CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 24999/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5836/2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa, in virtù di procura a margine del ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma alla via Cicerone n. 62; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; IRPEF- [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 5836/2018 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , sede di Milano,n. 3101 /1 7 , depositata il 12 / 7 /201 7 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 22 giugno 202 2 , tenutasi mediante collegamento da remoto; Rilevato che: Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], odierna ricorrente, ha depositato una dichiarazione di rinuncia al mandato e di contestuale rinuncia al giudizio, affermando che vi sarebbe stata adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione-ter); è necessario assegnare un termine affinché la ricorrente formalizzi ritualmente, ex art. 390 c.p.c.,la rinuncia al giudizio di cassazione e/o documenti compiutamente il buon esito del procedimento di definizione agevolatadel giudizio; P.Q.M. Visto l’art. 372 c.p.c., concede termine fino al 30 novembre 2022 affinché la ricorrente formalizzi ritualmente, ex art. 390 c.p.c., la rinuncia al giudizio di cassazione e/o documenti compiutamente il buon esito del procedimento di definizione agevolata del giudizio. Roma, nella camera di con