Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2022
ECLI:EU:T:2022:566
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TJ0266_INF
Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 21 settembre 2022 – [OSCURATO:PERSONA] / BEI
(causa T‑266/21) (
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)
«Funzione pubblica – Personale della BEI – Risoluzione del contratto al termine del periodo di prova – Incompetenza dell’autore dell’atto – Responsabilità – Danno materiale – Domanda di risarcimento prematura – Danno morale»
1.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Ricorso proposto contro la decisione di rigetto di una richiesta di conciliazione – Effetto – Sottoposizione al giudice dell’atto contestato – Eccezione – Decisione non avente natura confermativa – Presa in considerazione della motivazione che vi compare
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 13-17)
2.
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Eccezione sollevata implicitamente – Ricevibilità – Presupposti
(Art. 277 TFUE; Statuto dei funzionari, art. 91)
(v. punti 21, 23)
3.
Ricorsi dei funzionari – Eccezione di illegittimità – Atti di cui può essere eccepita l’illegittimità – Atto a carattere generale su cui si fonda la decisione impugnata – Necessità di un nesso giuridico diretto tra l’atto impugnato e l’atto a carattere generale contestato – Effetto dell’illegittimità di un atto di portate generale
(Art. 277 TFUE; regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41).
(v. punti 24-28, 30-32)
4.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Rappresentanza – Rappresentanti del personale – Consultazione obbligatoria – Portata – Obbligo di dare seguito alle osservazioni formulate dai rappresentanti – Insussistenza
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 38-41, 45)
5.
Funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Procedimento precontenzioso – Procedura di conciliazione – Riforma che assoggetta l’attuazione di tale procedura alla sola valutazione discrezionale del presidente della Banca – Violazione del principio della certezza del diritto – Insussistenza
(Regolamento del personale della Banca europea per gli investimenti, art. 41)
(v. punti 50-59)
6.
Istituzioni dell’Unione europea – Esercizio delle competenze – Deleghe – Presupposti – Banca europea per gli investimenti – Assunzione – Periodo di prova – Decisione di licenziamento al termine del periodo di prova – Decisione non emanata dall’autorità abilitata o da un’autorità che ha ricevuto delega di potere – Incompetenza dell’autore della decisione di licenziamento – Annullamento
(v. punti 65, 73, 75, 76)
7.
Ricorsi dei funzionari – Agenti della Banca europea per gli investimenti – Sentenza di annullamento – Effetti – Obbligo di adottare provvedimenti d’esecuzione – Sentenza che annulla una decisione di risoluzione del contratto a tempo determinato di un agente – Domanda di risarcimento del ricorrente quanto al danno materiale subito – Carattere prematuro della domanda
(Art. 266 TFUE)
(v. punti 85-88)
Dispositivo
1)
La decisione della Banca europea per gli investimenti (BEI) del 12 giugno 2020 di risolvere il contratto del sig. [OSCURATO:PERSONA] al termine del periodo di prova è annullata.
2)
Il ricorso è respinto per il resto.
3)
La BEI sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese del sig. [OSCURATO:PERSONA].
4)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] sopporterà la metà delle proprie spese.
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GU C 263 del 5.7.2021
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