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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 23408/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 37162-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 58 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E NICOLO’ PAOLETTI e domiciliato presso quest’ultimo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 34 -controricorrente – avverso la sentenza n. 2760/2019 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 24.9.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 2760/2019 ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl contro la pronuncia del locale Tribunale (sentenza n. 1773/2018) che aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione formulata dalla predetta società avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00 + 14,00 oltre alla confisca dell’imbarcazione VE 8943, per violazione dell’art. 5 comma 5 in relazione all’art 43 comma 1 lett. a) della L.R.

Veneto n. 63/1993, per avere la società esercitato in data 17.3.2017 attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea sul [OSCURATO:PERSONA] senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale.

Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale – per quanto ancora interessa in questa sede -ha osservato: - che alla società Venice noleggi srl era stata contestata la violazione dell’art. 5 comma 5 della L.R.

Veneto n. 63/1993 (esercizio del servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione ex L.R. n. 63/93); -che il titolo abilitativo all’esercizio del trasporto non di linea (autorizzazione n. 7/2011 rilasciata dal Comune di Mira) era scaduto al momento del controllo di polizia, a nulla rilevando la presentazione di una richiesta di vidimazione annuale e sulla quale peraltro il Comune non aveva ancora provveduto.

La Corte veneta ha inoltre osservato che il complessivo quadro normativo europeo, nazionale e regionale è volto ad impedire di ritenere di per se attuabile un principio di liberalizzazione tout court del settore nello specifico ambiente lagunare di Venezia, con la conseguenza che le restrizioni appaiono giustificate e non in contrasto con i principi e la disciplina relativi alla libertà di stabilimento, di circolazione e di liberazione economica, in considerazione del delicato equilibrio dell’ecosistema lagunare da preservare e della stessa esigenza di garantire la sicurezza dei trasporti acquei.

2. Contro tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso dal Comune di Venezia.

In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo si denunzia “….. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 21/1992 – Incompetenza – Omessa valutazione delle prove documentali circa un fatto decisivo – Travisamento dei fatti ”.

Osserva in particolare la società ricorrente che il Comune di Venezia non era competente a sindacare la validità dell’autorizzazione rilasciata da altro ente territoriale (Comune di Mira) e ribadisce in ogni caso che il provvedimento autorizzativo era valido perché il Comune di Mira aveva attivato il procedimento per il rinnovo dello stesso.

Rileva inoltre che, trattandosi di autorizzazione derivante da conversione di precedente autorizzazione regionale, erano derogate le disposizioni del regolamento comunale sulla stazza dell’imbarcazione e sulla portata.

Il motivo è infondato.

Come già esposto in narrativa, l’ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio si fonda sulla violazione dell’art. 5 comma 5 della [OSCURATO:PERSONA] n. 63/1993 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia).

Secondo tale disposizione, il servizio di noleggio con conducente “può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune”.

Il trattamento sanzionatorio per la violazione di tale disposizione è previsto dal successivo art. 43 comma 1 lett. a) e la sanzione è irrogata anche all’armatore oltre che al conducente del natante (cfr. art. 43 comma 2 L.R. cit).

Sulla base di tali premesse, appare priva di fondamento logico, prima ancora che giuridico, la tesi difensiva della ricorrente secondo cui l’esercizio di un servizio pubblico non di linea nelle acque interne del Comune di Venezia non possa essere sottoposto a controlli proprio da parte dell’autorità locale preposta alla vigilanza sulla navigazione lagunare all’interno del territorio comunale di Venezia allorchè si tratti di imbarcazioni provenienti da Comuni limitrofi e da questi autorizzate al servizio.

Se così fosse, la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio del trasporto non di linea da parte del Comune di Venezia subirebbe un grave vulnus , arrestandosi ogni qual volta l’imbarcazione sottoposta a controllo non provenga da quel Comune.

Pertanto, si rivela infondata la censura sulla incompetenza del Comune di Venezia a verificare la validità della autorizzazione rilasciata da altro Comune (nel caso in esame, Mira).

Passando adesso all’altra questione posta con la censura in esame, rileva la Corte che - come pure accertato dal giudice di merito (v. sentenza impugnata alle pagg. 4 e 5) - l’imbarcazione era munita di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira (la n. 7 del 12.1.2011) risultata però già scaduta al momento del controllo avvenuto in data 17.3.2017, trattandosi di autorizzazione di durata quinquennale non rinnovata alla sua scadenza.

Trattasi di apprezzamento in fatto, come tale non sindacabile in questa sede.

E’ però il caso di aggiungere che la mera richiesta di “vidimazione” annuale (argomento su cui ha fatto leva la difesa della ricorrente per dimostrare la validità dell’autorizzazione al momento del controllo) non assume alcun rilievo proprio perché trattasi di un adempimento ben diverso dal rinnovo dell’autorizzazione, sottoposto a un particolare procedimento dal Regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna nel Comune di Mira (validità quinquennale, rinnovo a domanda dietro presentazione - entro due mesi precedenti la data di scadenza - della documentazione atte stante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la data di scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo).

Parimenti, a fronte di una contestazione di autorizzazione scaduta al momento del controllo del 17.3.2017, è irrilevante la richiesta di rinnovo presentata dalla società odierna ricorrente – si badi bene – solo in data 30.10.2018, cioè oltre un anno dopo l’accertamento della violazione.

In ogni caso – ed il rilievo è tranciante - la mancanza di autorizzazione è stata sancita anche dal Consiglio di Stato con le due sentenze n. 6124/2021 e la 4816/2023 (intervenute nel contenzioso col Comune di Mira - che aveva a suo tempo rilasciato l’autorizzazione n. 7/2011 -, con la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ed altri,) richiamate nella memoria del controricorrente Comune di Venezia. 1.2 Col secondo motivo, denunziando “….. violazione e falsa applicazione dell’art.3 D.L. n. 138/2011, dell’art. 1 D.L. n. 1/2012, della L. n. 21/1992, della L.R.

Veneto n. 63/1993 e del regolamento comunale di Venezia attuativo della L.R. 63/1993 – Contrasto con il diritto dell’Unione Europea”, la ricorrente introduce, attraverso ampi richiami a principi comunitari (v. ricorso pagg. 9-21), la tematica della libera circolazione e delle norme sulla concorrenza, evidenziando il contrasto della normativa locale con siffatti principi.

Avanza anche una richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE per fare accertare se “gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.L. n. 138/2011 e agli artt. 3,8, e 11 della legge n. 21/1992 interpretate nel senso di consentire l’esclusione o la limitazione dalla liberalizzazione del servizio NCC effettuato a mezzo natanti prevista da detto D.L. con misure che non consentono ai vettori con autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da Venezia e appartenenti alla Città metropolitana di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune” 1.3 Col terzo motivo si denunzia “violazione dell’art. 3 Cost. - Palese discriminazione tra operatori – Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 comma 4 e 13 comma 3 della legge 21/1992”, attraverso ulteriori considerazioni riguardanti le limitazioni territoriali della circolazione e la parità di trattamento. 1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, “…..violazione e falsa applicazione della L. n. 21/1992– Contrasto con il diri tto dell’Unione Europea”, soffermandosi ancora, attraverso un’ampia disamina (v. pagg. 23-34 del ricorso) sulla tematica della natura del servizio NCC, sulla normativa di settore statale, regionale e regolamentare anche con richiami giurisprudenziali, sottolineando il contrasto con il prevalente diritto dell’Unione Europea di quelle disposizioni che prevedono limiti territoriali all’esercizio dell’attività.

Introduce poi la applicabilità della Direttiva 2000/31/CE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di commercio elettronico.

Il motivo culmina (v. pag. 34 ricorso) con una ulteriore richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE al fine di stabilire “se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3,4,5 e 6 TFUE, 4 par. 3 Trattato UE, gli artt. 101 e 102 TFUE, gli artt. 1 e 9 della Direttiva CE 200/31 ostano all’applicazione degli artt. 3,8 e 11 L.21/1992 e della normativa regionale (L.R.

Veneto 63/1993) e comunale di dettaglio (regolamento NCC di Mira) nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il servizio noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa/pontile, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa/pontile nonché che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa/pontile, situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione con ritorno alla stessa”. 2 Queste censure – che per le tematiche affrontate (liberalizzazione del servizio di trasporto, libera concorrenza e conformità al diritto unionale) ben si prestano ad esame unitario – sono tutte inammissibili per difetto di interesse perché, come è agevole riscontrare, non sono idonee ad inficiare quella che è l’unica e decisiva ratio decidendi sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Venezia: l’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza autorizzazione perché scaduta.

Esse, invero, sono dirette a censurare le argomentazioni spese ad abundantiam dai giudici di merito sulle predette questioni: cfr. sentenza impugnata pagg. 6 e ss), argomentazioni che, seppure in teoria dovessero risultare non condivisibili, non potrebbero però mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, una volta ritenuta incensurabile la decisione sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione per mancanza di autorizzazione all’esercizio del trasporto.

La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (cfr. tra le varie, Sez. 1 -, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 Rv. 665300; Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883; Sez.

L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010Rv. 615018).

Da quanto esposto discende, come logica conseguenza, l’inammissibilità - per irrilevanza delle questioni prospettate – delle richieste di rimessione alla Corte di Giustiziaformulate col secondo e quarto motivo.

Ed in proposito, va richiamato il principio secondo cui in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 cit.; Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 cit.; Sez.

L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010 cit.).

In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente, tenuto conto del valore della controversia che deve ritenersi indeterminabile (atteso che alla sanzione pecuniaria è affiancata la confisca di un’imbarcazione).

Sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto.

P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 7.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussist

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. n. 37162-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana 58 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] E NICOLO’ PAOLETTI e domiciliato presso quest’ultimo in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 34 -controricorrente – avverso la sentenza n. 2760/2019 della Corte d’Appello di Venezia depositata il 24.9.2019 Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di Venezia con sentenza 2760/2019 ha respinto il gravame proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] srl contro la pronuncia del locale Tribunale (sentenza n. 1773/2018) che aveva, a sua volta, rigettato l'opposizione formulata dalla predetta società avverso l'ingiunzione di pagamento della somma di Euro 344,00 + 14,00 oltre alla confisca dell’imbarcazione VE 8943, per violazione dell’art. 5 comma 5 in relazione all’art 43 comma 1 lett. a) della L.R. Veneto n. 63/1993, per avere la società esercitato in data 17.3.2017 attività di trasporto pubblico di persone in servizio non di linea sul [OSCURATO:PERSONA] senza essere in possesso della prescritta autorizzazione comunale. Per giungere a tale conclusione la Corte territoriale – per quanto ancora interessa in questa sede -ha osservato: - che alla società Venice noleggi srl era stata contestata la violazione dell’art. 5 comma 5 della L.R. Veneto n. 63/1993 (esercizio del servizio di noleggio con conducente in assenza di autorizzazione ex L.R. n. 63/93); -che il titolo abilitativo all’esercizio del trasporto non di linea (autorizzazione n. 7/2011 rilasciata dal Comune di Mira) era scaduto al momento del controllo di polizia, a nulla rilevando la presentazione di una richiesta di vidimazione annuale e sulla quale peraltro il Comune non aveva ancora provveduto. La Corte veneta ha inoltre osservato che il complessivo quadro normativo europeo, nazionale e regionale è volto ad impedire di ritenere di per se attuabile un principio di liberalizzazione tout court del settore nello specifico ambiente lagunare di Venezia, con la conseguenza che le restrizioni appaiono giustificate e non in contrasto con i principi e la disciplina relativi alla libertà di stabilimento, di circolazione e di liberazione economica, in considerazione del delicato equilibrio dell’ecosistema lagunare da preservare e della stessa esigenza di garantire la sicurezza dei trasporti acquei. 2. Contro tale sentenza la società [OSCURATO:PERSONA] srl ha proposto ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi, contrastati con controricorso dal Comune di Venezia. In prossimità dell’adunanza camerale entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Col primo motivo si denunzia “….. violazione e falsa applicazione dell’art. 5 della legge n. 21/1992 – Incompetenza – Omessa valutazione delle prove documentali circa un fatto decisivo – Travisamento dei fatti ”. Osserva in particolare la società ricorrente che il Comune di Venezia non era competente a sindacare la validità dell’autorizzazione rilasciata da altro ente territoriale (Comune di Mira) e ribadisce in ogni caso che il provvedimento autorizzativo era valido perché il Comune di Mira aveva attivato il procedimento per il rinnovo dello stesso. Rileva inoltre che, trattandosi di autorizzazione derivante da conversione di precedente autorizzazione regionale, erano derogate le disposizioni del regolamento comunale sulla stazza dell’imbarcazione e sulla portata. Il motivo è infondato. Come già esposto in narrativa, l’ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio si fonda sulla violazione dell’art. 5 comma 5 della [OSCURATO:PERSONA] n. 63/1993 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia). Secondo tale disposizione, il servizio di noleggio con conducente “può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune”. Il trattamento sanzionatorio per la violazione di tale disposizione è previsto dal successivo art. 43 comma 1 lett. a) e la sanzione è irrogata anche all’armatore oltre che al conducente del natante (cfr. art. 43 comma 2 L.R. cit). Sulla base di tali premesse, appare priva di fondamento logico, prima ancora che giuridico, la tesi difensiva della ricorrente secondo cui l’esercizio di un servizio pubblico non di linea nelle acque interne del Comune di Venezia non possa essere sottoposto a controlli proprio da parte dell’autorità locale preposta alla vigilanza sulla navigazione lagunare all’interno del territorio comunale di Venezia allorchè si tratti di imbarcazioni provenienti da Comuni limitrofi e da questi autorizzate al servizio. Se così fosse, la vigilanza sulla correttezza dell’esercizio del trasporto non di linea da parte del Comune di Venezia subirebbe un grave vulnus , arrestandosi ogni qual volta l’imbarcazione sottoposta a controllo non provenga da quel Comune. Pertanto, si rivela infondata la censura sulla incompetenza del Comune di Venezia a verificare la validità della autorizzazione rilasciata da altro Comune (nel caso in esame, Mira). Passando adesso all’altra questione posta con la censura in esame, rileva la Corte che - come pure accertato dal giudice di merito (v. sentenza impugnata alle pagg. 4 e 5) - l’imbarcazione era munita di una autorizzazione rilasciata dal Comune di Mira (la n. 7 del 12.1.2011) risultata però già scaduta al momento del controllo avvenuto in data 17.3.2017, trattandosi di autorizzazione di durata quinquennale non rinnovata alla sua scadenza. Trattasi di apprezzamento in fatto, come tale non sindacabile in questa sede. E’ però il caso di aggiungere che la mera richiesta di “vidimazione” annuale (argomento su cui ha fatto leva la difesa della ricorrente per dimostrare la validità dell’autorizzazione al momento del controllo) non assume alcun rilievo proprio perché trattasi di un adempimento ben diverso dal rinnovo dell’autorizzazione, sottoposto a un particolare procedimento dal Regolamento per la disciplina dei trasporti non di linea nelle acque di navigazione interna nel Comune di Mira (validità quinquennale, rinnovo a domanda dietro presentazione - entro due mesi precedenti la data di scadenza - della documentazione atte stante il permanere dei requisiti, divieto di esercizio del servizio autorizzato dopo la data di scadenza in caso di mancata tempestiva richiesta di rinnovo). Parimenti, a fronte di una contestazione di autorizzazione scaduta al momento del controllo del 17.3.2017, è irrilevante la richiesta di rinnovo presentata dalla società odierna ricorrente – si badi bene – solo in data 30.10.2018, cioè oltre un anno dopo l’accertamento della violazione. In ogni caso – ed il rilievo è tranciante - la mancanza di autorizzazione è stata sancita anche dal Consiglio di Stato con le due sentenze n. 6124/2021 e la 4816/2023 (intervenute nel contenzioso col Comune di Mira - che aveva a suo tempo rilasciato l’autorizzazione n. 7/2011 -, con la [OSCURATO:PERSONA] di Venezia ed altri,) richiamate nella memoria del controricorrente Comune di Venezia. 1.2 Col secondo motivo, denunziando “….. violazione e falsa applicazione dell’art.3 D.L. n. 138/2011, dell’art. 1 D.L. n. 1/2012, della L. n. 21/1992, della L.R. Veneto n. 63/1993 e del regolamento comunale di Venezia attuativo della L.R. 63/1993 – Contrasto con il diritto dell’Unione Europea”, la ricorrente introduce, attraverso ampi richiami a principi comunitari (v. ricorso pagg. 9-21), la tematica della libera circolazione e delle norme sulla concorrenza, evidenziando il contrasto della normativa locale con siffatti principi. Avanza anche una richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea ex art. 267 TFUE per fare accertare se “gli artt. 3 TFUE, 3 Trattato UE, 101 e 102 TFUE ostano all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 3 D.L. n. 138/2011 e agli artt. 3,8, e 11 della legge n. 21/1992 interpretate nel senso di consentire l’esclusione o la limitazione dalla liberalizzazione del servizio NCC effettuato a mezzo natanti prevista da detto D.L. con misure che non consentono ai vettori con autorizzazioni rilasciate da Comuni diversi da Venezia e appartenenti alla Città metropolitana di Venezia di accedere al territorio acqueo di detto Comune” 1.3 Col terzo motivo si denunzia “violazione dell’art. 3 Cost. - Palese discriminazione tra operatori – Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 comma 4 e 13 comma 3 della legge 21/1992”, attraverso ulteriori considerazioni riguardanti le limitazioni territoriali della circolazione e la parità di trattamento. 1.4 Col quarto ed ultimo motivo, infine, la società ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 cpc, “…..violazione e falsa applicazione della L. n. 21/1992– Contrasto con il diri tto dell’Unione Europea”, soffermandosi ancora, attraverso un’ampia disamina (v. pagg. 23-34 del ricorso) sulla tematica della natura del servizio NCC, sulla normativa di settore statale, regionale e regolamentare anche con richiami giurisprudenziali, sottolineando il contrasto con il prevalente diritto dell’Unione Europea di quelle disposizioni che prevedono limiti territoriali all’esercizio dell’attività. Introduce poi la applicabilità della Direttiva 2000/31/CE dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] in tema di commercio elettronico. Il motivo culmina (v. pag. 34 ricorso) con una ulteriore richiesta di rimessione alla Corte di Giustizia ex art. 267 TFUE al fine di stabilire “se gli artt. 49 e 56 TFUE, 3 Trattato UE, 3,4,5 e 6 TFUE, 4 par. 3 Trattato UE, gli artt. 101 e 102 TFUE, gli artt. 1 e 9 della Direttiva CE 200/31 ostano all’applicazione degli artt. 3,8 e 11 L.21/1992 e della normativa regionale (L.R. Veneto 63/1993) e comunale di dettaglio (regolamento NCC di Mira) nella parte in cui prevedono, rispettivamente, che il servizio noleggio con conducente si rivolge all’utenza specifica che avanza, presso la rimessa/pontile, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio e che le prenotazioni di trasporto per il servizio di noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa/pontile nonché che l’inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire alla rimessa/pontile, situata nel territorio del Comune che ha rilasciato l’autorizzazione con ritorno alla stessa”. 2 Queste censure – che per le tematiche affrontate (liberalizzazione del servizio di trasporto, libera concorrenza e conformità al diritto unionale) ben si prestano ad esame unitario – sono tutte inammissibili per difetto di interesse perché, come è agevole riscontrare, non sono idonee ad inficiare quella che è l’unica e decisiva ratio decidendi sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Comune di Venezia: l’accertamento dell’esercizio del trasporto non di linea in assenza autorizzazione perché scaduta. Esse, invero, sono dirette a censurare le argomentazioni spese ad abundantiam dai giudici di merito sulle predette questioni: cfr. sentenza impugnata pagg. 6 e ss), argomentazioni che, seppure in teoria dovessero risultare non condivisibili, non potrebbero però mai condurre alla cassazione della sentenza impugnata, una volta ritenuta incensurabile la decisione sulla legittimità dell’ordinanza ingiunzione per mancanza di autorizzazione all’esercizio del trasporto. La giurisprudenza di legittimità è costante nell’affermare che è inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri un'argomentazione della sentenza impugnata svolta "ad abundantiam", in quanto la stessa, non costituendo una "ratio decidendi" della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (cfr. tra le varie, Sez. 1 -, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 Rv. 665300; Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 Rv. 648883; Sez. L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010Rv. 615018). Da quanto esposto discende, come logica conseguenza, l’inammissibilità - per irrilevanza delle questioni prospettate – delle richieste di rimessione alla Corte di Giustiziaformulate col secondo e quarto motivo. Ed in proposito, va richiamato il principio secondo cui in presenza di una declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione, non è accoglibile la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia in quanto viene in rilievo un difetto di rilevanza della questione, potendo infatti il giudice unionale rifiutarsi di statuire su domande in via pregiudiziale se è manifesto che l'interpretazione richiesta non ha rapporto con l'effettività o l'oggetto del giudizio principale (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 18429 del 08/06/2022 cit.; Sez. 1 -, Ordinanza n. 8755 del 10/04/2018 cit.; Sez. L, Sentenza n. 23635 del 22/11/2010 cit.). In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente, tenuto conto del valore della controversia che deve ritenersi indeterminabile (atteso che alla sanzione pecuniaria è affiancata la confisca di un’imbarcazione). Sussistono i presupposti per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - , da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrenteal rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 7.700,00 di cui €. 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussist
Sentenza Cassazione n. 23408/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris