CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 28810/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/2025 della CORTE DI CASSAZIONE.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte,dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, che si riporta alla memoria già depositata, concludendo perl’inammissibilità del ricorso.Sentiti i difensori:l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile, si associa alle richieste del PG, depositaconclusioni, nota spese e decreto di ammissione al gratuito patrocinio della suaassistita;l’avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], si riporta ai motivi di ricorso e insiste perl’accoglimento dello stesso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.La Sezione Quinta di questa Corte con sentenza n. 29737 del 5 giugno2025, ha rigettato, per quanto di rilievo in questa sede, il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza emessa dalla Corte di assise di appello diCatania il 27/06/2024, che, quale giudice del rinvio, dichiarava il suddettocolpevole dell’omicidio premeditato di [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in Acate diRagusa in epoca antecedente e prossima al 7 febbraio 1995, in concorso conOrazio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], escluse le circostanze di cui all’art. 61, nn. 1e 4, cod. pen., condannandolo a dieci anni di reclusione, previo riconoscimentodelle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla residua aggravante dellapremeditazione.La condanna risulta essere stata pronunciata sulla base delle dichiarazioniconfessorie ed accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA] e di quelle del collaboratore digiustizia [OSCURATO:PERSONA], che aveva confermato che la vittima era stata uccisa acausa del suo comportamento vessatorio verso la sua ex convivente, AntoninaCurvà, sorella dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], ritenendosi superate le perplessitàdi [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], nonché quelle concernenti la datazione dellamorte di [OSCURATO:PERSONA].2. Avverso la sentenza della Corte di legittimità ha proposto ricorsostraordinario ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA], tramite ilproprio difensore di fiducia.2.1. Con il primo motivo di impugnazione viene dedotto errore percettivosulle univoche risultanze processuali costituite dalla perizia necroscopica e dallaricognizione cadaverica in relazione al decisivo punto della data dell’uccisione(tra il 2 e 4 febbraio 1995) rispetto a quella dell’allontanamento della vittimadalla sua casa (20 gennaio 1995).Rileva la difesa che nella sua sentenza la Corte di cassazione, sulla falsarigadella Corte di assise di appello, ha considerato “pacificamente approssimative” leconclusioni dei consulenti tecnici in relazione alla data del decesso. Osserva checon il precedente ricorso, si era dedotto che i consulenti medici erano statioltremodo precisi relativamente al range temporale di commissione dell’omicidio,tra i 4 e 5 giorni prima del ritrovamento del cadavere, avvenuto il 7 febbraio,non oltre; e che se era certo, per quanto dedotto dalla madre della vittima, chela stessa era scomparsa il 20 gennaio 1995, un’uccisione datata tra il 2 e il 4febbraio, avrebbe rimandato ad uno iato temporale di 15 giorni circa trascomparsa e decesso, non potendosi conseguentemente attribuire alcunacredibilità all’intera ricostruzione che della vicenda aveva proposto il dichiaranteOrazio [OSCURATO:PERSONA], muovendo il suo narrato dal presupposto dell’immediatasuccessione tra l’appuntamento-trappola, il raggiungimento del luogodell’agguato e l’agguato mortale; e, quindi, allo stesso movente familiare checoinvolgeva l’odierno ricorrente. Evidenzia che, considerate le conclusioni dellaperizia necroscopica che data la morte a 4-5 giorni prima del ritrovamento,specificando nel precedente sviluppo argomentativo che “naturalmente il dato èapprossimativo in ragione della carbonizzazione del cadavere” e puntualizzandocon riguardo a detta “approssimazione” di ritenere che, comunque, Sartaniafosse, con “tutta probabilità”, ancora vivo circa 5 giorni prima del ritrovamento, econsiderate, altresì, le conclusioni della ricognizione cadaverica, che collocal’epoca della morte a 4 giorni prima del ritrovamento, quindi al 3 febbraio 1995,è evidente che la Corte di cassazione nello scrivere di conclusioni dei consulenti“pacificamente approssimative” in relazione al momento del decesso,nell’affermare che la perizia necroscopica aveva parlato di “datazioneassolutamente approssimativa” e nel fare confusione tra l’avverbio“naturalmente”, che emerge dall’atto processuale (come anche il riferimento adun’alta probabilità del risultato dell’indagine e, quindi, ad una probabilitàprossima alla certezza), e l’avverbio “assolutamente” che, invece, non emerge,dimostra di compiere un errore percettivo quanto all’informazione contenuta infonte accusatoria.2.2. Con il secondo motivo di ricorso si rileva errore di fatto in ordine alcontenuto degli interrogatori dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] eloro decisività, anche in relazione alla denunciata violazione dell’art. 627, comma3, cod. proc. pen., con riguardo all’esclusione del movente “mafioso” edall’affermazione di ricorrenza di quello familiare e con esso della responsabilità diCurvà.Si duole il difensore che la Corte di cassazione abbia sottostimato ilcontenuto effettivo degli interrogatori dei due collaboratori, sostanzialmente“percependo” dette dichiarazioni soltanto attraverso il parziale riferimento adesse operato dalla sentenza di appello del giugno 2024 (a p. 76) e nonPace e del 24 gennaio 2003 di [OSCURATO:PERSONA], sollecitata dal primo motivo diricorso (e relative allegazioni), con una specifica censura di travisamento peromissione da parte dei Giudici di merito. Rileva che, così facendo, la Corte haomesso l’esame, anche nei termini della mancata lettura, della specificadoglianza, compiendo un errore di fatto, in relazione al contenuto delle primedichiarazioni, nell’avere obliterato che per [OSCURATO:PERSONA] il movente poteva individuarsi nelcontrasto col Morreale, reggente dell’omonimo clan, e nell’avere inveceerroneamente percepito che secondo la dichiarazione del suddetto solo i dissidicon la ex convivente avrebbero potuto costituire l’unico possibile movente; e, inrelazione alle seconde dichiarazioni, nell’avere riferito solo che [OSCURATO:PERSONA] avevaparlato dell’azione irrispettosa compiuta da [OSCURATO:PERSONA], obliterando le ulteriori,gravi e precise informazioni fornite dal collaboratore, secondo cui [OSCURATO:PERSONA] avevaplatealmente alzato le mani in un pubblico esercizio in danno di Morreale e,quindi, il movente era mafioso, avendone chiesto conto Morreale a GiovanniPassaro, altro esponente mafioso del clan, il quale aveva deliberato l’omicidio dicui esecutore, in virtù di questo specifico mandato, era stato tale [OSCURATO:PERSONA] diNiscemi. Adducendo la genericità, l’incoerenza tra loro e la loro natura de relatoper pervenire ad escludere la rilevanza delle affermazioni che riferivano l’omicidioal movente mafioso, la Corte di cassazione, secondo il ricorrente, dimostra diessere caduta in errore di fatto proprio in relazione a tale profilo, risultando, alcontrario, le dichiarazioni di cui si è omesso l’esame coerenti tra loro, precise efrutto di scienza diretta. Errore senza dubbio decisivo incidendo sul moventedell’azione delittuosa, che, peraltro, secondo indicazione della sentenza diannullamento, andava approfondito anche con riguardo alla condizionedell’esistenza in vita di Morreale al febbraio 1995.Il ricorrente chiede, pertanto, che questa Corte annulli la sentenzaimpugnata.3. [OSCURATO:PERSONA] generale della Repubblica presso questa Corte,dott. [OSCURATO:PERSONA]Olio, ha anticipato, con memoria scritta, le sue conclusioni,chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso straordinario; la difesa haprodotto memoria, con la quale riprende le deduzioni di cui al ricorsoconfrontandole con la suddetta requisitoria, sottolinea che la recidiva in questocaso era stata elisa e, quindi, non poteva essere usata nemmeno ai fini delcalcolo del termine di prescrizione, secondo l’insegnamento di Sez. U n. 2808 del2018, e insiste per l’accoglimento del ricorso straordinario.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.1.1. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che l’errore di fattooggetto del rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in unerrore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte dicassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotatodall’influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall’inesattapercezione delle risultanze processuali che abbia condotto ad una decisionediversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Hanno, altresì,specificato che qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamentein una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunquecontenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio,come tale escluso dall'orizzonte del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc.pen. (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).Anche altre pronunce di questa Corte hanno ribadito che il ricorsostraordinario per errore materiale o di fatto avverso i provvedimenti della Cortedi cassazione non può avere ad oggetto la deduzione di un'errata valutazionedegli elementi probatori, che deve essere fatta valere, pur quando si risolva in untravisamento del fatto o della prova, nelle forme e nei limiti delle impugnazioniordinarie (Sez. 2, n. 23417 del 23/05/2007, Previti e altri, Rv. 237161); e chel'errore materiale e l'errore di fatto, indicati dall'art. 625-bis cod. proc. pen.,consistono, rispettivamente, il primo nella mancata rispondenza tra la volontà,correttamente formatasi, e la sua estrinsecazione grafica; il secondo in unasvista o in un equivoco incidenti sugli atti interni al giudizio di legittimità, il cuicontenuto viene percepito in modo difforme da quello effettivo, sicché rimangonodel tutto estranei all'area dell'errore di fatto - e sono, quindi, inoppugnabili - glierrori di valutazione e di giudizio dovuti ad una non corretta interpretazione degliall'inesatta ricostruzione del significato delle norme sostanziali e processuali(Sez. 5, n. 29240 del 01/06/2018, Barbato, Rv. 273193).Il rimedio previsto dall’art. 625-bis cod. proc. pen. costituisce un’eccezionealla regola dell’inoppugnabilità dei provvedimenti della Corte di cassazione,eccezione, di stretta interpretazione, che può riconoscersi in quanto non abbia adoggetto l’attività del giudicare.L’errore di fatto deve, quindi, essere percettivo, in duplice senso: in quantosi identifichi in una fuorviata rappresentazione degli atti processuali e in quantotraspaia in modo diretto ed evidente dal controllo degli stessi atti. La causadell’errore deve, cioè, essere ravvisabile in una svista o in un equivoco, ovvero inun errore di lettura o di comprensione, che porti ad asserire falsamentel’esistenza o l’inesistenza di un atto. L’oggetto dell’errore è costituito dagli attiinterni al giudizio di legittimità, cioè di taluno degli atti che la Corte è tenuta aconoscere per decidere la causa. Deve, quindi, sussistere un nesso causale tral’errore di fatto e la decisione con la quale si è concluso il giudizio di legittimità.1.2. Nel caso in esame vengono rappresentati col ricorso due errori di fattoin cui sarebbe incorsa la suddetta sentenza della Quinta Sezione oggetto diimpugnazione e precisamente 1) l’errore percettivo relativamente al momentodell’uccisione rispetto a quello dell’allontanamento della vittima da casa, 2)l’errore di fatto in ordine al contenuto degli interrogatori dei collaboratori AngeloCelona ed [OSCURATO:PERSONA], anche in relazione all’esclusione del movente mafioso eall’affermazione di ricorrenza di quello familiare. Alla luce delle suddettepremesse in diritto, il ricorso è inammissibile, articolandosi - come evidenziatodalla dettagliata requisitoria del Procuratore generale, di cui di seguito siripercorrono alcuni passaggi, ritenendoli assolutamente condivisibili - in una, nonconsentita, complessiva doglianza in ordine al contenuto della decisione assunta,evidentemente non condivisa. Con il ricorso esitato nella pronuncia impugnata siera dedotto, invero, che i consulenti medici erano stati oltremodo precisirelativamente al range temporale di commissione dell’omicidio, tra 3 e 5 gg.prima del ritrovamento del cadavere, non oltre. Ciò nonostante, questa Corte,con la pronuncia del 5 giugno 2025, valutava “pacificamente approssimative leconclusioni dei consulenti avuto riguardo al momento del decesso, per via delladetta carbonizzazione del cadavere”, considerato che, se era certo, per quantodedotto dalla madre di [OSCURATO:PERSONA], che il proprio figlio era scomparso il 20 gennaio,una uccisione datata intorno al 3/5 febbraio rimandava ad uno iato di 15 gg.circa fra scomparsa e decesso che faceva scemare credibilità al narrato delcollaboratore [OSCURATO:PERSONA]. Tale ricostruzione non determina, in verità, alcun errorepercettivo. La sentenza di questa Corte impugnata ha infatti dato conto di benconoscere le conclusioni dei consulenti medici versate in atti. E, tuttavia, haritenuto che erano state disattese dal Giudice del rinvio con congruamotivazione, in quanto il giudice di merito può agire nel senso di smentire lerisultanze consulenziali in atti, ma deve, tuttavia, all’evidenza, motivare inproposito. La sentenza del 5 giugno 2025 ha ritenuto che ciò fosse avvenuto eche ciò fosse stato oggetto di adeguata motivazione. D’altro canto,l’affermazione di p. 9 della sentenza secondo cui “la stessa perizia necroscopicaaveva parlato di datazione assolutamente approssimativa del decesso per viadella detta carbonizzazione del cadavere; si tratta di argomenti del tutto logici econdivisibili, di certo non manifestamente illogici” non può essere messa indiscussione sotto il profilo dell’errore percettivo. Invero, come emerge a p. 13della stessa sentenza ed è sopra riportato, in ordine alla data dell’omicidio èstata ritenuta decisiva la deposizione della Piva, madre della vittima circa lascomparsa del figlio in data 20 gennaio 1995, avendo la Corte d’assise d’appelloritenuto questa data “del tutto certa” in virtù del profondo legame affettivo delladonna, che le avrebbe permesso di memorizzare con precisione il momento in cuiil figlio era rientrato a casa; e che tanto ha fatto logicamente ritenere ai giudici dimerito non decisive le conclusioni dei consulenti, pacificamente approssimative inrelazione al momento del decesso, nei termini sopra riportati. Ma da ciò non èpossibile far discendere alcun errore percettivo del giudicante. I consulentimedici si sono spinti fino a ritenere che “con tutta probabilità” l’evento mortefosse avvenuto tra il 2 e il 4 febbraio 1995; tale conclusione disattesa dai giudicidi merito e avallata dal giudice di legittimità (e non può ritenersi un errore difatto neppure l’utilizzo da parte di quest’ultimo di un avverbio diverso da quellodella perizia), non può e non deve essere rimessa in discussione in sede diricorso straordinario, e ciò perché le conclusioni dei consulenti non sono fatti, mavalutazioni tecniche di altri fatti. A conferma, invece, di una ricostruzione deltutto aderente al dato percettivo “effettivo” la Corte di cassazione, a p. 13 e 14,fa riferimento ad una serie di circostanze che, adeguatamente valutate dallaCorte di assise di appello, l’hanno determinata alla logica convinzione che, ineffetti, la data dell’omicidio fosse molto prossima alla scomparsa della vittima.Ancor meno significativo, ai sensi dell’art. 625-bis cod. proc. pen., è l’errore difatto in cui sarebbe incorso il giudicante nell’omessa disamina delle dichiarazionidei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Quinta Sezione diquesta Corte avrebbe, secondo il ricorso, sottostimato il contenuto effettivo degliinterrogatori dei due soggetti, sostanzialmente “percependo” dette dichiarazionisoltanto attraverso il parziale riferimento ad esse operato dalla sentenza diappello del giugno 2024 (a p. 76 della motivazione) e non attraverso la letturaintegrale delle dichiarazioni del 20 ottobre 2011 (di [OSCURATO:PERSONA]) e del 24 gennaio2003 (di [OSCURATO:PERSONA]). Ancora una volta quella del ricorrente, comeevidenziato dal Procuratore generale, è una diversa, senz’altro legittima ma deltutto indifferente in questa sede, interpretazione della ricostruzione dei distintimoventi e di quale possa essere quello più convincente, che, però, non tieneconto del contenuto motivazionale complessivo della sentenza ricorsa, che dàevidenza alla circostanza che tutto è stato compreso e valutato, giungendosipertanto alle conclusioni date. Scrivere, infatti (alle p. 11 e ss. della sentenza del5 giugno 2025), che le dichiarazioni confessorie di [OSCURATO:PERSONA] hanno trovato unriscontro fondamentale in quelle di [OSCURATO:PERSONA], che addirittura aveva riferito di comela vittima fosse già stata in precedenza “sfasciata a legnate”, corroborate daquelle della Piva, ovvero della madre di [OSCURATO:PERSONA], che “aveva confermato ifortissimi dissidi del figlio con la ex compagna, [OSCURATO:PERSONA], e con la famigliadi quest’ultima: dissidi indicati dai detti collaboratori di giustizia quale principalemovente del delitto” significa ritenere ben più conducente, addirittura conmotivazione rafforzata, la valutazione operata dalla Corte di appello; e,viceversa, generiche le affermazioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute“incoerenti tra loro e senza conoscenza diretta dei fatti”, e tali da aver portato ilGiudice d’appello a sminuire tali contributi, a fronte del detto quadro accusatorio,ritenuto ben più consistente. Conclusioni, che, ancorché non condivise dalladifesa di [OSCURATO:PERSONA], non costituiscono certamente prova di insussistenti “evidenti”errori di fatto del Giudice di legittimità, addirittura determinanti un annullamentoin sede di ricorso straordinario.2.All’inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., la condanna diCurvà al pagamento delle spese processuali e al pagamento di una somma che siritiene equo determinare in euro tremila a favore della Cassa delle ammende,non ricorrendo le condizioni previste dalla sentenza della Corte costituzionale n.186 del 13 giugno 2000.L’imputato va, inoltre, condannato alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civileammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dallaCorte di assise di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensidegli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002, disponendo il pagamento in favore delloStato. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delleammende.Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesasostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spesedello stato, nella misura che sara' liquidata dalla Corte di assise di appello dicatania con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.p.r.115/2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.Così è deciso, 06/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGAETANO [OSCURATO:PERSONA]