CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2021
Cassazione n. 46821/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 14 maggio 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], quale Giudice del riesame delle misure cautelari personali ed in parziale accoglimento della richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA], indagato per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4, nonché 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capo 2); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. per abusivo allaccio alla rete elettrica (capo 3); 61 n. 2, 110, 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. in relazione all'abusivo allaccio alla rete idrica (capo 4); 110 cod. pen., 73, comma 1, 1-bis e 4 d.P.R. 309 del 1990 (capo 8), ha annullato l'ordinanza cautelare in relazione all'ultimo capo d'incolpazione, sostituendo al contempo la misura della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari a norma dell'art. 275-bis cod. proc. pen., disponendo - nelle more - la detenzione domiciliare senza dispositivi di controllo. 2. Avverso la predetta decisione è stato proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi di impugnazione. 2.1. Col primo motivo, invocando vizio motivazionale quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, il ricorrente ha lamentato la non corretta interpretazione di intercettazioni telefoniche e di un video che ritraeva lo stesso indagato, atteso che da detti elementi non poteva desumersi in via indiziaria la partecipazione dello stesso ricorrente ad attività connesse a coltivazione e gestione della piantagione illecita di sostanze stupefacenti, potendo al più ricavarsi la possibile conoscenza, in capo al ricorrente, dell'attività criminosa posta in essere dagli altri arrestati. Al contrario, proprio in ragione dei contenuti delle captazioni si evinceva l'estraneità dello stesso Sicari, che semmai riferiva episodi riferitigli dall'omonimo cugino. Inoltre le autovetture del ricorrente stesso non erano mai state localizzate nei pressi della piantagione (in proposito il Tribunale aveva invertito il procedimento logico, assumendo che il Sicari potesse essersi recato sui luoghi con altre autovetture), e in definitiva non vi era prova che il ricorrente - in provate e non compatibili disagiate condizioni economiche - fosse il coltivatore della piantagione rinvenuta. In realtà, secondo il ricorrente, il Tribunale aveva raccolto i pochi elementi accusatori all'interno dell'enorme compendio probatorio, in definitiva giungendo ad una valutazione incongrua. 2.2. Col secondo motivo l'indagato ha così contestato, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio motivazionale, la gravità indiziaria in relazione agli ulteriori capi di incolpazione, di cui era stata assunta l'esistenza in via apodittica, illogica e contraddittoria. 2.3. Col terzo motivo, quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari, l'indagato era lontano da ambienti di criminalità e si era tra l'altro trasferito in altre zone del territorio nazionale per ovviare alle proprie condizioni di indigenza. Né, vista la situazione, potevano sussistere pericoli di fuga ovvero di inquinamento probatorio. 3. Il Procuratore generale ha concluso nel senso dell'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa del ricorrente ha dimesso memoria in replica. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO5. Il ricorso, inammissibile nel resto, è fondato nei limiti di seguito indicati. 5.1. E' invero nozione comune, quanto ai primi due motivi di impugnazione, che in tema di giudizio di cassazione, sono anzitutto precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482). Ciò premesso, allo stesso tempo è principio del tutto fermo che, in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D'Andrea e altri, Rv. 268389; cfr. Sez. 1, n. 54085 del 15/11/2017, Quaranta, Rv. 271640). 5.2. Al riguardo, l'odierno ricorrente ha in realtà inteso somministrare una propria non consentita chiave interpretativa alle conversazioni intercettate, fornendo alternativa ipotesi di lettura e dolendosi dell'esegesi fatta propria dall'ordinanza impugnata. Né, al riguardo - tenuto conto dei descritti riferimenti ambigui alla fornitura di "campioni", degli oggettivi rapporti di parentela tra il ricorrente e altri soggetti sicuramente coinvolti nell'illecita coltivazione, del sicuro interessamento del Sicari alla sorte dei congiunti arrestati, delle riportate discussioni in cui lo stesso odierno ricorrente discettava della maturazione delle piante e del relativo cattivo odore che promanava - appare possibile complessivamente confinare nell'ambito della manifesta irragionevolezza il percorso argomentativo offerto dall'ordinanza impugnata. Vero è, infatti, che, ai fini dell'adozione di una misura cautelare personale è sufficiente qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari "gravi indizi di colpevolezza" non corrispondono agli "indizi" intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un motivato giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. - che, oltre alla gravità, richiede la precisione e la concordanza degli indizi - giacché il comma 1-bis dell'art. 273 cod. proc. pen. richiama espressamente i soli commi 3 e 4, ma non il comma 2 del suddetto art. 192 cod. proc. pen. (ad es. Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, Kumbulla, Rv. 281019).5.2.1. In tal senso, il provvedimento impugnato non appare soffrire - quanto ai primi due motivi di impugnazione, all'evidenza strettamente connessi l'uno essendo il presupposto dell'altro (la contestata indebita sottrazione di energia elettrica e di fornitura idrica essendo strumentale alle necessità di coltivazione) - dei vizi lamentati, salva restando l'eventuale successiva verifica di responsabilità nelle sedi deputate. Infatti il ricorso per cassazione, che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628). Attesa quindi la manifesta infondatezza dei primi due motivi di impugnazione, al riguardo va dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 5.3. Per quanto invece riguarda il terzo motivo di censura, esso appare cogliere nel segno. In tema infatti di presupposti per l'applicazione delle misure cautelari personali, il requisito dell'attualità del pericolo di reiterazione del reato non va equiparato all'imminenza del pericolo di commissione di un ulteriore reato, ma indica, invece, la continuità del periculum libertatis nella sua dimensione temporale, che va apprezzata sulla base della vicinanza ai fatti in cui si è manifestata la potenzialità criminale dell'indagato, ovvero della presenza di elementi indicativi recenti, idonei a dar conto della effettività del pericolo di concretizzazione dei rischi che la misura cautelare è chiamata a realizzare (Sez. 1, n. 14840 del 22/01/2020, Oliverio, Rv. 279122). 5.3.1. Al riguardo, vero è che l'ordinanza impugnata ha dedotto l'esistenza di "una dimestichezza operativa e gestionale" del ricorrente, capace - date le conoscenze maturate' nell'ambito della coltivazione di sostanze stupefacenti - di intrattenere rapporti con soggetti già adusi allo spaccio di sostanze e di garantirne la commercializzazione: "una tale dimestichezza operativa e gestionale palesa come il Sicari fosse evidentemente aduso a simili attività, giustificandosi una simile abilità nell'organizzazione dei mezzi e delle persone solo con una abitualità e non occasionalità nella perpetrazione di condotte criminose analoghe". Al contempo, peraltro, la medesima ordinanza (strumentalmente collegando tali elementi all'operata attenuazione della misura custodiale massima) ha dato conto della risalenza temporale degli avvenimenti (invero culminati nei mesi di giugno-luglio 2019), dell'intervenuta recisione del ricorrente col proprio ambito territoriale di riferimento, atteso il suo trasferimento in Lombardia, del documentato mutamento dello stile di vita, della ricerca di lecite fonti di guadagno attestata dall'assunzione nell'azienda [OSCURATO:PERSONA], della giovane età dell'indagato, della sua incensuratezza e del negativo esito della perquisizione domiciliare al momento di esecuzione dell'ordinanza cautelare. In tal senso, al di là dei rilievi dell'ordinanza impugnata in ordine alla ritenuta prognosi positiva circa il rispetto delle prescrizioni imposte (e quindi alla possibilità di concedere la detenzione domiciliare con i mezzi elettronici di controllo), gli invero perentori rilievi del Tribunale reggino - a fronte della precedente affermazione circa la sussistenza delle esigenze di cui all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. - appaiono contraddittoriamente attestare semmai l'assenza di esigenze cautelari, tenuto invero conto del tempo decorso dai fatti e della riconosciuta modifica di stile di vita, con soluzione di continuità rispetto al contesto di origine. 5.3.2. Alla stregua dei rilievi che precedono, quanto ai ravvisati elementi oggettivi circa il decorso del tempo, il venir meno dei contatti con l'ambiente di riferimento e il documentato mutamento del train de vie dell'odierno ricorrente, unitamente alle comunque positive considerazioni espresse sulla persona dell'indagato, l'ordinanza non può che essere annullata limitatamente alla verifica della ricorrenza delle esigenze cautelari, con idonea eventuale specificazione in ordine alla sussistenza del pericolo di recidiva (in ragione della situazione fattuale e personale siccome specificamente accertata dallo stesso Tribunale del riesame). 6. L'ordinanza impugnata, ritenuta pertanto l'inammissibilità nel resto del ricorso, va quindi annullata limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per nuovo giudizio sul punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alla ricorrenza delle esigenze cautelari e rinvia al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]