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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 giugno 1972

Cassazione n. 38349/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, confermava quella del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale in ordine alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiara fallita dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2014.

In particolare, Comignani risultava essere, oltre che socio, anche amministratore unico della stessa società fino alla data del 22 dicembre 2011 e la Corte di appello lo riteneva amministratore di fatto fino al fallimento, assolvendo l'amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto.

2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3.

Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. in relazione alla qualità di amministratore di fatto e vizio di motivazione.

Lamenta il ricorrente come la Corte di appello abbia tratto con motivazione illogica la prova della qualità di amministratore di fatto di Comignani dall'essere lo stesso titolare del 51% delle quote societarie, anche dopo la cessazione della carica di amministratore unico, come anche dall'aver conservato la delega sui conti correnti della società operando sugli stessi nel gennaio-febbraio 2012.

La motivazione risulterebbe contraddittoria perché in altra parte fa riferimento alla cessione dell'amministrazione alla Giordano, nonché carente in quanto non offre risposta ai motivi di appello sul travisamento della prova, operato dai primi giudici, che avevano valorizzato anche le testimonianze sul ruolo gestorio del ricorrente.

4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 216, 223, e 219 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva.

Lamenta il ricorrente come comprovata fosse la circostanza che i beni ricevuti in leasing dalla fallita nel 2008 fosse stati istallati presso la sede della società che all'epoca era in Spoltore, ove il curatore non si era recato a verificare l'esistenza degli stessi, limitandosi ad accertare l'inesistenza degli stessi presso la sede sociale trasferita in Roma, contestualmente alla nomina della Giordano ad amministratore.

5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale, avendo la sentenza Impugnata affermato apoditticamente che la Giordano non ebbe a ricevere, oltre che i beni distratti, anche le scritture contabili.

6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, non logicamente provata, in accoglimento del primo motivo di ricorso.

7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla

I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. In ordine al primo motivo rileva questo Collegio come la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001).

A ben vedere le doglianze difensive con fondamento evidenziano come sia manifestamente illogico trarre la predetta qualità di fatto esclusivamente dall'aver mantenuto la delega ad operare sui conti bancari, nonché dall'essere i conti estinti nel 2012 e nel 2013, a riprova del prosieguo dell'attività sociale, come anche dalla qualità di socio di maggioranza.

Come rilevato correttamente dalla Procura generale, gli indici sintomatici non possono limitarsi ad una verifica formale della sussistenza della delega ad operare sui conti correnti, ma occorre verificare in concreto quali poteri di gestione sono stati esercitati, non essendo sufficiente in tal senso il riferimento a due operazioni avvenute sui conti correnti appena dopo la cessazione dall'incarico di amministratore, risultando per altro anche non caratterizzato da univoco valore sintomatico il riferimento alla estinzione dei rapporti bancari, che non si comprende se avvenuto ad opera di Comignani o della Giordano.

Per altro il ricorrente fa anche riferimento a una prova testimoniale, valorizzata dalla sentenza di primo grado a riguardo e non ripresa dalla Corte territoriale, sulla quale si appuntavano le censure di appello non valutate con la sentenza impugnata.Pertanto, la fondatezza del primo motivo risulta assorbente anche in ordine a quelli ulteriori, che riguardano le condotte di bancarotta in contestazione fondate tutte, nei confronti del ricorrente, sulla sua qualità di amministratore di fatto.

D'altro canto, anche nella prospettiva del giudizio di rinvio, va richiamato il principio di diritto per il quale chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, come si ipotizza per Comignani, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094).

3. E comunque, quanto al secondo e terzo motivo, anche lacunosa risulta l'affermazione che i beni aziendali oggetto di distrazione non siano stati mai trasferiti a Roma, ma siano rimasti nella sede di Spoltore ove Comignani, e non la Giordano, li avrebbe distratti.

In vero l'assoluzione dell'amministratrice di diritto Giordano, non più tangibile in assenza di ricorso sul punto, richiede comunque che sia provata la distrazione da parte di Comignani nel periodo della propria amministrazione di diritto ovvero, se comprovata, di quella di fatto, il che vale anche per la sottrazione delle scritture contabili, che allo stato non si rinviene logicamente comprovata nella motivazione impugnata.

4. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M. h. _k [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnat r nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2022 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette la requisitoria e le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza emessa il 26 settembre 2022, confermava quella del Tribunale capitolino, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta impropria patrimoniale e documentale in ordine alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., dichiara fallita dal Tribunale di Roma il 30 maggio 2014. In particolare, Comignani risultava essere, oltre che socio, anche amministratore unico della stessa società fino alla data del 22 dicembre 2011 e la Corte di appello lo riteneva amministratore di fatto fino al fallimento, assolvendo l'amministratrice di diritto [OSCURATO:PERSONA] per non aver commesso il fatto. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 3. Il primo motivo deduce violazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. in relazione alla qualità di amministratore di fatto e vizio di motivazione. Lamenta il ricorrente come la Corte di appello abbia tratto con motivazione illogica la prova della qualità di amministratore di fatto di Comignani dall'essere lo stesso titolare del 51% delle quote societarie, anche dopo la cessazione della carica di amministratore unico, come anche dall'aver conservato la delega sui conti correnti della società operando sugli stessi nel gennaio-febbraio 2012. La motivazione risulterebbe contraddittoria perché in altra parte fa riferimento alla cessione dell'amministrazione alla Giordano, nonché carente in quanto non offre risposta ai motivi di appello sul travisamento della prova, operato dai primi giudici, che avevano valorizzato anche le testimonianze sul ruolo gestorio del ricorrente. 4. Il secondo motivo deduce violazione degli artt. 216, 223, e 219 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla condotta distrattiva. Lamenta il ricorrente come comprovata fosse la circostanza che i beni ricevuti in leasing dalla fallita nel 2008 fosse stati istallati presso la sede della società che all'epoca era in Spoltore, ove il curatore non si era recato a verificare l'esistenza degli stessi, limitandosi ad accertare l'inesistenza degli stessi presso la sede sociale trasferita in Roma, contestualmente alla nomina della Giordano ad amministratore. 5. Il terzo motivo deduce violazione degli artt. 216, 219 e 223 legge fall. e vizio di motivazione in ordine alla bancarotta documentale, avendo la sentenza Impugnata affermato apoditticamente che la Giordano non ebbe a ricevere, oltre che i beni distratti, anche le scritture contabili. 6. Il Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, ha depositato requisitoria e conclusioni scritte — ai sensi dell'art. 23 comma 8, d.l. 127 del 2020 — con le quali ha chiesto annullarsi con rinvio la sentenza impugnata quanto alla qualità di amministratore di fatto del ricorrente, non logicamente provata, in accoglimento del primo motivo di ricorso. 7. Il ricorso è stato trattato senza intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, d.l. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5- duodecies d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In ordine al primo motivo rileva questo Collegio come la Corte di appello non abbia fatto buon governo dei principi costanti in giurisprudenza, per cui ai fini dell'attribuzione della qualifica di amministratore "di fatto" è necessaria la presenza di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare ed il relativo accertamento costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019 - dep. 06/11/2019, Bonelli, Rv. 27754001). A ben vedere le doglianze difensive con fondamento evidenziano come sia manifestamente illogico trarre la predetta qualità di fatto esclusivamente dall'aver mantenuto la delega ad operare sui conti bancari, nonché dall'essere i conti estinti nel 2012 e nel 2013, a riprova del prosieguo dell'attività sociale, come anche dalla qualità di socio di maggioranza. Come rilevato correttamente dalla Procura generale, gli indici sintomatici non possono limitarsi ad una verifica formale della sussistenza della delega ad operare sui conti correnti, ma occorre verificare in concreto quali poteri di gestione sono stati esercitati, non essendo sufficiente in tal senso il riferimento a due operazioni avvenute sui conti correnti appena dopo la cessazione dall'incarico di amministratore, risultando per altro anche non caratterizzato da univoco valore sintomatico il riferimento alla estinzione dei rapporti bancari, che non si comprende se avvenuto ad opera di Comignani o della Giordano. Per altro il ricorrente fa anche riferimento a una prova testimoniale, valorizzata dalla sentenza di primo grado a riguardo e non ripresa dalla Corte territoriale, sulla quale si appuntavano le censure di appello non valutate con la sentenza impugnata.Pertanto, la fondatezza del primo motivo risulta assorbente anche in ordine a quelli ulteriori, che riguardano le condotte di bancarotta in contestazione fondate tutte, nei confronti del ricorrente, sulla sua qualità di amministratore di fatto. D'altro canto, anche nella prospettiva del giudizio di rinvio, va richiamato il principio di diritto per il quale chi ricopre le funzioni di amministrazione, di fatto e anche in via non esclusiva, come si ipotizza per Comignani, ha comunque il dovere di adempiere agli obblighi nell'interesse della società: infatti in base alla disciplina dettata dall'art. 2639 cod. civ., la qualifica di amministratore "di fatto" di una società è da ritenere gravato dell'intera gamma dei doveri cui è soggetto l'amministratore "di diritto", per cui, ove concorrano le altre condizioni di ordine oggettivo e soggettivo, è penalmente responsabile per tutti i comportamenti a quest'ultimo addebitabili, anche nel caso di colpevole e consapevole inerzia a fronte di tali comportamenti, in applicazione della regola dettata dall'art. 40, comma secondo, cod. pen.( Sez. 5, n. 26542 del 19/03/2014, Riva, Rv. 260689; Sez. 5, n. 15065 del 02/03/2011, Rv. 250094). 3. E comunque, quanto al secondo e terzo motivo, anche lacunosa risulta l'affermazione che i beni aziendali oggetto di distrazione non siano stati mai trasferiti a Roma, ma siano rimasti nella sede di Spoltore ove Comignani, e non la Giordano, li avrebbe distratti. In vero l'assoluzione dell'amministratrice di diritto Giordano, non più tangibile in assenza di ricorso sul punto, richiede comunque che sia provata la distrazione da parte di Comignani nel periodo della propria amministrazione di diritto ovvero, se comprovata, di quella di fatto, il che vale anche per la sottrazione delle scritture contabili, che allo stato non si rinviene logicamente comprovata nella motivazione impugnata. 4. Ne consegue l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Roma. P.Q.M. h. _k [OSCURATO:PERSONA] la sentenza impugnat r nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appell
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