CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 23958/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5053/2018 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 6. –RICORRENTE– contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma, pubblicata in data 18.7.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 14.2.2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. L’avv. [OSCURATO:PERSONA] era stata nominata difensore d’ufficio di [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento penale n. 44995/05 R.G. PM, pendente avanti il Tribunale di Roma. Aveva vanamente richiesto il pagamento direttamente all’assistito, azionando il credito professionale dinanzi al giudice di pace di Roma che, con sentenza 40950/2018, aveva liquidato l’importo di € 869,37, oltre a spese ed accessori. I tentativi di dare esecuzione alla sentenza non avevano sortito effetto ed anche la richiesta di liquidazione a carico dello Oggetto: compensi professionali Stato era stata respinta sul rilievo che, trattandosi di reato a citazione diretta in giudizio del PM, non competeva il compenso per la fase dinanzi al GUP e che non vi era stata trattazione in fase di indagini preliminari. Il Tribunale, pronunciando sull’opposizione, ha riconosciuto a titolo di compenso l’importo di € 270,05 per la sola attività di studio degli atti e con applicazione della riduzione di un terzo ai sensi dell’art. 106 bis TUGS, negando il rimborso delle spese per le attività di recupero del credito, sostenendo che il decreto ingiuntivo divenuto definitivo non aveva valore di giudicato ai fini della liquidazione; ha compensato le spese processuali per la non opposizione del Ministero. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrati con memoria. Il Ministero resiste con controricorso. 2. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 106 bis D.P.R. 115/2002, sostenendo che l’attività difensiva si era esaurita prima dell’entrata in vigore della norma che impone la riduzione di un terzo del compenso spettante del difensore d’ufficio e che la disposizione non era applicabile retroattivamente. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, lamentando che il Tribunale abbia liquidato un importo inferiore ai minimi tabellari, riconoscendo una somma irrisoria. Il terzo motivo denuncia la violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R. 115/2002, sostenendo che il giudice dell’opposizione abbia negato il rimborso delle spese di recupero del credito verso l’assistito nonostante la produzione degli atti processuali che documentavano analiticamente le attività svolte dalla ricorrente. Il quarto motivo deduce la violazione deli artt. 91, 92 e 132 c.p.c., dolendosi della compensazione delle spese processuali in assenza dei presupposti di legge, essendo irrilevante che il Ministero non si fosse opposto alle richieste della ricorrente. 3. Il primo motivo merita accoglimento. L’attività difensiva si è esaurita nel 2007, prima dell’entrata in vigore dell’art. 106 bis TUSG. La norma, introdotta dall'art. 1, comma 606, lett. b), della l. n. 147 del 2013, a mente del quale gli importi spettanti, tra gli altri, al difensore d'ufficio nel processo penale sono ridotti di un terzo, non può applicarsi retroattivamente alle attività già esaurite al momento della sua entrata in vigore (Cass. 3534/2021): nel prevedere che "la riduzione di un terzo dei compensi spettanti ai difensori, si applica "alle liquidazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge", la disposizione deve essere letta alla luce dei principi costituzionali e in "coerenza con il sistema e dunque in armonia con la fisiologia del procedimento di liquidazione, che esprime una regola di concomitanza fra tariffe professionali ed epoca della prestazione, e presuppone un'analoga concomitanza tra esaurimento della difesa, domanda del compenso e corrispondente provvedimento giudiziale. Un carattere della procedura sottolineato anche dalla recente introduzione del nuovoD.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 3 - bis, secondo cui "il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta" (cfr.,testualmente, Corte Cost.13/2016e 192/2015 ). 4. Il secondo motivo è inammissibile. In relazione alla data di esaurimento della difesa d’ufficio (2007), la liquidazione andava effettuata in applicazione non dei parametri tabellari di cui al DM 55/2014, ma dei valori tariffari del D.M. 127/2004. Ciò posto, la censura difetta di specificità, non indicando quali diversi importi spettassero per le attività svolte e le ragioni di illegittimità della liquidazione (per diritti ed onorari), o quali diverse ed ulteriori prestazioni siano state svolte rispetto a quelle prese in considerazione dal giudice; i precedenti menzionati in ricorso appaiono inconferenti, avendo attinenza alle regole di liquidazione vigenti nel regime dei DD.MM. 140/2012 3 l D.M. 55/2014 (che, come detto, nel caso in esame non possono trovare applicazione). 5. Il terzo motivo è fondato. Il difensore d'ufficio non può ottenere la liquidazione dell'onorario a carico dell'erario senza dimostrare di aver effettuato un vano e non pretestuoso tentativo di recupero giudiziale del credito professionale, che costituisce un passaggio obbligato per poter chiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto degli artt. 82 e 116, D.P.R. 115/2002; pertanto i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell'ambito di quelli che l'erario è tenuto a rimborsare al difensore d’ufficio. In tal caso, la sentenza emessa verso il debitore, non potendo valere come giudicato nei confronti dello Stato - trattandosi di titolo giudiziale formatosi tra parti diverse da quelle del procedimento di liquidazione – rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell'infruttuoso esperimento delle procedure volte al recupero dei crediti professionali. In mancanza di qualsivoglia vincolo di giudicato, il giudice deve procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito, appunto, dal decreto di liquidazione (Cass. 3673/2019; Cass. 24104/2011; Cass. pen. 1630/2008; Cass. pen. 27473/2009). Il Tribunale a vrebbe dovuto riconoscere il compenso per le procedure di recupero giudiziale del credito comprovate dalla sentenza di condanna dell’assistito, procedendo ad una nuova liquidazione (o confermando quella contenuta nella sentenza, ove ritenuta congrua), benc hé detta sentenza non avesse forza di giudicato nella causa di opposizione ex art. 170 TUSG. 6. Il quarto motivo è assorbito, competendo al giudice del rinvio una nuova liquidazione delle spese processuali in base all’esito finale della causa. Sono accolti il primo ed il terzo motivo, è dichiarato inammissibile il secondo ed è assorbito il quarto. La pronuncia è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Roma anche per la regolazione delle spese di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo e il terzo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo ed assorbito il quarto ; cassa l’ordinanza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in persona di altro Magistrato, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di con