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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2016/2023

ECLI:EU:T:2023:83
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TO0693(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑693/20) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Vendite realizzate tramite società collegate – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo – Calcolo del margine di pregiudizio – Ricorso manifestamente infondato in diritto»

1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 3) (v. punti 39, 40, 42)

2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Ammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 1, § 1, 2, § 9, e 3, § 2) (v. punti 41, 43-46)

3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, § 2) (v. punti 49-58) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA].

Ltd è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TO0693(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 febbraio 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑693/20) ( 1 ) «Dumping – Importazioni di determinati tipi di carta termica pesante originari della Corea del Sud – Dazio antidumping definitivo – Regolamento (UE) 2016/1036 – Vendite realizzate tramite società collegate – Costruzione del prezzo all’esportazione – Pregiudizio arrecato all’industria dell’Unione – Calcolo della sottoquotazione del prezzo – Calcolo del margine di pregiudizio – Ricorso manifestamente infondato in diritto» 1. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Potere discrezionale delle istituzioni – Sindacato giurisdizionale – Limiti (Art. 263 TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2016/1036, art. 2, §§ 9 e 3) (v. punti 39, 40, 42) 2. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Ricorso a un prezzo all’esportazione costruito – Ammissibilità – Violazione del principio di parità di trattamento – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, art. 1, § 1, 2, § 9, e 3, § 2) (v. punti 41, 43-46) 3. Politica commerciale comune – Difesa contro le pratiche di dumping – Pregiudizio – Prova del nesso causale – Obblighi delle istituzioni – Calcolo della sottoquotazione del prezzo delle importazioni di cui trattasi – Obbligo di equo confronto tra il prezzo del prodotto interessato e il prezzo del prodotto simile dell’industria dell’Unione – Confronto da effettuare tra prezzi ottenuti allo stesso stadio commerciale (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2016/1036, artt. 1, § 1, e 3, § 2) (v. punti 49-58) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. 2) [OSCURATO:PERSONA]. Ltd è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 19 del 18.1.2021 .
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