CassazionesentenzaSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 17208/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 68/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL]; -controricorrente- nonché contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della [OSCURATO:SOCIETA]. - Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S., rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:EMAIL] , [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:EMAIL]; -controricorrenti- avverso la sentenza n. 1025/2016 d ella CORTE D'APPELLO di BARIdepositata il14/06/2016, R.G.N. 5300/2009; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/04/2023dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata il 14.6.2016, la Corte d'appello di Bari, su gravame di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso l’intimazione di pagamento con cui era stato loro ingiunto di pagare somme per contributi omessi; che avverso tale pronuncia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo dieci motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che l’INPS e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con distinti controricorsi; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo e il secondo motivo, le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost., 2907 c.c. e 81 c.p.c. per avere la Corte di merito accolto l’appello proposto dalla società concessionaria dei servizi di riscossione, nonostante che essa non avesse alcuna legittimazione né processuale né sostanziale nel presente giudizio; che, con gli ulteriori otto motivi, le ricorrenti, in via subordinata, si dolgono variamente delle statuizioni di merito della sentenza impugnata che hanno negato la tempestività e la fondatezza della loro opposizione in relazione alla ritualità della notifica delle cartelle presupposte all’intimazione e alla conseguente interruzione della prescrizione; che, con riguardo ai primi due motivi di censura, va premesso che, in materia di riscossione dei crediti previdenziali, questa Corte ha ormai chiarito che la disciplina dell’art. 24, d.lgs. n. 46/1999, per come modificato dall’art. 4, comma 2-quater, d.l. n. 209/2002 (conv. con l. n. 265/2002), prevede che la legittimazione a contraddire in ordine al merito della pretesa contributiva competa al solo ente impositore (Cass. S.U. n. 7514 del 2022); che, nel motivare tale conclusione, è stato escluso che tale legittimazione esclusiva dell’ente previdenziale possa soffrire deroghe in relazione all’art. 39, d.lgs. n. 112/1999, e alle conseguenze che da esso ha tratto la giurisprudenza in materia tributaria circa la legittimazione passiva concorrente e disgiunta tra ente impositore ed agente per la riscossione (così specialmente il § 12.3 della parte motiva di Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., dove si legge che, mentre “deve ritenersi […] sussistente la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all’ente impositore, avendo l’azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l’agente della riscossione resta estraneo”, deve al contempo escludersi che ricorra “un’ipotesi dilitisconsorzio necessario”, atteso che “nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario [e] la sentenza deve ritenersi utiliter data anche senza la partecipazione di quest’ultimo al processo, mentre l’eventualeannullamento della cartella e del ruolo per vizi sostanziali produce comunque effetti nei confronti del medesimo, mero destinatario del pagamento o, più precisamente […], soggetto (incaricato dal creditore e) autorizzato dalla legge a ricevere il pagamento, vincolato alla decisione del giudice nella sua qualità di adiectus solutionis causa”); che, alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente come la società concessionaria dei servizi di riscossione difettasse di legittimazione ad impugnare la statuizione di primo grado per la parte concernente il merito della pretesa contributiva, non potendosi esperire un’impugnazione per far valere un diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); che alla rilevabilità in questa sede di tale difetto di legittimazione non osta il fatto che la censura delle odierne ricorrenti sia stata formulata per essere [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. soggetto diverso da quello nei cui confronti era stato instaurato il giudizio di primo grado (e non invece, come dichiarato dalla medesima nel ricorso in appello, medesimo soggetto con diversa denominazione), essendosi ribadito, sulla scorta di Cass. S.U. n. 1912 del 2012, che il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ricollegandosi esso al principio dettato dall’art. 81 c.p.c., secondo cui nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, salvo il caso che sulla questione sia intervenuto il giudicato interno (così ancora Cass. S.U. n. 7514 del 2022, § 14 della motivazione); che nessun giudicato interno appare nella specie configurabile, avendo le odierne ricorrenti impugnato la statuizione (implicita) della sentenza impugnata concernente la legittimazione della società concessionaria a proporre il gravame ed essendo consolidato il principio secondo cui, ai fini della selezione delle questioni di fatto o di diritto suscettibili di giudicato interno se non censurate e quindi devolute in sede di impugnazione, occorre aver riguardo all'unità minima suscettibile di acquisire la stabilità del giudicato siccome individuata dalla sequenza logica fatto-norma-effetto giuridico, di talché l'impugnazione motivata anche in ordine ad uno solo degli aspettidi tale sequenza riapre la cognizione sull'intera statuizione che abbia affermato l'esistenza di un fatto sussumibile sotto una norma che ad esso ricolleghi un dato effetto giuridico (cfr. in tal senso tra le più recenti Cass. nn. 2217 del 2016, 24783 del 2018 e 30728 del 2022); che la fondatezza negli anzidetti termini della censura di difetto di legitimatio ad causam della società concessionaria, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azionein sede di gravame, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione (così Cass. S.U. n. 7514 del 2022, cit.), rimanendo assorbiti gli ulteriori motivi di censura; che le spese del processo di appello e di cassazione vanno compensate tra tutte le parti in ragione dell’obiettiva controvertibilità della questione della legittimazione sostanziale del concessionario, che ha reso necessario l’intervento delle Sezioni Unite di questa Corte; P. Q. M. La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata