CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 43425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso j9r,opostp da H hrné c( Benhadi MUI:12~ [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1 gennaio 1972 avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia del 9 dicembre 2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] RacIdusa; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza descritta in epigrafe la Corte di Appello di Perugia, decidendo quale giudice del rinvio in esito all'annullamento della Sentenza della Corte di appello di Ancona disposto da questa Corte con sentenza del 10 luglio 2019, ha dato conferma alla condanna resa in primo grado dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale commesso in data 11 luglio 2012. 2. Interpone ricorso la difesa dell'imputato e lamenta: -violazione della lettera c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione agli artt. 127, 178, lettera c), 627, 180, 185, 471 e 599 dello stesso codice perché, malgrado la precedente sentenza di appello fosse stata annullata per il riscontrato vizio in punto di rito legato alla trattazione del processo con le forme del giudizio camerale e non con l'udienza pubblica, la Corte del merito, senza uniformarsi alla :sentenza rescindente, ha ugualmente disposto la comparizione delle parti e trattato il processo in camera di consiglio, così ledendo le prerogative difensive dell'imputato; -violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b), e), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen. perché nel rigettare la richiesta di concessione delle attenuanti atipiche, la Corte del merito ha evidenziato l'asserita assenza di elementi utili al riconoscimento delle stesse così dando conferma di non aver esaminato il contenuto della memoria difensiva depositata 1'8 gennaio 2019 che, per contro, dettagliava le ragioni utili a fondare la relativa richiesta la cui preternnissione ha finito per viziare radicalmente la tenuta motivazionale della decisione assunta sul punto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni precisate di seguito. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato. In disparte il tema della tardività del rilievo (che, anche a seguire pedissequamente l'assunto difensivo, dava comunque corpo a una nullità relativa, da eccepire nei termini stringenti di cui all'ad 181 cod. proc„ pen. e non per la prima volta in sede di legittimità: cfr. da ultimo sez. 5, n. 27737 del 5 marzo 2019, n.m.), la contestazione risulta palesemente smentita dal tenore degli atti, che questa Corte ha visionato in considerazione del vizio addotto. È infatti emerso che la Corte del merito, proprio in considerazione delle indicazioni tratte dalla sentenza rescindente, ha rinviato la prima udienza di trattazione del gravame (erroneamente fissata secondo le regole del giudizio camerale), disponendo la comparizione dell'imputato e la sua traduzione proprio perchè l'appello andava trattato con le forme dell'udienza pubblica. Alla successiva udienza, trattata in coerenza a siffatte ultime indicazioni (malgrado il refuso materiale che connota la relativa intestazione), il ricorso è stato poi deciso (nell'assenza del ricorrente, che ebbe a rinunziare alla relativa partecipazione).3. Sorte non diversa tocca al secondo motivo, in ragione della verificata genericità del medesimo rilievo articolato sul punto con il gravame di merito. A fronte della decisione assunta in primo grado, adeguatamente argomentata, nel negare le attenuanti generiche, in ragione dei precedenti specifici ascritti all'imputato, l'appello faceva un generico riferimento al disvalore del fatto, apoditticamente ritenuto siccome non particolarmente rilevante e comunque non sintomatico di una particolare riprovevolezza sociale. Una siffatta genericità, del resto, informava anche la memoria allegata nel corso del giudizio di appello, che replicava l'indeterminatezza del motivo di gravame, facendo leva su non meglio circostanziate condizioni personali e sociali del ricorrente, assertivamente utili ad invertire il segno della decisione assunta in primo grado. In questa cornice, anche a voler ritenere che il motivo di appello non fosse in sé inammissibile (valutazione che non risulterebbe comunque preclusa a questa Corte attraverso una verifica a posteriori della ritualità del gravame di merito), la genericità della relativa prospettazione ha comunque finito per informare l'onere di argomentazione gravante sulla Corte del merito, ampiamente soddisfatto dal ribadito riferimento ai precedenti dell'imputato e non altrimenti superato dalla indicazioni di concreti elementi positivi utili ad una decisione di segno diverso pretermessi dalla sentenza impugnata. 4. Alla inammissibilità del ricorso seguono le pronunce di cui all'art 616, comma 1, cod. proc. pen., definite come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al