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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 28587/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, accerl:ati il 9 novembre 2021, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 500 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando, con il primo motivo, l'applicazione della recidiva, da escludere risultando la precedente condanna estinta per esito positivo dell'affidamento al servizio sociale, e, con il secondo motivo, la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dato che non si contesta che l'accordo concluso fra le parti prevedesse il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva e non prevedesse anche il beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 del GIP TRIBUNALE di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che la sentenza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputata dei reati di ricettazione e detenzione di arma clandestina, accerl:ati il 9 novembre 2021, la pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed C 500 di multa; rilevato che ha proposto ricorso per cassazione il difensore, denunciando, con il primo motivo, l'applicazione della recidiva, da escludere risultando la precedente condanna estinta per esito positivo dell'affidamento al servizio sociale, e, con il secondo motivo, la mancata applicazione della sospensione condizionale della pena; rilevato che il ricorso deve essere trattato nelle forme così dette de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione, proposta avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che deve essere dichiarata inammissibile perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dato che non si contesta che l'accordo concluso fra le parti prevedesse il riconoscimento delle attenuanti generiche in equivalenza alla recidiva e non prevedesse anche il beneficio della sospensione condizionale della pena; ritenuto che, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., va pronunciata la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della Cassa delle Ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30
Sentenza Cassazione n. 28587/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris