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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 gennaio 2026

Cassazione n. 03523/2026

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25686/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e minacciose con l'atto di ufficio inerente al controllo del veicolo di pertinenza della ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e l'elevazione della sanzione per mancanza di copertura assicurativa; ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alle ragioni della diversa valutazione degli elementi di prova a carico del coimputato assolto dalla medesima imputazione; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 25686/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dalla ricorrente è affetto da genericità in merito all'accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Palermo, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e minacciose con l'atto di ufficio inerente al controllo del veicolo di pertinenza della ricorrente e del coimputato [OSCURATO:PERSONA] e l'elevazione della sanzione per mancanza di copertura assicurativa; ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alle ragioni della diversa valutazione degli elementi di prova a carico del coimputato assolto dalla medesima imputazione; ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l'insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, Cariolo e altri, Rv. 260608); rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 gennaio 2026 [OSCURATO:PERSONA] sigliere es
Sentenza Cassazione n. 03523/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris