CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 13506/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ntivo - [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: nulla - Opposizione tardiva ex art. 650 Dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - c.p.c. Dott. [OSCURATO:PERSONA] VALLE - Consigliere - Dott. [OSCURATO:PERSONA] TATANGELO - Consigliere - R.G.N. 2536/2019 Dott. [OSCURATO:PERSONA] GUIZZI - Rel. - Consigliere - Cron. 3 3 Rep. Dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Ud. [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha pronunciato la seguente Adunanza camerale ORDINANZA sul ricorso 2536-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, Via CIFIrrnanirn 12, int. 4, prpggn In studio den'AVVoratn [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] MANCIAGLI; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'[OSCURATO:PERSONA] SPADA, rappresentato e difeso dall'[OSCURATO:PERSONA] BONGIARDO; con troricorrente - Avverso la sentenza n. 2507/2018 della CORTE di APPELLO di CATANIA, depositata il 27/11/2018; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] da! consigliere non. STEFANO nIAIME (21 1771. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2507/18, del 27 novembre 2018, della Corte di Appello di Catania, che - accogliendo il gravame esperito da! [OSCURATO:PERSONA] società cooperativa (d'ora in poi, "[OSCURATO:PERSONA]") avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 325/16, del 19 gennaio 2016 - ha rigettato l'opposizione all'esecuzione dalla stessa proposta. 2. In punto di fatto, la ricorrente riferisce che la [OSCURATO:PERSONA] sottoponeva a pignoramento immobiliare la metà indivisa della nuda proprietà, spettante ad essa Catalano, di un nnnmel-nmnnfn eil-n in Ar•irc.nIn ci il nrnci innnci-n IL/ 1../ 1.0 1.41 I I I 1..%J .41 L \i Il I /-1n-n I Li I 1../ I 1.11./ 1.0 L. kr, di neenrn •-. creditrice dell'importo di C 15.493,71, dovuto in solido dalla stessa e da tale [OSCURATO:PERSONA]. Avendo, però, la Catalano ricevuto, nel suo luogo di effettiva dimora, la notifica del solo verbale di pignoramento, essendo avvenuta, invece, la notifica dell'atto di precetto presso la sua residenza anagrafica, ex art. 143 cod. proc.. civ., ella proponeva opposizione all'esecuzione, lamentando - tra gli altri vizi della procedura esecutiva - la mancata indicazione, nel precetto, del titolo esecutivo. Costituitasi in giudizio la società [OSCURATO:PERSONA], essa deduceva di aver agito in via esecutiva in forza di un titolo giudiziale costituito da un decreto ingiuntivo non opposto, del quale la Catalano lamentava, tuttavia, l'inesistente notificazione, per mancanza di ogni collegamento tra la sua persona ed il luogo di avvenuto recapito dell'atto. Difatti, essendo stata la notificazione effettuata ex art. 140 cod. proc. r-hf ...v., %À II nll'encii-ndI riennncii-n td nrcicen I L I %A 1.0 I U1LLV 1.111 S...." %.• I In e-nen r-nrneennIn In I I LI raccomandata integrativa, pur essendo stata spedita, era ritornata al mittente, in quanto il destinatario era risultato sconosciuto (e non semplicemente irreperibile) all'indirizzo indicato dal notificante. Accolta l'opposizione dal giudice di prime cure, la decisione veniva riformata in appello, in accoglimento del gravame del creditore opposto, essendosi ritenuta perfezionata la notificazione, diversamente da quanto affermato dal primo giudice. 3. Avverso la decisione della Corte elea ricorre per cassazione la Catalano, sulla base di due motivi. '2 1 TI nrienn rnni-ixon /inni en-7in _ ni cennei I • • sI ve II I I\./ I I ltd LI V %./ I lU LII ...)s...111.J. 4'1..11 ti I k.• e-nr-nr-nn %.-AJ I I II I 141 1, n. 3), cod. proc. civ. - violazione e falsa applicazione degli artt. 137,139 e 140 cod. proc. civ. Richiamata l'evoluzione giurisprudenziale - anche sulla scorta dell'intervento della Corte costituzionale (sentenza n. 3 del 2010) - in ordine all'interpretazione dell'art. 140 cod. proc. civ., e dunque rammentato che il procedimento notificatorio, disciplinato da tale norma, si perfeziona solo con !a ricezione della raccomandata integrativa da essa contemplata, la ricorrente ribadisce che, nel caso in esame, siffatta raccomandata, sebbene spedita, è tornata al mittente poiché il destinatario era risultato sconosciuto (e non solo irreperibile) all'indirizzo indicato dal notificante. Errata, dunque, sarebbe la decisione della Corte etnea, nella nnri-n in re nffinrmn n V %À -hez "nnn ri.,; nnrInrci rli nt unità rbnlIn nnt-ifir.n I II I \-.U.4 I %.11 t ....I 11111%.1 %.,.11%.. I 1 ,./1 I 1../td ti II.••td I gli& •-•, 1 LI I I I Li III Ltd 41,...1111lI I 1,..0 %A I I \-.1.11 nel caso in cui l'agente postale dia indicazioni di irreperibilità del destinatario", esito al quale la sentenza impugnata è pervenuta sul duplice rilievo che, nella specie, "non si tratta di notifica a mezzo posta" e che "l'attività dell'agente postale si espleta dopo quanto compiuto dall'ufficiale giudiziario, il quale procede ai sensi dell'art. 140 cod. proc. civ. dopo l'avvenuto reperimento del destinatario della notifica". Per contro, sottolinea la ricorrente, l'irreperibilità cui allude l'art. 140 cod. proc. civ. "si riferisce al caso in cui l'indirizzo del destinatario è noto" (e non a quello - sussistente nella specie - in cui il medesimo risulti sconoSCilit0),, SiCChé "la copia da notificare non può essere consegnata per semplici difficoltà di ordine materiale, quali la momentanea assenza, l'incapacità o il rifiuto delle persone indicate nell'art. 139". Ne consegue che, in un caso - qual è quello presente - di "notificazione a persona di residenza, dimora o domicilio sconosciuti", un notificante diligente, "avuto conoscenza del fatto che la signora Catalano era sconosciuta all'indirizzo nel quale era stata richiesta la notifica, avrebbe dovuto ritentarla nel luogo della dimora o infine nel domicilio e, nell'ipotesi di non t-rnnnee-nn-rn innhi mi cnnci ric3War1- 14'2 r-nri nrne- "• 1/4.1/4/111J...11/4.1/4.11/-1/44 1/441 1/441/4.1/41/41 11.41/4/9111, 1/441 1/44 n...11 1/441 L. 1 1-A-11/44. 1.11 V • sicché, non essendo ciò avvenuto, la notifica deve ritenersi inesistente. 3.2. Il secondo motivo denunzia - ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4) cod. proc. civ. - "nullità della sentenza per violazione dell'obbligo della motivazione, ex art. 132, comma 1 [ recte: 23,, n. 4), cod. proc. civ. e art. :1L11, comma 6, [OSCURATO:PERSONA] censura quel passaggio della sentenza impugnata in cui si afferma che la "generica dicitura di irreperibilità, apposta dall'ufficiale postale, potrebbe dunque avere il mero significato di assente o non trovato". Essendosi la Corte etnea espressa in forma dubitativa, o meglio, perplessa, ricorrerebbe l'ipotesi della motivazione apparente, da ravvisare tutte le volte in cui essa non consente di apprezzare e comprendere le ragioni di fatto e di diritto poste alla base della decisione. D'altra parte, osserva la ricorrente, poiché l'ufficiale postale ha barrato la casella dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la dicitura "irreperibile" (l'unica prevista, essa deduce, quando la notificazione non possa essere eseguita perché il destinatario è sconosciuto all'indirizzo, e ciò in assenza di una voce specifica), ciò solo esclude che la fncen cnrylnlie-nmeani-en '....[OSCURATO:PERSONA] la no I „„,_ I l %.%. m.... „. "a cc r1" ,0 " O 'ne trovata", giacché, in tal caso, sarebbe stata barrata la casella corrispondente. 4. La società [OSCURATO:SOCIETA]. - che assume avere quale "service," la società [OSCURATO:PERSONA] BPM, nella quale si è fusa per incorporazione la [OSCURATO:PERSONA] - ha resistito, con controricorso, alla proposta impugnazione„ chiedendo che essa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata. 5. La ricorrente ha presentato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni. [OSCURATO:PERSONA] 6. Il ricorso va rigettato. 6.1. Il primo motivo non è fondato. 6.1.1. Infatti, anche ad ammettere che, nella specie, la dicitura "irreperibilità" sia stata utilizzata come formula equivalente a quella "sconosciuto all'indirizzo", deve comunque escludersi la ricorrenza di un'ipotesi di inesistenza della notificazione. Invero, deve darsi seguito, sul punto, a quanto affermato rinllo Cc--,inni I Initn di ni incf-n rnri-n (r-fr rnec Cch-z I In cont [OSCURATO:PERSONA] 11%. L.• %A $.41 ....S.., I L L. k i I • S... ... .J • L. L • I I • f e.".0 i I L • L LI luglio 2016, n. 14916, Rv. 640603-01), i cui "dicta" in materia di invalidità della notificazione del ricorso per cassazione presentano valenza, evidentemente, generale, riferibile alla notificazione di ogni atto processuale. Invero, il [OSCURATO:PERSONA] muove dal rilievo che "in tema di notificazione, come in generale di atti processuali, il codice non contempla !a categoria della «inesistenza»", ciò che de.ve indurre l'interprete "a ritenere che la nozione di inesistenza della notificazione debba essere definita in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha, appunto, ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione". Su tali basi, dunque, si è affermato "che l'inesistenza della i ....LEI ifir.a-7innn e-nnfine Br-minaci L.S.JIIII 9 e-hn L4 LA L/11,...., L.. IL.. in r•nen LI di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto". Siffatti elementi sono stati, in particolare, identificati: "a) nell'attività di trasmissione, che deve essere svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità rtii rírl y di rn ninrez, etencen I k..41 I LAJI ,n.• I [OSCURATO:PERSONA] V I L{..4 rnnri ri int-Ii-nr .7 I I I IL/L.4 Li LILA h/V LL.. 11 I esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall'ordinamento, in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, ex lege, eseguita". Per contro, restano "esclusi soltanto i casi in cui l'atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, sì da dover reputare la notifica meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa". Orbene, "la presenza di detti requisiti, che possono definirsi e"1-r-e i t-2 ri4-e%r-t rl-n irinr-in-s -li fieni .31.1 UlL1,11 un, v ci e 11-C7.111..al-C.1 11111 JIIJ I ILVIll./..71.,11,J111LC4 L1.[OSCURATO:PERSONA] come notificazione: essi, cioè, sono sufficienti a integrare la fattispecie legale minima della notificazione, rendendo qualificabile l'attività svolta come atto appartenente al tipo previsto dalla legge". Su tali basi, pertanto, le Sezioni Unite hanno ritenuto "superata la tesi che include in tale modello legale, facendone derivare, in sua mancanza, la inesistenza della notificazione, il requisito del «collegamento» (o del «riferimento») tra il luogo della notificazione e il destinatario: si tratta, infatti, di un celemmnntr, rhci ci r.r.11,-srm fe jrri dI rumrirtnni-rr, ci-re tf-te irmlem [OSCURATO:PERSONA] L.L111L/L.LA 1 LA LI1 %AL.. FAL.' 1111%. t.1 L/ ..JL1 %AULA... 1 tilt. L4L..111.1 notificazione e la cui assenza" - esse precisano - "ricade, in base all'insieme delle considerazioni fin qui svolte, nell'ambito della nullità, sanabile con effetto ex tunc attraverso la costituzione dell'intimato o la rinnovazione dell'atto, spontanea o su ordine del giudice". A 1 9 • Tani-rt nrcirrtcaccrl milnra ti -L • L... I li I I %. 1./ li Il 1..0 I i ric2"' V f.rsi applicazione LA dell'ulteriore principio secondo cui, "in tema di esecuzione forzata intrapresa sulla base di un decreto ingiuntivo, occorre distinguere tra l'ipotesi di deduzione della inesistenza della relativa notificazione da quella in cui se ne deduce viceversa la nullità: nel primo caso è proponibile il rimedio dell'opposizione all'esecuzione a norma dell'art. 615 cod. proc. civ.; nel secondo t-nen in., tnt-ca rinWrInt,r,ci--rirtrum t-nrrikin mi cenci L. LA Il I V L.. L.. L4 I I [OSCURATO:PERSONA] 1 1 \ FJ Rn 1.1.4 I LA 1 V [OSCURATO:PERSONA] 1 L.. I I 1 I 1 li I L. cod. proc. civ., da esperirsi entro il termine di cui al terzo comma" (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 maggio 2020, n. 9050, Rv. 657739-01). Nella specie, dunque, il rimedio azionabile avrebbe dovuto essere quello dell'opposizione tardiva. Né, d'altra parte, è possibile - come ancora di recente %,§ 1 i affiarrnate, da ne icacta rnri-e I rini ealifira-7innta nrnnnei-a I I 4.4 LS,./ 4.4 \ 14.1 4.A4.1 ,..11 I. I 4.1 I I 44 4.14.1 III I %A L I 4.11 I Il 4.1 I %-/ 4.1 Lla opposizione esecutiva in opposizione tardiva a decreto ingiuntivo, "poiché tanto presupporrebbe una richiesta esplicita in tal senso dell'interessato e soprattutto la sussistenza di tutti i presupposti della seconda", atteso che "per quest'ultima occorre, tra l'altro, che all'irregolarità della notificazione del provvedimento monitorio si aggiungano la chiara allegazione e !a prova, il cui onere incombe all'opponente, che a causa di quell'irregolarità egli, nella qualità di ingiunto, non abbia avuto tempestiva conoscenza del suddetto decreto e non sia stato in grado di proporre una tempestiva opposizione" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 5 novembre 2020, n. 24694, F;',.v. 659849-01). 6.2. Anche il secondo motivo non è fondato. 6.2.1. Non sussiste, infatti, il denunciato vizio motivazionale. Sul punto, infatti, va rammentato che, ai sensi dell'art. 360, rnmma 1 n Rl „dille 11-4 .1. I I • rnr4 nrnr _ ntal i-nci-n"nrw4.1 • I V • I I •-• I kA,./ V ellate," dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "ratione temporis" al presente giudizio) - il sindacato di questa Corte è destinato ad investire la parte motiva della sentenza solo entro il "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv. 629830-01, nnh r; m,,/1-;r" r` e. t• C (5 .2 n ri gn .-..-s•trArv-thres 'In i C r, tk.oè 1.1 • . I 14.1 V GI I I Li I I I. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01). Il difetto di motivazione è, dunque, ipotizzabile solo nel caso in cui la parte motiva della sentenza risulti "meramente apparente", evenienza configurabile, oltre che nell'ipotesi di ere--3fir•-s" r4en11-3 r-l-nbr^t^ r, "Fnnr%r•kA l.U1 91 t..111%...41 t.4...11U 1-1 41 Li i II.J iJ graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento" (Cass. Sez. Un., sent. 3 novembre 2016, n. 22232, Rv. 641526- 1, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-5, ord. 23 maggio 2019, n. 13977, Rv. 654145-01), o perché affetta da "irriducibile contraddittorietà" (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 12 ottobre 2017, n. 23940, Rv. 645828-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 25 settembre 2018, r% Z(Q ID., a CAQ Il. on_n I n z‘orten r-r-sn e-bn " nffinr-ret.'A-7inr.i 1\ V . V..Jt.JUUIJ V.L), t../ 1/ 1n1 %.1 t...1./1111V1..UL.L4 I..IU L.11141 1 11G14.1tJ111 inconciliabili" (da ultimo, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 25 giugno 2018, n. 16111, Rv. 649628-01), mentre "resta irrilevante il semplice difetto di «sufficienza» della motivazione" (Cass. Sez. 2, ord. 13 agosto 2018, n. 20721, Rv. 650018-01). Ferma in ogni caso restando la necessità che il vizio "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, cit.), vale a dire "prescindendo dal confronto con le risultanze processuali" (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non rnassirnata). Nella specie non sussistono argomentazioni né irriducibilmente contraddittorie, né logicamente inconciliabili, come tali obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice, donde l'insussistenza del denunciato vizio motivazionale. 7• spese segliono la soccombenza, essendo pertanto poste a carico della ricorrente e liquidate come da dispositivo. 8. In ragione del rigetto del ricorso, sussiste a carico della ricorrente l'obbligo di versare, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Cen.7 l— • I Ir sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. .30 maggio 2002, n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] n rifrInriorn II cnrinf-1 I cl%/itiri ic CD\ / C r I In cnnen rint ,1 I I Il 0.4 S... 0.0.4 V V • I • I • I %o 0.4 I presente giudizio, che liquida in complessivi C 3.200,00, più C 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della ce iccict-nn7n nrac-e Li L.S.4 I 1.0 F t~ 0.1 per i! versamento da parte cle.11a ricorrente, se dovuto, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unif