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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2014

ECLI:EU:F:2014:30
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62008FO0003(02)_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa F‑3/08 DEP, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, [OSCURATO:PERSONA], ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (giudice unico) giudice: H. Kreppel cancelliere: W. Hakenberg ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza

1. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, può rettificare gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze.

2. Il 27 giugno 2013 il Tribunale ha emesso l’ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑3/08 DEP.

3. [OSCURATO:PERSONA] citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto dichiarato che l’importo degli onorari indispensabili sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del procedimento principale e corrisposti all’avvocato che assisteva i suoi agenti doveva essere rimborsato alla medesima dal ricorrente, così come le spese amministrative sostenute da detto avvocato.

4. Il Tribunale ha altresì ritenuto, in risposta a una domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], che le spese da questa sostenute nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese dovessero essere sopportate dal ricorrente.

5. Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo punto, il Tribunale si è basato sulla circostanza, errata in fatto, che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] fossero assistiti, nel procedimento di liquidazione delle spese, dall’avvocato che li aveva assistiti nel procedimento principale e ne ha dedotto che, a causa del carattere giustificato del procedimento di liquidazione delle spese, era necessario che gli onorari d’avvocato sostenuti nell’ambito del medesimo fossero anch’essi rimborsati alla [OSCURATO:PERSONA].

6. Orbene, è pacifico che, nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dai suoi agenti, ma che questi non erano assistiti da un avvocato.

7. In considerazione di tale evidente inesattezza, occorre, sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sentite le parti, provvedere alla rettifica della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità precisate nel dispositivo della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] (giudice unico) così provvede: 1) Il punto 50 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti incaricati di rappresentarla nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese non sono stati assistiti – come risulta pacifico – da un avvocato, non dimostra di aver sostenuto spese scindibili dalla propria attività interna.

Qualora, mediante la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] intendesse ottenere, in particolare, il rimborso totale o parziale della retribuzione degli agenti che l’hanno rappresentata in detto procedimento, una simile domanda troverebbe ostacolo nella costante giurisprudenza secondo cui la retribuzione di un funzionario autorizzato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑409/96 P‑DEP, punto 14).

Di conseguenza, non vi è luogo ad aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendo alle medesime una somma relativa al presente procedimento di liquidazione delle spese». 2) Il punto 51 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] può ripetere dal ricorrente per la causa F‑3/08 ammonta ad EUR 2 840». 3) Il dispositivo dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «L’importo complessivo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑3/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è fissato in EUR 2 840». 4) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata.

A margine dell’originale dell’ordinanza rettificata è fatta annotazione della presente ordinanza.

Lussemburgo, 25 febbraio 2014

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62008FO0003(02)_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza [OSCURATO:PERSONA] causa F‑3/08 DEP, avente ad oggetto la domanda di liquidazione delle spese ripetibili ai sensi dell’articolo 92 del regolamento di procedura, [OSCURATO:PERSONA], ex funzionario della [OSCURATO:PERSONA] europea, residente a Tricase (Italia), rappresentato da G. Cipressa, avvocato, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] europea, rappresentata da C. Berardis‑Kayser, J. Currall e G. Gattinara, in qualità di agenti, convenuta, [OSCURATO:PERSONA] (giudice unico) giudice: H. Kreppel cancelliere: W. Hakenberg ha emesso la seguente Motivazione della sentenza Ordinanza 1. Ai sensi dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, il Tribunale, d’ufficio o su richiesta di una delle parti, può rettificare gli errori materiali o di calcolo o altre evidenti inesattezze. 2. Il 27 giugno 2013 il Tribunale ha emesso l’ordinanza nella causa [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], F‑3/08 DEP. 3. [OSCURATO:PERSONA] citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale ha anzitutto dichiarato che l’importo degli onorari indispensabili sostenuti dalla [OSCURATO:PERSONA] europea nell’ambito del procedimento principale e corrisposti all’avvocato che assisteva i suoi agenti doveva essere rimborsato alla medesima dal ricorrente, così come le spese amministrative sostenute da detto avvocato. 4. Il Tribunale ha altresì ritenuto, in risposta a una domanda formulata dalla [OSCURATO:PERSONA], che le spese da questa sostenute nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese dovessero essere sopportate dal ricorrente. 5. Tuttavia, con riferimento a quest’ultimo punto, il Tribunale si è basato sulla circostanza, errata in fatto, che gli agenti della [OSCURATO:PERSONA] fossero assistiti, nel procedimento di liquidazione delle spese, dall’avvocato che li aveva assistiti nel procedimento principale e ne ha dedotto che, a causa del carattere giustificato del procedimento di liquidazione delle spese, era necessario che gli onorari d’avvocato sostenuti nell’ambito del medesimo fossero anch’essi rimborsati alla [OSCURATO:PERSONA]. 6. Orbene, è pacifico che, nell’ambito del procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] era rappresentata dai suoi agenti, ma che questi non erano assistiti da un avvocato. 7. In considerazione di tale evidente inesattezza, occorre, sulla base dell’articolo 84, paragrafo 1, del regolamento di procedura, sentite le parti, provvedere alla rettifica della citata ordinanza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], secondo le modalità precisate nel dispositivo della presente ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, [OSCURATO:PERSONA] (giudice unico) così provvede: 1) Il punto 50 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «[OSCURATO:PERSONA] fattispecie, la [OSCURATO:PERSONA], i cui agenti incaricati di rappresentarla nell’ambito del presente procedimento di liquidazione delle spese non sono stati assistiti – come risulta pacifico – da un avvocato, non dimostra di aver sostenuto spese scindibili dalla propria attività interna. Qualora, mediante la domanda di condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] alle spese del presente procedimento di liquidazione delle spese, la [OSCURATO:PERSONA] intendesse ottenere, in particolare, il rimborso totale o parziale della retribuzione degli agenti che l’hanno rappresentata in detto procedimento, una simile domanda troverebbe ostacolo nella costante giurisprudenza secondo cui la retribuzione di un funzionario autorizzato a rappresentare uno Stato o un’istituzione dell’Unione dinanzi ai giudici dell’Unione non rientra nella nozione di spese indispensabili ai sensi dell’articolo 91, lettera b), del regolamento di procedura (ordinanza della Corte del 7 settembre 1999, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], C‑409/96 P‑DEP, punto 14). Di conseguenza, non vi è luogo ad aumentare l’importo delle spese ripetibili aggiungendo alle medesime una somma relativa al presente procedimento di liquidazione delle spese». 2) Il punto 51 dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «Dall’insieme delle suesposte considerazioni deriva che l’importo complessivo delle spese che la [OSCURATO:PERSONA] può ripetere dal ricorrente per la causa F‑3/08 ammonta ad EUR 2 840». 3) Il dispositivo dell’ordinanza deve ora essere letto nel modo seguente: «L’importo complessivo delle spese che il sig. [OSCURATO:PERSONA] deve rimborsare alla [OSCURATO:PERSONA] europea a titolo di spese ripetibili nella causa F‑3/08, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], è fissato in EUR 2 840». 4) L’originale della presente ordinanza è allegato all’originale dell’ordinanza rettificata. A margine dell’originale dell’ordinanza rettificata è fatta annotazione della presente ordinanza. Lussemburgo, 25 febbraio 2014