CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 febbraio 2022
Cassazione n. 12355/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/09/2020 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Ritenuto che il ricorso degli imputati, composto di un unico motivo, è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, quanto all'affermazione di responsabilità dei ricorrenti per concorso nel delitto di tentato furto aggravato in abitazione ed avuto riguardo alla non configurabilità di un'ipotesi di desistenza volontaria, poiché l'azione delittuosa è stata interrotta per timore dell'arrivo delle forze dell'ordine, e non già per una scelta volontaria e non necessitata. 2. Considerato, altresì, che il suddetto motivo, volto a denunciare la mancanza di prova del reato, evocando le stesse ragioni dell'appello in punto di sussistenza della desistenza ex art. 56, comma terzo, cod. pen., si risolve nella proposizione, inammissibile, di mere doglianze in punto di fatto (cfr., in tema, l'orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e, tra le più recenti pronunce, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). 3. Ritenuto ancora che costituisce orientamento consolidato di legittimità sostenere che, in tema di desistenza, la mancata consumazione del delitto deve dipendere dalla volontarietà che non deve essere intesa come spontaneità, per cui la scelta di non proseguire nell'azione criminosa deve essere non necessitata, ma operata in una situazione di libertà interiore, indipendente da circostanze esterne che rendono irrealizzabile o troppo rischioso il proseguimento dell'azione criminosa (cfr. per tutte Sez. 4, n. 12240 del 13/2/2018, Ferdico, Rv. 272535; Sez. 3, n. 17518 del 28/11/2018, dep. 2019, T., Rv. 275647): nel caso di specie, è stato chiarito che gli imputati non ebbero il tempo di consumare il furto dei gioielli perché bloccati, dalle forze dell'ordine intervenute, mentre si trovavano nelle scale della casa, ancora con la refurtiva e gli arnesi da scasso. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16 febbraio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] B .ncaccio Stef ;»Pa-1-1 rr,qT0 iN CA v • Li_EF3A (5 1J n