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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:T:2022:566
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TJ0266_INF

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / BEI (causa T‑266/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Risoluzione del contratto al termine del periodo di prova – Incompetenza dell’autore dell’atto – Responsabilità – Danno materiale – Domanda di risarcimento prematura – Danno morale»

1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso proposto contro la decisione di rigetto di una richiesta di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 13-17)

2. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Ricevibilità – Presupposti (Art. 277 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 21, 23)

3. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Effetto dell’illegittimità di un atto di portate generale (Art. 277 TFUE; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41). (v. punti 24-28, 30-32)

4. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Rappresentanza – Rappresentanti del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Obbligo di dare seguito alle osservazioni formulate dai rappresentanti – Insussistenza (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 38-41, 45)

5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Procedura di conciliazione – Riforma che assoggetta l’attuazione di tale procedura alla sola valutazione discrezionale del presidente della Banca – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 50-59)

6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Banca europea per gli investimenti – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento al termine del periodo di prova – Decisione non emanata dall’autorità abilitata o da un’autorità che ha ricevuto delega di potere – Incompetenza dell’autore della decisione di licenziamento – Annullamento (v. punti 65, 73, 75, 76)

7. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di risoluzione del contratto a tempo determinato di un agente – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punti 85-88) Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 giugno 2020 di risolvere il contratto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al termine del periodo di prova è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 263 del 5.7.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0266_INF Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / BEI (causa T‑266/21) ( 1 ) «Funzione pubblica – Personale della BEI – Risoluzione del contratto al termine del periodo di prova – Incompetenza dell’autore dell’atto – Responsabilità – Danno materiale – Domanda di risarcimento prematura – Danno morale» 1. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso proposto contro la decisione di rigetto di una richiesta di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 13-17) 2. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Ricevibilità – Presupposti (Art. 277 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91) (v. punti 21, 23) 3. Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Effetto dell’illegittimità di un atto di portate generale (Art. 277 TFUE; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41). (v. punti 24-28, 30-32) 4. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Rappresentanza – Rappresentanti del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Obbligo di dare seguito alle osservazioni formulate dai rappresentanti – Insussistenza (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 38-41, 45) 5. Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Procedura di conciliazione – Riforma che assoggetta l’attuazione di tale procedura alla sola valutazione discrezionale del presidente della Banca – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza (Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41) (v. punti 50-59) 6. Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Banca europea per gli investimenti – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento al termine del periodo di prova – Decisione non emanata dall’autorità abilitata o da un’autorità che ha ricevuto delega di potere – Incompetenza dell’autore della decisione di licenziamento – Annullamento (v. punti 65, 73, 75, 76) 7. Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di risoluzione del contratto a tempo determinato di un agente – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda (Art. 266 TFUE) (v. punti 85-88) Dispositivo 1) La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 giugno 2020 di risolvere il contratto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al termine del periodo di prova è annullata. 2) Il ricorso è respinto per il resto. 3) La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 4) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la metà delle proprie spese. ( 1 ) GU C 263 del 5.7.2021 .
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