Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 16176/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, che insiste per l'acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani, la Corte di appello di Palermo ha rideterminato in seimila euro di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto con- fermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabi- lità dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, di cui al capo A), per aver esercitato la coltivazione di una cava di estrazione di materiale aggregante, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Caleca per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo B), perché estinto per avvenuta remissione in pristino dello stato dei luoghi.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione.

Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe ravvisato la proprietà del fondo in capo all'imputato utilizzando le dichiarazioni rese dal Caleca, all'epoca indagato, senza il rispetto delle garanzie difensive previste dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., il contenuto delle quali è stato peraltro travisato, avendo egli riferito di avere, in passato, effettuato movimento terra ma che, allo stato attuale, il terreno è abbandonato.

Aggiunge il difensore che la sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e della relata di notifica, nonché la presenza di loco non sono dimo- strativi della proprietà dell'area, così come è elemento neutro l'aver effettuato su quell'area attività di movimento terra, anche in considerazione della vastità del fondo e della mancanza di recinzioni e di cancelli.

3. Il ricorso è inammissibile perché le censure, formalmente dirette a eviden- ziare profili di illogicità della sentenza impugnata, in realtà tendono a sollecitare una diversa e più favorevole rivalutazione del materiale probatorio, il che esula dai casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen. 4.

Pacifica la sussistenza materiale del reato, che nemmeno il ricorrente con- testa, nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte di merito ha ribadito la proprietà dell'area in capo al ricorrente all'esito della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali — correttamente ritenuti gravi, precisi e concordanti - puntual- mente indicati, quali: la circostanza — di per sé decisiva, peraltro obliterata dal ricorrente - che, con nota del 9 ottobre 2018 indirizzata al comune di Castellam- mare, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2018, /,/ il Caleca, presentandosi espressamente "nella qualità di proprietario", aveva co- municato l'avvenuta remissione in pristino dell'area in esame, ciò che, peraltro, ha condotto alla declaratoria di non doversi procedere, nei confronti del ricorrente, per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo B); il fatto che il sequestro preventivo del fondo era stato disposto a carico dell'imputato, il quale aveva dichiarato di avere effettuato, in passato, movimenti terra in loco, ed era stato nominato custode giudiziario dell'area; la circostanza che il Caleca aveva sottoscritto sia i verbali di sopralluogo dell'i dicembre 2020 e del 25 gennaio 2022, sia la relata di notifica del 24 giugno 2019 dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di Trapani attestante la violazione del vincolo idrogeologico.

Oltre a ciò, la Corte ha ribadito che, diversamente da quanto affermato in maniera assertiva dal ricorrente, i due accessi al fondo erano entrambi chiusi, uno con una recinzione, l'altro con una sbarra metallica: il che corrobora la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito, ossia che l'area, certamente non accessibile al pubblico, era di proprietà esclusiva del ricorrente.

5. A fronte di tale percorso motivazionale, adeguato e immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, che, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità.

6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della Corte di appello di Palermo visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Palermo, che insiste per l'acco- glimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in parziale riforma della pronuncia emessa dal Tribunale di Trapani, la Corte di appello di Palermo ha rideterminato in seimila euro di ammenda la pena inflitta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel resto con- fermando la decisione impugnata, la quale aveva affermato la penale responsabi- lità dell'imputato per il reato di cui all'art. 44, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 380 del 2001, di cui al capo A), per aver esercitato la coltivazione di una cava di estrazione di materiale aggregante, in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti; il Tribunale, inoltre, aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti del Caleca per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo B), perché estinto per avvenuta remissione in pristino dello stato dei luoghi. 2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, che deduce il vizio di motivazione. Espone il difensore che la Corte di merito avrebbe ravvisato la proprietà del fondo in capo all'imputato utilizzando le dichiarazioni rese dal Caleca, all'epoca indagato, senza il rispetto delle garanzie difensive previste dall'art. 350, comma 7, cod. proc. pen., il contenuto delle quali è stato peraltro travisato, avendo egli riferito di avere, in passato, effettuato movimento terra ma che, allo stato attuale, il terreno è abbandonato. Aggiunge il difensore che la sottoscrizione dei verbali di sopralluogo e della relata di notifica, nonché la presenza di loco non sono dimo- strativi della proprietà dell'area, così come è elemento neutro l'aver effettuato su quell'area attività di movimento terra, anche in considerazione della vastità del fondo e della mancanza di recinzioni e di cancelli. 3. Il ricorso è inammissibile perché le censure, formalmente dirette a eviden- ziare profili di illogicità della sentenza impugnata, in realtà tendono a sollecitare una diversa e più favorevole rivalutazione del materiale probatorio, il che esula dai casi contemplati dall'art. 606 cod. proc. pen. 4. Pacifica la sussistenza materiale del reato, che nemmeno il ricorrente con- testa, nel solco tracciato dal Tribunale, la Corte di merito ha ribadito la proprietà dell'area in capo al ricorrente all'esito della valutazione congiunta di una serie di elementi fattuali — correttamente ritenuti gravi, precisi e concordanti - puntual- mente indicati, quali: la circostanza — di per sé decisiva, peraltro obliterata dal ricorrente - che, con nota del 9 ottobre 2018 indirizzata al comune di Castellam- mare, in risposta alla comunicazione di avvio del procedimento del 13 aprile 2018, /,/ il Caleca, presentandosi espressamente "nella qualità di proprietario", aveva co- municato l'avvenuta remissione in pristino dell'area in esame, ciò che, peraltro, ha condotto alla declaratoria di non doversi procedere, nei confronti del ricorrente, per il reato di cui all'art. 181 d.lgs. n. 42 del 2004, contestato al capo B); il fatto che il sequestro preventivo del fondo era stato disposto a carico dell'imputato, il quale aveva dichiarato di avere effettuato, in passato, movimenti terra in loco, ed era stato nominato custode giudiziario dell'area; la circostanza che il Caleca aveva sottoscritto sia i verbali di sopralluogo dell'i dicembre 2020 e del 25 gennaio 2022, sia la relata di notifica del 24 giugno 2019 dell'ispettorato dipartimentale delle foreste di Trapani attestante la violazione del vincolo idrogeologico. Oltre a ciò, la Corte ha ribadito che, diversamente da quanto affermato in maniera assertiva dal ricorrente, i due accessi al fondo erano entrambi chiusi, uno con una recinzione, l'altro con una sbarra metallica: il che corrobora la conclusione a cui sono giunti i giudici di merito, ossia che l'area, certamente non accessibile al pubblico, era di proprietà esclusiva del ricorrente. 5. A fronte di tale percorso motivazionale, adeguato e immune da profili di illogicità manifesta, il ricorrente confeziona censure di contenuto fattuale, che, quindi, non superano il vaglio di ammissibilità. 6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favor
Sentenza Cassazione n. 16176/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris