezionalmente, legittimato a proporre un determinato sito soltanto in un momento successivo. Nel caso di specie non emerge alcun elemento idoneo a suffragare una simile conclusione. 79. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto garantire la protezione dei siti destinati alla conservazione delle torbiere alte e delle torbiere di copertura, da essa proposti tra il 1996 e il 2016, già dal 10 giugno 1995. Conseguentemente, i danni arrecati a tali habitat torbosi dall’estrazione della torba successivamente a tale data devono essere eliminati dall’[OSCURATO:PERSONA], per quanto possibile, mediante il ripristino degli habitat interessati. 3. Individuazione dei siti danneggiati a decorrere dal 10 giugno 1995 80. È pacifico che, dal 10 giugno 1995 in poi, siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 irlandesi destinati alla protezione di habitat torbosi hanno subito danni a causa dell’estrazione della torba. 81. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] contesti con vigore il valore probatorio degli elementi addotti dalla [OSCURATO:PERSONA], essa non nega, in sostanza, che nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte, indicati nella domanda di cui al punto 1), lettere a) e b), delle conclusioni del ricorso e negli allegati I e II delle presenti conclusioni, sia stata esercitata attività di estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995. Le affermazioni della [OSCURATO:PERSONA] a tal riguardo si fondano, infatti, su informazioni comunicate dall’[OSCURATO:PERSONA] stessa ( 41 ). 82. Per quanto riguarda i 50 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura menzionati nella domanda di cui al punto 1), lettera c), delle conclusioni del ricorso (allegato III-A), l’[OSCURATO:PERSONA] contesta l’affermazione secondo cui l’estrazione della torba sarebbe avvenuta, dal 1995, in tutti i siti stessi. Tuttavia, essa produce uno studio del 2024 secondo cui, in conclusione, quantomeno 37 di tali siti sono stati interessati da attività estrattive nel periodo considerato ( 42 ); tali siti sono elencati nell’allegato III-B delle presenti conclusioni. Peraltro, anche la relazione dell’[OSCURATO:PERSONA] relativa al 2025 ex articolo 17 della direttiva [OSCURATO:PERSONA] rileva che lo stato di conservazione del tipo di habitat «torbiere di copertura» rimane «sfavorevole, scadente e in peggioramento» ( 43 ), attribuendo tale situazione, tra l’altro, alla persistente attività di estrazione della torba ( 44 ). 83. [OSCURATO:PERSONA] oppone a tale studio del 2024 uno studio che, per quanto più risalente, ossia del 2017, evidenzierebbe che, quantomeno fino al 2012, l’estrazione della torba avrebbe interessato tutti i 50 siti in questione ( 45 ). L’Istituzione trascura, tuttavia, che lo studio più recente ha verificato e rivalutato le conclusioni dello studio precedente sulla base di immagini satellitari di qualità superiore ( 46 ). Secondo tale nuova valutazione, in 13 di tali siti, elencati nell’allegato III-C delle presenti conclusioni, non sarebbe possibile accertare alcun danno causato dall’estrazione della torba dal 1995 in poi. 84. Occorre certamente riconoscere alla [OSCURATO:PERSONA] che il nuovo studio non esclude in modo definitivo la sussistenza di degradi, il che nulla toglie, peraltro, al fatto che esso riduce significativamente il valore probatorio dello studio precedente. Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] non produce altri elementi di prova idonei a dimostrare che tali 13 siti siano stati danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 1995. 85. Per contro, altri tre siti, con riguardo ai quali il più recente studio accerta l’esistenza di attività di estrazione della torba successivamente al 1995 ( 47 ), non figurano nella domanda formulata al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso e non costituiscono, pertanto, oggetto della presente domanda di cui al punto 1, lettera d), delle conclusioni del ricorso. 86. Occorre quindi affermare, in conclusione, che nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni gli habitat torbosi protetti sono stati danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995 e che, di conseguenza, l’[OSCURATO:PERSONA] è tenuta a procedere al loro ripristino. 4. Sulla questione se l’[OSCURATO:PERSONA] abbia adottato misure di ripristino sufficienti 87. L’[OSCURATO:PERSONA] sostiene tuttavia di aver adottato misure di ripristino sufficienti. A sostegno di tale tesi, essa descrive diversi interventi finalizzati al ripristino, in particolare, degli habitat della torbiera alta, nonché una serie di misure preparatorie volte al successivo ripristino di ulteriori habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura. 88. Tali misure sono senza dubbio meritevoli di apprezzamento. Esse, tuttavia, non possono essere considerate sufficienti. 89. Infatti, secondo le indicazioni, non contestate, contenute nell’allegato A.2 del ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha ancora adottato le misure necessarie per il ripristino di tutti i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta elencati negli allegati I e II delle presenti conclusioni. [OSCURATO:PERSONA] riconosce il completamento del ripristino soltanto con riguardo al sito [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242) ( 48 ). 90. Inoltre, l’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato quasi nessuna misura volta al ripristino dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera di copertura elencati nell’allegato III-B delle presenti conclusioni. Sebbene essa richiami gli interventi di ripristino realizzati nei siti [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006) e [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), tali interventi risalgono, in parte, a molti anni addietro e non risulta che abbiano consentito di eliminare integralmente tutti i danni verificatisi. 5. Conclusione interlocutoria sull’obbligo di ripristino 91. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le misure necessarie per il ripristino degli habitat della torbiera alta danneggiati dall’estrazione della torba successivamente al 10 giugno 1995 (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) e degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130) presenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni, ad eccezione del sito [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. C. Osservanza dell’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] 92. Con la domanda formulata al punto 1, lettere e), f) e g), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la violazione delle disposizioni relative alla cosiddetta valutazione dell’incidenza, vale a dire del sistema di autorizzazione dei progetti previsto dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], con riferimento all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. 93. Ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], le autorità nazionali competenti possono approvare un piano o un progetto soltanto dopo aver acquisito la certezza che esso non pregiudichi l’integrità del sito [OSCURATO:PERSONA] 2000 in questione. A tal fine, a termini della prima frase dello stesso paragrafo, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso o necessario alla gestione del sito protetto, ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione dell’incidenza che ha sul sito stesso, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. 94. L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] consente, in via eccezionale, l’autorizzazione di interventi che non potrebbero ricevere approvazione ex articolo 6, paragrafo 3. Poiché la valutazione dell’incidenza costituisce un presupposto indispensabile per l’applicazione di tale regime derogatorio ( 49 ), le carenze nell’attuazione delle disposizioni relative alla valutazione dell’incidenza determinano altresì una violazione dell’articolo 6, paragrafo 4. 95. È pacifico tra le parti che l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta e della torbiera di copertura debba essere qualificata come «progetto» ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], in considerazione dei suoi possibili significativi effetti negativi sugli habitat in questione. 96. La domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso riguarda i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta (v. infra , sezione 1), mentre la domanda formulata al punto 1, lettere f) e g), delle conclusioni del ricorso ha ad oggetto siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera di copertura (v. infra , sezioni 2 e 3). 1. [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta 97. Con la domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che l’[OSCURATO:PERSONA], omettendo di sottoporre a controllo, entro la scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, l’attività di estrazione della torba nei 13 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta elencati nell’allegato IV, sarebbe venuta meno agli obblighi ad essa incombenti dettati dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 98. Il diritto irlandese assoggetta l’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione degli habitat della torbiera alta ad un regime di autorizzazione preventiva, da cui dovrebbe derivare l’applicazione degli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ai relativi progetti di estrazione. [OSCURATO:PERSONA] ritiene tali disposizioni, per quanto riguarda i siti formalmente designati, sostanzialmente adeguate, ma sostiene che, nella pratica, non sarebbe stata richiesta, effettuata, concessa o negata alcuna autorizzazione. 99. Con tale argomento la [OSCURATO:PERSONA] formula, in punto di fatto, il medesimo addebito già dedotto con il motivo di ricorso di cui al punto 1, lettera a), ossia l’insufficienza delle misure di protezione adottate dall’[OSCURATO:PERSONA] nei siti contenenti torbiere alte. Tuttavia, richiamando l’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], l’Istituzione lamenta la violazione di una seconda disposizione, facendo quindi valere un duplice inadempimento. 100. Sarebbe quindi lecito attendersi che la [OSCURATO:PERSONA] contesti i medesimi siti già indicati nell’ambito del motivo di ricorso di cui al punto 1, lettera a), ed elencati nell’allegato I delle presenti conclusioni. Soltanto con riferimento a tali siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte la [OSCURATO:PERSONA] sostiene infatti che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato complementare, l’attività di estrazione della torba era ancora in corso e, quindi, non era adeguatamente controllata. 101. Le censure della [OSCURATO:PERSONA] riguardano, tuttavia, soltanto due dei siti elencati nell’allegato I. Per quanto riguarda tali due siti, l’addebito relativo a un’insufficiente applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] appare peraltro in contrasto con le stesse indicazioni fornite dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’allegato A.2 del ricorso, secondo cui l’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe comunicato che l’attività di estrazione della torba nei siti medesimi sarebbe stata oggetto di valutazione ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] ( 50 ). [OSCURATO:PERSONA] non formula contestazioni a tal riguardo. 102. L’Istituzione non spiega neppure per quali ragioni giunga a ritenere che le norme relative alla valutazione dell’incidenza non vengano adeguatamente applicate negli altri siti indicati nell’allegato IV. 103. Ne consegue che l’argomento relativo all’insufficiente applicazione pratica dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] nei 13 siti elencati nell’allegato IV non risulta sufficientemente dimostrato. Conseguentemente, la domanda formulata al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso dev’essere respinta. 104. Gli argomenti dell’[OSCURATO:PERSONA] evidenziano, tuttavia, che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, i 13 siti indicati nell’allegato IV non erano ancora stati formalmente designati quali zone speciali di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza dovrà essere esaminata nell’ambito dell’esame della domanda formulata al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso (v. infra , sezione 3). 2. La deroga relativa all’estrazione della torba per uso privato nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura 105. Con la domanda formulata al punto 1, lettera f), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta la normativa relativa all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura elencati nell’allegato V. In linea di principio, tale attività viene ivi qualificata come soggetta ad autorizzazione, il che condurrebbe all’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Viene tuttavia espressamente esclusa da tale regime la prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti. 106. L’[OSCURATO:PERSONA] riconosce la fondatezza di tale addebito e dichiara di voler eliminare tale limitazione. 107. Deve pertanto ritenersi pacifico che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo assoggettato ad autorizzazione la prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura elencati nell’allegato V delle presenti conclusioni, ha violato gli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 3. Insufficiente applicazione nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla conservazione delle torbiere di copertura 108. Con la domanda formulata al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso, la [OSCURATO:PERSONA] contesta, infine, il fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia istituito, per i 14 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura, elencati nell’allegato VI, un regime di controllo conforme ai requisiti dettati dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. Alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, tali 14 siti non erano ancora stati formalmente designati dall’[OSCURATO:PERSONA] quali zone speciali di conservazione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. 109. [OSCURATO:PERSONA] riconosce che, anche per tali siti, l’estrazione della torba era, in linea di principio, soggetta ad autorizzazione. Essa deduce tuttavia, in primo luogo , che tale obbligo era stato comunicato soltanto ai proprietari dei terreni interessati, sebbene l’attività estrattiva fosse esercitata anche da soggetti diversi. In secondo luogo , tale obbligo non sarebbe mai stato effettivamente fatto rispettare. a) Comunicazione delle norme di controllo 110. Sebbene l’[OSCURATO:PERSONA] insista sul fatto che, in base al diritto nazionale, i siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 beneficiassero della piena protezione prevista dall’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA] già prima della loro formale designazione ai sensi del precedente articolo 4, paragrafo 4, lo Stato membro medesimo non si pronuncia sull’addebito secondo cui tale regime di protezione non sarebbe stato comunicato a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti. 111. Sotto tale profilo, il motivo di ricorso appare conseguentemente fondato. 112. La medesima conclusione deve valere anche per la domanda formulata al punto 1, lettera e), laddove essa si fonda parimenti sul fatto che i siti elencati nell’allegato IV non fossero stati ancora formalmente designati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. b) Insufficiente applicazione 113. Diversamente dai siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere alte, la [OSCURATO:PERSONA] ha dimostrato l’esistenza di un’insufficiente applicazione delle norme di protezione vigenti per quanto riguarda i siti destinati alla conservazione delle torbiere di copertura. 114. Sebbene l’Istituzione non spieghi le ragioni per cui essa limita tale censura ai soli 14 siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato VI, almeno 13 di essi figurano tuttavia nell’elenco dei siti contenuto nell’allegato III-B, nei quali l’attività di estrazione della torba è stata esercitata successivamente al 1995. Quanto al quattordicesimo sito, [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952), dallo studio più recente prodotto dall’[OSCURATO:PERSONA] emerge che anche in tale sito è stata rilevata attività estrattiva nel medesimo periodo. Tale circostanza costituisce un forte indizio del fatto che l’[OSCURATO:PERSONA] non abbia garantito un’applicazione adeguata dell’obbligo di autorizzazione. 115. Incombe pertanto all’[OSCURATO:PERSONA] provare di aver adottato misure sufficienti per garantire l’applicazione dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva [OSCURATO:PERSONA], prova di cui peraltro resta in difetto, così come è avvenuto con riguardo alla violazione degli obblighi di protezione derivanti dall’articolo 6, paragrafo 2 ( 51 ). c) Conclusione interlocutoria sull’insufficiente applicazione 116. Ne consegue che l’[OSCURATO:PERSONA], non avendo comunicato l’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati IV e VI delle presenti conclusioni a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti e non avendo garantito un’applicazione adeguata di tale obbligo nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 indicati nell’allegato VI, ha parimenti violato gli articoli 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva [OSCURATO:PERSONA]. V. Sulle spese 117. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 3, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, le spese sono compensate. Nella specie, la [OSCURATO:PERSONA] risulta vittoriosa per la maggior parte delle proprie domande, restando peraltro soccombente per quanto riguarda il ripristino di taluni siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 destinati alla protezione delle torbiere di copertura e con riferimento a un capo della domanda di cui al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso. Appare, pertanto, opportuno disporre che ciascuna parte sopporti le proprie spese. VI. Conclusione 118. Suggerisco pertanto alla Corte di statuire nei seguenti termini: 1)      L’[OSCURATO:PERSONA] non ha adottato misure sufficienti, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine di evitare il degrado degli habitat della torbiera alta (codici [OSCURATO:PERSONA] 2000 7110 e 7120) nonché degli habitat della torbiera di copertura (codice [OSCURATO:PERSONA] 2000 7130), derivante da attività connesse all’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 designati per la protezione di tali tipi di habitat. 2)      L’[OSCURATO:PERSONA], non avendo adottato le misure necessarie ai fini del ripristino degli habitat della torbiera alta e degli habitat della torbiera di copertura, danneggiati dall’estrazione di torba successivamente al 10 giugno 1995, presenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati I, II e III-B delle presenti conclusioni, ad eccezione del sito di [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, TUE e dell’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 92/43. 3)      L’[OSCURATO:PERSONA], a)      non avendo previsto l’assoggettamento ad autorizzazione della prosecuzione dell’estrazione della torba per uso privato da banchi di torba già esistenti nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato V delle presenti conclusioni, b)      non avendo comunicato l’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati negli allegati IV e VI delle presenti conclusioni a tutti i soggetti che estraggono torba in tali siti, c)      non avendo assicurato una sufficiente applicazione dell’obbligo di autorizzazione dell’estrazione della torba nei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000 elencati nell’allegato VI delle presenti conclusioni, ha violato l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva 92/43. 4)      Il ricorso è respinto quanto al resto. 5)      [OSCURATO:PERSONA] europea e l’[OSCURATO:PERSONA] sopporteranno ciascuna le proprie spese. Allegato I ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera a), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000248), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000301), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440), -      [OSCURATO:PERSONA] (0000592), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000595), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000600), -      Corliskea/Trien/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002110), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298), -      [OSCURATO:PERSONA] (0002331), -      [OSCURATO:PERSONA] (0002332), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002348), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002349), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002352), -      [OSCURATO:PERSONA] (E0002356). Allegato II ([OSCURATO:PERSONA] e periodi indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera b), delle conclusioni del ricorso) 2012-2016 -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000297), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002347), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002350), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002351); 2012-2017 -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001242); 2012-2018 -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000285), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002337); 2012-2019 -      Moneybeg and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002340); sino al 2021 compreso -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0000296); sino al 2022 compreso -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000231), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000497), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002339), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002353). Allegato III-A ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE000093), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142), -      [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168), -      Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190), -      [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500), -      [OSCURATO:PERSONA] (SiteCode IE0000522), -      Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542), -      Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001107), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403), -      Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922), -      Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), -      Croaghaun/Slievemore (IE0001955), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312). Allegato III-B ([OSCURATO:PERSONA] degradati successivamente al 1995 e indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE000093), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142), -      [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168), -      Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190), -      [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500), -      [OSCURATO:PERSONA] (SiteCode IE0000522), -      Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542), -      Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922), -      Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), -      Croaghaun/Slievemore (IE0001955), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312). Allegato III-C ([OSCURATO:PERSONA] non degradati successivamente al 1995 e indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera c), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001107), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001197), -      Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164). Allegato IV ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera e), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000231), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440), -      Ballygar (Aghrane) Bog (0002199), -      [OSCURATO:PERSONA] (0002201), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298), -      [OSCURATO:PERSONA] and Bog (IE0002343), -      Derrinlough (Cloonkeenleananode) Bog (IE0002197), -      Aughrim (Aghrane) Bog (IE0002200), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002202), -      Girley (Drewstown) Bog (IE0002205), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002205), -      Scohaboy (Sopwell) Bog (IE0002206), -      [OSCURATO:PERSONA] (Derrybreen) Bog (IE0002207). Allegato V ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera f), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE000093), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000129), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000140), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000142), -      [OSCURATO:PERSONA] (Carrickatlieve) (IE0000165), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168), -      Meenaguse/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000172), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000173), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000189), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000190), -      [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000308), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000324), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000412), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000453), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000476), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000522), -      Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000542), -      Cuilcagh – [OSCURATO:PERSONA] (IE0000584), -      [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0000623), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000633), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000634), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000646), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001107), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001125), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE001197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001403), -      Derryclogher (Knockboy) Bog (IE0001873), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001879), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001881), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001890), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001912), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001913), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922), -      Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952), -      Croaghaun/Slievemore (IE0001955), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001992), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002006), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002008), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002032), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002036), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002126), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002164), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002185), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002312). Allegato VI ([OSCURATO:PERSONA] indicati nella domanda di cui al punto 1, lettera g), delle conclusioni del ricorso) -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000168), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000197), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000365), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000375), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0000500), -      Owenduff/[OSCURATO:PERSONA] (IE0000534), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001922), -      Mweelrea/Sheeffry/[OSCURATO:PERSONA] (IE0001932), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0001952), -      [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (IE0002031), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002034), -      [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (IE0002047), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002122), -      [OSCURATO:PERSONA] (IE0002301). 1 Lingua originale: il tedesco. 2 Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive nel settore dell’ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GU 2013, L 158, pag. 193) 3 [OSCURATO:PERSONA] europea, Direzione generale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e biodiversità (ENV D.3), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – EUR 28 , aprile 2013, pag. 82. 4 Decisione 2004/813/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 7 dicembre 2004, che stabilisce, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, l’elenco di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2004, L 387, pag. 1). 5 Decisione 2009/96/CE della [OSCURATO:PERSONA], del 12 dicembre 2008, che adotta, ai sensi della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, un secondo elenco aggiornato di siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2009, L 43, pag. 466). 6 Decisione di esecuzione (UE) 2019/19 della [OSCURATO:PERSONA], del 14 dicembre 2018, che adotta il dodicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GU 2019, L 7, pag. 287). 7 [OSCURATO:PERSONA] europea, Direzione generale dell’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e biodiversità (ENV B.3), [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] – EUR 28 , aprile 2013, pag. 83. 8 Decisione 2004/813. 9 Decisione 2009/96. 10 L’uso del termine «protetto» (« protect ») che figura nella domanda di cui al punto 1, lettere a) e b), delle conclusioni del ricorso è ambiguo, poiché anche gli habitat della torbiera alta degradati possono essere oggetto di protezione all’interno dei siti [OSCURATO:PERSONA] 2000. Ciò che si intende è il rispettivo tipo di habitat protetto, ossia, nella specie, il tipo di habitat 7110, «torbiere alte attive». 11 Sentenza del 22 giugno 2022, [OSCURATO:PERSONA]/Slovacchia (Protezione del gallo cedrone) (C‑661/20, EU:C:2022:496, punto 44). 12 Sentenze del 26 aprile 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑494/01, EU:C:2005:250, punto 37), e del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 42). 13 Sentenza del 5 aprile 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑488/15, EU:C:2017:267, punto 43), e giurisprudenza citata. 14 [OSCURATO:PERSONA] of Culture, Heritage and the [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland 2019 (allegato A.7a del ricorso, pag. 33). V. altresì [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 950, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 15 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pagg. 898 e 925, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 16 Sentenze del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, punti 36, 37 e 40), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 92). 17 Sentenze dell’11 aprile 2013, Sweetman e a. (C‑258/11, EU:C:2013:220, punto 33), del 16 luglio 2020, WWF Italia Onlus e a. (C‑411/19, EU:C:2020:580, punto 32), del 24 giugno 2021 (Degrado dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punto 153), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 86). 18 In tal senso, peraltro, le conclusioni dell’Avvocato generale Emiliou nella causa [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:708, paragrafo 29). 19 Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 142), e del 24 giugno 2021, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Degrado dell’area naturale di Doñana) (C‑559/19, EU:C:2021:512, punto 156). 20 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 43), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 111), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 134). 21 Sentenze del 7 settembre 2004, Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging (C‑127/02, EU:C:2004:482, punto 59), del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punto 114), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punto 120). 22 Sentenze del 24 novembre 2011, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (C‑404/09, EU:C:2011:768, punto 142), del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Bulgaria (C‑141/14, EU:C:2016:8, punto 58), e del 10 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (C‑504/14, EU:C:2016:847, punto 29). V., inoltre, le sentenze del 14 gennaio 2016, [OSCURATO:PERSONA] e a. (C‑399/14, EU:C:2016:10, punto 42), del 7 novembre 2018, [OSCURATO:PERSONA] for the Environment e a. (C‑293/17 e C‑294/17, EU:C:2018:882, punto 85), e del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punto 87). 23 V., in particolare, la sentenza del 14 novembre 2024, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (Degrado delle praterie magre da fieno) (C‑47/23, EU:C:2024:954, punti 89, 93 e 108). 24 Allegato A.7.a del ricorso, pagg. 32 e 33. 25 Tale relazione è stata, nel frattempo, pubblicata e contiene effettivamente la valutazione annunciata: [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 898, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 26 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025), pag. 966, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 27 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 953, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica), che cita [OSCURATO:PERSONA] (agosto 2024), [OSCURATO:PERSONA] – GIS Review – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] SACs , commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage, Dublino, [OSCURATO:PERSONA] (inedito), pag. 11 (allegato B.12a del controricorso). 28 Sentenze del 16 dicembre 1960, Humblet/Stato belga, 6/60-IMM (EU:C:1960:48, pag. 1185), del 28 febbraio 2012, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] wallonne (C‑41/11, EU:C:2012:103, punto 43), e del 25 giugno 2020, A e a. (Impianti eolici ad Aalter e Nevele) (C‑24/19, EU:C:2020:503, punto 83). 29 Sentenze del 7 gennaio 2004, Wells (C‑201/02, EU:C:2004:12, punto 66), del 17 novembre 2016, [OSCURATO:PERSONA] (C‑348/15, EU:C:2016:882, punto 45), e del 7 dicembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, punto 82). 30 Sentenza del 7 dicembre 2023, Latvijas valsts meži (C‑434/22, EU:C:2023:966, punto 88). V., altresì, il parere della Corte internazionale di giustizia del 23 luglio 2025, Obligations of States in Respect of [OSCURATO:PERSONA] , punto 452. 31 Sentenze del 20 ottobre 2005, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (C‑6/04, EU:C:2005:626, punto 25), e del 10 gennaio 2006, [OSCURATO:PERSONA]/Germania (C‑98/03, EU:C:2006:3, punto 59), nonché ordinanza del 20 novembre 2017, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17 R, EU:C:2017:877, punto 59). 32 A tal riguardo, v. infra , paragrafi da 105 a 107. 33 Secondo l’allegato A.2 del ricorso, l’[OSCURATO:PERSONA] ha proposto il primo sito nell’ottobre del 1996 e gli ultimi tre siti nell’aprile del 2016. 34 Sentenze del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 26 e 29), e del 14 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern e a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, punti 37 e 38)). 35 Sentenza del 14 settembre 2006, [OSCURATO:PERSONA] in Bayern e a. (C‑244/05, EU:C:2006:579, punti 41 e 42). 36 Sentenza del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 27 e 28). 37 Sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Cipro (C‑340/10, EU:C:2012:143, punti 43, 46 e 47). 38 Sentenza del 15 marzo 2012, [OSCURATO:PERSONA]/Cipro (C‑340/10, EU:C:2012:143, punto 45). 39 Sentenza del 13 gennaio 2005, Dragaggi e a. (C‑117/03, EU:C:2005:16, punti 27 e 28). 40 V., in particolare con riferimento alla direttiva [OSCURATO:PERSONA], la sentenza del 7 dicembre 2000, [OSCURATO:PERSONA]/Francia (C‑374/98, EU:C:2000:670, punto 51). 41 Risposta al parere motivato complementare, allegato A.17 del ricorso, pagg. 20 e segg. 42 [OSCURATO:PERSONA] (agosto 2024), [OSCURATO:PERSONA] – GIS Review – [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] SACs , commissionato dal [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage, Dublino, [OSCURATO:PERSONA] (inedito), tabella 4, pag. 17 (allegato B.12a del controricorso). 43 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025), pag. 966, estratti acclusi nell’allegato D.4 alla controreplica). 44 [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], The Status of EU [OSCURATO:PERSONA] and Species in Ireland – [OSCURATO:PERSONA] , volume 2 (2025, pag. 950, estratti acclusi all’allegato D.4 alla controreplica). 45 Simon J. Barron, Botanical, Environmental and [OSCURATO:PERSONA]. (BEC [OSCURATO:PERSONA]) (marzo 2017), Turf-cutting GIS Review , Volume 1 – Draft, redatto per il [OSCURATO:PERSONA] of Arts, Heritage, Regional, Rural and [OSCURATO:PERSONA] (allegato A.31 al ricorso). 46 Studio del 2024 (richiamato supra alla nota 42), in particolare pag. 9. 47 [OSCURATO:PERSONA] SAC (IE0000453), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] SAC* (IE000623) e [OSCURATO:PERSONA] SAC* (IE001952). 48 V. nota 17 della replica. Gli altri siti ivi menzionati, per i quali sono state adottate misure di ripristino ritenute sufficienti, non sono stati inclusi dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’oggetto del presente ricorso. 49 Sentenze del 17 aprile 2018, [OSCURATO:PERSONA]/Polonia (Foresta di Białowieża) (C‑441/17, EU:C:2018:255, punti 189 e 190), e del 29 luglio 2019, Inter-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (C‑411/17, EU:C:2019:622, punti 147 e 148). 50 I siti interessati sono [OSCURATO:PERSONA] (IE0000440) e [OSCURATO:PERSONA] (IE0002298). 51 V. i paragrafi da 46 a 54 delle presenti conclusioni.